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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/11/2024, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 12.11.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 386 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 24/01/2024 ed iscritto al n 386 - 2024 RG , vertente tra
- , c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv.
Paolo Zinzi , con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società “ , sede legale Via Siracusa, Controparte_1
5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva , Pec: P.IVA_1
giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente contro
- , (C.F. Controparte_2
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 CP_3 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege P.IVA_3 domiciliato;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti.
1 Parte ricorrente formula le seguenti conclusioni:
- “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, e condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1000,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone.”
Il resistente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso avversario, siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite, ovvero compensazione delle stesse nel caso di parziale accoglimento della domanda, tenendo comunque conto - nel caso di soccombenza - della serialità delle questioni affrontate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 24.01.2024, la ricorrente in epigrafe premette, ai fini della competenza per territorio, di lavorare alle dipendenze del in qualità di docente con contratto a tempo Controparte_2 indeterminato e con sede di servizio, alla data di presentazione del ricorso, presso l'I. “R. Piria” – Rosarno ma con assegnazione attuale provvisoria presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria. Allega che ha prestato servizio, quale docente supplente con contratto a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici (come da documentazione in atti):
- a.s 2018/2019, dal 08.11.2018 al 08.06.2019 presso l'IIS Severi di Gioia
Tauro;
- a.s. 2019/2020, dal 30.10.2019 al 30.06.2020 (osserva il giudicante che nel contratto allegato il termine iniziale dell'incarico risulta il 14.11.2019) presso l'IIS Severi di Gioia Tauro;
Si duole del fatto che a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha corrisposto la “c.d. Carta CP_2
Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso
2 finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
§ 2. Si è costituito in giudizio il resistente Controparte_2
, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e inammissibile.
[...]
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.” La S.C. indirizza allora l'indagine “verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. Al contempo la S.C. precisa che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata ove, al fine di estendere a tutti il beneficio, il ragionamento comparativo non si movesse su basi analoghe a quelle per le quali, secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.. A tal proposito puntualizza che: “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.”
3 La S.C., quindi, rinviene nel disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, il parametro giuridico che consente di individuare le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni. Così motiva la S.C.: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. La S.C. prosegue trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto
4 dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass.
28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
§ 3.2. Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto limitatamente agli anni scolastici per il quale risulta l'incarico di supplenza rientrante nella suddetta tipologia. In particolare, dall'elenco dei contratti di lavoro in atti risulta che la ricorrente ha svolto supplenze annuali o supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, c. 1 e c. 2, L. n. 124/1999, esclusivamente nell'anno scolastico 2019/2020, e per tale anno deve riconoscersi alla ricorrente il diritto alla Carta Docente.
§ 3.3. Il ricorso deve essere rigettato con riferimento all'anno scolastico
2018/2019 durante il quale ha lavorato come docente solo con incarichi di supplenze brevi e temporanee di cui all'art. 4, c. 3, L. 124/1999 e per il quale chiede il beneficio in questione sulla base della sommatoria dei giorni di servizio. Il legislatore con la legge n. 124/1999 ha tipizzato “ex ante” le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze, tenendo conto dei particolari profili di complessità e flessibilità del comparto scolastico.
5 La terza tipologia di supplenza, prevista dal comma 3 dell'art. 4 della Legge 124/1999, è del tutto diversa dalle tipologie dei prime due commi. Così recita il comma 3: “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”. Rientrano in questa tipologia di cd. “supplenze brevi e temporanee” le supplenze conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi (Cass. 22552/2016).
§ 3.4. La questione circa la spettanza o meno del beneficio in caso di supplenze c.d. “brevi e temporanee” di cui all'art. 4, c. 3, legge n. 124/1999, è stata rimessa alla Corte di Cassazione, con ordinanza del 16.02.2024 del
Tribunale di Novara che ha disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Il detto rinvio pregiudiziale è stato dichiarato inammissibile dalla Prima
Presidente della Corte Suprema di Cassazione, ma le considerazioni contenute nella parte motiva offrono, dichiaratamente, importanti spunti interpretativi da intendersi qui richiamati.
Questo giudicante ritiene che nella fattispecie che ci occupa, in conformità al quadro tracciato dal giudice di legittimità, la questione della spettanza della Carta docente per le supplenze temporanee di cui al comma 3, dell'art. 4, L. n. 124/1992, possa essere risolta utilizzando la “molteplicità di indicatori provenienti” dalla sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, per le ragioni nel prosieguo esplicitate.
Osserva il giudicante che in relazione al servizio prestato dalla ricorrente nell'a.s. 2018/2019, trattandosi di supplenze temporanee brevi viene a mancare il nesso – evidenziato dalla Corte di Cass. - tra attribuzione della
Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa. In presenza, come nel caso di specie, del susseguirsi di incarichi di supplenza breve, la brevità della singola supplenza e l'incertezza sulla prosecuzione della stessa porta logicamente ad escludere una programmazione di dimensione annuale.
Né, nel caso di specie, vale richiamare il numero complessivo di giornate lavorative pari a 180 giorni. La Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 ne ha esplicitamente escluso la rilevanza ai fini della Carta Docente: “In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co.
1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato
6 per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.”. Ci si può chiedere se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto argomentato dalla Cassazione, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999. Secondo questo giudicante la risposta è negativa.
In ipotesi di una o più supplenze brevi (talvolta, di fatto, anche senza soluzione di continuità), il mero dato temporale dei giorni complessivi di supplenza è insufficiente a rendere la prestazione comparabile, poiché viene a mancare, in ragione della brevità della singola supplenza breve e dell'incertezza sull'eventuale successiva supplenza sempre breve) quel
“medesimo piano didattico-temporale” che, secondo la Cassazione è l'elemento determinante per la comparabilità dei docenti a tempo determinato in relazione allo specifico beneficio della Carta Docente.
Infatti, Cass. n 29961/2023, conclusivamente con riferimento alle supplenze di cui all'art. 4, c. 1 e 2, della L. n. 124/1999, osserva: “In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. Sul piano logico-giuridico a tale principio consegue che nelle diverse e variegate fattispecie di “supplenze brevi” nelle quali invece manca il
“medesimo piano didattico-temporale” della “didattica annua”, allora manca pure il necessario requisito della comparabilità della prestazione ai fini dell'estensione del beneficio in questione. A tal proposito vale evidenziare come Cassazione n. 29962/2023 ha ravvisto la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo solo per le supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, Legge n. 124/1999, osservando che (la sottolineatura è della scrivente): “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. La non predeterminabilità ex ante della complessiva durata dell'impegno lavorativo nel corso dell'a.s. e del vincolo o dei vincoli contrattuali ha un suo
7 preciso rilievo che rende la “supplenza breve” (art. 4, c. 3, L. n. 124/1999) non riconducibile al parametro derivante dall'intervento nomofilattico del giudice di legittimità di cui alla sentenza della Cass. 29962/2023.
Ne consegue che nulla può essere riconosciuto per il servizio prestato dalla ricorrente nell'anno scolastico 2018/2019 solo a titolo di supplenze brevi (di all'art. 4, c. 3, della L n. 124/1999).
§ 4. Resta, infine, la questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio in questione pure affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia.
È sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati:
“1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del
8 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La posizione della ricorrente ricade – per l'anno scolastico 2019/2020 - tra le ipotesi declinate al n.
2. dell'invocato principio di diritto. Dunque, la ricorrente ha diritto all'adempimento in forma specifica nei termini e con le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 4.1. Sono infondate le eccezioni sollevate dal resistente in ordine CP_2 alla pretesa inammissibilità delle domande dirette ad ottenere l'accertamento del diritto al bonus in assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa, ovvero in assenza di tempestiva ed espressa richiesta del bonus ed in assenza di prova di aver effettuato spese per acquisti ammissibili. Le censure, che possono essere trattate unitariamente per la loro connessione, sono state già esaminate dalla citata giurisprudenza di legittimità che le ha ritenute infondate e non vi sono ragioni o fatti nuovi per discostarsene. Nel caso di specie l'attribuzione tempestiva non vi poteva essere perché la norma interna non riconosce il diritto. Deve escludersi che per il docente con contratto a tempo determinato annuale vi siano impedimenti ad esercitare il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. Per altro la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze annuali non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Dunque, è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che
9 condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_2 proposito. Ed infine non vi può essere alcuna decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, in quanto essa non può operare per fatto del creditore.
§ 5. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo a favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
p.q.m
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 all'adempimento in forma specifica, a favore della ricorrente e per il servizio dalla stessa prestato nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna il , in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 515,00 per compenso di avvocato, in € 21,50 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi a favore degli avv.ti Antonio Rosario
Bongarzone e Paolo Zinzi, dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 22/11/2024
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
10
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 12.11.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 386 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 24/01/2024 ed iscritto al n 386 - 2024 RG , vertente tra
- , c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv.
Paolo Zinzi , con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società “ , sede legale Via Siracusa, Controparte_1
5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva , Pec: P.IVA_1
giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente contro
- , (C.F. Controparte_2
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 CP_3 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege P.IVA_3 domiciliato;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti.
1 Parte ricorrente formula le seguenti conclusioni:
- “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, e condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1000,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone.”
Il resistente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso avversario, siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite, ovvero compensazione delle stesse nel caso di parziale accoglimento della domanda, tenendo comunque conto - nel caso di soccombenza - della serialità delle questioni affrontate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 24.01.2024, la ricorrente in epigrafe premette, ai fini della competenza per territorio, di lavorare alle dipendenze del in qualità di docente con contratto a tempo Controparte_2 indeterminato e con sede di servizio, alla data di presentazione del ricorso, presso l'I. “R. Piria” – Rosarno ma con assegnazione attuale provvisoria presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria. Allega che ha prestato servizio, quale docente supplente con contratto a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici (come da documentazione in atti):
- a.s 2018/2019, dal 08.11.2018 al 08.06.2019 presso l'IIS Severi di Gioia
Tauro;
- a.s. 2019/2020, dal 30.10.2019 al 30.06.2020 (osserva il giudicante che nel contratto allegato il termine iniziale dell'incarico risulta il 14.11.2019) presso l'IIS Severi di Gioia Tauro;
Si duole del fatto che a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha corrisposto la “c.d. Carta CP_2
Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso
2 finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
§ 2. Si è costituito in giudizio il resistente Controparte_2
, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e inammissibile.
[...]
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.” La S.C. indirizza allora l'indagine “verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. Al contempo la S.C. precisa che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata ove, al fine di estendere a tutti il beneficio, il ragionamento comparativo non si movesse su basi analoghe a quelle per le quali, secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.. A tal proposito puntualizza che: “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.”
3 La S.C., quindi, rinviene nel disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, il parametro giuridico che consente di individuare le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni. Così motiva la S.C.: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. La S.C. prosegue trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto
4 dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass.
28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
§ 3.2. Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto limitatamente agli anni scolastici per il quale risulta l'incarico di supplenza rientrante nella suddetta tipologia. In particolare, dall'elenco dei contratti di lavoro in atti risulta che la ricorrente ha svolto supplenze annuali o supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, c. 1 e c. 2, L. n. 124/1999, esclusivamente nell'anno scolastico 2019/2020, e per tale anno deve riconoscersi alla ricorrente il diritto alla Carta Docente.
§ 3.3. Il ricorso deve essere rigettato con riferimento all'anno scolastico
2018/2019 durante il quale ha lavorato come docente solo con incarichi di supplenze brevi e temporanee di cui all'art. 4, c. 3, L. 124/1999 e per il quale chiede il beneficio in questione sulla base della sommatoria dei giorni di servizio. Il legislatore con la legge n. 124/1999 ha tipizzato “ex ante” le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze, tenendo conto dei particolari profili di complessità e flessibilità del comparto scolastico.
5 La terza tipologia di supplenza, prevista dal comma 3 dell'art. 4 della Legge 124/1999, è del tutto diversa dalle tipologie dei prime due commi. Così recita il comma 3: “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”. Rientrano in questa tipologia di cd. “supplenze brevi e temporanee” le supplenze conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi (Cass. 22552/2016).
§ 3.4. La questione circa la spettanza o meno del beneficio in caso di supplenze c.d. “brevi e temporanee” di cui all'art. 4, c. 3, legge n. 124/1999, è stata rimessa alla Corte di Cassazione, con ordinanza del 16.02.2024 del
Tribunale di Novara che ha disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Il detto rinvio pregiudiziale è stato dichiarato inammissibile dalla Prima
Presidente della Corte Suprema di Cassazione, ma le considerazioni contenute nella parte motiva offrono, dichiaratamente, importanti spunti interpretativi da intendersi qui richiamati.
Questo giudicante ritiene che nella fattispecie che ci occupa, in conformità al quadro tracciato dal giudice di legittimità, la questione della spettanza della Carta docente per le supplenze temporanee di cui al comma 3, dell'art. 4, L. n. 124/1992, possa essere risolta utilizzando la “molteplicità di indicatori provenienti” dalla sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, per le ragioni nel prosieguo esplicitate.
Osserva il giudicante che in relazione al servizio prestato dalla ricorrente nell'a.s. 2018/2019, trattandosi di supplenze temporanee brevi viene a mancare il nesso – evidenziato dalla Corte di Cass. - tra attribuzione della
Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa. In presenza, come nel caso di specie, del susseguirsi di incarichi di supplenza breve, la brevità della singola supplenza e l'incertezza sulla prosecuzione della stessa porta logicamente ad escludere una programmazione di dimensione annuale.
Né, nel caso di specie, vale richiamare il numero complessivo di giornate lavorative pari a 180 giorni. La Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 ne ha esplicitamente escluso la rilevanza ai fini della Carta Docente: “In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co.
1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato
6 per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.”. Ci si può chiedere se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto argomentato dalla Cassazione, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999. Secondo questo giudicante la risposta è negativa.
In ipotesi di una o più supplenze brevi (talvolta, di fatto, anche senza soluzione di continuità), il mero dato temporale dei giorni complessivi di supplenza è insufficiente a rendere la prestazione comparabile, poiché viene a mancare, in ragione della brevità della singola supplenza breve e dell'incertezza sull'eventuale successiva supplenza sempre breve) quel
“medesimo piano didattico-temporale” che, secondo la Cassazione è l'elemento determinante per la comparabilità dei docenti a tempo determinato in relazione allo specifico beneficio della Carta Docente.
Infatti, Cass. n 29961/2023, conclusivamente con riferimento alle supplenze di cui all'art. 4, c. 1 e 2, della L. n. 124/1999, osserva: “In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. Sul piano logico-giuridico a tale principio consegue che nelle diverse e variegate fattispecie di “supplenze brevi” nelle quali invece manca il
“medesimo piano didattico-temporale” della “didattica annua”, allora manca pure il necessario requisito della comparabilità della prestazione ai fini dell'estensione del beneficio in questione. A tal proposito vale evidenziare come Cassazione n. 29962/2023 ha ravvisto la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo solo per le supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, Legge n. 124/1999, osservando che (la sottolineatura è della scrivente): “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. La non predeterminabilità ex ante della complessiva durata dell'impegno lavorativo nel corso dell'a.s. e del vincolo o dei vincoli contrattuali ha un suo
7 preciso rilievo che rende la “supplenza breve” (art. 4, c. 3, L. n. 124/1999) non riconducibile al parametro derivante dall'intervento nomofilattico del giudice di legittimità di cui alla sentenza della Cass. 29962/2023.
Ne consegue che nulla può essere riconosciuto per il servizio prestato dalla ricorrente nell'anno scolastico 2018/2019 solo a titolo di supplenze brevi (di all'art. 4, c. 3, della L n. 124/1999).
§ 4. Resta, infine, la questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio in questione pure affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia.
È sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati:
“1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del
8 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La posizione della ricorrente ricade – per l'anno scolastico 2019/2020 - tra le ipotesi declinate al n.
2. dell'invocato principio di diritto. Dunque, la ricorrente ha diritto all'adempimento in forma specifica nei termini e con le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 4.1. Sono infondate le eccezioni sollevate dal resistente in ordine CP_2 alla pretesa inammissibilità delle domande dirette ad ottenere l'accertamento del diritto al bonus in assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa, ovvero in assenza di tempestiva ed espressa richiesta del bonus ed in assenza di prova di aver effettuato spese per acquisti ammissibili. Le censure, che possono essere trattate unitariamente per la loro connessione, sono state già esaminate dalla citata giurisprudenza di legittimità che le ha ritenute infondate e non vi sono ragioni o fatti nuovi per discostarsene. Nel caso di specie l'attribuzione tempestiva non vi poteva essere perché la norma interna non riconosce il diritto. Deve escludersi che per il docente con contratto a tempo determinato annuale vi siano impedimenti ad esercitare il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. Per altro la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze annuali non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Dunque, è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che
9 condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_2 proposito. Ed infine non vi può essere alcuna decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, in quanto essa non può operare per fatto del creditore.
§ 5. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo a favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
p.q.m
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 all'adempimento in forma specifica, a favore della ricorrente e per il servizio dalla stessa prestato nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna il , in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 515,00 per compenso di avvocato, in € 21,50 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi a favore degli avv.ti Antonio Rosario
Bongarzone e Paolo Zinzi, dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 22/11/2024
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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