CA
Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/08/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel. dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 270/2023 R.G. promossa da
(c.f. e p.iva , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. Nicoletta Sette
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa da Avv. CP_1 C.F._1
Giuseppe Semeraro
APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, riproduttive delle conclusioni formulate rispettivamente in atto di appello e in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Taranto
[...]
sulla premetteva che: CP_1 aveva acquistato, in data 29 luglio 2019, in Lizzano dalla Parte_1
[d'ora innanzi per brevità ] n. 15600 piantine di barbatelle varietà Parte_1 primitivo e n. 100 piantine di moscato bianco, al prezzo di euro 1,35 oltre i.v.a., con clausola “salvo abbassamento del prezzo” e consegna stabilita entro gennaio 2020; la , in violazione dei patti aveva consegnato alla deducente nel gennaio Parte_1
2020 soltanto n. 7000 piantine di primitivo e n. 100 di moscato bianco pretendendo il prezzo unitario di euro 1,55 oltre i.v.a., quindi superiore rispetto a quello concordato, prezzo che la deducente, facendo salva la ripetizione della differenza di prezzo, era stata costretta a corrispondere avendo necessità di eseguire l'impianto per poter presentare entro il 20 giugno 2020 il collaudo per un progetto comunitario di ristrutturazione e riconversione dei vigneti con la versando la somma di euro 12.094,50 CP_2 in base alla fattura n. 53 del 20 febbraio 2020 e dichiarazione liberatoria del 24 febbraio
2020; la venditrice, dopo numerose sollecitazioni rivolte dalla deducente al dott.
[...]
rappresentante della in zona, aveva consegnato all'acquirente Per_1 Parte_1 solo in data 26 maggio 2020 n. 9000 piantine di primitivo questa volta in vasetti di plastica, come da fattura n. 18489 dell'11 giugno 2020, tipologia diversa da quella pattuita e consegnata in precedenza, costituite da barbatelle innestate con radici, che l'esponente aveva dovuto accettare per la necessità di presentare entro il già menzionato collaudo;
le piantine di tale ultima fornitura, pur messe a dimora in maniera corretta, avevano manifestato carenza di germogliamento e scarso sviluppo, come attestato dal proprio perito, il dott. ; Persona_2 la deducente, con pec del 22 gennaio 2021, aveva denunciato le difformità e i vizi della merce oggetto della compravendita chiedendo il risarcimento dei danni e, a seguito del rifiuto della , con ricorso dell'11 febbraio 2021 aveva introdotto un Parte_1 procedimento ex art. 696 c.p.c. per “far accertare le fallanze consistenti su tutta la superficie interessata, i residui di piantine di vite germogliate ma non sviluppate, le piantine dallo sviluppo misero e non idonee a diventare normali ceppi di vite”; nell'ambito di tale procedimento era stato nominato c.t.u. il dott. agronomo Per_3
il quale, premessa la distinzione tra le due tipologie di barbatelle fornite dalla
[...] venditrice, quelle a radice nuda e quelle in vasetto, aveva spiegato in via generale che, per soddisfare le esigenze del mercato, le piantine in vasetto possono essere approntate e messe a dimora in tre mesi ma presentano degli svantaggi poiché caratterizzate da radichette molto sottili sviluppatesi in poco tempo e quindi sono molto delicate rispetto pag. 2/19 alle barbatelle classiche piante a radice nuda e pertanto richiedono particolare attenzione e cura da parte e tanto crea i presupposti di elevati rischi di fallanze, aggiungendo che il terreno del vigneto solitamente è molto meno fertile di quello del vivaio e per tale motivo si riduce lo sviluppo delle giovani piantine, parte delle quali non si sviluppano affatto e devono essere rimpiazzate l'anno successivo;
aveva evidenziato, inoltre, che per le loro caratteristiche qualitative l'impiego di detta tipologia vivaistica è adatta a climi più freschi e piovosi ed era consigliata per piccoli appezzamenti facili da gestire;
con riguardo al caso di specie, segalato che le differenze di crescita tra gli impianti delle piantine a radice nuda e di quelle in vasetto si spiegavano proprio per le differenze tra le une e le altre, aveva accertato che il numero di barbatelle in vasetto messe a dimora nell'appezzamento oggetto di contestazione corrispondeva a n. 8235 unità mentre le fallanze erano pari a n. 2000 circa, e quindi al
24% delle barbatelle impiantate;
aveva valutato, infine, che, trattandosi di materiale vivaistico non ancora diffuso e ben conosciuto dai produttori in zona, il venditore avrebbe dovuto spiegare meglio al proprio cliente le caratteristiche del tipo di materiale vivaistico disponibile e della gestione da esso richiesta differente da quella adottabile con la messa a dimora di barbatelle a radice nuda nonché che entro il gennaio 2020 non era possibile fornire il materiale vivaistico oggetto di contenzioso;
la , nonostante il denunciato inadempimento, aveva chiesto e ottenuto Parte_1 decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 15.345,00, pari al prezzo delle n. 9000 piantine, che la deducente non aveva potuto opporre a causa di negligenza del commercialista e che, pertanto, ora stava onorando;
tanto esposto, lamentava l'inesatto adempimento della venditrice ∙ per aver violato l'obbligo di consegna di tutto il materiale pattuito atteso che aveva fornito in parte una specie difforme quantitativamente e qualitativamente rispetto a quella oggetto di contratto e pure viziata;
∙ per aver violato il termine id consegna pattuito;
per aver violato il dovere di informazione, diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
∙ per aver preteso un prezzo superiore a quello concordato, costringendo la deducente a versarlo, e chiedeva (con riserva di far valere ulteriori danni derivanti dalla perdita dei contributi AGEA per l'inadeguatezza degli impianti a seguito di controlli da parte della chiedeva il risarcimento dei danni costituiti dalla perdita di produzione CP_2
pag. 3/19 nell'anno 2021 (euro 33.494,72) e dalla parziale perdita di produzione nell'anno 2022
(euro 8.038,73) nonché dai costi di eliminazione, acquisto e messa a dimora delle nuove piante fallite (euro 2.970,00) ed ammontanti nel totale ad euro 44.503,45, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo;
chiedeva, altresì, la condanna della controparte ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione della differenza tra il prezzo corrisposto e quello pattuito (euro 3.432,00) ed il prezzo delle n. 2000 piantine fallite in quanto totalmente viziate (euro 3.410,00), per un totale di euro 6.842,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese di lite, comprese quelle del procedimento di istruzione preventiva.
Si costituiva la e in fatto esponeva che: - la proposta contrattuale Parte_1 formulata dalla in data 29 luglio 2019, riguardante n. 15600 piante di CP_1
Primitivo VCR 369 1103 P e recante la dicitura “salvo approvazione della casa”, non era stata accettata dalla esponente non avendo l'agente poteri rappresentativi e quindi non si era perfezionato alcun contratto, - successivamente tra la deducente e la si erano perfezionati altri due contratti di vendita, l'uno in data 14 febbraio CP_1
2020 riguardante n. 7000 piante di VCR 369 1103 P VC 107 CO al Persona_4 prezzo unitario di euro 1,55 oltre iva e n. 100 piantine di Moscato al prezzo di euro 1,45 oltre i.v.a., come dimostrato dal documento di trasporto n. 42 del 14 febbraio 2020, sottoscritto senza riserve, e da fattura n. 4053 del 20 febbraio 2020 di euro 12.094,00 onorata in data 18 febbraio 3030 senza riserve o contestazioni, e l'altro avente ad oggetto n. 9000 piante di primitivo VCR 369 1103 VCR 107 LU al prezzo Per_4 unitario di euro 1,55 oltre i.v.a., perfezionatosi il 26 maggio 2020, come dimostrato dal documento di trasporto in pari data e dalla fattura n. 18489 dell'11 giugno 2020 di euro
15.345,00, in corso di pagamento in forza di decreto ingiuntivo n. 14072021, notificato il 26 febbraio 2021, in pendenza del procedimento ex art. 696 c.p.c., non opposto e divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 6 maggio 2021; pur affermando il proprio ruolo di venditrice e non di consulente di impianto, assumeva che il dott. Persona_5 che trattò l'ordine, aveva informato il marito della , delle CP_1 Controparte_3 caratteristiche delle piante in vasetto e degli accorgimenti da adottare nel metterle a dimora, anche mostrandogli foto e depliant, ma, in occasione di un sopralluogo chiesto dalla pochi giorni dopo la messa dimora poiché le piante presentavano CP_1
pag. 4/19 afflosciamenti, aveva spiegato che ciò era imputabile ad una scorretta piantumazione in quanto il pane di terra delle piantine, compreso il vasetto di torba, risultava traslato in alto verso la metà del fusto della barbatella, per effetto della pressione esercitata nella piantumazione con conseguente distacco delle radichette formate dalla pianta nel vasetto ed aveva illustrato nuovamente anche agli operari che stavano procedendo alla messa a dimora che il metodo manuale utilizzato era inadeguato poiché non consentiva la formazione di una buchetta nel terreno e rendeva necessario spingere la pianta in profondità con rischio di rottura delle radici;
aggiungeva che, quando nel settembre
2020 il aveva comunicato all'agente che vi erano state n. 2250 fallanze, il capo CP_3 area dott. , d'intesa con il nonostante le fallanze non fossero Persona_6 Per_1 imputabili ad essa venditrice bensì alla scorretta messa a dimora ed al solo fine di accontentare il cliente, offrì - a fronte del pagamento della fattura di euro 15.345,00 – una fornitura in omaggio di n. 2250 piante per sostituire quelle fallate, proposta che veniva rifiutata sicché la esponente aveva richiesto il decreto ingiuntivo n. 140/2021 e contestualmente la senza opporre il decreto ingiuntivo, aveva avviato CP_1 procedimento ex art. 696 c.p.c. al cui esito il c.t.u. aveva accertato che le barbatelle no presentavano vizi originari mentre era stata scorretta la la tecnica utilizzata per la messa a dimora e nella coltivazione;
tanto esposto, eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Taranto per essere competente il Tribunale di Pordenone atteso che i contratti di vendita del 14 febbraio 2020 e del 26 maggio 2020 si erano conclusi a distanza attraverso contatti telefonici tra il dott. per la deducente Persona_1
e per la sosteneva poi che le domande avanzate Pt_1 Controparte_3 CP_1 dalla erano in parte inammissibili poiché coperte dal giudicato quanto alla CP_1 fornitura di n. 9000 piante in vasetto vendute il 26 maggio 2020, in quanto la CP_1 avrebbe dovuto opporre il decreto ingiuntivo su indicato e formulare le sue domande in seno alla opposizione, sicché, stante la definitività del provvedimento monitorio, nessuna pretesa poteva essere avanzata con riferimento alla ridetta vendita;
sosteneva, altresì, che le domande della erano in parte infondate, in quanto presupponenti CP_1 il perfezionamento della proposta del 29 luglio 2019 mai accettata, come detto, dalla esponente, oppure per il fatto che il corrispettivo qui contestato era stato concordato
(quanto alla domanda di restituzione del prezzo) o ancora perché coperte dal giudicato pag. 5/19 formatosi sul decreto ingiuntivo menzionato (quanto alla domanda di rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 c.p.c.); contestava in ogni caso la quantificazione dei danni pretesi ed eccepiva la prescrizione e la decadenza ex art. 1495 c.c.; formulava conclusioni corrispondenti alle ridette deduzioni;
invocava la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite nonché ex art. 96 c.p.c..
***
Il Tribunale adito, disposto il mutamento di rito ed espletata l'istruttoria, consistente nell'assunzione dei testi ammessi e nello svolgimento di c.t.u. volta alla quantificazione del danno da perdita di produzione, affidata al Dott. , con sentenza n. Persona_3
1538/2023 - pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 26 giugno 2023 - condannava la al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1 euro 16.922,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed alla rifusione del
70% delle spese di lite - ivi comprese le spese di a.t.p. e c.t.u. - previa compensazione del residuo 30%; rigettava ogni altra domanda proposta dalle parti.
In sintesi il primo giudice così motivava la decisione: giudicava l'eccezione di decadenza per mancata denunzia dei vizi generica e comunque non supportata da sufficienti elementi di valutazione;
valutava infondata l'eccezione di incompetenza per territorio atteso che la conclusione del contratto era avvenuta in provincia di Taranto, ove l'obbligazione avrebbe dovuto essere eseguita sicché si giustificava la competenza del Tribunale adito;
escludeva che il giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo concesso dal
Tribunale di Pordenone n. 140/2021 D.I. precludesse la domanda formulata dalla poiché il provvedimento monitorio riguardava la fattura 18489 dell'11 giugno CP_1
2020 per la fornitura di barbatelle di VCR369 110P VCR107LU, Persona_4 mentre il contratto di vendita posto a fondamento dell'anzidetta domanda riguardava la seguente fornitura VCR369 1103P 1103P e dalla parziale differenza Parte_2 dei dati identificativi ricavava l'ammissibilità del ricorso “trattandosi di questioni differenti”; con riferimento alla dicitura “salvo approvazione della casa” posta sul lato sinistro del documento contenente l'ordine, riteneva che essa non fosse sufficiente a dar luogo all'inefficacia del contratto atteso che essa non figurava tra le clausole vessatorie pag. 6/19 presenti sul modulo predisposto dalla venditrice e quindi non era stata specificamente approvata, conclusioni queste a cui le dichiarazioni testimoniali non aggiungevano nulla;
rilevava poi che, sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata, premesso che nel 2020 su un ettaro di terreno erano stante impiantate barbatelle di Primitivo a radice nuda e successivamente, in tarda primavera, su circa altri due ettari erano state impiantate barbatelle di Primitivo in vasetto, emergeva che si era verificata una differenza di sviluppo vegetativo ed in particolare che in quest'ultimo appezzamento le piante avevano avuto una crescita minore e più stentata rispetto all'altro; aggiungeva che, secondo gli accertamenti del c.t.u., le differenze erano dovute al
“mancato attecchimento delle piantine” ovvero “alla scarsa vegetazione” e “alla mancata produzione delle stesse” dovuti ad un “calo fisiologico” e ad “una non corretta informazione da parte del produttore sulle modalità di interramento” e attribuiva la perdita economica, consistente nella mancata produzione calcolata dal c.t.u. per gli anni
2021 e 2022, ad una serie di concause ed in particolare per il 70% al produttore/venditore e per il restante 30% all'acquirente; condannava, dunque, la al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma di euro 18.522,00, pari al 70% del valore della mancata produzione calcolata dal c.t.u., detratta la somma di euro 1.600,00 per i costi di raccolta;
riteneva, infine, che l'ulteriore risarcimento richiesto dalla per le barbatelle il CP_1 cui impianto era fallito ben potesse ricomprendersi nella somma su liquidata stante la corresponsabilità delle parti nella verificazione degli eventi e in base ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; compensava le spese di lite, comprese quelle del procedimento per a.t.p. e le spese di c.t.u., nella percentuale del 30% e condannava la alla rifusione del Parte_1 restante 70%.
***
La ha proposto appello svolgendo le censure che si esporranno più Parte_1 avanti e, previa inibitoria ex art. 283 c.p.c., ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte da con condanna di CP_1 quest'ultima alla rifusione delle spese di lite del doppio grado ivi comprese le spese di pag. 7/19 c.t.p.; per tuziorismo ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. stanti la incompletezza e la erroneità della consulenza espletata in prime cure o che almeno vengano chiesti chiarimenti al c.t.u. Dott. . Per_3 si è costituita chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto CP_1 dell'appello avversario;
ha poi proposto appello incidentale con cui ha chiesto accertarsi, in riforma della sentenza impugnata, la esclusiva responsabilità della
[...]
dell'inesatto o del ritardato adempimento delle obbligazioni nascenti dal Pt_1 contratto di vendita del 29 luglio 2010 stante la mancata consegna entro il gennaio 2020 di tutta la merce venduta ed inoltre che n. 2000 barbatelle in vasetto delle n. 9000 fornite in data 26 maggio 2020 presentavano vizi tal da renderle inadatte all'uso convenuto;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva della per Parte_1 tutti i danni patiti dalla deducente, comprensivi della perdita subita e del mancato guadagno e per l'effetto condannare la controparte al risarcirle i danni nella misura di euro 24.860,00, di cui euro 18.500,00 per la mancata produzione nell'annata 2021 ed euro 6.360,00 per la mancata produzione nell'annata 2022, oltre valutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario;
si opponeva alla rinnovazione della c.t.u..
Con ordinanza del 18 settembre 2023 è stata accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c..
La causa viene ora in decisione a seguito della rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha mosso alla sentenza impugnata le critiche di seguito riportate in Parte_1 sintesi: con il primo motivo ha censurato il rigetto della eccezione di inammissibilità della domanda proposta dalla stante il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. CP_1
141/2021 D.I. emesso dal tribunale di Pordenone a seguito della mancata opposizione;
ha, in particolare, contestato l'assunto secondo cui il decreto ingiuntivo e la domanda avversaria riguardassero forniture diverse atteso che aveva avuto luogo un'unica vendita di piante in vasetto, consegnate in data 26 maggio 2020, di cui alla fattura n. 18489 dell'11 giugno 2020, oggetto del decreto ingiuntivo citato e la domanda della CP_1
Parte era fondata sulla “violazione totale – e/o parziale – da parte della della garanzia pag. 8/19 per la difformità e vizi delle barbatelle consegnate in vasetti di plastica in data
26.5.2020”, come si leggeva nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sicché la fornitura della quale la aveva richiesto il ristoro era unicamente quella effettuata in data 26 CP_1 maggio 2020 in forza di un autonomo contratto e non costituente invece inesatto adempimento della proposta contrattuale del 29 luglio 2019; con il secondo motivo di appello ha censurato le considerazioni svolte con riferimento alla clausola “salvo approvazione della casa” ed in particolare il giudizio di inefficacia in quanto non sottoscritta specificamente dalla ha sostenuto che trattasi di CP_1 clausola che non necessita di accettazione della controparte e che il dott. non Per_1 aveva alcun potere di rappresentanza della deducente come da visura camerale prodotta;
ha censurato la valutazione secondo cui la prova testimoniale nulla aggiungeva alla questione poiché, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, i testi e , marito della avevano Testimone_1 Testimone_2 CP_1 confermato che la deducente a dicembre 2019 aveva rifiutato la proposta del 27 settembre 2019 [rectius 29 luglio 2019] e che successivamente la per il CP_1 tramite del marito, aveva acquistato ad altro prezzo piantine a radice nuda nel febbraio
2020 e piante in vasetto a maggio 2020; ha concluso che la proposta contrattuale del 29 luglio 2019 non era stata accettata e non aveva comportato l'insorgere di alcuna obbligazione a carico della deducente mentre era accaduto che le parti avevano concluso due distinti contratti di vendita di piante, aventi ad oggetto le piante a radice nuda consegnate il 14 febbraio 2020 e quelle in vasetto consegnate il 26 maggio 2020; con il terzo motivo ha lamentato l'errata interpretazione da parte del primo giudice della relazione di consulenza resa nel procedimento per a.t.p. e l'omessa considerazione delle dichiarazioni dei testi agente di zona, e , responsabile Persona_5 Persona_6 tecnico commerciale per la della deducente, nonché non aveva tenuto conto degli CP_2 errori in cui era incorso il c.t.u. nella quantificazione dei danni;
sotto il primo profilo ha evidenziato che la c.t.u. aveva escluso il vizio originario delle piante vendute dalla deducente atteso che il consulente aveva chiaramente affermato che
“sulla scorta degli esiti di analisi acquisiti, le piante analizzate risultano essere esenti da virus” e non aveva attribuito a quest'ultima alcuna responsabilità per il differente stato vegetativo tra le piante a radice nuda e quelle in vasetto;
ha poi evidenziato che il pag. 9/19 c.t.u. aveva espresso un suo personale commento in ordine alla mancata informazione da parte della deducente in ordine alle modalità di impianto delle piantine in vasetto, privo di rilevanza giuridica poiché non è compito del venditore informare e spiegare al cliente il tipo di materiale vivaistico disponibile e la differente gestione richiesta per le piante in vasetto rispetto a quelle a radice nuda, valutazione comunque smentita dalle dichiarazioni del teste il quale - in sintesi - aveva riferito di aver fatto presente Per_1 al che le piante in vasetto sono molte delicate avendo un apparato radicale CP_3 erbaceo e bisognose di attenzione nella messa a dimora quanto alle dimensioni della buca di alloggiamento, all'irrigazione ed al posizionamento delle piante nella buca ed aveva consigliato di effettuare l'impianto a macchina poiché ciò avrebbe garantito un migliore attecchimento delle piante stesse, nonché dal teste , il quale aveva Per_6 riferito di essere personalmente andato in campo con il dott. e di aver verificato Per_1 che tutti i consigli agronomici e tecnici di quest'ultimo erano stati disattesi atteso che l'impianto, invece che attraverso l'ausilio di piantatrice meccanica, era stato eseguito manualmente con conseguente smottamento del becker (contenitore) biodegradabile contenente torba e terriccio atto a preservare ed agevolare lo sviluppo radicale delle piante in vasetto e questo a causa della forzatura in terra con conseguente totale disfacimento del becker e disidratazione dei giovani peli radicali detti tecnicamente radici capillari ed aveva aggiunto che costituisce prassi consolidata della
[...]
suggerire ai clienti tutti i passaggi tecnici per ottenere ottimi risultati di Pt_1 impianto, anche se conosciuti dal cliente;
sotto il terzo profilo il c.t.u. aveva fatto riferimento alla resa produttiva delle barbatelle a radice nuda anziché a quella delle barbatelle in vasetto con la notazione che queste ultime, per loro natura, non avrebbero potuto - messe in dimora a maggio 2020 - produrre uva già nel 2021 a differenza delle barbatelle a radice nuda che, se messe a dimora a febbraio, fruttano già al secondo anno di impianto;
inoltre, ha sostenuto che il c.t.u. avrebbe dovuto tener conto, per l'annata 2022, della mancata produzione delle n.
2000 non attecchite su n. 8235 totali, mentre aveva calcolato la mancata resa delle n.
2000 piantine non attecchite e della minore resa delle restanti n. 6235 ed aveva, in ogni caso, tenuto conto di un prezzo corrispondente non al prezzo medio di mercato come richiesto dal giudicante bensì al Listino del vino 2021 della Borsa Merci presso la CCIA pag. 10/19 di Bari e non di Taranto ed aveva mal calcolato il risparmio di spesa per costi non sborsati.
Con l'appello incidentale ha lamentato l'errore in cui era incorso il CP_1 primo giudice nel non valutare che la sua domanda era incentrata sulla violazione dell'obbligo di consegna di tutta la merce indicata nel documento del 29 luglio 2019 e che pertanto appariva irrilevante l'affermazione del c.t.u. secondo cui le piante in vasetto erano risultate esenti da virus, che è cosa diversa dalla assenza di vegetazione o di apparato radicale delle piantine stesse, come accertato dal suo perito dott.
[...]
ha rimarcato di non aver avanzato una domanda di risoluzione del Persona_2 contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1492 c.c., come sembra ritenere la controparte, bensì una domanda di risarcimento del danno da inesatto adempimento, consistente nella consegna di barbatelle in vasetto invece che a radice nuda ed ha concluso che l'intera responsabilità dei danni accertati in prime cure era addebitabile alla atteso che, se quest'ultima avesse fornito le piante a radice nuda Parte_1 acquistate dalla deducente a luglio 2019 e se non fosse sorta la necessità di sdoppiare le tipologie di piantine, non sarebbe sorta alcuna controversia;
ha lamentato che il
Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che l'impiego delle piantine della seconda fornitura, e cioè quelle in vasetto, per le caratteristiche qualitative, era adatta a climi più freschi e piovosi ed era consigliata per piccoli appezzamenti facili da gestire, per rimpiazzi o per terminare l'impianto in breve tempo, come segnalato dal proprio c.t.p. sicché doveva ritenersi con alta probabilità che la crescita stentata delle piante e la presenza di fallanze nell'appezzamento della deducente erano state causare dalla tipologia di materiale vivaistico molto delicato e comunque ad alto rischio di non attecchimento;
ha sostenuto che la messa a dimora era stata corretta anche perché, diversamente, la totalità delle piantine (n. 8235) avrebbe subito la sorte delle piantine fallate (n. 2000) o almeno un numero ben maggiore evidenziando che del resto il c.t.u. aveva affermato che a distanza di un anno dall'impianto non era possibile valutare la correttezza delle modalità della posa in opera (in buche del giusto diametro con il giusto apporto di acqua) ma aveva affermato che l'impianto irriguo era del tutto razionale e confacente alla gestione agronomica della coltura programmata sicché il ricorso al criterio presuntivo su indicato era inevitabile;
ha, quindi, contestato il concorso del 30% pag. 11/19 nella verificazione dei danni ravvisato dal primo giudice e insistito sulla condanna al pagamento dell'intera somma quantificata dal c.t.u. derivante dalla mancata produzione nelle annate 2021 e 2022.
Esposte le censure poste a fondamento delle impugnazioni reciproche, si rileva che i motivi di appello formulati da sono fondati nei termini che si passano Parte_1 ad esporre.
Le parti hanno offerto analitiche descrizioni della vicenda oggetto di causa che in parte costituiscono versioni diverse dei fatti storici, in parte costituiscono diverse interpretazioni dei medesimi.
Nella ricchezza delle allegazioni occorre selezionare i fatti rilevanti in causa per poi procedere alla qualificazione dei rapporti dedotti.
In primo luogo si rileva che, con il documento datato 29 luglio 2019, il Dott. Per_1 quale agente della raccoglieva una commissione avente ad oggetto n. Parte_1
15600 piantine di Primitivo al prezzo di euro 1,35 + i.v.a., “SALVO ABBASSAMENTO DEL
PREZZO STABILITO PER LA CAMPAGNA 2019/20” e 100 piantine di Moscato bianco porta innesto 1103P. Il documento, intestato alla e dalla medesima Parte_1 predisposto, sul bordo sinistro riportava la dicitura “SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA”.
Il documento costituisce, secondo giurisprudenza consolidata, una proposta raccolta da agente sfornita di poteri rappresentativi e da questi trasmesso alla venditrice la quale se ne riservava l'accettazione. In tali casi il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui l'acquirente riceve la notizia dell'accettazione da parte del venditore. Inoltre, la clausola 'salvo approvazione della casa' non costituisce una clausola vessatoria soggetta a specifica approvazione. Ne consegue che, in difetto di notizia dell'accettazione, la commissione in parola non rappresentava un contratto già concluso ma solo una commissione di acquisto.
L'assunto della secondo cui quel documento conteneva un contratto già CP_1 perfezionatosi non è dunque condivisibile. La predetta non ha peraltro provato di aver ricevuto la notizia dell'accettazione successivamente all'inoltro della proposta. Tale prova non può trarsi dalla prova testi espletata sulla circostanza secondo cui fu
[...]
a comunicare alla l'accettazione dell'ordine, qualche giorno dopo la Per_1 CP_1 sottoscrizione, da parte della . Al riguardo il teste Parte_1 Testimone_2
pag. 12/19 , marito della si limitò a confermare la circostanza, peraltro priva di CP_3 CP_1 puntuali riferimenti di contesto e temporali che consentano di valutarne l'attendibilità.
Non può infatti sottacersi che trattasi di deposizione proveniente da soggetto fortemente coinvolto sia per la qualità di coniuge della sia per lo specifico ruolo rivestito CP_1 nella vicenda dedotta in causa, nel corso della quale si occupò direttamente dell'ordine del 29 luglio 2019, dei rapporti con l'agente di zona, e con il Testimone_3 responsabile tecnico commerciale per , Basilicata e Calabria della Vivai CP_2
Rauscedo, Vincenzo Cuoccio, nonché dell'impianto delle barbatelle. Ed anzi a ben vedere non risulta che la abbia mai avuto interlocuzioni con il o con CP_1 Per_1 la o sia intervenuta in fase di impianto e tanto conferma il ruolo Parte_1 primario svolto dal . Ne consegue che, esclusa ogni valutazione sulla sua CP_3 incapacità a testimoniare non essendo stata eccepita, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo va giudicata con particolare rigore. Quanto al teste , Testimone_4 padre di , egli affermò genericamente che gli fu riferita dal Testimone_2 figlio l'accettazione dell'ordine ma la dichiarazione è priva di indicazioni utili a contestualizzare la circostanza. Ora, è all'evidenza una testimonianza de relato avente di per sé valore probatorio quanto meno attenuato, sempre che la fonte di conoscenza
(i.e. il figlio) sia considerato del tutto estraneo estranea al giudizio, veste che in verità è difficile riconoscere a considerato il suo protagonismo nella Testimone_2 vicenda dedotta in causa. Al più, dunque, la dichiarazione di può Testimone_4 assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti idonei a suffragarne la credibilità (Cass. ord. 20 febbraio 2025,
n. 4530, Cass. 15 gennaio 2015, n. 569, Cass. 3 aprile 2007, n. 8358), elementi che come si è visto difettano non emergendo dalla deposizione o dagli atti indicazioni idonee alla necessaria valutazione di credibilità.
Ne deriva che va esclusa la configurabilità dell'inadempimento attribuito dalla CP_1 alla consistente nel non aver consegnato le piantine a radice nuda Parte_1 commissionate in data 29 luglio 2019 nel termine indicato nel documento su descritto ed al prezzo lì stabilito poiché - si ripete - il documento di raccolta dell'ordine non costituisce prova della conclusione di un contratto stante la presenza della clausola pag. 13/19 “salvo approvazione della casa” e non vi è prova dell'accettazione della
[...]
. Pt_1
E' poi documentato che in data 14 febbraio 2020 furono consegnate alla n. CP_1
7000 piantine di VCR 369 1103 PVC 107 CO al prezzo unitario di euro Persona_4
1,55 oltre i.v.a. e 100 piante di Moscato al prezzo unitario di euro 1,45 oltre i.v.a. come risultante dal documento di trasporto n. 42 del 14 febbraio 2020 e da fattura n. 4053 del
20 febbraio 2020 di importo pari ad euro 12.094,50, pagato in data 18 febbraio 2020.
A differenza di quanto sostenuto dalla tale consegna non può considerarsi CP_1 adempimento parziale della commissione del 29 luglio 2019 già costituente contratto concluso oppure comportante, in quanto esecuzione parziale del ridetto ordinativo, la conclusione del contratto per fatti concludenti, sia per la differenza di prezzo sia per la consegna avvenuta oltre il gennaio 2020. E comunque la pagò la fattura senza svolgere alcuna contestazione sul prezzo né CP_1 non risulta in atti che abbia effettuato il pagamento con riserva di ripetizione della differenza di prezzo rispetto a quello in tesi concordato con il documento del 20 luglio
2020, nonostante l'assunto dell'avvenuto versamento dell'importo fatturato per la necessità di disporre delle piantine per dar corso alla attuazione del progetto presentato alla . CP_2
E', altresì, documentato che in data 26 maggio 2020 consegnò n. 9000 Parte_1 piante in vasetto di VCR 369 1103 VCR 107 LU al prezzo unitario di Persona_4 euro 1,55 oltre i.v.a., come si ricava dal documento di trasporto n. 110 del 26 maggio
2020 e dalla fattura n. 18489 dell'11 giugno 2020 di importo pari ad euro 15.345,00.
Tale somma, a differenza di quella richiesta per le piantine a radice nuda consegnate il
14 febbraio 2020, non fu tuttavia versata dalla ricevente se non a seguito di azione esecutiva intrapresa in base al decreto ingiuntivo n. 140/2021 emesso il 26 febbraio
2021 dal Tribunale di Pordenone, non opposto e divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 6 maggio 2021.
Nella pendenza del termine per la proposizione dell'opposizione avverso il ridetto decreto ingiuntivo, avendo interesse a “far accertare le fallanze CP_1 consistenti su tutta la superficie interessata, i residui di piantine di vite germogliate ma non sviluppate, le piantine dallo sviluppo misero e non idonee a diventare normali pag. 14/19 ceppi di vite”, depositò ricorso ex art. 696 c.p.c. per verificare - avuto riguardo alle n.
9000 piantine di primitivo in vasetti di plastica diverse dalle precedenti barbatelle innestate con radici consegnate nel giugno 2020 le quali avevano manifestato una consistente carenza di germogliamento e scarso sviluppo sfociate in un mancato germogliamento quanto a n. 2500 piantine ed uno scarso sviluppo per mancata saldatura dell'innesto, causa della morte della piante quanto ad altre n. 2500 piantine, mentre le restanti n. 4000 piantine proseguivano nello sviluppo ma in maniera stentata e comunque inidonea alla formazione della futura pianta di vite, come affermato dall'agronomo - “lo stato dei luoghi, la qualità delle piantine di Persona_2 barbatelle acquistate, la condizione di esse, le opere a farsi e il relativo costo per il completamento dell'impianto nell'eventualità ne siano accertati i vizi lamentati”, in vista del giudizio di merito da instaurarsi finalizzato al risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento della venditrice.
Ebbene, la consegna effettuata in data 26 maggio 2020 non può qualificarsi un inesatto adempimento di quanto concordato con la sottoscrizione del documento del 29 luglio
2019, secondo la prospettazione della poiché - come già detto - nel
CP_1 documento in questione non è ravvisabile un contratto perfezionato e non vi è prova dell'accettazione da parte della della commissione raccolta dall'agente Parte_1 di zona. Del resto ostano all'accoglimento di tale prospettazione sia la tipologia di piantine oggetto di consegna, diversa da quella in tesi contrattata che la
CP_1 ricevette senza formulare alcuna riserva, sia il prezzo più alto, sia i tempi del tutto differenti (maggio 2020 in luogo di gennaio 2020), con riferimento ai quali parimenti la non formulò riserve. La circostanza di essersi trovata ad accettare la consegna
CP_1 delle n. 9000 piantine in data 26 maggio 2020 per la necessità di allestire l'impianto in vista dell'attuazione del progetto presentato alla costituisce un motivo CP_2 che però è privo di rilievo ai fini della decisione della controversia. D'altra parte, la nulla contestò nell'immediato e procedette agli impianti;
solo nel gennaio
CP_1
2021 il legale della inviò una pec alla con cui, premessa la CP_1 Parte_1 denuncia della violazione degli accordi del 29 luglio 2019, lamentò una carenza di germogliamento ed uno scarso sviluppo delle piantine messe a dimora, trasformatisi nella morte di n. 2250 piantine mentre altre n. 4000 piantine rimaste in piedi apparivano pag. 15/19 scarsamente idonee alla formazione della futura pianta e formulò domande risarcitoria per i vizi delle piantine e per la mancata esecuzione del contratto nel termine stabilito, per poi procedere al deposito del ricorso ex art. 696 c.p.c. nel febbraio 2021.
Ebbene, di eventuali vizi delle piantine consegnate in data 26 maggio 2020 (e non nel giugno 2020) la avrebbe dovuto dolersi proponendo opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n. 140/2020 D.I., ciò che non fece, a suo dire, per un disguido. Ogni contestazione le è quindi preclusa. Al riguardo non è condivisibile quanto asserito dal primo giudice in ordine alla diversità di oggetto tra la domanda monitoria e quella avanzata nel presente giudizio atteso che sia l'una sia l'altra attengono alla medesima fornitura delle piantine in vasetto di VCR 369 1103P VCR107 LU Persona_4 effettuata in data 26 maggio 2020 come da documento di trasporto in atti.
Va comunque detto che non è stato ravvisato alcun vizio originario avendo il c.t.u. dott.
escluso che le piantine fossero affette da un qualche virus (si veda Persona_3 relazione di consulenza datata 5 luglio 2021 a pag. 9). E comunque il vizio non può consistere nella tipologia di piantine consegnate in data 26 maggio 2020, e cioè in vasetto, la cui differenza rispetto a quelle consegnate nel febbraio 2020 era del tutto chiara ed evidente e che in ogni caso furono accettate e trattenute in numero di 9000 senza alcuna riserva.
Inoltre, quanto agli esiti del loro impianto, sulla base della c.t.u. espletata non può concludersi che essi siano riconducibili a difetti delle piantine in vasetto atteso che nella relazione di consulenza si legge: “si può affermare con ogni probabilità che la crescita stentata delle piante e la presenza di fallanze nell'appezzamento oggetto di esame è causata dalla tipologia di materiale vivaistico molto delicato e comunque ad alto rischio di non attecchimento se non gestito correttamente in tutte le fasi di impianto, pre impianto, messa in opera e posta impianto”.
Quanto alle considerazioni svolte dalla su come si pervenne a detta consegna CP_1
(senza un preventivo ordine sottoposto all'accettazione della ), ne va Parte_1 rilevata la ininfluenza poiché ciò che conta è l'avvenuta consegna accettata con conseguente perfezionamento del relativo contratto di acquisto.
pag. 16/19 L'odierna appellante non può in sintesi dolersi della diversità rispetto alle piantine in vasetto rispetto a quelle a radice nuda nonché dei rischi connessi all'impianto delle prime.
Resta da esaminare la questione della violazione del dovere di informazione e dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto lamentata nell'originario atto di citazione mutuando un passo della relazione di c.t.u. depositata all'esito dell'a.t.p. ove il dott. aveva osservato che “la venditrice trattandosi di materiale vivaistico non Per_3 ancora diffuso avrebbe e ben conosciuto dai produttori in zona avrebbe dovuto informare e spiegare meglio al proprio cliente il tipo di materiale vivaistico disponibile
e che entro il mese di gennaio 2020 non poteva essere fornito il materiale vivaistico oggetto del contenzioso”. La ha replicato di essere una mera venditrice Parte_1
e non una consulente di impianto e che, comunque, l'agente di zona aveva fornito a le indicazioni concernenti le modalità di messa a dimora Testimone_2 delle piante in vasetto mostrandogli anche foto e depliant.
Sul punto si osserva, per un verso, che effettivamente la vendette le Parte_1 barbatelle ma non fu incaricata di prestare una consulenza di impianto e, per altro verso, che la è operatore professionale sicché non è verosimile che la stessa o suo CP_1 marito non si siano posti il problema delle differenze tra le due tipologie di barbatelle, se non altro in ragione della differente stagione di impianto posto che anche i non addetti ai lavori comprendono che è ben diverso procedere ad un impianto in febbraio, e cioè in fase di riposo vegetativo, oppure in maggio e che quindi le barbatelle dovevano presentare caratteristiche diverse richiedenti specifiche modalità di gestione.
Inoltre, si osserva che il teste , acquirente anch'egli di Testimone_5 barbatelle di Primitivo Gioia 1103 VCR nel maggio 2020 per il tramite dell'agente di zona dott. dichiarò che le barbatelle furono messe a dimora meccanicamente Per_1 come indicato da quest'ultimo e attecchirono regolarmente. Ne deriva che, a prescindere dalle dichiarazioni testimoniali confermative dell'assunto della rese dal Parte_1
la cui attendibilità, per ragioni non dissimili da quelle svolte con riferimento al Per_1 teste , andrebbe sottoposta ad un vaglio rigoroso, è Testimone_2 ragionevole ritenere che egli, così come fece con il , fornì indicazioni sulla Tes_5 messa a dimora delle barbatelle in vasetto anche a , suo Testimone_2
pag. 17/19 interlocutore per conto della che, dunque, sulla base delle considerazioni CP_1 esposte non può imputare i risultati dell'impianto alla . Parte_1
Conclusivamente, assorbita ogni altra eccezione, questione o argomentazione esposta dalle parti, va accolto l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, le domande formulate dalla devono essere integralmente rigettate. CP_1
L'accoglimento dell'appello principale rende superfluo l'esame dell'appello incidentale.
Venendo alle spese di lite, si osserva che, se anche la commissione del 29 luglio 2019 non costituiva un contratto già perfezionatosi bensì una proposta sottoposta all'accettazione della , è anche vero che, per quanto riferito dallo stesso Parte_1 agente di zona, solo a dicembre 2019 fu comunicata la mancata accettazione da parte della destinataria, ciò che quanto meno ingenerò un'aspettativa sia pure di fatto nella
Tale condotta della , non improntata alla massima cura della CP_1 Parte_1 posizione del cliente, giustifica la compensazione della metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di e va condannata CP_4 CP_1 alla rifusione in favore della controparte della residua metà delle spese medesime, metà determinata in euro 3.422,00 (euro 1.270,00 per il primo grado, euro 585,00 per il procedimento per a.t.p., euro 1.567,00 per il grado di appello, comprensive delle spese del sub procedimento ex art. 283 c.p.c.), oltre euro 253,50 - pari alla metà del contributo unificato per l'appello e per il procedimento di inibitoria -, spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n.
147/2022 e tenuto conto del valore dichiarato della causa e delle attività svolte.
Quanto alle complessive spese di c.t.u. liquidate in favore del dott. , Persona_3 esse vanno poste a carico di per l'intero poiché rese necessarie da CP_1 indagini dalla medesima richieste che non hanno avvalorato le sue ragioni oppure sono risultate superflue, a cui vanno aggiunte le spese di c.t.p. sostenute dalla
[...]
, liquidate in complessivi euro 1.248,00, comprensivi del 4% per , Pt_1 CP_5 sufficienti a compensare le prestazioni rese dal suo c.t.p. (rispetto alle somme documentate), rapportate a quelle ben più ampie svolte dal c.t.u. (implicanti per es. la predisposizione della relazione di consulenza e la risposta alle osservazioni dei cc.tt.pp.) ed ai compensi liquidati a quest'ultimo.
P.Q.M.
pag. 18/19 La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1538/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 26 giugno 2023, così provvede: accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte da
CP_1 dichiara assorbito l'appello incidentale;
dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite di entrambi i gradi e del procedimento ex art. 696 c.p.c. e condanna alla rifusione in favore di
CP_1 della residua metà delle spese Parte_1 medesime, metà liquidata in euro 253,50 a titolo di quota parte di contributo unificato e spese ed in euro 3.422,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; pone le spese di c.t.u. liquidate in favore del dott. a definitivo carico Persona_3 di
CP_1 condanna al rimborso in favore di
CP_1 Parte_1
della somma di euro 1.248,00 a titolo di spese di c.t.p..
[...]
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel. dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 270/2023 R.G. promossa da
(c.f. e p.iva , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. Nicoletta Sette
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa da Avv. CP_1 C.F._1
Giuseppe Semeraro
APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, riproduttive delle conclusioni formulate rispettivamente in atto di appello e in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Taranto
[...]
sulla premetteva che: CP_1 aveva acquistato, in data 29 luglio 2019, in Lizzano dalla Parte_1
[d'ora innanzi per brevità ] n. 15600 piantine di barbatelle varietà Parte_1 primitivo e n. 100 piantine di moscato bianco, al prezzo di euro 1,35 oltre i.v.a., con clausola “salvo abbassamento del prezzo” e consegna stabilita entro gennaio 2020; la , in violazione dei patti aveva consegnato alla deducente nel gennaio Parte_1
2020 soltanto n. 7000 piantine di primitivo e n. 100 di moscato bianco pretendendo il prezzo unitario di euro 1,55 oltre i.v.a., quindi superiore rispetto a quello concordato, prezzo che la deducente, facendo salva la ripetizione della differenza di prezzo, era stata costretta a corrispondere avendo necessità di eseguire l'impianto per poter presentare entro il 20 giugno 2020 il collaudo per un progetto comunitario di ristrutturazione e riconversione dei vigneti con la versando la somma di euro 12.094,50 CP_2 in base alla fattura n. 53 del 20 febbraio 2020 e dichiarazione liberatoria del 24 febbraio
2020; la venditrice, dopo numerose sollecitazioni rivolte dalla deducente al dott.
[...]
rappresentante della in zona, aveva consegnato all'acquirente Per_1 Parte_1 solo in data 26 maggio 2020 n. 9000 piantine di primitivo questa volta in vasetti di plastica, come da fattura n. 18489 dell'11 giugno 2020, tipologia diversa da quella pattuita e consegnata in precedenza, costituite da barbatelle innestate con radici, che l'esponente aveva dovuto accettare per la necessità di presentare entro il già menzionato collaudo;
le piantine di tale ultima fornitura, pur messe a dimora in maniera corretta, avevano manifestato carenza di germogliamento e scarso sviluppo, come attestato dal proprio perito, il dott. ; Persona_2 la deducente, con pec del 22 gennaio 2021, aveva denunciato le difformità e i vizi della merce oggetto della compravendita chiedendo il risarcimento dei danni e, a seguito del rifiuto della , con ricorso dell'11 febbraio 2021 aveva introdotto un Parte_1 procedimento ex art. 696 c.p.c. per “far accertare le fallanze consistenti su tutta la superficie interessata, i residui di piantine di vite germogliate ma non sviluppate, le piantine dallo sviluppo misero e non idonee a diventare normali ceppi di vite”; nell'ambito di tale procedimento era stato nominato c.t.u. il dott. agronomo Per_3
il quale, premessa la distinzione tra le due tipologie di barbatelle fornite dalla
[...] venditrice, quelle a radice nuda e quelle in vasetto, aveva spiegato in via generale che, per soddisfare le esigenze del mercato, le piantine in vasetto possono essere approntate e messe a dimora in tre mesi ma presentano degli svantaggi poiché caratterizzate da radichette molto sottili sviluppatesi in poco tempo e quindi sono molto delicate rispetto pag. 2/19 alle barbatelle classiche piante a radice nuda e pertanto richiedono particolare attenzione e cura da parte e tanto crea i presupposti di elevati rischi di fallanze, aggiungendo che il terreno del vigneto solitamente è molto meno fertile di quello del vivaio e per tale motivo si riduce lo sviluppo delle giovani piantine, parte delle quali non si sviluppano affatto e devono essere rimpiazzate l'anno successivo;
aveva evidenziato, inoltre, che per le loro caratteristiche qualitative l'impiego di detta tipologia vivaistica è adatta a climi più freschi e piovosi ed era consigliata per piccoli appezzamenti facili da gestire;
con riguardo al caso di specie, segalato che le differenze di crescita tra gli impianti delle piantine a radice nuda e di quelle in vasetto si spiegavano proprio per le differenze tra le une e le altre, aveva accertato che il numero di barbatelle in vasetto messe a dimora nell'appezzamento oggetto di contestazione corrispondeva a n. 8235 unità mentre le fallanze erano pari a n. 2000 circa, e quindi al
24% delle barbatelle impiantate;
aveva valutato, infine, che, trattandosi di materiale vivaistico non ancora diffuso e ben conosciuto dai produttori in zona, il venditore avrebbe dovuto spiegare meglio al proprio cliente le caratteristiche del tipo di materiale vivaistico disponibile e della gestione da esso richiesta differente da quella adottabile con la messa a dimora di barbatelle a radice nuda nonché che entro il gennaio 2020 non era possibile fornire il materiale vivaistico oggetto di contenzioso;
la , nonostante il denunciato inadempimento, aveva chiesto e ottenuto Parte_1 decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 15.345,00, pari al prezzo delle n. 9000 piantine, che la deducente non aveva potuto opporre a causa di negligenza del commercialista e che, pertanto, ora stava onorando;
tanto esposto, lamentava l'inesatto adempimento della venditrice ∙ per aver violato l'obbligo di consegna di tutto il materiale pattuito atteso che aveva fornito in parte una specie difforme quantitativamente e qualitativamente rispetto a quella oggetto di contratto e pure viziata;
∙ per aver violato il termine id consegna pattuito;
per aver violato il dovere di informazione, diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
∙ per aver preteso un prezzo superiore a quello concordato, costringendo la deducente a versarlo, e chiedeva (con riserva di far valere ulteriori danni derivanti dalla perdita dei contributi AGEA per l'inadeguatezza degli impianti a seguito di controlli da parte della chiedeva il risarcimento dei danni costituiti dalla perdita di produzione CP_2
pag. 3/19 nell'anno 2021 (euro 33.494,72) e dalla parziale perdita di produzione nell'anno 2022
(euro 8.038,73) nonché dai costi di eliminazione, acquisto e messa a dimora delle nuove piante fallite (euro 2.970,00) ed ammontanti nel totale ad euro 44.503,45, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo;
chiedeva, altresì, la condanna della controparte ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione della differenza tra il prezzo corrisposto e quello pattuito (euro 3.432,00) ed il prezzo delle n. 2000 piantine fallite in quanto totalmente viziate (euro 3.410,00), per un totale di euro 6.842,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese di lite, comprese quelle del procedimento di istruzione preventiva.
Si costituiva la e in fatto esponeva che: - la proposta contrattuale Parte_1 formulata dalla in data 29 luglio 2019, riguardante n. 15600 piante di CP_1
Primitivo VCR 369 1103 P e recante la dicitura “salvo approvazione della casa”, non era stata accettata dalla esponente non avendo l'agente poteri rappresentativi e quindi non si era perfezionato alcun contratto, - successivamente tra la deducente e la si erano perfezionati altri due contratti di vendita, l'uno in data 14 febbraio CP_1
2020 riguardante n. 7000 piante di VCR 369 1103 P VC 107 CO al Persona_4 prezzo unitario di euro 1,55 oltre iva e n. 100 piantine di Moscato al prezzo di euro 1,45 oltre i.v.a., come dimostrato dal documento di trasporto n. 42 del 14 febbraio 2020, sottoscritto senza riserve, e da fattura n. 4053 del 20 febbraio 2020 di euro 12.094,00 onorata in data 18 febbraio 3030 senza riserve o contestazioni, e l'altro avente ad oggetto n. 9000 piante di primitivo VCR 369 1103 VCR 107 LU al prezzo Per_4 unitario di euro 1,55 oltre i.v.a., perfezionatosi il 26 maggio 2020, come dimostrato dal documento di trasporto in pari data e dalla fattura n. 18489 dell'11 giugno 2020 di euro
15.345,00, in corso di pagamento in forza di decreto ingiuntivo n. 14072021, notificato il 26 febbraio 2021, in pendenza del procedimento ex art. 696 c.p.c., non opposto e divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 6 maggio 2021; pur affermando il proprio ruolo di venditrice e non di consulente di impianto, assumeva che il dott. Persona_5 che trattò l'ordine, aveva informato il marito della , delle CP_1 Controparte_3 caratteristiche delle piante in vasetto e degli accorgimenti da adottare nel metterle a dimora, anche mostrandogli foto e depliant, ma, in occasione di un sopralluogo chiesto dalla pochi giorni dopo la messa dimora poiché le piante presentavano CP_1
pag. 4/19 afflosciamenti, aveva spiegato che ciò era imputabile ad una scorretta piantumazione in quanto il pane di terra delle piantine, compreso il vasetto di torba, risultava traslato in alto verso la metà del fusto della barbatella, per effetto della pressione esercitata nella piantumazione con conseguente distacco delle radichette formate dalla pianta nel vasetto ed aveva illustrato nuovamente anche agli operari che stavano procedendo alla messa a dimora che il metodo manuale utilizzato era inadeguato poiché non consentiva la formazione di una buchetta nel terreno e rendeva necessario spingere la pianta in profondità con rischio di rottura delle radici;
aggiungeva che, quando nel settembre
2020 il aveva comunicato all'agente che vi erano state n. 2250 fallanze, il capo CP_3 area dott. , d'intesa con il nonostante le fallanze non fossero Persona_6 Per_1 imputabili ad essa venditrice bensì alla scorretta messa a dimora ed al solo fine di accontentare il cliente, offrì - a fronte del pagamento della fattura di euro 15.345,00 – una fornitura in omaggio di n. 2250 piante per sostituire quelle fallate, proposta che veniva rifiutata sicché la esponente aveva richiesto il decreto ingiuntivo n. 140/2021 e contestualmente la senza opporre il decreto ingiuntivo, aveva avviato CP_1 procedimento ex art. 696 c.p.c. al cui esito il c.t.u. aveva accertato che le barbatelle no presentavano vizi originari mentre era stata scorretta la la tecnica utilizzata per la messa a dimora e nella coltivazione;
tanto esposto, eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Taranto per essere competente il Tribunale di Pordenone atteso che i contratti di vendita del 14 febbraio 2020 e del 26 maggio 2020 si erano conclusi a distanza attraverso contatti telefonici tra il dott. per la deducente Persona_1
e per la sosteneva poi che le domande avanzate Pt_1 Controparte_3 CP_1 dalla erano in parte inammissibili poiché coperte dal giudicato quanto alla CP_1 fornitura di n. 9000 piante in vasetto vendute il 26 maggio 2020, in quanto la CP_1 avrebbe dovuto opporre il decreto ingiuntivo su indicato e formulare le sue domande in seno alla opposizione, sicché, stante la definitività del provvedimento monitorio, nessuna pretesa poteva essere avanzata con riferimento alla ridetta vendita;
sosteneva, altresì, che le domande della erano in parte infondate, in quanto presupponenti CP_1 il perfezionamento della proposta del 29 luglio 2019 mai accettata, come detto, dalla esponente, oppure per il fatto che il corrispettivo qui contestato era stato concordato
(quanto alla domanda di restituzione del prezzo) o ancora perché coperte dal giudicato pag. 5/19 formatosi sul decreto ingiuntivo menzionato (quanto alla domanda di rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 c.p.c.); contestava in ogni caso la quantificazione dei danni pretesi ed eccepiva la prescrizione e la decadenza ex art. 1495 c.c.; formulava conclusioni corrispondenti alle ridette deduzioni;
invocava la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite nonché ex art. 96 c.p.c..
***
Il Tribunale adito, disposto il mutamento di rito ed espletata l'istruttoria, consistente nell'assunzione dei testi ammessi e nello svolgimento di c.t.u. volta alla quantificazione del danno da perdita di produzione, affidata al Dott. , con sentenza n. Persona_3
1538/2023 - pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 26 giugno 2023 - condannava la al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1 euro 16.922,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed alla rifusione del
70% delle spese di lite - ivi comprese le spese di a.t.p. e c.t.u. - previa compensazione del residuo 30%; rigettava ogni altra domanda proposta dalle parti.
In sintesi il primo giudice così motivava la decisione: giudicava l'eccezione di decadenza per mancata denunzia dei vizi generica e comunque non supportata da sufficienti elementi di valutazione;
valutava infondata l'eccezione di incompetenza per territorio atteso che la conclusione del contratto era avvenuta in provincia di Taranto, ove l'obbligazione avrebbe dovuto essere eseguita sicché si giustificava la competenza del Tribunale adito;
escludeva che il giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo concesso dal
Tribunale di Pordenone n. 140/2021 D.I. precludesse la domanda formulata dalla poiché il provvedimento monitorio riguardava la fattura 18489 dell'11 giugno CP_1
2020 per la fornitura di barbatelle di VCR369 110P VCR107LU, Persona_4 mentre il contratto di vendita posto a fondamento dell'anzidetta domanda riguardava la seguente fornitura VCR369 1103P 1103P e dalla parziale differenza Parte_2 dei dati identificativi ricavava l'ammissibilità del ricorso “trattandosi di questioni differenti”; con riferimento alla dicitura “salvo approvazione della casa” posta sul lato sinistro del documento contenente l'ordine, riteneva che essa non fosse sufficiente a dar luogo all'inefficacia del contratto atteso che essa non figurava tra le clausole vessatorie pag. 6/19 presenti sul modulo predisposto dalla venditrice e quindi non era stata specificamente approvata, conclusioni queste a cui le dichiarazioni testimoniali non aggiungevano nulla;
rilevava poi che, sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata, premesso che nel 2020 su un ettaro di terreno erano stante impiantate barbatelle di Primitivo a radice nuda e successivamente, in tarda primavera, su circa altri due ettari erano state impiantate barbatelle di Primitivo in vasetto, emergeva che si era verificata una differenza di sviluppo vegetativo ed in particolare che in quest'ultimo appezzamento le piante avevano avuto una crescita minore e più stentata rispetto all'altro; aggiungeva che, secondo gli accertamenti del c.t.u., le differenze erano dovute al
“mancato attecchimento delle piantine” ovvero “alla scarsa vegetazione” e “alla mancata produzione delle stesse” dovuti ad un “calo fisiologico” e ad “una non corretta informazione da parte del produttore sulle modalità di interramento” e attribuiva la perdita economica, consistente nella mancata produzione calcolata dal c.t.u. per gli anni
2021 e 2022, ad una serie di concause ed in particolare per il 70% al produttore/venditore e per il restante 30% all'acquirente; condannava, dunque, la al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma di euro 18.522,00, pari al 70% del valore della mancata produzione calcolata dal c.t.u., detratta la somma di euro 1.600,00 per i costi di raccolta;
riteneva, infine, che l'ulteriore risarcimento richiesto dalla per le barbatelle il CP_1 cui impianto era fallito ben potesse ricomprendersi nella somma su liquidata stante la corresponsabilità delle parti nella verificazione degli eventi e in base ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; compensava le spese di lite, comprese quelle del procedimento per a.t.p. e le spese di c.t.u., nella percentuale del 30% e condannava la alla rifusione del Parte_1 restante 70%.
***
La ha proposto appello svolgendo le censure che si esporranno più Parte_1 avanti e, previa inibitoria ex art. 283 c.p.c., ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte da con condanna di CP_1 quest'ultima alla rifusione delle spese di lite del doppio grado ivi comprese le spese di pag. 7/19 c.t.p.; per tuziorismo ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. stanti la incompletezza e la erroneità della consulenza espletata in prime cure o che almeno vengano chiesti chiarimenti al c.t.u. Dott. . Per_3 si è costituita chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto CP_1 dell'appello avversario;
ha poi proposto appello incidentale con cui ha chiesto accertarsi, in riforma della sentenza impugnata, la esclusiva responsabilità della
[...]
dell'inesatto o del ritardato adempimento delle obbligazioni nascenti dal Pt_1 contratto di vendita del 29 luglio 2010 stante la mancata consegna entro il gennaio 2020 di tutta la merce venduta ed inoltre che n. 2000 barbatelle in vasetto delle n. 9000 fornite in data 26 maggio 2020 presentavano vizi tal da renderle inadatte all'uso convenuto;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva della per Parte_1 tutti i danni patiti dalla deducente, comprensivi della perdita subita e del mancato guadagno e per l'effetto condannare la controparte al risarcirle i danni nella misura di euro 24.860,00, di cui euro 18.500,00 per la mancata produzione nell'annata 2021 ed euro 6.360,00 per la mancata produzione nell'annata 2022, oltre valutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario;
si opponeva alla rinnovazione della c.t.u..
Con ordinanza del 18 settembre 2023 è stata accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c..
La causa viene ora in decisione a seguito della rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha mosso alla sentenza impugnata le critiche di seguito riportate in Parte_1 sintesi: con il primo motivo ha censurato il rigetto della eccezione di inammissibilità della domanda proposta dalla stante il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. CP_1
141/2021 D.I. emesso dal tribunale di Pordenone a seguito della mancata opposizione;
ha, in particolare, contestato l'assunto secondo cui il decreto ingiuntivo e la domanda avversaria riguardassero forniture diverse atteso che aveva avuto luogo un'unica vendita di piante in vasetto, consegnate in data 26 maggio 2020, di cui alla fattura n. 18489 dell'11 giugno 2020, oggetto del decreto ingiuntivo citato e la domanda della CP_1
Parte era fondata sulla “violazione totale – e/o parziale – da parte della della garanzia pag. 8/19 per la difformità e vizi delle barbatelle consegnate in vasetti di plastica in data
26.5.2020”, come si leggeva nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sicché la fornitura della quale la aveva richiesto il ristoro era unicamente quella effettuata in data 26 CP_1 maggio 2020 in forza di un autonomo contratto e non costituente invece inesatto adempimento della proposta contrattuale del 29 luglio 2019; con il secondo motivo di appello ha censurato le considerazioni svolte con riferimento alla clausola “salvo approvazione della casa” ed in particolare il giudizio di inefficacia in quanto non sottoscritta specificamente dalla ha sostenuto che trattasi di CP_1 clausola che non necessita di accettazione della controparte e che il dott. non Per_1 aveva alcun potere di rappresentanza della deducente come da visura camerale prodotta;
ha censurato la valutazione secondo cui la prova testimoniale nulla aggiungeva alla questione poiché, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, i testi e , marito della avevano Testimone_1 Testimone_2 CP_1 confermato che la deducente a dicembre 2019 aveva rifiutato la proposta del 27 settembre 2019 [rectius 29 luglio 2019] e che successivamente la per il CP_1 tramite del marito, aveva acquistato ad altro prezzo piantine a radice nuda nel febbraio
2020 e piante in vasetto a maggio 2020; ha concluso che la proposta contrattuale del 29 luglio 2019 non era stata accettata e non aveva comportato l'insorgere di alcuna obbligazione a carico della deducente mentre era accaduto che le parti avevano concluso due distinti contratti di vendita di piante, aventi ad oggetto le piante a radice nuda consegnate il 14 febbraio 2020 e quelle in vasetto consegnate il 26 maggio 2020; con il terzo motivo ha lamentato l'errata interpretazione da parte del primo giudice della relazione di consulenza resa nel procedimento per a.t.p. e l'omessa considerazione delle dichiarazioni dei testi agente di zona, e , responsabile Persona_5 Persona_6 tecnico commerciale per la della deducente, nonché non aveva tenuto conto degli CP_2 errori in cui era incorso il c.t.u. nella quantificazione dei danni;
sotto il primo profilo ha evidenziato che la c.t.u. aveva escluso il vizio originario delle piante vendute dalla deducente atteso che il consulente aveva chiaramente affermato che
“sulla scorta degli esiti di analisi acquisiti, le piante analizzate risultano essere esenti da virus” e non aveva attribuito a quest'ultima alcuna responsabilità per il differente stato vegetativo tra le piante a radice nuda e quelle in vasetto;
ha poi evidenziato che il pag. 9/19 c.t.u. aveva espresso un suo personale commento in ordine alla mancata informazione da parte della deducente in ordine alle modalità di impianto delle piantine in vasetto, privo di rilevanza giuridica poiché non è compito del venditore informare e spiegare al cliente il tipo di materiale vivaistico disponibile e la differente gestione richiesta per le piante in vasetto rispetto a quelle a radice nuda, valutazione comunque smentita dalle dichiarazioni del teste il quale - in sintesi - aveva riferito di aver fatto presente Per_1 al che le piante in vasetto sono molte delicate avendo un apparato radicale CP_3 erbaceo e bisognose di attenzione nella messa a dimora quanto alle dimensioni della buca di alloggiamento, all'irrigazione ed al posizionamento delle piante nella buca ed aveva consigliato di effettuare l'impianto a macchina poiché ciò avrebbe garantito un migliore attecchimento delle piante stesse, nonché dal teste , il quale aveva Per_6 riferito di essere personalmente andato in campo con il dott. e di aver verificato Per_1 che tutti i consigli agronomici e tecnici di quest'ultimo erano stati disattesi atteso che l'impianto, invece che attraverso l'ausilio di piantatrice meccanica, era stato eseguito manualmente con conseguente smottamento del becker (contenitore) biodegradabile contenente torba e terriccio atto a preservare ed agevolare lo sviluppo radicale delle piante in vasetto e questo a causa della forzatura in terra con conseguente totale disfacimento del becker e disidratazione dei giovani peli radicali detti tecnicamente radici capillari ed aveva aggiunto che costituisce prassi consolidata della
[...]
suggerire ai clienti tutti i passaggi tecnici per ottenere ottimi risultati di Pt_1 impianto, anche se conosciuti dal cliente;
sotto il terzo profilo il c.t.u. aveva fatto riferimento alla resa produttiva delle barbatelle a radice nuda anziché a quella delle barbatelle in vasetto con la notazione che queste ultime, per loro natura, non avrebbero potuto - messe in dimora a maggio 2020 - produrre uva già nel 2021 a differenza delle barbatelle a radice nuda che, se messe a dimora a febbraio, fruttano già al secondo anno di impianto;
inoltre, ha sostenuto che il c.t.u. avrebbe dovuto tener conto, per l'annata 2022, della mancata produzione delle n.
2000 non attecchite su n. 8235 totali, mentre aveva calcolato la mancata resa delle n.
2000 piantine non attecchite e della minore resa delle restanti n. 6235 ed aveva, in ogni caso, tenuto conto di un prezzo corrispondente non al prezzo medio di mercato come richiesto dal giudicante bensì al Listino del vino 2021 della Borsa Merci presso la CCIA pag. 10/19 di Bari e non di Taranto ed aveva mal calcolato il risparmio di spesa per costi non sborsati.
Con l'appello incidentale ha lamentato l'errore in cui era incorso il CP_1 primo giudice nel non valutare che la sua domanda era incentrata sulla violazione dell'obbligo di consegna di tutta la merce indicata nel documento del 29 luglio 2019 e che pertanto appariva irrilevante l'affermazione del c.t.u. secondo cui le piante in vasetto erano risultate esenti da virus, che è cosa diversa dalla assenza di vegetazione o di apparato radicale delle piantine stesse, come accertato dal suo perito dott.
[...]
ha rimarcato di non aver avanzato una domanda di risoluzione del Persona_2 contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1492 c.c., come sembra ritenere la controparte, bensì una domanda di risarcimento del danno da inesatto adempimento, consistente nella consegna di barbatelle in vasetto invece che a radice nuda ed ha concluso che l'intera responsabilità dei danni accertati in prime cure era addebitabile alla atteso che, se quest'ultima avesse fornito le piante a radice nuda Parte_1 acquistate dalla deducente a luglio 2019 e se non fosse sorta la necessità di sdoppiare le tipologie di piantine, non sarebbe sorta alcuna controversia;
ha lamentato che il
Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che l'impiego delle piantine della seconda fornitura, e cioè quelle in vasetto, per le caratteristiche qualitative, era adatta a climi più freschi e piovosi ed era consigliata per piccoli appezzamenti facili da gestire, per rimpiazzi o per terminare l'impianto in breve tempo, come segnalato dal proprio c.t.p. sicché doveva ritenersi con alta probabilità che la crescita stentata delle piante e la presenza di fallanze nell'appezzamento della deducente erano state causare dalla tipologia di materiale vivaistico molto delicato e comunque ad alto rischio di non attecchimento;
ha sostenuto che la messa a dimora era stata corretta anche perché, diversamente, la totalità delle piantine (n. 8235) avrebbe subito la sorte delle piantine fallate (n. 2000) o almeno un numero ben maggiore evidenziando che del resto il c.t.u. aveva affermato che a distanza di un anno dall'impianto non era possibile valutare la correttezza delle modalità della posa in opera (in buche del giusto diametro con il giusto apporto di acqua) ma aveva affermato che l'impianto irriguo era del tutto razionale e confacente alla gestione agronomica della coltura programmata sicché il ricorso al criterio presuntivo su indicato era inevitabile;
ha, quindi, contestato il concorso del 30% pag. 11/19 nella verificazione dei danni ravvisato dal primo giudice e insistito sulla condanna al pagamento dell'intera somma quantificata dal c.t.u. derivante dalla mancata produzione nelle annate 2021 e 2022.
Esposte le censure poste a fondamento delle impugnazioni reciproche, si rileva che i motivi di appello formulati da sono fondati nei termini che si passano Parte_1 ad esporre.
Le parti hanno offerto analitiche descrizioni della vicenda oggetto di causa che in parte costituiscono versioni diverse dei fatti storici, in parte costituiscono diverse interpretazioni dei medesimi.
Nella ricchezza delle allegazioni occorre selezionare i fatti rilevanti in causa per poi procedere alla qualificazione dei rapporti dedotti.
In primo luogo si rileva che, con il documento datato 29 luglio 2019, il Dott. Per_1 quale agente della raccoglieva una commissione avente ad oggetto n. Parte_1
15600 piantine di Primitivo al prezzo di euro 1,35 + i.v.a., “SALVO ABBASSAMENTO DEL
PREZZO STABILITO PER LA CAMPAGNA 2019/20” e 100 piantine di Moscato bianco porta innesto 1103P. Il documento, intestato alla e dalla medesima Parte_1 predisposto, sul bordo sinistro riportava la dicitura “SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA”.
Il documento costituisce, secondo giurisprudenza consolidata, una proposta raccolta da agente sfornita di poteri rappresentativi e da questi trasmesso alla venditrice la quale se ne riservava l'accettazione. In tali casi il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui l'acquirente riceve la notizia dell'accettazione da parte del venditore. Inoltre, la clausola 'salvo approvazione della casa' non costituisce una clausola vessatoria soggetta a specifica approvazione. Ne consegue che, in difetto di notizia dell'accettazione, la commissione in parola non rappresentava un contratto già concluso ma solo una commissione di acquisto.
L'assunto della secondo cui quel documento conteneva un contratto già CP_1 perfezionatosi non è dunque condivisibile. La predetta non ha peraltro provato di aver ricevuto la notizia dell'accettazione successivamente all'inoltro della proposta. Tale prova non può trarsi dalla prova testi espletata sulla circostanza secondo cui fu
[...]
a comunicare alla l'accettazione dell'ordine, qualche giorno dopo la Per_1 CP_1 sottoscrizione, da parte della . Al riguardo il teste Parte_1 Testimone_2
pag. 12/19 , marito della si limitò a confermare la circostanza, peraltro priva di CP_3 CP_1 puntuali riferimenti di contesto e temporali che consentano di valutarne l'attendibilità.
Non può infatti sottacersi che trattasi di deposizione proveniente da soggetto fortemente coinvolto sia per la qualità di coniuge della sia per lo specifico ruolo rivestito CP_1 nella vicenda dedotta in causa, nel corso della quale si occupò direttamente dell'ordine del 29 luglio 2019, dei rapporti con l'agente di zona, e con il Testimone_3 responsabile tecnico commerciale per , Basilicata e Calabria della Vivai CP_2
Rauscedo, Vincenzo Cuoccio, nonché dell'impianto delle barbatelle. Ed anzi a ben vedere non risulta che la abbia mai avuto interlocuzioni con il o con CP_1 Per_1 la o sia intervenuta in fase di impianto e tanto conferma il ruolo Parte_1 primario svolto dal . Ne consegue che, esclusa ogni valutazione sulla sua CP_3 incapacità a testimoniare non essendo stata eccepita, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo va giudicata con particolare rigore. Quanto al teste , Testimone_4 padre di , egli affermò genericamente che gli fu riferita dal Testimone_2 figlio l'accettazione dell'ordine ma la dichiarazione è priva di indicazioni utili a contestualizzare la circostanza. Ora, è all'evidenza una testimonianza de relato avente di per sé valore probatorio quanto meno attenuato, sempre che la fonte di conoscenza
(i.e. il figlio) sia considerato del tutto estraneo estranea al giudizio, veste che in verità è difficile riconoscere a considerato il suo protagonismo nella Testimone_2 vicenda dedotta in causa. Al più, dunque, la dichiarazione di può Testimone_4 assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti idonei a suffragarne la credibilità (Cass. ord. 20 febbraio 2025,
n. 4530, Cass. 15 gennaio 2015, n. 569, Cass. 3 aprile 2007, n. 8358), elementi che come si è visto difettano non emergendo dalla deposizione o dagli atti indicazioni idonee alla necessaria valutazione di credibilità.
Ne deriva che va esclusa la configurabilità dell'inadempimento attribuito dalla CP_1 alla consistente nel non aver consegnato le piantine a radice nuda Parte_1 commissionate in data 29 luglio 2019 nel termine indicato nel documento su descritto ed al prezzo lì stabilito poiché - si ripete - il documento di raccolta dell'ordine non costituisce prova della conclusione di un contratto stante la presenza della clausola pag. 13/19 “salvo approvazione della casa” e non vi è prova dell'accettazione della
[...]
. Pt_1
E' poi documentato che in data 14 febbraio 2020 furono consegnate alla n. CP_1
7000 piantine di VCR 369 1103 PVC 107 CO al prezzo unitario di euro Persona_4
1,55 oltre i.v.a. e 100 piante di Moscato al prezzo unitario di euro 1,45 oltre i.v.a. come risultante dal documento di trasporto n. 42 del 14 febbraio 2020 e da fattura n. 4053 del
20 febbraio 2020 di importo pari ad euro 12.094,50, pagato in data 18 febbraio 2020.
A differenza di quanto sostenuto dalla tale consegna non può considerarsi CP_1 adempimento parziale della commissione del 29 luglio 2019 già costituente contratto concluso oppure comportante, in quanto esecuzione parziale del ridetto ordinativo, la conclusione del contratto per fatti concludenti, sia per la differenza di prezzo sia per la consegna avvenuta oltre il gennaio 2020. E comunque la pagò la fattura senza svolgere alcuna contestazione sul prezzo né CP_1 non risulta in atti che abbia effettuato il pagamento con riserva di ripetizione della differenza di prezzo rispetto a quello in tesi concordato con il documento del 20 luglio
2020, nonostante l'assunto dell'avvenuto versamento dell'importo fatturato per la necessità di disporre delle piantine per dar corso alla attuazione del progetto presentato alla . CP_2
E', altresì, documentato che in data 26 maggio 2020 consegnò n. 9000 Parte_1 piante in vasetto di VCR 369 1103 VCR 107 LU al prezzo unitario di Persona_4 euro 1,55 oltre i.v.a., come si ricava dal documento di trasporto n. 110 del 26 maggio
2020 e dalla fattura n. 18489 dell'11 giugno 2020 di importo pari ad euro 15.345,00.
Tale somma, a differenza di quella richiesta per le piantine a radice nuda consegnate il
14 febbraio 2020, non fu tuttavia versata dalla ricevente se non a seguito di azione esecutiva intrapresa in base al decreto ingiuntivo n. 140/2021 emesso il 26 febbraio
2021 dal Tribunale di Pordenone, non opposto e divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 6 maggio 2021.
Nella pendenza del termine per la proposizione dell'opposizione avverso il ridetto decreto ingiuntivo, avendo interesse a “far accertare le fallanze CP_1 consistenti su tutta la superficie interessata, i residui di piantine di vite germogliate ma non sviluppate, le piantine dallo sviluppo misero e non idonee a diventare normali pag. 14/19 ceppi di vite”, depositò ricorso ex art. 696 c.p.c. per verificare - avuto riguardo alle n.
9000 piantine di primitivo in vasetti di plastica diverse dalle precedenti barbatelle innestate con radici consegnate nel giugno 2020 le quali avevano manifestato una consistente carenza di germogliamento e scarso sviluppo sfociate in un mancato germogliamento quanto a n. 2500 piantine ed uno scarso sviluppo per mancata saldatura dell'innesto, causa della morte della piante quanto ad altre n. 2500 piantine, mentre le restanti n. 4000 piantine proseguivano nello sviluppo ma in maniera stentata e comunque inidonea alla formazione della futura pianta di vite, come affermato dall'agronomo - “lo stato dei luoghi, la qualità delle piantine di Persona_2 barbatelle acquistate, la condizione di esse, le opere a farsi e il relativo costo per il completamento dell'impianto nell'eventualità ne siano accertati i vizi lamentati”, in vista del giudizio di merito da instaurarsi finalizzato al risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento della venditrice.
Ebbene, la consegna effettuata in data 26 maggio 2020 non può qualificarsi un inesatto adempimento di quanto concordato con la sottoscrizione del documento del 29 luglio
2019, secondo la prospettazione della poiché - come già detto - nel
CP_1 documento in questione non è ravvisabile un contratto perfezionato e non vi è prova dell'accettazione da parte della della commissione raccolta dall'agente Parte_1 di zona. Del resto ostano all'accoglimento di tale prospettazione sia la tipologia di piantine oggetto di consegna, diversa da quella in tesi contrattata che la
CP_1 ricevette senza formulare alcuna riserva, sia il prezzo più alto, sia i tempi del tutto differenti (maggio 2020 in luogo di gennaio 2020), con riferimento ai quali parimenti la non formulò riserve. La circostanza di essersi trovata ad accettare la consegna
CP_1 delle n. 9000 piantine in data 26 maggio 2020 per la necessità di allestire l'impianto in vista dell'attuazione del progetto presentato alla costituisce un motivo CP_2 che però è privo di rilievo ai fini della decisione della controversia. D'altra parte, la nulla contestò nell'immediato e procedette agli impianti;
solo nel gennaio
CP_1
2021 il legale della inviò una pec alla con cui, premessa la CP_1 Parte_1 denuncia della violazione degli accordi del 29 luglio 2019, lamentò una carenza di germogliamento ed uno scarso sviluppo delle piantine messe a dimora, trasformatisi nella morte di n. 2250 piantine mentre altre n. 4000 piantine rimaste in piedi apparivano pag. 15/19 scarsamente idonee alla formazione della futura pianta e formulò domande risarcitoria per i vizi delle piantine e per la mancata esecuzione del contratto nel termine stabilito, per poi procedere al deposito del ricorso ex art. 696 c.p.c. nel febbraio 2021.
Ebbene, di eventuali vizi delle piantine consegnate in data 26 maggio 2020 (e non nel giugno 2020) la avrebbe dovuto dolersi proponendo opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n. 140/2020 D.I., ciò che non fece, a suo dire, per un disguido. Ogni contestazione le è quindi preclusa. Al riguardo non è condivisibile quanto asserito dal primo giudice in ordine alla diversità di oggetto tra la domanda monitoria e quella avanzata nel presente giudizio atteso che sia l'una sia l'altra attengono alla medesima fornitura delle piantine in vasetto di VCR 369 1103P VCR107 LU Persona_4 effettuata in data 26 maggio 2020 come da documento di trasporto in atti.
Va comunque detto che non è stato ravvisato alcun vizio originario avendo il c.t.u. dott.
escluso che le piantine fossero affette da un qualche virus (si veda Persona_3 relazione di consulenza datata 5 luglio 2021 a pag. 9). E comunque il vizio non può consistere nella tipologia di piantine consegnate in data 26 maggio 2020, e cioè in vasetto, la cui differenza rispetto a quelle consegnate nel febbraio 2020 era del tutto chiara ed evidente e che in ogni caso furono accettate e trattenute in numero di 9000 senza alcuna riserva.
Inoltre, quanto agli esiti del loro impianto, sulla base della c.t.u. espletata non può concludersi che essi siano riconducibili a difetti delle piantine in vasetto atteso che nella relazione di consulenza si legge: “si può affermare con ogni probabilità che la crescita stentata delle piante e la presenza di fallanze nell'appezzamento oggetto di esame è causata dalla tipologia di materiale vivaistico molto delicato e comunque ad alto rischio di non attecchimento se non gestito correttamente in tutte le fasi di impianto, pre impianto, messa in opera e posta impianto”.
Quanto alle considerazioni svolte dalla su come si pervenne a detta consegna CP_1
(senza un preventivo ordine sottoposto all'accettazione della ), ne va Parte_1 rilevata la ininfluenza poiché ciò che conta è l'avvenuta consegna accettata con conseguente perfezionamento del relativo contratto di acquisto.
pag. 16/19 L'odierna appellante non può in sintesi dolersi della diversità rispetto alle piantine in vasetto rispetto a quelle a radice nuda nonché dei rischi connessi all'impianto delle prime.
Resta da esaminare la questione della violazione del dovere di informazione e dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto lamentata nell'originario atto di citazione mutuando un passo della relazione di c.t.u. depositata all'esito dell'a.t.p. ove il dott. aveva osservato che “la venditrice trattandosi di materiale vivaistico non Per_3 ancora diffuso avrebbe e ben conosciuto dai produttori in zona avrebbe dovuto informare e spiegare meglio al proprio cliente il tipo di materiale vivaistico disponibile
e che entro il mese di gennaio 2020 non poteva essere fornito il materiale vivaistico oggetto del contenzioso”. La ha replicato di essere una mera venditrice Parte_1
e non una consulente di impianto e che, comunque, l'agente di zona aveva fornito a le indicazioni concernenti le modalità di messa a dimora Testimone_2 delle piante in vasetto mostrandogli anche foto e depliant.
Sul punto si osserva, per un verso, che effettivamente la vendette le Parte_1 barbatelle ma non fu incaricata di prestare una consulenza di impianto e, per altro verso, che la è operatore professionale sicché non è verosimile che la stessa o suo CP_1 marito non si siano posti il problema delle differenze tra le due tipologie di barbatelle, se non altro in ragione della differente stagione di impianto posto che anche i non addetti ai lavori comprendono che è ben diverso procedere ad un impianto in febbraio, e cioè in fase di riposo vegetativo, oppure in maggio e che quindi le barbatelle dovevano presentare caratteristiche diverse richiedenti specifiche modalità di gestione.
Inoltre, si osserva che il teste , acquirente anch'egli di Testimone_5 barbatelle di Primitivo Gioia 1103 VCR nel maggio 2020 per il tramite dell'agente di zona dott. dichiarò che le barbatelle furono messe a dimora meccanicamente Per_1 come indicato da quest'ultimo e attecchirono regolarmente. Ne deriva che, a prescindere dalle dichiarazioni testimoniali confermative dell'assunto della rese dal Parte_1
la cui attendibilità, per ragioni non dissimili da quelle svolte con riferimento al Per_1 teste , andrebbe sottoposta ad un vaglio rigoroso, è Testimone_2 ragionevole ritenere che egli, così come fece con il , fornì indicazioni sulla Tes_5 messa a dimora delle barbatelle in vasetto anche a , suo Testimone_2
pag. 17/19 interlocutore per conto della che, dunque, sulla base delle considerazioni CP_1 esposte non può imputare i risultati dell'impianto alla . Parte_1
Conclusivamente, assorbita ogni altra eccezione, questione o argomentazione esposta dalle parti, va accolto l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, le domande formulate dalla devono essere integralmente rigettate. CP_1
L'accoglimento dell'appello principale rende superfluo l'esame dell'appello incidentale.
Venendo alle spese di lite, si osserva che, se anche la commissione del 29 luglio 2019 non costituiva un contratto già perfezionatosi bensì una proposta sottoposta all'accettazione della , è anche vero che, per quanto riferito dallo stesso Parte_1 agente di zona, solo a dicembre 2019 fu comunicata la mancata accettazione da parte della destinataria, ciò che quanto meno ingenerò un'aspettativa sia pure di fatto nella
Tale condotta della , non improntata alla massima cura della CP_1 Parte_1 posizione del cliente, giustifica la compensazione della metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di e va condannata CP_4 CP_1 alla rifusione in favore della controparte della residua metà delle spese medesime, metà determinata in euro 3.422,00 (euro 1.270,00 per il primo grado, euro 585,00 per il procedimento per a.t.p., euro 1.567,00 per il grado di appello, comprensive delle spese del sub procedimento ex art. 283 c.p.c.), oltre euro 253,50 - pari alla metà del contributo unificato per l'appello e per il procedimento di inibitoria -, spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n.
147/2022 e tenuto conto del valore dichiarato della causa e delle attività svolte.
Quanto alle complessive spese di c.t.u. liquidate in favore del dott. , Persona_3 esse vanno poste a carico di per l'intero poiché rese necessarie da CP_1 indagini dalla medesima richieste che non hanno avvalorato le sue ragioni oppure sono risultate superflue, a cui vanno aggiunte le spese di c.t.p. sostenute dalla
[...]
, liquidate in complessivi euro 1.248,00, comprensivi del 4% per , Pt_1 CP_5 sufficienti a compensare le prestazioni rese dal suo c.t.p. (rispetto alle somme documentate), rapportate a quelle ben più ampie svolte dal c.t.u. (implicanti per es. la predisposizione della relazione di consulenza e la risposta alle osservazioni dei cc.tt.pp.) ed ai compensi liquidati a quest'ultimo.
P.Q.M.
pag. 18/19 La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1538/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 26 giugno 2023, così provvede: accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte da
CP_1 dichiara assorbito l'appello incidentale;
dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite di entrambi i gradi e del procedimento ex art. 696 c.p.c. e condanna alla rifusione in favore di
CP_1 della residua metà delle spese Parte_1 medesime, metà liquidata in euro 253,50 a titolo di quota parte di contributo unificato e spese ed in euro 3.422,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; pone le spese di c.t.u. liquidate in favore del dott. a definitivo carico Persona_3 di
CP_1 condanna al rimborso in favore di
CP_1 Parte_1
della somma di euro 1.248,00 a titolo di spese di c.t.p..
[...]
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 19/19