Sentenza 24 novembre 2016
Massime • 1
L'accoglimento, anche parziale dell'impugnazione dell'imputato, comporta l'esclusione della sua condanna alle spese del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: le cose sequestrate vanno restituite a chi prova lo ius possidendiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2016, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
Testo completo
038 19 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Massimo Vecchio Presidente - Sent. n. sez. 1196/2016 Adet Toni Novik -PU 24/11/2016 LA Tardio - Relatore - R.G.N. 35845/2014 GI Fabrizio Mancuso LD Esposito ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NT IE, nato a [...] il [...] NT GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2014 della Corte di assise di appello di Catanzaro сли visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LA Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso di NT IE e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NT GI limitatamente alla pena con rideterminazione in anni sette di reclusione e in subordine l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena, con rigetto del ricorso nel resto;
uditi per il ricorrente NT IE gli avvocati Alfredo Gaito e Sergio Rotundo e per il ricorrente NT GI l'avv. Marina Karen, in sostituzione dell'avv. Bruno Napoli, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 febbraio 2013 il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato IE NT e GI NT colpevoli, in concorso morale e materiale tra loro, del delitto di omicidio pluriaggravato, di cui agli artt. 575, 577, primo comma, n. 3 e 4, cod. pen. in relazione all'artt. 61 n. 1 cod. pen., e all'art. 7 legge n. 203 del 1991, commesso in danno di RO IL in Crotone il 14 dicembre 1991, e ha condannato IE NT, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 577 cod. pen. e operata la riduzione per il rito, alla pena di anni venti di reclusione, e GI NT, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 e operata la riduzione per il rito, alla pena di anni dodici di reclusione, oltre, ciascuno, alle pene accessorie di legge.
2. La Corte di assise di appello di Catanzaro, con sentenza del 20 febbraio 2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha riconosciuto anche a GI NT le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 577 cod. pen., rideterminando la pena nei suoi confronti, già ridotta per il rito, in anni otto di reclusione, e ha ridotto nei confronti di IE NT la pena base in misura corrispondente al minimo edittale di anni ventuno di reclusione e l'entità dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 303 del 1991, rideterminando la pena finale a suo carico, già ridotta per il rito, in anni diciotto e mesi otto di reclusione.
3. La vicenda processuale, giunta al controllo di legittimità, che riguarda la suindicata imputazione, è ampiamente riportata nelle decisioni di merito.
3.1. Il cadavere di RO IL era stato trovato la sera del 14 dicembre 1991, a seguito di telefonata anonima al servizio 113, nella zona del porto di Crotone, dinanzi al magazzino di LD NA, noto come "Rino il Chiattone". Questi, escusso, aveva dichiarato di avere incontrato la vittima, che verso le ore 19.40 si era recata nel suo esercizio commerciale per concordare un acquisto di pesce, e di averla poi lasciata nel piazzale con tale TO, mentre egli era entrato nel bar del fratello, dall'interno del quale aveva udito degli spari, inizialmente scambiati per petardi natalizi, notando il cadavere del IL appena uscito dal bar quando un ragazzo aveva urlato annunciando la presenza di un morto, e aveva aggiunto che, dopo circa un'ora, erano giunti sul posto i figli e i parenti della vittima, uno dei quali lo aveva aggredito dicendogli che, per la sua 2 notata presenza in loco al momento dei fatti, aveva necessariamente visto qualcosa. Gli esiti della consulenza medico-legale avevano dimostrato che la vittima era stata attinta da cinque colpi di pistola, di cui due al capo, e che il decesso era stato causato da un colpo penetrato nella zona occipitale.
3.2. Le prime indagini, che avevano permesso di escludere, in presenza di un alibi in tutto riscontrato, tali fratelli Gumari, inizialmente indicati da LA CA, che era nei pressi del luogo dell'omicidio con un gruppo di tossicodipendenti, e di acquisire la pistola (revolver calibro 38 special con sei cartucce esplose) utilizzata per l'omicidio, rinvenuta nel cortile della sua abitazione dalla domestica di tale Sergio D'Ippolito, che l'aveva segnalata agli inquirenti, non avevano consentito di acquisire elementi di responsabilità individuale.
4. All'affermazione di responsabilità degli imputati si era pervenuti sulla base delle dichiarazioni rese a partire dal 26 febbraio 2007, a distanza di oltre quindici anni dal fatto, da GI NT, detto "Gne-gnè", seguite dopo qualche tempo da quelle di IU EN, e dei riscontri assunti in ordine alle stesse, oggetto di diverse comunicazioni di notizia di reato.
4.1. GI NT, membro dagli anni '90 dell'associazione mafiosa capeggiata dalla famiglia EN e composta dai fratelli TO, AE e IU EN, oltre che da NI NT, zio del collaboratore e deceduto, aveva riferito in merito all'omicidio di RO IL negli interrogatori رسل del 28 febbraio 2007, del 3 novembre 2007 e del 2 febbraio 2008, e nel corso del processo "Tramontana" il 5 dicembre 2007. 4.1.1. Nel corso del primo interrogatorio del 29 febbraio 2007 il collaboratore aveva dichiarato che l'omicidio, commesso nel dicembre 1991 nella zona del porto vicino al negozio di tale "Chiattone", era stato voluto dall'intera famiglia, e quindi da AE e ON EN e da NI NT, e doveva costituire una sorta di messa alla prova, per classificarne il coraggio, degli esecutori di azioni di fuoco in danno di persone, quali erano IL o tale IO MI, considerate avverse al clan. Secondo il racconto del collaboratore, erano stati incaricati della missione. oltre a lui stesso, i cugini GI NT (classe '73), detto BA, e IE NT;
messisi subito alla ricerca degli obiettivi a bordo dell'autovettura Fiesta del padre TO NT e nella propria disponibilità, condotta da IE NT, una volta scorto RO IL, egli e il cugino omonimo erano scesi dall'auto; il cugino si era posto quale palo all'ingresso di uno "stretto", mentre egli si era diretto fino al negozio del 3 "Chiattone", dinanzi al quale era la vittima, che aveva raggiunto esplodendole contro cinque colpi di pistola (uno al volto, due al petto e due alla nuca), in presenza di "Rino il Chiattone"; il movente dell'omicidio, non conosciuto esattamente, era ricondotto all'azione di controllo del territorio in vista della definitiva sottomissione alla propria famiglia mafiosa di AE MP, detto A", e di IC ME.
4.1.2. Lo stesso GI NT che nel suo interrogatorio del 3 novembre 2007 aveva precisato di avere conseguito il ruolo di "sgarrista" attraverso la commissione dell'indicato omicidio, oltre che per la partecipazione alla strage di piazza Pitagora aveva ribadito nel successivo interrogatorio del 2 - febbraio 2008 di avere commesso egli stesso l'omicidio di IL, con la partecipazione dei cugini IE e GI NT, a seguito di "delega in bianco", loro conferita, per eseguire detto omicidio e quelli di AE MP e di IO MI, ricordando che a tal fine erano andati in giro per la individuazione degli obiettivi utilizzando l'auto Ford Fiesta intestata a suo padre TO, armati di una pistola cal. 38 di fabbricazione cecoslovacca;
aveva aggiunto che, quando avevano notato la presenza di IL nella zona del porto, egli e il cugino omonimo erano scesi dall'auto, mentre IE NT si era diretto verso una traversa vicina, concordata quale luogo di attesa per darsi insieme alla fuga;
il cugino GI NT, detto BA, si era fermato poco distante per guardargli le spalle ed egli si era diretto verso IL, che aveva raggiunto dopo essersi abbassato il passamontagna, ed esplodendogli contro, mentre la vittima, ли che indossava un giubbotto di pelle marrone o simile, alzava le mani come resa, da una distanza di un metro/un metro e mezzo cinque colpi di pistola (uno al volto, due al petto e, dopo la sua caduta, due decisivi alla nuca), in presenza di "Rino il Chiattone" e di altra persona non conosciuta;
dopo aver sparato si era dato alla fuga, sbarazzandosi, oltre che dei guanti di pelle e del passamontagna, della pistola, lanciata nel giardino di una vicina abitazione, e raggiungendo nel posto concordato i cugini già ricongiunti;
insieme avevano raggiunto lo "zio NI", per riferire l'esito della missione, ricevere "le complimentazioni di rito" e per cenare insieme;
il giorno successivo aveva ricevuto i complimenti anche da IN EN e AO NO della sua stessa famiglia.
4.1.3. Anche nel corso del processo Tramontana il collaboratore, all'udienza del 5 dicembre 2007, aveva confermato la sua appartenenza al gruppo NO- NT-EN, precisando di essere stato richiamato nel maggio 1990 a Crotone, dopo essere stato fuori, per essergli stato trovato un lavoro e di essere stato informato degli assetti criminali locali e della formazione di una cosca contrapposta al suo gruppo, capeggiata da IU Sorrentino, con AE AM, detto A", IC ME e altri. 4 4.2. IU EN aveva reso, nel corso del suo interrogatorio del 3 gennaio 2011, ampie dichiarazioni sull'omicidio che erano sintetizzate in rapporto alle sue plurime e autonome fonti di conoscenza, poiché egli aveva riferito di avere appreso da NI NT (suo fratellastro) e, poi, anche da LD NA, detto "il Chiattone", che l'omicidio di RO IL era stato commesso dal IE NT e da GI NT, rispettivamente figlio e nipote di NI NT, che aveva inteso mettere alla prova e che "il Chiattone" aveva effettivamente visto;
era a conoscenza del fatto anche per la sua frequentazione del capannone del fratello AE EN, che rappresentava la famiglia, dove si facevano le riunioni di vertice, e quindi per un condiviso patrimonio cognitivo, e aveva ricevuto conferma del mandato omicidiario dal cognato TO, parente della vittima, che aveva anche aggredito il teste oculare NA "Rino il Chiattone".
5. La Corte di assise di appello, dopo avere ripreso per sintesi la ricostruzione del fatto operata dal primo Giudice, ripercorso le indicate dichiarazioni dei collaboratori, e dato conto del rito abbreviato semplice con il quale si era proceduto in primo grado dopo il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato all'esame di TO IL, analizzava le doglianze mosse dagli imputati appellanti con i motivi di appello. ли, Secondo la Corte, in particolare: - era infondata l'eccezione procedurale circa l'assunzione del teste TO IL, richiesta solo per riscontrare un passaggio particolare del racconto del collaboratore EN (l'aggressione del teste oculare NA), non decisiva ai fini del giudizio, attesa la completezza degli elementi probatori disponibili, né potendo considerarsi prova nuova un dato già a conoscenza del deducente all'epoca della decisione di rinunciare al dibattimento, assunta su sua libera disposizione;
- non erano confermati in atti i presunti motivi di astio tra GI NT e IE NT, fondati su generiche affermazioni di ZO IN, e tra IE NT, figlio di NI, e IU EN, basati su generiche e non circostanziate né riscontrate affermazioni dello stesso appellante IE NT;
-non aveva fondamento la presunta contaminazione delle dichiarazioni di IU EN dalle dichiarazioni di GI NT, avuto riguardo alla peculiarità del racconto del primo, che non aveva riprodotto in maniera passiva e pedissequa quello del secondo, essendosi al contrario soffermato su particolari taciuti dall'altro o tacendo su particolari da questi riferiti, e tenuto conto della 5 pluralità delle fonti di conoscenza di EN, non riconducibili esclusivamente alle propalazioni di GI NT;
andava confermato l'apprezzamento di credibilità e attendibilità di GI NT, che aveva riferito peculiari e importanti particolari, il cui contenuto, riportato in misura abbastanza imprecisa dalle notizie di cronaca dell'epoca, escludeva che potessero essere noti a chiunque (numero esatto dei colpi esplosi, regioni corporee attinte, indumenti indossati dalla vittima, arma adoperata), mentre la rilevata superficialità dell'attività di raccolta delle impronte non consentiva di interpretare il mancato rilievo di impronte sulla pistola in chiave di smentita del racconto del collaboratore, né una smentita era derivata dalle ripercorse dichiarazioni di LA CA;
-non era rilevabile assenza di convergenza tra le due chiamate, in ordine alla causale dell'omicidio, oggetto di specifico interesse, non avendo GI NT parlato della causale, che per la sua giovane età all'epoca del fatto non era nemmeno tenuto a conoscere in dettaglio, e avendo trovato riscontro le dichiarazioni di EN in quelle della collaboratrice RI LA RI, oltre a essere spiegabili nel descritto contesto di riferimento;
-- il metodo di valutazione probatoria seguito era pienamente rispondente ai parametri dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e ulteriormente puntualizzati dalle Sezioni Unite con ли la sentenza Aquilina del 2013; andava, infine, confermata la sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, ricorrendone i presupposti ampiamente descritti sia con riguardo alle modalità di realizzazione dell'omicidio (sulla pubblica via e in presenza di numerose altre persone, nella sicura consapevolezza del completo silenzio da parte della cittadinanza derivante dalla condizione di assoggettamento e omertà), sia con riguardo all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso EN-NT (accertata nella sua esistenza), al cui fine esclusivo e per - dare attuazione alla richiesta di uno dei capicosca il fatto era stato commesso.- 6. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati.
7. IE NT ricorre per mezzo degli avvocati Alfredo Gaito e Sergio Rotundo e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi.
7.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia illogicità manifesta della motivazione come conseguenza del malgoverno dei criteri di valutazione della prova, ai sensi degli artt. 192, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, emerge dalla lettura delle sentenze di merito la genetica debolezza della convergenza del molteplice, sulla quale si è fondata la pronuncia della sua colpevolezza, essendo la chiamata a riscontro di IU EN tardiva, indiretta, priva di autonomia, autoreferenziale nelle introdotte nuove circostanze giudicate in termini di arricchimento dell'originario impianto accusatorio, e ininfluente nelle parti omesse rispetto al precedente racconto di GI NT, che, iniziata la sua collaborazione dopo oltre quindici anni dal fatto delittuoso, aveva chiamato in correità i cugini GI e IE NT. Né la Corte di assise di appello ha accreditato la chiamata a riscontro di EN con congruenti passaggi argomentativi, emergendo, al contrario, dalle ripercorse annotazioni della sentenza, nella illustrazione delle dichiarazioni dello stesso, non chiari riferimenti ai soggetti che avevano partecipato all'azione omicidiaria.
7.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione delle regole di appezzamento probatorio, omessa risposta alle censure di parte e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
7.2.1. Secondo il ricorrente, che ricorda che l'ossatura del giudizio di Me condanna a suo carico è rappresentata dalle dichiarazioni dei due collaboratori GI NT e IU EN, la Corte ha motivato con affermazioni illogiche e contraddittorie in ordine alle censure afferenti alla inattendibilità soggettiva dei propalanti, all'assenza di effettiva autonomia genetica tra le due chiamate, ai motivi di astio tra gli stessi ed esso ricorrente, e alla non riconducibilità a unità dei racconti contrastanti su punti essenziali, e ha omesso di rispondere sulle censure contenute nell'atto di appello e nei motivi aggiunti. La credibilità soggettiva del collaboratore NT era smentita, in particolare, da elementi di generica tratti dalle notizie giornalistiche documentate e svilite come imprecise.
7.2.2. Risultava, al contrario, dalla stessa sentenza che le emergenze dell'esame autoptico smentivano il racconto relativo ai colpi sparati e alle parti corporee attinte;
quanto al tipo di arma la circostanza dedotta atteneva alla conoscibilità dei dati propalati che non consentiva di sostenerne l'esclusiva cognizione per opera del presunto killer;
quanto, poi, alle azioni compiute dal collaboratore dopo i fatti, vi è stata un'arbitraria elusione delle contraddizioni evidenziate riferendosi a una sommarietà del racconto, ritenuto, invece, in altre parti preciso a conforto della sua ritenuta credibilità soggettiva. 7 Né è meno sconcertante la metodologia di giudizio con riguardo al ridimensionamento delle dichiarazioni di CA LA, rimanendo incoerenti e manchevoli anche le risposte rese dalla Corte del gravame alle deduzioni svolte in atto di appello circa le ragioni di astio e rancore, nutrite da entrambi i collaboratori nei suoi confronti, e circa la causale dell'omicidio.
7.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia illogicità manifesta della motivazione con riguardo alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la chiesta audizione del teste TO IL era decisiva e pertinente con il thema probandum perché diretta a saggiare la ritenuta autonomia del propalante EN, come argomentato con i motivi aggiunti, mentre la Corte si è limitata a considerazioni meramente formalistiche omettendo qualsiasi valutazione concreta delle prospettazioni di parte e vanificando il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, correlato a quello della effettività dell'impugnazione.
7.4. Con il quarto motivo sono denunciate erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, ai sensi degli artt. 62-bis, 69 cod. pen. e 7 d.l. 152 del 1991, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
7.4.1. La Corte, nel formulato giudizio di bilanciamento tra le attenuanti ли generiche e le contestate aggravanti, ha valorizzato la gravità del fatto in contrasto con la pur riconosciuta minore rilevanza sul piano offensivo della condotta, e, pur riferendosi alla rappresentata sua giovane età e al suo stato di incensuratezza, non li ha valutati, omettendo ogni motivazione al riguardo.
7.4.2. Né la Corte del gravame ha considerato con riguardo al tema dell'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991 per i delitti punibili con la pena dell'ergastolo che con i motivi aggiunti si era - l'orientamento di legittimità, condiviso dalla stessa Corte,contrastato rappresentandosi che per un omicidio aggravato dalla premeditazione, per il quale è prevista la pena dell'ergastolo, non deve operare l'aumento di pena in funzione dell'indicato art. 7. 8. GI NT ricorre con atto personale, autenticato nella firma dall'avv. Bruno Filippo Napoli, e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi.
8.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge e inosservanza di norme processuali in relazione agli art. 2, 157 e 69 cod. pen. e 25, comma 2, Cost., deducendo la intervenuta prescrizione del reato ascritto. 8 Secondo il ricorrente, il reato di omicidio per il quale ha riportato condanna alla pena di anni otto di reclusione, risalente al 14 dicembre 1991, si è prescritto sin dal primo grado, non essendo intervenuti atti interruttivi prima del decorso del termine di prescrizione ventennale, né avendo efficacia interruttiva l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. Il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione anche perché la condotta si è consumata nel 1991, nella vigenza del precedente art. 157 cod. pen., che consentiva di tenere conto del disposto dell'art. 69, terzo comma, cod. pen., e quindi dell'operato giudizio di equivalenza, che escludeva la punibilità con l'ergastolo, dovendo tenersi conto, alla stregua di condivisi principi, della configurazione finale del fatto che il giudice ha ritenuto in sentenza e non del fatto storico che ha determinato la formulazione della imputazione. A tale conclusione si perviene, ad avviso del ricorrente, anche considerando che nella specie vi è stato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, secondo cui lo status di collaboratore è ostativo alla irrogazione della pena dell'ergastolo, come statuito in sentenza che ha determinato la pena partendo dalla forbice edittale fissata da detta norma per l'omicidio semplice (reclusione da dodici a venti anni), dopo l'espresso giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti. In ogni caso, deve trovare applicazione il termine prescrizionale più ли favorevole e meglio valutato ovvero determinato.
8.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la sentenza è illogica e contraddittoria, perché i Giudici di appello, dopo avere affermato di potere rideterminare la pena partendo per entrambi gli imputati dal minimo edittale tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e del tempo trascorso dai fatti, indicativo di minore rilevanza offensiva della condotta, non sono partiti dal minimo edittale per la posizione di esso ricorrente, che ha consentito di far luce sull'evento omicidiario, ha collaborato e continua a collaborare e ha fatto una scelta di radicale rottura con il passato, mentre hanno applicato il minimo edittale al coimputato che né si è dissociato, né ha offerto elementi utili alle indagini o un contributo all'autorità giudiziaria. Dovevano, inoltre, essere riconosciute le attenuanti generiche nella massima estensione, e non nella ridotta e non quantificata misura applicata, per la collaborazione prestata, la giovane età, il buon comportamento processuale e l'assenza di analoghi e specifici precedenti. 9 9. Con note illustrative, presentate per mezzo dell'avv. Gaito il 9 maggio 2016, il ricorrente IE NT, insistendo nell'accoglimento del ricorso e rimarcando che la situazione processuale è condizionata dall'attendibilità dei collaboratori IU EN e GI NT, sulle cui dichiarazioni si è basata la sua condanna, ha rappresentato che detti collaboratori sono stati attivi anche in altro processo a carico di Barillari Annibale + 26, definito dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, che ne ha compiutamente esaminato l'attendibilità, giudicando con riguardo a un coincidente contesto territoriale e soggettivo. In particolare, detta Corte, decidendo su rinvio disposto dalla Corte di cassazione, che aveva segnalato l'esigenza di una rivalutazione della tenuta logica delle dichiarazioni di IU EN con particolare riguardo alla rilevata inconciliabilità dei dati da lui forniti, ha riconosciuto che dette dichiarazioni erano "deboli, sbiadite e smentite". La rilevanza di tale valutazione riverbera i suoi effetti con riguardo a quanto dedotto in ricorso in ordine alle dichiarazioni del collaboratore EN, giudicate elemento di riscontro alle dichiarazioni di GI NT, detto "Gne-gnè". Nella ridetta sentenza, relativa all'omicidio di tale VE NA, i Giudici, decidendo in sede di rinvio, hanno ritenuto, infatti, che la capacità probatoria della concordanza dichiarativa era indebolita dall'essere fonte di IU EN lo stesso GI NT, cui conseguiva che il dichiarato di quest'ultimo, ove ли ritenuto riscontrato dall'altro, avrebbe trovato riscontro su se stesso. Tale evenienza si è verificata anche in questo processo, avendo il collaboratore GI NT dichiarato il 2 febbraio 2008 che, dopo l'omicidio, IU EN e AO NO erano andati a complimentarsi con lui per l'operazione portata a compimento, mentre EN ha negato con fermezza di avere avuto contatti con alcuno dei soggetti coinvolti nell'omicidio IL. Assumeva rilievo, tra le emergenze del diverso processo, ad avviso del ricorrente, anche la circostanza, già dedotta in appello, che il pentito GI NT, sentito all'indomani della notizia del suo pentimento, aveva parlato dell'omicidio di IU IL, contestato a esso ricorrente, mentre fra gli imputati detenuti vi era il "futuro" collaboratore IU EN. La non attendibilità del detto collaboratore, dichiarata in detta sentenza, ha creato un vulnus al ragionamento dei giudici di merito nel processo a suo carico, non potendosi applicare, per la pluralità delle smentite, i criteri della c.d. frazionabilità delle dichiarazioni del collaboratore. 10. Con memoria difensiva, depositata per mezzo dell'avv. Bruno Napoli il 18 maggio 2016, il ricorrente GI NT, ha insistito nell'accoglimento della eccezione di prescrizione, richiamando e illustrando per stralci la sentenza n. 10 42040 del 24 marzo 2014 di questa prima sezione penale, che ha dichiarato prescritti i reati di omicidio ascritti ai collaboratori di giustizia UI RA e ZO DE, e la sentenza n. 19756 del 12 maggio 2016, che ha adottato analoga motivazione, reclamando l'applicazione della legge "in modo uniforme e senza disuguaglianze". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IE NT, sviluppando motivi infondati ovvero non consentiti o generici, deve essere rigettato.
1.1. Non meritano accoglimento le censure svolte con primo e il secondo motivo, che si articolano, nei vari profili in cui sono prospettate, sul duplice versante della incorsa violazione delle regole di valutazione probatoria di cui agli artt. 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen., con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GI NT e IU EN, e della contestata correttezza del percorso motivazionale seguito in sede di merito per pervenire al giudizio di responsabilità penale del ricorrente in ordine al delitto di omicidio ascrittogli in concorso nell'analisi degli elementi probatori utilizzati, e in - particolare delle indicate fonti dichiarative quanto alla loro credibilità, attendibilità e convergenza e in rapporto alla sussistenza di precisi e oggettivi elementi di riscontro, idonei ad avvalorarle.
1.1.1. Deve rilevarsi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici رسد mossi dal ricorrente alla sentenza di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche concordanti senza difformità nelle conclusioni raggiunte e dovendo ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo, al quale occorre fare riferimento per giudicare della esaustività e congruità dello sviluppo decisionale, secondo un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 1, n. 17309 del 19/03/2008, Calisti, Rv. 240001, non massimata sul punto). La sentenza impugnata, infatti, svolgendo le sue argomentazioni in rapporto alle doglianze di merito svolte con gravame, non ha prescisso dall'articolata valutazione, che ha condiviso, delle emergenze probatorie condotta dal Giudice di primo grado, che aveva specificamente argomentato i singoli momenti dell'articolata formazione della prova, ripercorrendo a sua volta i plurimi dati fattuali acquisiti, coerentemente giustificando la loro lettura critica e dando conto degli itinerari interpretativi percorsi. 11 1.1.2. Movendo, in coerenza con l'approccio difensivo riferito alla contestata sufficienza del quadro probatorio e alla contestata legittimità e coerenza con i pertinenti parametri della valutazione dei contributi dichiarativi che lo sostenevano, la Corte di assise di appello, ripercorsa la diffusa disamina contenuta nella sentenza appellata degli sviluppi nel tempo della vicenda processuale e degli apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia GI NT e IU EN (sintetizzati sub 3 e 4, e relativi sottoparagrafi, del "ritenuto in fatto"), ha apprezzato positivamente, ragionevolmente riconsiderando i singoli passaggi che ne avevano cadenzato la svolta analisi critica, il giudizio di credibilità e attendibilità espresso con riguardo ai detti collaboratori nella già svolta prima fase del merito e ha posto dette dichiarazioni in coerente correlazione tra loro e con dati fattuali e logici, che ne hanno supportato e riscontrato la valenza probatoria, dando conto della piena rispondenza di siffatto metodo ai consolidati parametri di valutazione probatoria, rimarcati nel tempo dalle decisioni di questa Corte, a sezioni semplici o unite, fino all'ultimo condiviso pronunciamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143), come rappresentato sub 5 del "ritenuto in fatto”. La Corte, escludendo con pertinenti rilievi la sussistenza di affermate ragioni di astio tra il ricorrente e ciascuno dei collaboratori, si è soffermata più diffusamente sulla eccepita contaminazione e assenza di autonomia delle ли dichiarazioni del collaboratore IU EN, che ha escluso a mezzo di coerenti risposte tratte dalla specifica analisi di dati fattuali e da non illogiche inferenze logiche;
ha rimarcato la infondatezza delle obiezioni mosse dall'appellante in ordine alla credibilità e all'attendibilità del collaboratore GI NT, ponendosi in confronto critico con ciascuna di esse, enunciando i particolari riferiti dallo stesso e analizzandone la peculiarità, specificità e valenza in rapporto alle notizie di cronaca del tempo e/o costituenti patrimonio conoscitivo pubblico e in rapporto alle incongruenze e alle contraddizioni opposte dalla difesa (sulla sequela cronologica delle descritte azioni del correo dopo i fatti, e riguardo alla pistola rinvenuta e alla mancanza di impronte sulla stessa), e ha preso in considerazione, singolarmente apprezzandole e poi comparandole, le varie dichiarazioni rese o attribuite a LA CA, indicate dalla difesa come pregiucanti la credibilità del narrato del collaboratore, confutandone una reale incidenza in tal senso con ragionevoli osservazioni, indotte dai contenuti, modalità e tempi dell'ascolto.
1.1.3. La sentenza, spendendo logici argomenti per riaffermare anche alla luce della riconsiderazione critica delle fonti di prova, indotta dall'instaurato secondo grado e nei limiti del devoluto, che la ricostruzione del fatto e la 12 individuazione delle responsabilità, operata dal primo Giudice, era esaustiva in fatto e corretta in diritto, ha anche apprezzato le dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori sotto il profilo della loro convergenza, denunciata come carente, quanto alla causale dell'omicidio, senza lasciare vuoti argomentativi e plausibilmente valorizzando a fronte di un mancato dettagliato riferimento alla - causale da parte del più giovane GI NT, giustificato in tale omissione proprio per la sua giovane età all'epoca dei fatti il riscontro derivato alle autonome dichiarazioni del collaboratore EN dalle dichiarazioni della collaboratrice RI LA RI, confluenti nella individuazione di IC ME quale principale istigatore dell'omicidio e coerenti nel particolare contesto storico di svolgimento dei fatti, descritto anche dal collaboratore NT. Si tratta di considerazioni ragionevoli, che, fondandosi sulla disamina di informazioni congruenti con le risultanze in atti e sviluppando un ragionamento probatorio coerente con le regole a esso preposte, hanno tratto dalla completa e coordinata analisi critica dei ripercorsi elementi di conoscenza disponibili, provenienti dalle indicate fonti dichiarative, oltre che dai relativi riscontri, e spiegate in modo convincente, solide ragioni giustificative della valenza probatoria privilegiata, convergente su punti decisivi, riservata a specifici elementi da essi tratti al fine della ricostruzione del fatto e del giudizio finale di esaustività del confermato quadro probatorio di colpevolezza del ricorrente, come tale escludente la sostenibilità e la plausibilità di alternative ipotesi ricostruttive o chiavi di lettura.
1.1.4. La struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza, che neppure ha omesso di rilevare, confrontandosi, come già rilevato, con le censure difensive articolate con i motivi di appello, che la esposta capacità dimostrativa del risultato probatorio raggiunto non era incisa negativamente da esse, resiste alle deduzioni difensive. Tali deduzioni, attraverso la manifestazione di un diffuso dissenso di merito rispetto alla operate valutazioni e senza una effettiva correlazione con lo sviluppo decisionale della sentenza e i suoi plausibili passaggi argomentativi, mentre svolgono infondate osservazioni circa l'operato scrutinio della credibilità e attendibilità dei collaboratori e il loro concordante apporto probatorio, né meramente assertivo né manifestamente illogico, si risolvono, opponendo gli esiti di un sovrapposto discorso giustificativo della decisione e invadendo il capo della discrezionalità nelle valutazioni di merito, in censure sul significato e sulla interpretazione degli elementi di conoscenza acquisti al processo, nell'ottica di impegnare questa Corte - il cui sindacato rimane di sola legittimità anche quando sia prospettata in ricorso una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze 13 processuali in una non consentita revisione nel merito del giudizio svolto, che oltrepassa i limiti del sindacato logico della motivazione.
1.1.5. Né conferisce fondatezza al ricorso in punto di responsabilità l'argomento, dedotto dal ricorrente con le note illustrative depositate il 9 maggio 2016, che relativo a smentite documentali delle dichiarazioni del collaboratore - EN in altro processo e per diversa vicenda, tali considerate con sentenza di merito la cui definitività neppure è allegata, ovvero relativo alla conoscenza che in detto processo lo stesso EN avrebbe conseguito delle dichiarazioni di GI NT anche sull'omicidio in oggetto - è speso per introdurre ulteriormente censure in fatto sulle valutazioni già esaustivamente svolte con riguardo alla vicenda in esame. 1.2. È infondato il terzo motivo, che denuncia, per violazione di legge e vizio della motivazione, il diniego della rinnovazione della istruzione dibattimentale con riguardo alla mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dall'audizione quale teste di TO IL, volta a saggiare la ritenuta autonomia del collaboratore IU EN.
1.2.1. Questa Corte ha più volte affermato che, con riguardo al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione quale error in procedendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte ли dopo lo pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse, secondo disposto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995; Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013, A.E., Rv. 254991; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136), mentre negli altri casi previsti (art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, Z., Rv. 246932; Sez. 2, n. 841 del 18/12/2012, dep. 2013, Barbero, Rv. 254052; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv. 254974), e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo della decisione impugnata, sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (tra le altre, Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, citata). Secondo principi consolidati, in tema di giudizio abbreviato, posta la possibilità per il giudice di primo grado di assumere, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. 14 (come modificato con legge n. 479 del 1999), al giudice di appello è consentito disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., mentre le parti, che, prestato il consenso all'adozione del rito abbreviato "senza integrazione probatoria", anche in esito, come nella specie, al rigetto dell'abbreviato condizionato, e, per il pubblico ministero, nonostante la sopravvenuta esclusione di un suo potere di consenso (con la citata legge n. 479 del 1979), hanno rinunciato al diritto alla prova, possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, il cui esercizio è regolato dal rigido criterio dell'assoluta necessità, e quindi della indispensabilità ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito a un qualsiasi aspetto della regiudicanda (tra le altre, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 1, n. 13756 del 24/01/2008, dep. 02/04/2008, Diana, Rv. 239767; Sez. 2, n. 14649 del 21/12/2012, dep. 2013, Santostasi, Rv. 255358; Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rallo, Rv. 266158) 1.2.2. La Corte di assise di appello, in coerenza con tali condivise premesse metodologiche, ha giustificato il diniego della riapertura della istruzione invocata dalla difesa, che non si è limitata a rigettare, logicamente sottolineando che la ли prova richiesta né era nuova, attenendo a un dato già a conoscenza dell'imputato quando aveva optato per il giudizio abbreviato semplice, ovvero allo stato degli atti, all'esito del rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata, tra l'altro, all'audizione di TO IL, oggetto della rinnovata richiesta istruttoria, né era necessaria per la sua non decisività ai fini del giudizio, a fronte della completezza del quadro probatorio, e trattandosi di soggetto che né era stato testimone oculare, né era risultato intraneo alle cosche. La motivazione così articolata resiste alle censure svolte, prive di fondamento sotto il profilo della violazione di legge, per il già indicato limite del sindacato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e sotto il profilo del vizio di motivazione per essere il giudizio di irrilevanza e di concludenza degli elementi probatori disponibili confortato da quanto già congruamente e compiutamente rappresentato in sede di merito e prima evidenziato.
1.3. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, contestato con il quarto motivo, sono inammissibili le censure che attengono al non condiviso giudizio di bilanciamento delle concesse attenuanti generiche con le contestate aggravanti, e quindi al negato giudizio di prevalenza. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti rientra, invero, nella 15 discrezionalità del giudice di merito, che lo esercita, così come per la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne discende che non è consentita la censura che, nel giudizio di legittimità, miri a una nuova valutazione in ordine al bilanciamento tra le circostanze di segno opposto, che risulti ancorato con ragionamento logico a elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come nella specie, ritenendosi disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 1.4. È destituita di fondamento l'ulteriore censura, che, nel contesto dello stesso quarto motivo, attiene alla eccepita violazione della legge penale con riguardo alla ritenuta aggravante a effetto speciale di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. 1.4.1. Le Sezioni Unite hanno fissato il principio secondo cui la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso), è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo e, pertanto, può essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo, mentre, se non esclusa all'esito del giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di رسد determinazione della pena (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578). Da tale principio, confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 6, n. 20144 del 17/02/2010, P.G. in proc. Tedesco, Rv. 247370) e coerentemente applicato nella sentenza impugnata, non vi sono ragioni per discostarsi.
1.4.2. Né introduce ragioni di riflessione la tesi difensiva alla cui stregua, essendo prevista per l'omicidio premeditato, nella specie ascritto, la pena dell'ergastolo, non dovrebbe essere applicabile l'aumento di pena in funzione della indicata disposizione normativa, avuto riguardo al tenore letterale della stessa disposizione. Tale tesi, già sostenuta in data antecedente al predetto intervento regolatore da un orientamento decisamente minoritario (tra le altre, Sez. I, n. 28412 del 14/05/2002, Erra, Rv. 222119), non più riproposto nella successiva giurisprudenza di legittimità, non si confronta, invero, con le linee logico- sistematiche, che connotano e dentro le quali s'iscrive per i profili giuridici di - rilievo sia sostanziale sia processuale la ratio aggravatrice della norma di cui all'indicato art. 7, sì come rimarcate dalle Sezioni Unite, e non oppone a esse alcuna alternativa, plausibile interpretazione. 16 1.5. Il ricorso di IE NT deve essere, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. Il ricorso proposto da GI NT, parzialmente fondato, va accolto nei limiti che saranno precisati. 2.1. È infondato il primo motivo, ripreso con la memoria difensiva, con quale si è dedotta l'intervenuta prescrizione del reato di omicidio, per il quale al ricorrente è stata inflitta la pena di otto anni di reclusione, e si è denunciata la incorsa violazione di legge in dipendenza dell'omesso rilievo dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale, in mancanza di atti interruttivi, in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello, anche rimarcandosi gradatamente, la ostatività dello status di collaboratore del ricorrente, ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991, alla irrogazione della pena dell'ergastolo, che è ragione della imprescrittibilità. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, Trubia, Rv. 266329), intervenute sulla questione di diritto in ordine alla quale questa Sezione ne aveva richiesto l'intervento regolatore (Sez. 1, n. 3341 del 03/06/2015), hanno, infatti, affermato, con decisione condivisa dal Collegio, che il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza ли del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea, in fattispecie relativa a delitto di omicidio aggravato commesso prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicato previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dal predetto art.
8. Con detta decisione si è coerentemente rappresentato, giudicandosi non condivisibile il contrario indirizzo ed erronea l'analisi del relativo approccio ermeneutico, che "[...] nel sistema positivamente definito dall'art. 157 cod. pen. (testo originario) la comminazione normativa dell'ergastolo (in virtù della pura norma incriminatrice o del concorso di aggravante che preveda la pena perpetua) costituisce il discrimen che segna i confini dell'istituto della prescrizione: in esso include, a guisa di ideale spartiacque, la classe dei reati costituita dalle contravvenzioni e dai delitti punibili colla multa o colla reclusione;
mentre, nel contempo, esclude a priori la classe dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo. E la esclusione implica l'ineluttabile corollario che alla succitata classe dei delitti imprescrittibili (sulla base della condizione necessaria e sufficiente [...] della astratta comminatoria della pena perpetua) non sono ovviamente riferibili le disposizioni dell'art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen., dettate (alla luce della evidente connessione col primo comma) con esclusivo riguardo ai reati 17 astrattamente punibili colle pene dell'ammenda, dell'arresto, della multa e della reclusione". Né tali ragioni sono fondatamente contestate dal ricorrente, che, mentre genericamente invoca l'applicazione dell'orientamento già giudicato soccombente, introduce nel discorso giustificativo della propria tesi riferimenti al contenuto della predetta sentenza delle Sezioni Unite, nella parte in cui sono stati dichiarati prescritti "i delitti tentati di cui ai capi B e C, commessi in danno di ZO UR, di AE NI, di UR AV e di LA AC, del tutto non pertinenti al thema decidendum. 2.2. È, invece, da accogliere il secondo motivo, che attinge la sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio.
2.2.1. Si premette che le Sezioni Unite hanno fissato il principio di diritto alla cui stregua, qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante a effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante a effetto speciale (Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930), che non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, citata, Rv. 245929). ли Tale condiviso principio è stato accompagnato dalla indicazione della sequenza delle operazioni da svolgersi nel procedimento di calcolo della pena, ritenuto dalle Sezioni Unite, con la predetta decisione, in grado - sotto concorrenti profili di ordine logico, giuridico e sistematico e rispetto ad alternativa prospettabile opzione di "coniugare premialità, personalizzazione del trattamento sanzionatorio e proporzionalità del medesimo rispetto alla misura di lesività effettiva del fatto costitutivo del reato", e, quindi, di "impedire che dissociazione e contributo investigativo elidano la concreta offensività del fatto" (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, citata, in motivazione).
2.2.2. La Corte, movendo dal rilievo della meritevolezza dell'imputato quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche, al giudizio di equivalenza delle stesse rispetto alle aggravanti contestate e al riconoscimento della predetta attenuante a effetto speciale, ha, tuttavia, illegittimamente ritenuto che, per effetto dell'indicato giudizio comparativo, la pena prevista per il delitto di omicidio semplice (da ventuno a ventiquattro anni) potesse essere sostituita dalla "forbice edittale di cui all'art. 8 (da 12 a 20 anni di reclusione)", che si potesse partire dalla pena base di anni quattordici e che tale pena potesse essere ridotta, non nella massima estensione, fino a dodici anni di reclusione, prima della riduzione finale fino a otto anni per la scelta del rito. 18 In tal modo, non solo si è erroneamente applicata, in contrasto con il già espresso giudizio comparativo, la forbice edittale prevista per l'omicidio aggravato, e non per l'omicidio semplice (diminuzione della pena da un terzo alla metà), ma, in contrasto con la premessa, comune ai due imputati, di rideterminazione della pena a partire dal minimo edittale, si è partiti da una pena, superiore al minimo edittale, pure erroneamente individuato, e, in ulteriore contrasto con la già ridetta comparazione, si è proceduto al nuovo calcolo delle attenuanti generiche.
2.2.3. Tali evenienze comportano l'annullamento della sentenza sul punto. L'annullamento va, tuttavia, disposto senza rinvio, potendo questa Corte procedere, seguendo le indicazioni della stessa sentenza, ai relativi calcoli. Posto, invero, che il giudizio di comparazione delle circostanze diverse dall'attenuante a effetto speciale di cui al richiamato art. 8, ritenuto in sentenza, è preliminare e deve precedere l'applicazione di quest'ultima, che, per l'effetto, suppone che sia in concreto stabilita la pena per il reato circostanziato, e posto che la pena base deve individuarsi, per scelta della Corte del gravame, nel minimo edittale, la pena prevista per il delitto di omicidio semplice (pari a ventuno anni) deve essere diminuita, per l'applicazione della ridetta attenuante, fino alla metà, pari alla riduzione massima consentita ex art. 8 citato, determinandosi la pena base per il reato non circostanziato in anni dieci e mesi sei di reclusione, da ridursi ulteriormente di un terzo per la scelta del rito, nei termini di cui in dispositivo.
2.2.4. Il ricorso di GI NT, in tali limiti accolto, deve essere, in definitiva, rigettato nel resto. رس Siffatta statuizione di rigetto non comporta, nella specie, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per effetto dell'accoglimento del secondo motivo della impugnazione. Trova, infatti, applicazione il principio di diritto (fissato già nel vigore del codice di rito abrogato) secondo il quale «in caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione non possono porsi a carico [della parte privata] le spese del procedimento » (Sez. 5, n. 7584 del 11/05/1983, Pagani, Rv. 16097101, cui adde Sez. 4, n. 11824 del 04/06/1982, Paolino, Rv. 15658701). A tale principio il Collegio si uniforma, ribadendolo, pur senza trascurare il recente arresto delle Sezioni Unite (di cui, per vero, all'epoca della deliberazione della presente sentenza non era ancora stata depositata la motivazione), le quali hanno affermato con riferimento al processo oggettivamente cumulativo e in relazione alla specifica questione in quella sede scrutinata la autonomia dei rapporti - processuali inerenti ai singoli capi di imputazione (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 2017, Aiello). 19
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NT GI limitatamente alla pena principale che ridetermina in anni sette di reclusione. Rigetta nel resto ricorso di NT GI. Rigetta il ricorso di NT IE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dan es Vecchir LA Tardio Massimo Vecchio LA Cardio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 GEN 2018 CANCELLIERE L E R P U E S T R O C 0 20 2