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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU GH Presidente relatrice
AN NA GI
EA SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17276/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. GREGORINI ROSSANA MARIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. GREGORINI ROSSANA MARIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“CONGIUNTAMENTE CHIEDONO;
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia designare, ai sensi dell'art. 473-bis.51, 3 comma c.p.c., il GI
Relatore, il quale fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma c.p.c. il termine per il deposito di note scritte,
1 trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, Vorrà rimettere la causa in decisione affinchè il Collegio accolga, con Sentenza di Omologa, accolga le seguenti
CONCLUSIONI:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 Parte_2
alla vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. Ordinare al Comune di DI (Bs) di annotare l'emananda Sentenza;
3. Disporre l'affido condiviso della figlia minore , con collocazione paritario e residenza Persona_1
presso la madre SI . Durante la permanenza presso di sé, ciascuno dei genitori Parte_1
provvederà al mantenimento diretto della figlia;
4. Dare atto che la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi per la quota indivisa di ½ per ciascuno, resta assegnata al sig. fino a quando la stessa non sarà venduta. I due coniugi, allo stato, Parte_2 hanno messo in vendita la casa coniugale. Il sig. si obbliga a lasciare libero l'immobile Parte_2
da persone e cose nella immediatezza, effettuata la vendita. Al momento della vendita, le parti si suddivideranno il prezzo nella misura del 50% per ciascuno, dedotte le somme che il sig. ha Pt_2
corrisposto in maniera esclusiva durante un periodo di difficoltà economica della moglie. Gli stessi si sono accordati con separato accordo circa la misura degli importi;
5. Le parti dichiarano che la gestione, le frequentazioni ed i diritti di visita tra genitori e figlia, saranno gestiti, in generale, secondo il piano genitoriale e la relativa tabella in allegato (doc.10). Entrambe le parti, in ogni caso, manifestano piena disponibilità alla variazione dei giorni, compatibilmente alle esigenze scolastiche e ludiche di ed ai rispettivi impegni lavorativi. I ricorrenti dichiarano che nei giorni in Per_1 cui la figlia minore sarà presso uno dei due, l'altro, previo accordo con il coniuge, potrà frequentare la figlia;
6. Ogni genitore potrà trascorrere con la figlia in maniera esclusiva almeno due settimane, anche non consecutive, durante i mesi estivi, da intendersi dalla fine della scuola fino all'inizio nel mese di settembre;
queste due settimane andranno reciprocamente comunicate all'altro, preferibilmente con adeguato anticipo, così che entrambi i coniugi possano organizzarsi.
La figlia passerà con un genitore una settimana durante le vacanze di Natale, stabilendo sin d'ora che il giorno del 25 dicembre verrà trascorso in maniera alternata un anno con il padre ed un anno con la madre;
passerà, altresì, 3 giorni per ciascuno durante le vacanze pasquali, stabilendo sin d'ora che il giorno della
Pasqua verrà trascorso in maniera alternata un anno dal padre ed un anno dalla madre, salvo diversi accordi concordati tra i genitori. In ogni caso, la figlia trascorrerà con i genitori le festività (Capodanno,
Pasquetta, ecc.) in maniera alternata di anno in anno;
2 7. Quanto al contributo al mantenimento in favore della figlia minore, le parti si sono accordate come segue: ognuno provvede direttamente a) Qualora la minore trascorra pari tempo con entrambi i genitori, gli stessi provvederanno al suo mantenimento diretto e verseranno al genitore che ha anticipato la spesa per intero il 50% delle spese straordinarie della figlia, così come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che si allega al presente atto;
(doc.5)
b) I due coniugi sono consapevoli che potrebbero ritrovarsi a modificare le frequentazioni con la figlia a seconda delle rispettive esigenze lavorative: gli stessi hanno pattuito che il coniuge con il quale la stessa trascorrerà meno tempo verserà, mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, una somma non inferiore ad €150,00//; il predetto contributo verrà eventualmente rideterminato secondo accordi tra i coniugi;
c) In ogni caso, ciascun genitore si suddividerà le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del
50%. Entrambi saranno tenuti a rimborsare la somma, corrispondendola al genitore che l'ha anticipata;
8. I due coniugi hanno stabilito che l'Assegno Unico verrà percepito per intero dalla SI Parte_1
L'impiego dello stesso verrà destinato per la figlia minore, secondo accordi intercorsi tra gli stessi. A tal proposito, il sig. si obbliga a fornire documenti e autorizzazioni necessarie all'incasso; Pt_2
9. Le parti concordano che le detrazioni relative alla minore a carico saranno ripartite al 50% ciascuno tra i genitori;
10. Con riferimento alla minore, le parti si impegnano a mantenere un costante dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della stessa, condividendo un progetto di crescita ed educazione unitario, volto a preservare il suo equilibrio psicofisico e la sua serenità; sul punto, le stesse si impegnano a collaborare tra loro, senza mai reciprocamente denigrare l'altro, nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia.
Le parti, dunque, continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione e salute della figlia;
11. Le parti prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche relativamente alla figlia minore;
12. Le parti confermano l'impegno a vendere a terzi la casa coniugale ed a ripartire il prezzo ricavato nella misura del 50% per ciascuno, salvo quanto precisato di seguito. Nelle more, il sig. Pt_2
continuerà ad abitare l'immobile, rilasciandolo libero da persone e/o cose, immediatamente dopo la vendita. Le parti si suddivideranno l'importo ricavato dalla vendita della casa coniugale nella misura del
50% ciascuna, dedotti gli importi versati esclusivamente dal sig. come da separato accordo Pt_2
3 intercorso tra le medesime. La SI verserà dunque al sig. la differenza, come da Parte_1 Pt_2
separati conteggi già in mano agli stessi;
13. A definizione di tutti i rispettivi rapporti economico-patrimoniali, direttamente ed indirettamente collegati al vincolo matrimoniale, le parti danno atto di avere già raggiunto degli accordi in via separata e che con la vendita della casa coniugale non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altro a nessun titolo;
14. Le parti hanno raggiunto un accordo sulla crescita e educazione della figlia minore (crescita, Per_1
educazione, scuola, attività extrascolastiche, gestione delle vacanze), secondo il piano genitoriale ex art. 473-bis 12 ultimo comma c.p.c. che qui producono (doc.10);
15. Le parti si danno per reciprocamente conosciute le rispettive situazioni economico-patrimoniali e, pertanto, si esonerano reciprocamente dalla produzione nel presente procedimento della documentazione prevista ex art. 473 bis.12. c.p.c., comma 3, lett.b) e lett.c);
16. Le parti, richiamato l'art. 473 bis.5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario che venga disposto l'ascolto della figlia minore;
17. Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis-51, 2 comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte;
dichiarano, dunque, di non volersi conciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma citata, impegnandosi, eventualmente, a produrli a richiesta del Tribunale;
18. Le parti rinunciano sin da ora alla impugnazione della emananda Sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a DI (BS) in data 10.6.2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di DI al n. 4, parte II, serie A, anno 2006, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 2.8.2014. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU GH
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU GH Presidente relatrice
AN NA GI
EA SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17276/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. GREGORINI ROSSANA MARIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. GREGORINI ROSSANA MARIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“CONGIUNTAMENTE CHIEDONO;
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia designare, ai sensi dell'art. 473-bis.51, 3 comma c.p.c., il GI
Relatore, il quale fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma c.p.c. il termine per il deposito di note scritte,
1 trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, Vorrà rimettere la causa in decisione affinchè il Collegio accolga, con Sentenza di Omologa, accolga le seguenti
CONCLUSIONI:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 Parte_2
alla vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. Ordinare al Comune di DI (Bs) di annotare l'emananda Sentenza;
3. Disporre l'affido condiviso della figlia minore , con collocazione paritario e residenza Persona_1
presso la madre SI . Durante la permanenza presso di sé, ciascuno dei genitori Parte_1
provvederà al mantenimento diretto della figlia;
4. Dare atto che la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi per la quota indivisa di ½ per ciascuno, resta assegnata al sig. fino a quando la stessa non sarà venduta. I due coniugi, allo stato, Parte_2 hanno messo in vendita la casa coniugale. Il sig. si obbliga a lasciare libero l'immobile Parte_2
da persone e cose nella immediatezza, effettuata la vendita. Al momento della vendita, le parti si suddivideranno il prezzo nella misura del 50% per ciascuno, dedotte le somme che il sig. ha Pt_2
corrisposto in maniera esclusiva durante un periodo di difficoltà economica della moglie. Gli stessi si sono accordati con separato accordo circa la misura degli importi;
5. Le parti dichiarano che la gestione, le frequentazioni ed i diritti di visita tra genitori e figlia, saranno gestiti, in generale, secondo il piano genitoriale e la relativa tabella in allegato (doc.10). Entrambe le parti, in ogni caso, manifestano piena disponibilità alla variazione dei giorni, compatibilmente alle esigenze scolastiche e ludiche di ed ai rispettivi impegni lavorativi. I ricorrenti dichiarano che nei giorni in Per_1 cui la figlia minore sarà presso uno dei due, l'altro, previo accordo con il coniuge, potrà frequentare la figlia;
6. Ogni genitore potrà trascorrere con la figlia in maniera esclusiva almeno due settimane, anche non consecutive, durante i mesi estivi, da intendersi dalla fine della scuola fino all'inizio nel mese di settembre;
queste due settimane andranno reciprocamente comunicate all'altro, preferibilmente con adeguato anticipo, così che entrambi i coniugi possano organizzarsi.
La figlia passerà con un genitore una settimana durante le vacanze di Natale, stabilendo sin d'ora che il giorno del 25 dicembre verrà trascorso in maniera alternata un anno con il padre ed un anno con la madre;
passerà, altresì, 3 giorni per ciascuno durante le vacanze pasquali, stabilendo sin d'ora che il giorno della
Pasqua verrà trascorso in maniera alternata un anno dal padre ed un anno dalla madre, salvo diversi accordi concordati tra i genitori. In ogni caso, la figlia trascorrerà con i genitori le festività (Capodanno,
Pasquetta, ecc.) in maniera alternata di anno in anno;
2 7. Quanto al contributo al mantenimento in favore della figlia minore, le parti si sono accordate come segue: ognuno provvede direttamente a) Qualora la minore trascorra pari tempo con entrambi i genitori, gli stessi provvederanno al suo mantenimento diretto e verseranno al genitore che ha anticipato la spesa per intero il 50% delle spese straordinarie della figlia, così come da Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che si allega al presente atto;
(doc.5)
b) I due coniugi sono consapevoli che potrebbero ritrovarsi a modificare le frequentazioni con la figlia a seconda delle rispettive esigenze lavorative: gli stessi hanno pattuito che il coniuge con il quale la stessa trascorrerà meno tempo verserà, mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, una somma non inferiore ad €150,00//; il predetto contributo verrà eventualmente rideterminato secondo accordi tra i coniugi;
c) In ogni caso, ciascun genitore si suddividerà le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del
50%. Entrambi saranno tenuti a rimborsare la somma, corrispondendola al genitore che l'ha anticipata;
8. I due coniugi hanno stabilito che l'Assegno Unico verrà percepito per intero dalla SI Parte_1
L'impiego dello stesso verrà destinato per la figlia minore, secondo accordi intercorsi tra gli stessi. A tal proposito, il sig. si obbliga a fornire documenti e autorizzazioni necessarie all'incasso; Pt_2
9. Le parti concordano che le detrazioni relative alla minore a carico saranno ripartite al 50% ciascuno tra i genitori;
10. Con riferimento alla minore, le parti si impegnano a mantenere un costante dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della stessa, condividendo un progetto di crescita ed educazione unitario, volto a preservare il suo equilibrio psicofisico e la sua serenità; sul punto, le stesse si impegnano a collaborare tra loro, senza mai reciprocamente denigrare l'altro, nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia.
Le parti, dunque, continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione e salute della figlia;
11. Le parti prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche relativamente alla figlia minore;
12. Le parti confermano l'impegno a vendere a terzi la casa coniugale ed a ripartire il prezzo ricavato nella misura del 50% per ciascuno, salvo quanto precisato di seguito. Nelle more, il sig. Pt_2
continuerà ad abitare l'immobile, rilasciandolo libero da persone e/o cose, immediatamente dopo la vendita. Le parti si suddivideranno l'importo ricavato dalla vendita della casa coniugale nella misura del
50% ciascuna, dedotti gli importi versati esclusivamente dal sig. come da separato accordo Pt_2
3 intercorso tra le medesime. La SI verserà dunque al sig. la differenza, come da Parte_1 Pt_2
separati conteggi già in mano agli stessi;
13. A definizione di tutti i rispettivi rapporti economico-patrimoniali, direttamente ed indirettamente collegati al vincolo matrimoniale, le parti danno atto di avere già raggiunto degli accordi in via separata e che con la vendita della casa coniugale non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altro a nessun titolo;
14. Le parti hanno raggiunto un accordo sulla crescita e educazione della figlia minore (crescita, Per_1
educazione, scuola, attività extrascolastiche, gestione delle vacanze), secondo il piano genitoriale ex art. 473-bis 12 ultimo comma c.p.c. che qui producono (doc.10);
15. Le parti si danno per reciprocamente conosciute le rispettive situazioni economico-patrimoniali e, pertanto, si esonerano reciprocamente dalla produzione nel presente procedimento della documentazione prevista ex art. 473 bis.12. c.p.c., comma 3, lett.b) e lett.c);
16. Le parti, richiamato l'art. 473 bis.5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario che venga disposto l'ascolto della figlia minore;
17. Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis-51, 2 comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte;
dichiarano, dunque, di non volersi conciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma citata, impegnandosi, eventualmente, a produrli a richiesta del Tribunale;
18. Le parti rinunciano sin da ora alla impugnazione della emananda Sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a DI (BS) in data 10.6.2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di DI al n. 4, parte II, serie A, anno 2006, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 2.8.2014. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU GH
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