Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N . 3 1 3 8 / 2 0 1 8 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3138 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Castelbuono (PA), via Turrisi n. 26, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Antonio Maiorana che la rappresentata e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nata a [...], il [...], C.F. entrambi in
[...] C.F._3 proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore (all'epoca dei fatti per cui è causa) , nata a [...] il [...] Controparte_3
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3 C.F._4
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 1
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], C.F. , e Controparte_4 C.F._5
, nata ad [...] l'[...], C.F. , in proprio Controparte_5 C.F._6
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore (all'epoca dei fatti per cui è causa) (nata ad [...] il [...]), entrambi elettivamente domiciliati in CP_6
Palermo, via Francesco Ferrara n. 8, presso lo studio dell'avv. Luigi Mattei, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata ad [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_6 C.F._7 domiciliata in Palermo, via Francesco Ferrara n. 8, presso lo studio dell'avv. Luigi Mattei, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E NEI CONRONTI DI
, nato a [...] l'[...], C.F. e Controparte_7 C.F._8
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_8 C.F._9 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore (all'epoca dei fatti per cui è causa) (nata a [...], il [...]), entrambi elettivamente Parte_2 domiciliati in NI ER, in via Stesicoro n. 207, presso lo studio dell'avv. Anna Lucia
Indellicati, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._10 elettivamente domiciliata in NI ER, via Stesicoro n. 207, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Gandolfo Gaudino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTI CONVENUTE
Oggetto: risarcimento danni per responsabilità ex art. 2043 e 2048 cc.
Conclusioni: come da verbale del 09.10.2024
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_3 CP_6
e nonché i loro rispettivi genitori: - e -
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
e - e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8
I soggetti sopra detti venivano convenuti in giudizio, da parte attrice, per sentirne accertata e dichiarata la loro responsabilità civile per la causazione dei danni da lei lamentati derivanti dall'illegittimo utilizzo dell'immagine e dei suoi dati personali.
Nello specifico, in base al tenore complessivo dell'atto di citazione, veniva dedotto:
a) che nel mese di giugno del 2011, , e Controparte_3 Persona_1 Parte_2 all'epoca minorenni, creavano sul sito internet “www.facebook.com” una pagina intitolata ”; pagina dove divulgavano, senza il suo consenso, Parte_3
delle foto di in costume da bagno, accompagnate da didascalie e Parte_1
commenti di natura fortemente offensiva e denigratoria;
b) che i genitori della persona offesa, dopo esserne venuti a conoscenza, presentavano tempestivamente denuncia alle competenti autorità di Polizia giudiziaria;
c) che, nonostante la gravità dei contenuti ivi pubblicati, il suddetto profilo Facebook veniva oscurato solamente a seguito dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, dopo circa un anno e mezzo dalla sua creazione;
d) che, nel sopra detto arco temporale, né le minori convenute, né i loro genitori, si erano attivati per la rimozione del profilo diffamatorio in questione, né avevano manifestato alcun segno di resipiscenza in relazione alla situazione venutasi a creare;
e) che, la prolungata esposizione del profilo Facebook, aveva comportato a parte attrice molteplici danni, tra i quali la perdita di un anno scolastico, l'interruzione della scuola di danza, oltre a significative ripercussioni a livello relazionale, come la difficoltà nella interazione con la comunità di riferimento, dalla quale si era sentita “etichettata ed emarginata” (cfr. atto di citazione);
f) che, in particolare, l'episodio sopra narrato aveva avuto un ruolo centrale nello sviluppo di , avendo, tale evento, determinato “l'insorgenza di un Parte_1 fattore stressante” tale, da causarle “un disturbo dell'adattamento non specificato cronico di forma moderata”;
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 3 g) che la responsabilità delle convenute, e Controparte_3 Persona_1 Pt_2
all'epoca dei fatti minorenni, era stata accertata dal Tribunale per i Minorenni
[...]
di Palermo nel proc. penale n. 1460/2011.
Tutto ciò esposto, parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di € 181.115,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni patiti, o in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia.
e non si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 all'udienza del giorno 16.01.2019 ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituivano, con comparsa di costituzione depositata in data 14.12.2028, e Controparte_4
eccependo, preliminarmente, il loro difetto di legittimazione passiva, essendo la Controparte_5
loro figlia, , ormai divenuta maggiorenne al momento dell'instaurazione del presente CP_6
giudizio. Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande proposte da parte attrice nei loro confronti, nonché nei confronti della loro figlia , perché infondate in fatto e in diritto. CP_6
Con comparsa di costituzione depositata nella medesima data si costituiva , la CP_6
quale chiedeva il rigetto delle domande proposte da parte attrice. Nello specifico, l'odierna convenuta contestava la sussistenza di un formale accertamento della propria responsabilità da parte del
Tribunale per i Minorenni. Ed invero, rilevava che, nel corso del procedimento penale n. 1460/2011 presso il Tribunale dei minorenni di Palermo, era emerso che il profilo “Facebook” di cui è causa era stato creato mediante l'utilizzo dell'utenza telefonica intestata a madre di CP_2 [...]
che, in sede di udienza preliminare, aveva confermato di essere l'autrice del profilo in CP_3 questione. Alla luce di quanto detto, evidenziava che il GIP presso il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 18.03.2013, aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 1935/11
R.G.N.R. a suo carico. Altresì, la stessa contestava anche il “quantum” della domanda risarcitoria richiesto da parte attrice, in quanto “fondato su presupposti di fatto assolutamente non veritieri e su accertamenti tecnici non corretti”.
Con comparsa del 21.12.2018, si costituivano e Controparte_7 Controparte_8
eccependo, preliminarmente, il loro difetto di legittimazione passiva, essendo la loro figlia, Pt_2
ormai divenuta maggiorenne al momento dell'instaurazione del giudizio, mentre, nel merito,
[...]
chiedevano il rigetto di tutte le domande proposte da perché infondate in fatto e Parte_1
in diritto.
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 4 Nella medesima data si costituiva la quale chiedeva anch'ella il rigetto delle Parte_2
domande proposte da parte attrice, evidenziando di essere stata coinvolta nel procedimento penale n.
1935/2011 presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo solo in seguito alle dichiarazioni rese da nel corso del procedimento a suo carico (proc. n. 1460/2011). Rilevava poi che il Controparte_3
procedimento penale a suo carico n. 1935/2011 era stato poi archiviato a seguito della richiesta del
P.M. del Tribunale per i Minorenni di Palermo, il quale aveva avanzato al G.I.P. richiesta di non luogo a procedere, chiedendo venisse dichiarato “non doversi procedere a carico dei minori perché trattasi di persone non imputabile in quanto minore di anni 14”.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali e con una C.T.U. medico legale.
All'udienza del 09.10.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
1. Sulla natura della responsabilità delle parti in causa e sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata
Tutto ciò premesso, occorre sviluppare delle brevi premesse di carattere generale sulla natura della responsabilità dei soggetti convenuti nel presente giudizio, considerato che parte attrice, in conseguenza della dedotta responsabilità di , e ha Controparte_3 CP_6 Parte_2
inteso far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni non solo direttamente nei confronti di queste ultime, ma anche nei confronti dei genitori delle stesse, citandoli sia in proprio che nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale.
Ebbene, l'art. 2048 co. 1 cc. prevede che: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante […]”.
Presupposto applicativo di tale disposizione è la capacità d'intendere e di volere del minore all'epoca dei fatti e, quindi, la sua imputabilità.
Infatti, ex art. 2046 cc.: “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato
d'incapacità derivi da sua colpa”.
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 5 È, dunque, imputabile solo chi ha la c.d. “capacità naturale”, che si distingue dalla c.d.
“capacità di agire” che presuppone invece la maggiore età e che assume rilievo esclusivamente in materia di rapporti obbligatori.
In materia di fatto illecito, dunque, venendo in rilievo la capacità naturale, anche un minore può essere direttamente (in proprio) ritenuto responsabile del fatto.
Detta imputabilità, ai fini della responsabilità penale per i fatti di reato, viene fissata dall'ordinamento al raggiungimento dei quattordici anni.
Diversamente, in caso di illecito civile spetta all'organo giudicante valutare caso per caso se sussistono i presupposti per l'imputabilità, potendo così anche un minore di anni quattordici rispondere direttamente degli obblighi risarcitori derivanti dalla propria condotta illecita.
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 8740/2011, secondo cui: “[…] in tema di imputabilità del fatto dannoso (artt. 2046 e 2047 c.c.) opera un sistema autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore in tema di imputabilità del reato. In campo penale
è infatti la legge stessa che fissa le cause che escludono l'imputabilità, mentre nel campo civile compete al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all'età immatura o ad altra causa, esuli in concreto la capacità di intendere e volere (Cass. 18.6.1975, n. 2425). Quindi la sola circostanza che
l'autore del fatto illecito abbia meno di quattordici anni, non comporta che detto soggetto sia un incapace di intendere e volere. In particolare, ai fini della responsabilità civile per danni cagionati da persona incapace di intendere e di volere (art. 2047 c.c.), al fine di accertare se un minore sia incapace di intendere e volere, il giudice non può limitarsi a tener presente l'età dello stesso e le modalità del fatto, ma deve anche considerare lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico,
l'assenza (eventuale) di malattie ritardanti, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell'illiceità della sua azione, la capacità del volere con riferimento all'attitudine ad autodeterminarsi. L'art. 2047 c.c., sulla responsabilità per danni cagionati da persona incapace, nel riferirsi alla capacità di intendere e di volere, non enuncia i criteri in base ai quali il relativo accertamento deve essere compiuto, ma affida al giudice di compiere il relativo accertamento alla stregua dei criteri tratti dalla comune esperienza e dalle nozioni della scienza (Cass. 28.5.1975,
n. 1642)”.
Orbene, all'esito di un accertamento in concreto, ove il minore venga ritenuto incapace di intendere e di volere, e quindi, non imputabile, egli non potrà rispondere direttamente per alcun titolo di responsabilità, trovando esclusivamente applicazione l'art. 2047 cc. Norma che sancisce una n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 6 responsabilità diretta a carico del solo sorvegliante dell'incapace per il danno da quest'ultimo cagionato.
Si precisa che risultando l'imputabilità presupposto necessario della colpevolezza, ove questa manchi, non potrà mai configurarsi un dolo o una colpa, né quindi potrà parlarsi di fatto illecito compiuto dall'incapace quanto piuttosto di mero atto illecito.
Tuttavia, “[…] escluso questo elemento psicologico, per potersi avere la responsabilità del sorvegliante a norma dell'art. 2047, è tuttavia necessario che il fatto dell'incapace presenti tutte le altre caratteristiche di antigiuridicità, e cioè sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito. Proprio perché non ogni fatto dell'incapace espone il sorvegliante dello stesso all'obbligo del risarcimento (salva la prova liberatoria), ma solo quello che ha cagionato un danno ingiusto, è necessario che detto fatto sia antigiuridico e sia causativo della lesione di una posizione meritevole di tutela (Cass. 26/06/2001, n. 8740).
4.2. Ciò comporta che anche nel caso di cui all'art. 2047 c.c., contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il giudice deve anzitutto accertare se il comportamento dell'incapace sia oggettivamente antigiuridico e se esso sia stato causativo del danno lamentato” (Cass. n. 7247/2011).
Diversamente, ove si accerti l'imputabilità del minore, egli potrà essere ritenuto responsabile, ex art. 2043 cc, per il fatto illecito, doloso o colposo da lui compiuto. Ove poi al momento dell'introduzione del giudizio, finalizzato ad accertare la sua responsabilità, egli non abbia ancora conseguito la maggiore età, per ottenerne la condanna ex art. 2043 cc, dovranno essere citati in giudizio i genitori dello stesso, essendo titolati “ex lege” a rappresentarlo processualmente. La citazione in giudizio dei genitori, in tal caso, per tale forma di responsabilità risarcitoria, propria del minore, sarà, quindi, nella qualità di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Diversamente, la previsione di cui all'art. 2048 c.c. disciplina una ipotesi di responsabilità imputabile direttamente ai genitori che, quindi, concorre con la responsabilità del minore di cui all' art. 2043 cc.. Ove, dunque, si voglia far valere tale forma di responsabilità, i genitori del minore saranno citati in giudizio in proprio, trattandosi, di fatto, di una responsabilità per “culpa in vigilando” degli stessi.
Detto in altri termini, in caso di fatto illecito del minore, capace di intendere e di volere, si configura un concorso di responsabilità a carico del minore e dei genitori, rispettivamente ex art. 2043 cc ed ex art. 2048 cc, risultando, così, i genitori del minore solidalmente responsabili con il figlio, con conseguente applicabilità anche del disposto di cui all'art. 2055 cc.
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 7 A sostegno di quanto sopra detto si richiama la pronuncia n. 4303/2023 in cui la Suprema Corte richiamandosi anche a precedenti orientamenti ha statuito che: “Nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c., nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno ed ex art. 2048 c.c., contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur nella unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della causa petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori, e con
l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce pur essendo formalmente unica - consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non poter produrre effetti preclusivi e limitativi le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale" (Cass. 28/02/1983, n. 1512; il principio è stato poi ribadito da Cass. 05/06/1996, n. 5268; Cass. 20/10/2005, n. 20322). La domanda risarcitoria nei confronti dei genitori ex art. 2048 c.c., non è, dunque, in rapporto né di subordinazione logica né di pregiudizialità con la domanda contro i figli minori;
i relativi rapporti processuali sono scindibili e danno luogo a rapporti giuridici distinti. Più precisamente, la giurisprudenza prevalente ritiene che: i) la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c. sia riconducibile ad una ipotesi di responsabilità "diretta", ove diretta significa responsabilità per fatto proprio, consistente nella specie nel non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, ed è fondata sulla colpa dei soggetti indicati come responsabili (Cass. 20322/05, cit.; Cass. 21/09/2000,
n. 12501; Cass. 9/10/1997, n. 9815); ii) la responsabilità dei genitori "concorra" con quella del minore (Cass. 26/06/2001, n. 8740; Cass. 03/03/1995, n. 2463), con la conseguenza, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c., può essere proposta autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., oppure essere proposta nello stesso processo senza dar luogo ad un litisconsorzio necessario, con tutte le implicazioni che ne derivano, anche in sede di impugnazione, in ordine alla scindibilità delle cause, e senza che la sentenza emessa a seguito di un giudizio cui non abbia partecipato il minore sia affetta da nullità (Cass. 05/12/1974, n. 4027). Nella sostanza, che il fatto illecito del minore sia elemento costitutivo della responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. e che, quindi, i genitori abbiano tutto l'interesse a dimostrare la non, ricorrenza del fatto illecito del loro figlio minore, non implica che detto interesse debba tutelarsi imprescindibilmente attraverso una fattispecie di litisconsorzio necessario. La declaratoria di responsabilità, ai sensi del citato art. 2048
c.c., comma 1, ha come prerequisito l'accadimento di un evento dannoso addebitale a minori imputabili, che dello stesso si siano resi autori per effetto del comportamento colpevole tenuto dai
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 8 soggetti ivi elencati. Pertanto, è vero che nulla è esigibile nei riguardi di questi ultimi qualora non emergano responsabilità a carico dei minori, ma, atteso che quella dei genitori è una responsabilità diretta e non per fatto altrui, l'attribuzione colposa a loro carico trova nell'illecito dei minori sfuggiti al loro controllo un antecedente fattuale della loro citazione e della loro responsabilità, dalla quale possono andare esenti se offrano la prova liberatoria (cfr. Cass. 24/05/1994, n. 5063, la quale ha ritenuto i genitori non responsabili dei danni cagionati dall'incendio appiccato da loro figlio infradiciottenne, perché le prove assunte avevano dimostrato che i genitori avevano impartito una retta educazione al loro figlio e che avevano esercitato la prescritta vigilanza sullo stesso). L'illecito dei minori è da considerarsi "questione pregiudiziale", ma non anche "causa pregiudiziale" rispetto alla responsabilità dei genitori, perché la responsabilità dei minori costituisce oggetto di un accertamento in via incidentale nelle cause proposte contro i genitori in proprio quali titolari della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ma non assume rilievo necessario Persona_2
destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse giuridico concreto, che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione
è stata sollevata (cfr. sulla differenza tra questione pregiudiziale e causa pregiudiziale Cass.
08/08/2022, n. 24427).[…] Se la premessa da cui muovere è, dunque, quella che la responsabilità dei genitori concorre con la responsabilità dei loro figli minori, non vi è ragione per derogare al principio di carattere generale secondo cui l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva, ai sensi dell'art. 2055 c.c., tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, per cui non è configurabile, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause in appello neppure nell'ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva del fatto produttivo di danno (Cass. 11/02/2009, n. 3338 e successiva giurisprudenza conforme)”.
Ciò posto, , e sono state citate in proprio nel Controparte_3 CP_6 Parte_2
presente giudizio, unitamente ai loro rispettivi genitori, citati, invece, sia in proprio che nella qualità di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sulle stesse.
Orbene, deve osservarsi che al momento dell'instaurazione del presente giudizio,
[...]
e (minorenni all'epoca del dedotto fatto illecito a loro CP_3 CP_6 Parte_2
carico) erano ormai divenute maggiorenni. Pertanto, la loro citazione in giudizio per ottenerne in via n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 9 diretta la condanna, tenuto conto che, tra l'altro, nulla parte attrice ha dedotto su una loro eventuale non imputabilità all'epoca del fatto, deve interpretarsi come esercizio nei loro confronti di una azione per responsabilità diretta ex art. 2043 cc, potendo, in ragione della loro sopravvenuta maggiore età, stare in giudizio autonomamente, senza la necessità della rappresentanza processuale dei loro rispettivi genitori.
Quanto a questi ultimi, deve ritenersi, in base al tenore complessivo dell'atto di citazione, che gli stessi siano stati convenuti in proprio in giudizio in quanto potenzialmente responsabili ex art. 2048 cc.. Responsabilità, come sopra detto, concorrente con quella ex art. 2043 cc profilata a carico di , e Controparte_3 CP_6 Parte_2
Nessuna legittimazione passiva, invece, a resistere in giudizio, avverso l'azione ex art. 2043 cc, nella qualità di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e, quindi, di rappresentanti processuali, deve, invece, ritenersi per loro configurabile in ragione della maggiore età delle figlie al momento dell'instaurazione del presente giudizio (cfr. Cass. SS.UU. n. 2951/2016 sulla distinzione tra legittimazione passiva e titolarità passiva).
2. Sull'accertamento della responsabilità a carico di , e Controparte_3 Controparte_1
CP_2
Quanto all'accertamento di una responsabilità ex art. 2043 cc a carico di , si Controparte_3
osserva quanto segue.
È stato depositato in questo procedimento l'esito finale delle indagini comunicato dalla Polizia di Stato (Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni “Sicilia Occidentale”) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo, nell'ambito del procedimento penale nr. 1460/11 RGNR (cfr. pag. 52 del doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Ebbene, in allegato a tale relazione risulta la comunicazione della società “Microsoft” in cui si attesta che in data 18.06.2011 veniva creata una casella di posta elettronica denominata
”; casella creata da una utenza telefonica avente indirizzo IP 2.192.202.32. Email_1
Altresì, risulta dalla relazione di indagine, che proprio dalla casella sopra citata veniva creato, sempre in data 18.06.2011, il profilo Facebook “ ”. Infine, risulta in atti copia Parte_3 del risultato delle elaborazioni di un'interrogazione traffico di sessione mobile effettuato dalla
Telecom Italia, su richiesta delle autorità competenti, da cui emerge che l'utenza mobile associata n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 10 all'indirizzo IP sopra menzionato risultava essere la nr. 3347711896; utenza intestata a CP_2
nata a [...] il [...], e genitore di .
[...] Controparte_3
Orbene, la documentazione sopra detta riporta circostanze fattuali aventi valore di prova documentale diretta nel presente procedimento che, in mancanza di ogni elemento contrario, portano a ritenere dimostrato che la pagina Facebook di cui è causa fu aperta avvalendosi dell'utenza mobile intestata alla madre di . Controparte_3
Ciò posto, deve considerarsi che è stato depositato in questo giudizio anche il verbale dell'interrogatorio reso ex art. 64 c.p.p. da innanzi al G.I.P nell'ambito del Controparte_3
procedimento penale dinanzi al Tribunale dei Minorenni nr. 1460/11 RGNR, in cui espressamente ella ammetteva l'addebito a suo carico.
Ebbene, alla luce di ciò, deve considerarsi che l'art. 2735 c.c. stabilisce che: “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice”.
Pertanto, deve ritersi che le dichiarazioni rese dall' indagato o dall' imputato agli organi di polizia giudiziaria, o all'autorità giudiziaria, in un procedimento penale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, non potendo integrare una confessione nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 cod. proc. civ., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, e quindi all'interno del giudizio civile medesimo.
Pertanto, le dichiarazioni rese da hanno valore meramente indiziario nel Controparte_3 presente procedimento.
Tuttavia, l'espressa ammissione di colpevolezza (pur intesa come mero indizio), considerata unitamente al fatto (provato) che l'utenza mobile utilizzata per l'apertura della pagina Facebook era intestata alla di lei madre, porta a configurare, ex art. 2729 cc., un quadro indiziario grave, preciso e concordante a carico della stessa, tale da far ritenere, in mancanza di elementi probatori contrari, in base al canone del “più probabile che non”, che ella si rese autrice dell'apertura del profilo
“Facebook”, diffamatorio di (cfr. Cass. n. 2482/2019 secondo cui: “[…] il Parte_1
decidente deve ammettere solo presunzioni che siano "gravi, precise e concordanti"; laddove il requisito della "precisione" va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica;
il requisito della "gravità" va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto;
mentre il requisito della
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 11 "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Sez. L, Sentenza n.
11906 del 06/08/2003, Rv. 565726), anche se il requisito della "concordanza" deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009, Rv. 609153)).
Occorre poi precisare che il fatto illecito di cui è causa deve essere qualificato come illecito istantaneo con effetti permanenti. Infatti, non si assiste ad una offesa al bene giuridico tutelato per effetto della persistente condotta volontaria del soggetto. La condotta si conclude all'atto di realizzazione del profilo “social”. Tuttavia, l'offesa al bene giuridico in questo caso, comunque, si protrae “ex se” nel tempo, anche in assenza di permanenza della condotta, dovendo ritenersi sussistente l'aggressione al bene giuridico fino al momento della rimozione del contenuto diffamatorio dalla rete;
momento in cui viene meno la fruibilità del contenuto agli utenti e, quindi, la sua capacità diffusiva. Solo a seguito di ciò potrà dirsi interrotta la lesione alla dignità e all'onore della persona.
Ne discende che la circostanza di non aver provveduto a rimuovere prontamente la pagina non assume rilievo ai fini della configurazione dell'illecito, quanto piuttosto costituisce, eventualmente, un parametro ai fini della determinazione dei concreti danni patiti;
ciò in ragione del fatto che un contenuto diffamatorio visibile per un prolungato periodo di tempo si connota di una carica offensiva tendenzialmente idonea ad arrecare maggiore danno rispetto ad un contenuto prontamente rimosso.
Tutto ciò statuito con riguardo a , quanto ai suoi genitori si osserva quanto Controparte_3
segue.
La responsabilità propria dei genitori, ex art. 2048 cc, è costruita, come sopra già evidenziato, in termini di presunzione di colpa a carico degli stessi, spettando a loro fornire la prova di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata (cfr.
Cass. n. 26200/2011).
Nel caso di specie, nulla è stato dimostrato da e dovendo, Controparte_1 CP_2
pertanto, gli stessi ritenersi responsabili, ex art. 2048 cc, per i danni cagionati dal fatto illecito di
. Controparte_3
3. Sull'accertamento in concreto della responsabilità a carico di , CP_6 CP_4
e
[...] Controparte_5
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 12 Quanto alla responsabilità, ex art. 2043 cc., a carico di , preliminarmente, deve CP_6 rilevarsi che ella all'epoca dei fatti di cui è causa, era un soggetto di età inferiore ad CP_6
anni quattordici.
Con riferimento alla sua imputabilità in concreto ai fini civili, si osserva, innanzitutto, come non è stata provata, né dedotta, la presenza di malattie ritardanti. Inoltre, deve considerarsi che la stessa al momento della creazione della pagina era prossima al compimento dei dodici anni.
Ella, dunque, era ormai in età adolescenziale. Un'età in cui, secondo l'“id quod plerumque accidit”, un soggetto è in grado di avere una idonea comprensione del potenziale grado lesivo, alla dignità di una persona, di un profilo “social” offensivo, creato su un social-network; e cioè creato su una piattaforma di comunicazione telematica di per sé strutturata per avere un rilevante grado di diffusività dei suoi contenuti presso gli utenti della rete.
Ritenuta, dunque, l'imputabilità della convenuta, quanto alla prova di un suo concorso nella realizzazione del fatto illecito si osserva quanto segue.
Risulta in atti copia del risultato delle elaborazioni di un'interrogazione traffico di sessione mobile effettuato da Vodafone Italia, effettuato su richiesta delle autorità competenti, da cui emerge che in data 21.06.2011 veniva effettuato dall'IP 93.145.38.148 accesso al profilo di cui è causa;
IP riconducibile ad una utenza telefonica intestata a , genitore di . Controparte_4 CP_6
Orbene, ritiene lo scrivente, che in assenza di elementi probatori contrari, la circostanza “de qua” costituisca un elemento indiziario grave e preciso da cui poter desumere che anche CP_6
partecipò alla creazione della pagina “Facebook” diffamatoria.
[...]
Nello specifico, deve desumersi, innanzitutto, secondo il canone del “più probabile che non”, che l'accesso del 21.06.2011 fu effettuato proprio da , utilizzando il cellulare del padre. CP_6
Inoltre, il fatto che ella fosse nella materiale disponibilità delle credenziali di accesso al profilo in una data, il 21.06.2011, comunque prossima a quella della creazione dello stesso (18.06.2011), porta a presumere la sua compartecipazione alla realizzazione, quanto meno a titolo di concorso morale, inteso come condotta rafforzativa della volontà illecita di nella creazione Controparte_3
del contenuto diffamatorio.
Quanto ad una responsabilità ex art 2048 cc per e si ritiene Controparte_4 Controparte_5
che questi non abbiano fornito la prova liberatoria a loro carico.
In particolare, ritiene lo scrivente di valorizzare la circostanza che la loro figlia fosse in possesso delle credenziali di accesso al profilo e, ciò nonostante, non abbia mai ritenuto di comunicarlo ai propri genitori mettendoli così nelle condizioni di potersi attivare loro stessi per la rimozione del n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 13 profilo. Fatto idoneo a configurare una responsabilità per “culpa in educando” degli stessi e, pertanto,
a ritenerli responsabili ex art. 2048 cc dei danni conseguenziali patiti da parte attrice, derivanti dalla condotta della figlia.
4. Sull'accertamento in concreto della responsabilità a carico di , Parte_2 [...]
e CP_7 Controparte_9
In merito ad una responsabilità per i fatti di cui è causa a carico di ritiene lo Parte_2 scrivente che la relativa prova non sia stata raggiunta.
infatti, nelle sue difese ha negato ogni addebito, contestando, quindi ogni sua Parte_2 compartecipazione sia a titolo materiale che morale.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta non sono emersi sufficienti elementi, neanche a titolo indiziario, per poter sostenere un concorso della stessa.
Infatti, i testi escussi nulla sono stati in grado di riferire in merito.
Inoltre, risulta in atti copia del risultato delle elaborazioni di un'interrogazione traffico di sessione mobile effettuato da Telecom Italia, effettuato su richiesta delle autorità competenti, da cui emerge che l'accesso al profilo di cui è causa effettuato in data 21.06.2011 dall'IP 2.194.13.203 era riconducibile ad una utenza telefonica intestata a nata a [...] il Persona_3
14.11.1984. Tuttavia, in merito ai rapporti di parentela tra tale soggetto e nulla è stato Parte_2
dedotto né provato;
non è stato, in particolare, dimostrato una convivenza nella medesima dimora all'epoca dei fatti tra i soggetti in parola tale da poter fare, quanto meno presumere, una appropriazione del dispositivo da parte di per effettuare l'accesso al profilo di cui è Parte_2
causa.
Inoltre, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere attribuito nel presente giudizio alle dichiarazioni rese, in data 28 luglio 2011, in sede di sommarie informazioni, da . Controparte_3
Dichiarazioni in cui ella oltre ad accusare se stessa per il fatto illecito di cui è causa, profilava una compartecipazione anche di Trattasi, infatti, di dichiarazioni rese tra parti citate Parte_2
in questo giudizio, entrambe, quali presunti danneggianti e, quindi, alle quali nessun valore probatorio può attribuirsi.
In definitiva, in assenza di idonei riscontri probatori, la domanda risarcitoria nei confronti di e, di conseguenza, nei confronti dei suoi genitori e Parte_2 Controparte_7 CP_9
deve essere rigettata.
[...]
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 14
5. Sulle conseguenze lesive derivanti dal fatto illecito
Tutto quanto statuito in merito alla prova del fatto storico e dei suoi responsabili, quanto, invece, alla prova dei danni non patrimoniali derivati e, quindi, alla dimostrazione della responsabilità risarcitoria conseguenziale, si osserva quanto segue.
Stante la fattispecie di cui è causa, deve certamente ammettersi una risarcibilità in astratto dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione della dignità e dell'onore della persona e ciò in base al combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., risultando il fatto illecito di cui è causa riconducibile alla fattispecie di reato di cui all'art. 595 c.p.
Ciò posto, occorre precisare che il danno risarcibile, derivante dalla lesione all'onore ed alla reputazione, non può considerarsi in “re ipsa”, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. n. 31537/2018).
Altresì, come precisato dalla Suprema Corte: “[…] il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) che nell'aspetto dinamicorelazionale (c.d. danno relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). […] Occorre qui ribadire che esiste
[…] una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in quanto il danno alla persona postula il riconoscimento: da un lato, della sofferenza interiore;
e, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito […]. Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni)”
(Cass. n. 18217/2023).
Nel caso di specie, con riferimento alla componente dinamico-relazionale, in Parte_1 base al tenore complessivo dell'atto di citazione, ha dedotto danni, innanzitutto, ascrivibili all'area del danno c.d. biologico.
Nello specifico, può ritenersi che parte attrice ha sostenuto che a seguito della lesione della propria dignità ha patito un livello di sofferenza tale che è degenerato in un vero e proprio danno- psichico e, quindi, in una lesione della propria salute, come tale idonea ad arrecare un pregiudizio al suo facere a-reddituale.
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 15 Ciò posto, quanto all'effettiva prova di un danno biologico in conseguenza degli eventi di cui è causa si osserva che la Suprema Corte ha ribadito che: “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero
e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato (Cass. n. 6443/2023; Cass. n. 18056/2019)” (Cass. n.
10787/2024).
Orbene, non è emerso che in conseguenza dei fatti di cui è causa a seguito Parte_1 della lesione della propria dignità abbia patito sofferenze tali da degenerare in una compromissione della propria integrità psichica.
In particolare, si osserva che dalla CTU psichiatrica è emerso che: “Per quanto attiene alla sig.ra l'esame diretto e la raccolta anamnestica hanno escluso la presenza di una patologia Pt_1 psichica strutturata riconducibile alle vicende per cui è causa. La signora nel periodo dei fatti ha certamente presentato una reazione emotiva, probabilmente anche intensa, che comunque non ha determinato l'insorgenza di una patologia psichiatrica propriamente detta. La suddetta reazione psichica si è risolta spontaneamente senza la necessità di ricorrere ad interventi specialistici psicofarmacologici o psicoterapici. Nel corso degli anni ha presentato una condizione di benessere psichico che le ha permesso di condurre una vita regolare con valide relazioni sociali e soddisfazioni nell'ambito delle proprie passioni”.
Altresì, il perito ha evidenziato che: “La signora nel periodo dei fatti ha certamente presentato una reazione emotiva, probabilmente anche intensa, che comunque non ha determinato l'insorgenza di una patologia psichiatrica propriamente detta. La conferma di quanto appena affermato è fornita dalla circostanza che la stessa non ha mai avuto la necessità di rivolgersi ad uno specialista psichiatra, non ha effettuato alcun percorso terapeutico di natura psicoterapica, non ha mai avuto la necessità di assumere terapia psicofarmacologica. La reazione psichica presentata in relazione all'evento si è risolta spontaneamente senza la necessità di ricorrere ad interventi specialistici psicofarmacologici o psicoterapici”.
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 16 In definitiva, il CTU, le cui deduzioni e conclusioni si ritiene di condividere essendo esenti da carenze logiche, e conformi ai migliori dettami della scienza di settore, ha escluso ogni componente di danno non patrimoniale intesa in termini di danno biologico.
Inoltre, ritiene il giudicante, che, indipendentemente da ogni pregiudizio psichico (comunque non provato), non è emerso che il fatto illecito abbia avuto, più in generale, un risvolto negativo sulle dinamiche relazioni di parte attrice.
Infatti, il teste (fratello di parte attrice) ha dichiarato: “sul finire del 2011, se Testimone_1
non ricordo male, mia sorella smise di dedicarsi alla danza. Successivamente dopo poco tempo ha iniziato a dedicarsi al canto. […]”. Dunque, non è stato affermato che il fatto illecito abbia compromesso un aspetto dinamico-relazionale della vita di parte attrice, risultando, piuttosto, la scelta di non dedicarsi alla danza, sostituendola con il canto, rientrante in una fisiologica dinamica di avvicendamento dei propri interessi personali.
Altresì, non sono dirimenti, sempre ai fini della prova di un danno dinamico-relazionale, le dichiarazioni del teste (padre di parte attrice) il quale, sebbene abbia affermato Testimone_2 che “corrisponde al vero che nell'anno scolastico 2011-2012 mia figlia fu bocciata e dovette ripetere
l'anno scolastico”, ha anche precisato che prima del fatto illecito “nell'anno scolastico 2010-2011 mia figlia fu bocciata a scuola. In quell'anno preciso che ci fu il nostro trasferimento da lì a ER”.
Inoltre, ha sostenuto che “corrisponde al vero che nei primi mesi dell'anno 2011 vietai a mia figlia l'utilizzo del Computer in ragione del suo scarso rendimento scolastico”.
Ricostruzione fattuale che, in assenza di altri riscontri, porta a ritenere non provato, alla stregua del canone del “più probabile che non”, che l'evento lesivo, oggetto di giudizio, abbia avuto un ruolo causalmente efficiente nella bocciatura per l'anno scolastico 2011-2012.
Diversamente le risultanze istruttorie hanno provato il configurarsi di sofferenze interiori e patemi d'animo, qualificabili quali danni morali.
In tal senso, occorre, innanzitutto, valorizzare le dichiarazioni di che ha Testimone_2 dichiarato: “corrisponde al vero che nell'anno scolastico 2011-2012 mia figlia per almeno cinque giorni al mese rifiutò di frequentare la scuola. Frequentava la scuola media in Persona_4
ER. Non voleva frequentare la scuola perché c'erano compagni che le ricordavano della vicenda della pagina. Lei ne soffriva accusando anche crampi allo stomaco;
fummo costretti a portarla anche da uno psicologo”. Dichiarazioni che hanno, inoltre, trovato riscontro nelle affermazioni di
[...]
(madre di parte attrice) che ha sostenuto: “corrisponde al vero che nell'anno scolastico Tes_3
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 17 2011-2012 mia figlia rifiutò di frequentare la scuola per almeno cinque giorni al mese. Stava male;
accusava continuamente mal di pancia per via della vicenda della pagina”.
Dichiarazioni che risultano certamente credibili, anche in ragione del fatto che è conforme all'
“id quod plerumque accidit” che la creazione di un falso profilo su un , dal contenuto CP_10
certamente diffamatorio, costituisca un evento di carica lesiva tale da generare un forte patema d'animo nella persona offesa, risultando tale circostanza ancora più presumibile ove la persona offesa sia in una fase di vita quale quella adolescenziale.
Ritenuta raggiunta, dunque, la prova del danno morale, sotto il profilo del “quantum debeatur” si osserva quanto segue.
Con un principio riferito alla diffamazione a mezzo stampa, ma che si ritiene di poter estendere a qualunque mezzo di diffusione della notizia, la Suprema Corte ha affermato che al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno deve: “[…]essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
la limitata riconoscibilità del diffamato;
la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto” (Cass. n. 3772/2024).
Orbene, ritiene il giudicante di fare applicazione delle Tabelle di dell'anno 2024. Pt_2
In tal senso, deve certamente ritenersi sussistente una significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale già solo in ragione della denominazione stessa attribuita al profilo social ( la buttana”); nonché si ravvisa un elevato grado di intensità dell'elemento Parte_1
soggettivo, avendo i danneggianti agito certamente con dolo intenzionale.
Tuttavia, nonostante gli elementi sopra riportati, deve considerarsi l'assenza di notorietà delle diffamanti, nonché una assenza di risonanza mediatica del fatto ed una limitata diffusività, in concreto, della pagina diffamatoria;
non è stato, nello specifico, dimostrato da parte attrice, su cui n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 18 ricadeva il relativo onere probatorio, se la conoscenza dell'esistenza del profilo fu significativa nel proprio ambiente sociale di riferimento.
Inoltre, deve valorizzarsi anche la circostanza che alcun danno sotto il profilo dinamico- relazione è emerso, limitandosi le conseguenze pregiudizievoli patite solo alla sfera della sofferenza morale.
In definitiva, ritiene lo scrivente, all'esito di un ponderato bilanciamento di tutti gli elementi sopra riportati, che debba farsi applicazione, ai fini della liquidazione, dello scaglione previsto dalle
Tabelle per la diffamazione di modesta gravità, determinando, così, l'importo risarcitorio dovuto, in solido, da , , , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4 Persona_1
in valuta dell'anno 2024, nella somma di € 15.000,00. Somma che rivalutata Controparte_5 all'attualità è pari ad € 15.195,00.
Non sono state, invece, provati danni di natura patrimoniale, dovendo, tra l'altro precisarsi che:
“le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda” (Cass. n. 5389/2024; cfr. anche Cass. n.
32306/2023). In merito nulla parte attrice ha provato a titolo dei relativi esborsi.
, inoltre, non ha allegato, né provato, di aver subito un danno da ritardato Parte_1 pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. compensativi (cfr. Cass. n. 3268 del 12/02/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche Cass. n. 15823 del 28/07/2005, Cass. n. 22347 del 24/10/2007, Cass. n.
3355 del 12/02/2010, Cass. 17155 del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del 17/02/1995, nonché
Cass. n. 3173 del 18/02/2016, secondo cui il pregiudizio in esame “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”; cfr. altresì Cass. n. 18564 del 13/07/2018).
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 19 Nulla, in particolare, di specifico, in merito, ha asserito e provato, non Parte_1 fornendo alcun elemento valorizzabile neanche in via presuntiva.
Sulla somma così liquidata, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al “quantum” dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
5. Sulle spese di lite e di c.t.u.
Quanto alle spese di lite tra , parte ammessa al gratuito patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
, e esse seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere Persona_1 Controparte_5 corrisposte in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n.115/2002.
Spese di lite che si liquidano, tenuto conto della attività svolta, ai valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, ed ai medi per l'istruttoria, secondo i parametri di cui allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000 del D.M. 54/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione della somma accertata a titolo di risarcimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
Quanto alle spese di lite tra e e Parte_1 Parte_2 Controparte_7 esse seguono la soccombenza dovendo parte attrice essere condannata al Controparte_9 pagamento delle spese di lite, in ragione del rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti degli stessi.
Spese che si liquidano, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, ed ai medi per l'istruttoria.
In merito si osserva che e hanno nel Parte_2 Controparte_7 Controparte_9 corso del procedimento dichiarato il venir meno dei loro presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Pertanto, tenuto conto della documentazione in atti, gli stessi a partire dall'anno 2020 non devono essere considerati come parti ammesse al beneficio di legge, così
n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 20 che solo per l'attività difensiva antecedente a tale momento la relativa liquidazione deve essere corrisposta in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n.115/2002.
Quanto alle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, esse vengono poste nei rapporti interni tra le parti a carico di , , Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
, e Persona_1 Controparte_5
P. Q. M.
Il Tribunale di NI ER, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di risarcimento avanzata, condanna Controparte_1
, , e al Controparte_3 CP_2 Controparte_4 Persona_1 Controparte_5 pagamento, in solido tra loro, in favore di della somma di € Pt_1 Parte_1
15.195,00, oltre interessi legali, ex art. 1284 co. 1 c.c., sulla somma predetta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna , , Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4 Per_1
e al pagamento in favore di delle spese di
[...] Controparte_5 Parte_1 lite che vengono liquidate, quanto alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in € 3.380,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, e rimb. spese forf. come per legge e dispone che, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario;
c) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_7 CP_9 delle spese di lite che vengono liquidate nella somma di € 3.380,00 per
[...] compensi, oltre Iva, Cpa, e rimb. spese forf. come per legge e dispone, con riferimento alla somma predetta, che, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, limitatamente all'importo di €
1.689,00 il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario;
d) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Parte_2 lite che vengono liquidate nella somma di € 3.380,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, e rimb. spese forf. come per legge e dispone, con riferimento alla somma predetta, che, ex art. 133
D.P.R. n.115/2002, limitatamente all'importo di € 1.689,00 il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario;
e) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni n. 3138/2018 r.g.a.c. Pag. 21 tra le parti, interamente a carico di Controparte_1
, , e Controparte_4 Persona_1 Controparte_5
10.03.2025
n. 3138/2018 r.g.a.c.
, Controparte_3 CP_2
in misura eguale tra loro;
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
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