Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04712/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4712 del 2023, proposto da:
-OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Scuola Secondaria di I Grado “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. -OMISSIS- – 10 del 29.09.2023, dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” - -OMISSIS- – -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunna -OMISSIS- di numero 22 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2023/2024, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa;
E PER LA ND, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE,
dell'Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 27 ore settimanali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell’U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e della Scuola Secondaria di I Grado “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
AT
Con il presente gravame, la ricorrente agiva per il riconoscimento in favore della figlia minore, affetta da handicap grave, ex art. 3, comma 3, l. 104/92 e abbisognevole di sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità, di 27 ore di sostegno settimanale, anziché delle 22 ore assegnate con il provvedimento del d.s., di cui in epigrafe.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni Scolastiche sopra indicate, depositando documentazione tra cui rapporto a firma della dirigenza scolastica dell’Istituto di appartenenza della minore.
L’istanza cautelare, presentata dalla ricorrente, era oggetto di rinunzia alla camera di consiglio del 15.12.2023.
Alla pubblica udienza del 18 marzo 2026 il ricorso era trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73 c.p.a., della sua possibile improcedibilità per s.d.i.
TO
Il ricorso, come da avviso alle parti ex art. 73 c.p.a., dato all’odierna udienza pubblica, è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, riferendosi ad un anno scolastico (2023/2024) ormai decorso e non potendo, quindi, la ricorrente trarre più alcuna utilità, neppure di natura strumentale o morale, dal suo accoglimento (né, del resto, alcunché è stato osservato in contrario, a tale riguardo, da parte ricorrente).
Le spese di lite, per l’esito in rito della controversia, possono compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.