Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/09/2015, n. 19756
CASS
Sentenza 24 settembre 2015

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Massime1

Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)

Commentari2

  • 1Prescrizione e strage alla luce del diritto europeo: una nuova
    Silvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza in commento, la Cassazione torna nuovamente ad affrontare la questione della prescrittibilità dei delitti astrattamente sanzionabili con l'ergastolo, ma in concreto puniti con pena temporanea in ragione del riconoscimento di circostanze attenuanti, commessi nel vigore della disciplina dell'art. 157 c.p. anteriore alla legge n. 251/2005 (c.d. "ex-Cirielli"). Pochi mesi prima, sullo stesso tema si erano pronunciate le Sezioni Unite, con la sentenza Trubia del 24 settembre 2015 - di cui già si dato conto in questa Rivista [1] - le quali, in relazione all'ipotesi di omicidio aggravato, avevano fornito al problema una risposta in senso negativo. Applicando il medesimo …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 dicembre 2020

    La breve durata della sospensione del decorso della prescrizione disciplinata dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo e, dall'altra parte, che, sul piano della ragionevolezza e proporzionalità, la misura è giustificata dalla finalità di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/09/2015, n. 19756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19756
Data del deposito : 24 settembre 2015

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