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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10577/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 4.4.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10577/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
; C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Luca ZUPPELLI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 10.2.2022, cittadino bengalese nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 28.3.2022 (notificato all'istante in data 26.8.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_1 fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente – pur lavorando dal 2021 come operaio magazziniere in forza di contratto dapprima a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato – non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia (mentre avrebbe conservato rapporti con i parenti in patria) e avrebbe una scarsa conoscenza della lingua italiana.
Pag. 1 di 5 Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 4.9.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: estratto conto previdenziale aggiornato al 29.8.2024; CP_2 comunicazione di ospitalità resa in favore del ricorrente il 29.8.2024; CU 2024 relativa al rapporto di lavoro instaurato dal 6.9.2021 con la Wasco Foods Italy s.a.s. di una busta paga). CP_3
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 18.11.2024, eccependo la tardività della notificazione del ricorso e del decreto CP_1 di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta in violazione del termine di cui all'art. 281-undecies, comma 2, c.p.c.
4. Dopo un primo rinvio ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. dell'udienza di comparizione fissata il 28.11.2024, anche la successiva udienza del 5.12.2024, alla quale è comparso il difensore del ricorrente, è stata differita per consentire a parte resistente di esercitare i propri diritti difensivi, conculcati dalla tardività della notifica del ricorso.
La nuova udienza di comparizione delle parti, trattazione della causa e discussione, fissata in data 7.2.2025, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 6.2.2025 il procuratore del ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta (corredata delle ultime buste paga), con cui ha chiesto il riconoscimento in favore del suo assistito, in principalità, dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 ovvero, in subordine, della protezione sussidiaria ovvero ancóra, in ulteriore subordine, della protezione speciale.
Nessuna conclusione è stata rassegnata dalla resistente, che – dopo essersi costituita – non ha preso posizione sul merito del ricorso.
5. Rimessa la causa al Collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4.4.2025.
Ritenuto in diritto
1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità delle domande di protezione internazionale avanzate da parte ricorrente (probabilmente per un mero refuso) nelle note sostitutive dell'udienza del 7.2.2025: si tratta di domande che non soltanto danno luogo a un'inammissibile mutatio libelli in corso di causa, ma che non avrebbero potuto in ogni caso essere introdotte con un ricorso ex art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e per di più senza la previa presentazione di un'istanza in sede amministrativa.
2. Venendo alla domanda di protezione speciale (l'unica contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio), in diritto occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta
Pag. 2 di 5 dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata presentata in sede amministrativa il 10.2.2022, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
3. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
3.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
3.2. Non ricorrono, neppure, gli estremi dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o comunque qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o convenzionali di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit. Tale norma, nell'attuare vincoli sovranazionali e internazionali, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla
Pag. 3 di 5 sua persona (situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, ecc.).
Osserva, al riguardo, il Collegio che, a differenza della maggior parte delle regioni del Bangladesh (su cui v. https://www.ecoi.net/en/file/local/2029402/country_report_2020_BGD.pdf), la zona di provenienza del richiedente – ovverosia il distretto di Narsingdi nella divisione di DA (come si evince dalla comunicazione di ospitalità in atti) – è caratterizzata da una situazione ambientale a rischio “basso”, siccome non interessata da frequenti calamità naturali, come si evince dalla cartina sotto riportata.
La protezione speciale non può, dunque, essere riconosciuta neppure ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
3.3. Ciò posto, ha, però, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione Parte_1 socio-lavorativa in Italia, come emerge dalla documentazione versata in atti dal suo difensore.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Egli è stato difatti regolarmente assunto come operaio magazziniere dalla Wasco Foods Italy s.a.s. di dal 6.9.2021 in forza di contratto a tempo parziale e determinato, poi trasformato dal Parte_2
1.11.2021 in contratto a tempo parziale e indeterminato, tuttora in esecuzione (come attestato dalle ultime buste paga prodotte in atti).
Pag. 4 di 5 Tale occupazione ha consentito al ricorrente di percepire fin dal 2021 redditi sì modesti, ma adeguati ad assicurare il suo sostentamento in Italia (cfr. le buste paga, le certificazioni uniche e l'estratto conto previdenziale in atti). Si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo CP_2
2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia». Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
4. Nulla va disposto in tema di spese processuali, essendo il ricorrente vittorioso ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: dichiara inammissibili le domande di protezione internazionale presentate, in sede di precisazione delle conclusioni, da nato in [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 [...]
); C.F._3 in accoglimento dell'originario ricorso, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi C.F._1 C.F._2
1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
nulla sulle spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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