Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 1595/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1595/2020 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 08.07.2024, promossa
DA
(p.i. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SARACINO ANNA JOSEPHIN, giusta procura in calce all'atto di citazione
-Attrice-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
PALMIERI DARIO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), entrambe rappresentate e difese dall'avv. Cosimo Parco, giusto mandato e C.F._3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenute-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1
e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 espressamente di ”
1. Accertare e dichiarare, ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della Controparte_4 della “Cessione mercé vitalizio” intervenuta tra e in data Controparte_1 Controparte_2
13.06.2019 per AR , numero repertorio 7065, numero raccolta 5762, avente ad Persona_1 oggetto i seguenti beni immobili: a) Casa per abitazione, sita in Sava (Ta), alla Contrada Silea sn iscritta al Catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 20 particella 847, Piano T, cat. A/3, classe
4^, vani 7, RCA 632,66, composta da sette vani catastali ivi compresi gli accessori tra cui il giardino di pertinenza;
b) locale commerciale sito in Sava (Ta) alla Via Margherita di Savoia n. 16 iscritto al
Catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 47, particella 1238 sub 1, piano S1-T-1, categ. C/1, classe 2^, mq 50, RC 681,72. Immobile posto su tre livelli: piano cantinato, piano terra e primo piano;
2. Accertare e dichiarare, ricorrendone i presupposto oggettivi di cui all'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della della “Cessione mercé Controparte_4 vitalizio”, intervenuta tra e in data 20.06.2019, limitatamente Controparte_1 Controparte_3 ai beni intestati al anche per quota indivisa, per AR numero di CP_1 Persona_1
1
122,40; c) proprietà di ½ del compendio immobiliare sito in Sava (Ta) tra Piazza Spagnolo Palma e
Via Giulio Cesare composta da: - proprietà ½ casa di abitazione al piano terra avente accesso da
Piazza Spagnolo Palma n. 7, in catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 47, particella 1284 sub 3, graffata con la particella 1285 sub 7 piano T, categ. A/3, classe 4^, vani 7.5, r.c. 677,85; - proprietà ½ locale artigianale in catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 47, particella 1285 sub 4 piano T, categ. C/3, classe 1, mq 44, r.c. 90,90; 3. Ordinarsi, con esonero di ogni responsabilità riguardo ai competenti uffici, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di annotare a margine della trascrizione della Cessione mercé vitalizio intervenuta tra e Controparte_1
in data 13.06.2019 per AR numero di repertorio 7065, numero Controparte_2 Persona_1 raccolta 5762 trascritto presso l'Agenzia per il Territorio di Taranto in data 25.06.2019, al Reg. gen. n. 16660, Registro Particolare n. 11611, l'intervenuta declaratoria di inefficacia di detto atto nei confronti della 4. Ordinarsi, ancora, con esonero Controparte_4 di ogni responsabilità riguardo ai competenti uffici, al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Taranto di annotare a margine della trascrizione della Cessione mercé vitalizio intervenuta tra e in data 20.06.2019 per AR numero di Controparte_1 Controparte_3 Persona_2 repertorio 7098, numero raccolta trascritto presso l'Agenzia per il territorio di Taranto in data 25.06.2019, al Reg. n. 16749, registro Particolare n. 11684, nonché al Reg. gen. N. 16750, registro Particolare n. 11685, l'intervenuta declaratoria di inefficacia di detto atto nei confronti della
[...]
5. Condannare i convenuti alla refusione delle spese e Controparte_4 competenze del presente giudizio”.
Rappresentava che il sig. stipulava, in data 24.02.2010, con la Controparte_1 CP_4 inizialmente presso la filiale di Manduria, un contratto di conto corrente n. 202964 (allegato n. 1 e n. 2 citazione), e che successivamente in data 30.03.2010 chiedeva all'Istituto il trasferimento del suindicato conto presso la filiale di Sava. Aggiungeva che in data 14.05.2012 il sig. CP_1 otteneva un'apertura di credito in conto corrente per la somma di eu 40.000,00 (all. n. 4 e n.5) e che in data 30.09.2014, dati gli andamenti del rapporto, la banca inviava allo stesso raccomandata a.r. di messa in mora, con revoca dei fidi, recesso dalla convenzione di assegno e richiesta di rimborso.
Deduceva, inoltre, che a tale raccomandata e a un successivo scambio epistolare tra le parti, era seguito un giudizio di accertamento negativo del credito azionato proprio dal sig. CP_1 ei confronti della banca odierna attrice, iscritto al n. 1674/2015 RG dinanzi al Tribunale
[...] di Taranto II Sezione, nella quale chiedeva la condanna della banca, previo accertamento della invalidità e nullità del contratto di conto corrente n. 202964, alla rideterminazione del saldo contabile.
Evidenziava che suddetto procedimento si concludeva con la sentenza n. 1894/2019 pubblicata il
17.07.2019, con la quale il Giudice adito rigettava la domanda del e in accoglimento della CP_1 domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, lo condannava al pagamento in favore della banca di eu 47.069,36 oltre interessi convenzionali dall'01.04.2015 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio quantificate in eu 4.000,00 oltre accessori e al rimborso della CTU anticipata integralmente dalla banca. Deduceva che detta sentenza non veniva impugnata. Affermava, allora, che l'odierno convenuto, nelle more di tale giudizio, circa un mese prima della pubblicazione della suddetta sentenza e successivamente all'esito della perizia estimativa del CTU nominato, che aveva escluso irregolarità nel conto corrente, ovvero nelle date 13.06.2019 e 20.06.2019 con atti di “cessione mercè vitalizio” per AR aveva ceduto e trasferito nella piena proprietà delle due figlie Persona_2
2 e l'intero suo compendio immobiliare, per un valore di cessione Controparte_2 Controparte_3 pari a eu 102.573,00 (nei riguardi della figlia e pari ad eu 112.838,00 (nei riguardi della figlia CP_2
). _3
La banca attrice, pertanto, si duoleva del fatto che proprio a causa di tale cessione e trasferimento ad un prezzo, evidentemente esiguo rispetto al reale ed effettivo prezzo di mercato, avvenuta, quindi, con il chiaro intento di dismettere e/o disperdere il patrimonio, non aveva potuto ottenere il soddisfacimento del proprio credito vantato nei riguardi del sig. e riconosciuto nella sentenza CP_1
n. 1894/2019. Sul punto specificava, infatti, che in data 23.09.2019 aveva proceduto alla notifica della sentenza insieme al pedissequo atto di precetto per la complessiva somma di eu 77.942,36 a cui seguiva in data 15.10.2019 la notifica di Pignoramento presso terzi, risultato negativo (cfr. allegati n.
22, 23 e 24).
Sottolineava, inoltre, il fatto che gli immobili erano stati trasferiti non ad un terzo estraneo ma alle proprie figlie, che si presume fossero a conoscenza della situazione debitoria del genitore e delle sue vicende personali ed economiche.
Specificava, infine, che l'odierno convenuto aveva anche altre posizioni debitorie Controparte_1 per un debito complessivo di eu 519.839 (allegato n.33) nei confronti di altri creditori.
Alla luce delle suindicate ragioni, sosteneva, dunque, fossero presenti, nel caso di specie, tutte le condizioni e presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 _3
impugnando e contestando tutto l'avverso dedotto, eccepito e concluso, in quanto
[...] infondato in fatto e in diritto.
In particolare, il sig. eccepiva, in primo luogo, la carenza dell'elemento soggettivo Controparte_1 di cui all'art. 2901 c.c., ossia la volontà da parte del debitore di disfarsi del suo patrimonio per sottrarsi alle ragioni creditorie dell'attrice, posto che il valore complessivo della cessione/trasferimento era ben superiore al credito vantato dalla (circa €. 47.000,00). Giustificava tale scelta (cessione CP_4 mercè vitalizio), invece, con “la necessità di assicurarsi una divisione ereditaria anticipata, con notevole risparmio di costi e spese per i propri familiari e soprattutto pacifica, dato che le altre figlie sono state soddisfatte, dal punto di vista economico, in altro modo” e per tutelarsi e garantirsi un aiuto sostanzioso dalle figlie, dato che all'epoca della sottoscrizione degli atti in questione, la coniuge, IG.ra era affetta da una invalidità civile, che ne riduceva l'autonomia fisica e che Parte_2 di riflesso si ripercuoteva sulla propria autonomia.
Inoltre, specificava che l'immobile adibito ad abitazione, ad esempio, che costituiva oggetto della cessione in favore della IG.ra , all'epoca della siglatura era gravato da ipoteca Controparte_2 bancaria, concessa per la contrazione di un mutuo, in favore dell' , a Parte_3 garanzia di un'apertura di credito di €. 100.000,00 e pertanto il dedotto fine della diminuzione dolosa del patrimonio, allo scopo di arrecare pregiudizio alle ragioni di eventuali ed ipotetici creditori comunque non sarebbe stato raggiunto, in quanto la garanzia reale, evidentemente, avrebbe seguito l'immobile.
Eccepiva, infine, il difetto dell'interesse ad agire in giudizio, ex art. 100 c.p.c., limitatamente agli immobili di cui la Banca chiedeva l'inefficacia degli atti di cessione in favore della IG.ra _3
, nella misura di ½ , posto che il risultato concreto perseguito dall'attrice, ovvero
[...] dell'esecuzione forzosa su di essi, nella sostanza non potrebbe essere realizzato, poichè nessuno acquisterebbe, sia pure a seguito di vendita all'incanto, la metà della proprietà di detti beni, ossia in comunione con la IG.ra . Controparte_3
Deduceva, inoltre, nel caso di specie, l'assenza del consilium fraudis, ovvero dell'accordo tra debitore e terze cessionarie per sottrarre beni da escutere dal patrimonio del primo, posto che sosteneva di non
3 aver mai edotto le figlie della controversia che lo vedeva opposto alla avendo Controparte_5 queste, peraltro, due nuclei familiari distinti ed autonomi.
Ciò posto, espressamente chiedeva:” 1) In via preliminare, dichiarare parzialmente inammissibile la domanda dell'attrice, limitatamente alla richiesta di inefficacia delle cessioni degli immobili pervenuti alla IG.ra nella misura di ½ dal padre, per difetto di interesse ex art. Controparte_3
100 c.p.c., per i motivi illustrati in narrativa;
2) Nel merito, in via principale, rigettare, comunque, in toto la domanda dell'attrice, per i motivi illustrati in narrativa;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, comunque, ridurre il numero dei beni immobili nei cui confronti venga pronunciata la revocatoria delle cessioni, data la sproporzione tra le pretese ragioni creditorie della attrice (pari a poco più di €. 47.000,00) e il valore CP_4 economico effettivo dell'intero compendio, e, per l'effetto, 4) Condannare, in ogni caso, l'attrice al pagamento delle spese ed onorari di lite, oltre accessori, in favore del convenuto, come per legge”.
Nella propria comparsa, le sig.re e deducevano Controparte_2 Controparte_3 sostanzialmente l'inesistenza del paventato credito vantato dall'attore alla data dei n.2 atti di cessione in questione e di non essere mai state a conoscenza di eventuali situazioni creditorie e/o debitorie del padre Chiedevano: “1) Preliminarmente, dichiarare la domanda attorea inammissibile, CP_1
e/o improponibile e/o improcedibile;
2) Gradatamente, nel merito, rigettare la domanda attorea per le ragioni ed i motivi di cui in narrativa, poiché la stessa è infondata, e/o illegittima, nonché non provata;
3) Condannare l'attrice, la in persona Controparte_4 del suo presidente p.t., in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre accessori, in favore delle convenute sig.re e , come per legge”. Controparte_2 _3
Venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Nella propria prima memoria, il convenuto si riportava ai precedenti scritti Controparte_1 difensivi, aggiungendo, a riprova delle rilevanti proprie disponibilità economiche e ad esclusione del fatto che non aveva operato alcuna spogliazione patrimoniale che potesse nuocere alle aspettative creditorie di terzi, il fatto che era risultato creditore nei confronti del Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di €. 130.140,46, in virtù della sentenza n. 446/15, emessa dal Tribunale di Taranto, con la quale l'Istituto era stato condannato, per anatocismo, a pagare in favore dell'odierno convenuto la predetta somma a titolo di risarcimento danni, oltre €. 9.070,08, a titolo di pagamento delle spese ed onorari di causa;
che con sentenza n. 464/15, il Tribunale di Taranto aveva condannato
[...] a corrispondere in suo favore la somma di €. 17.792,76, a titolo di risarcimento danni, Controparte_6 nonché la somma di €. 4.835,00, a titolo di pagamento delle spese ed onorari di causa;
ed ancora che con sentenza n. 2979/14, emessa dal Tribunale di Taranto, l' era stato condannato a Parte_3 pagare in suo favore la somma di €. 24.532,71, a titolo di risarcimento danni, oltre alla somma di €. 5.199,55, a titolo di pagamento delle spese di lite, per un totale di €. 172.465,93, per sorte capitale, somma interamente incassata;
che a seguito di transazione del 06.11.2012, redatta dall'attore, intervenuta con il lo stesso aveva visto accreditarsi sul proprio conto corrente Controparte_7 l'importo di €. 23.000,00.
Nella memoria n.2, evidenziava inoltre che, nel mese di marzo e poi di aprile 2019, con pec prodotte in allegato, unitamente alle relative ricevute di consegna, inviate al procuratore dell'attrice, aveva formulato due proposte transattive alla con le quali si era offerto di pagare dapprima Controparte_5 la somma di €. 30.000,00 ed in seguito la somma di €. 35.000,00, ciò al fine di definire in via bonaria, senza ammissione alcuna, la controversia giudiziaria al cui termine era stata poi emessa la sentenza sulla quale l'odierna attrice fondava l'attuale domanda di revocatoria. Aggiungeva, altresì, che la banca attrice, coerentemente con le proprie certezze, avrebbe dovuto chiedere in corso di causa, prima della suindicata sentenza, un sequestro di parte dei beni del IG. ma questo non era avvenuto. CP_1 Chiedeva l'ammissione della prova orale indicata.
4 Le convenute, sigg.re e , nelle proprie memorie, ribadivano tutte le proprie Controparte_2 _3 produzioni, eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione e previo rigetto di tutte le avverse, ne chiedevano l'integrale accoglimento;
chiedevano, inoltre, ammettersi la prova per testi.
Si ammetteva l'interrogatorio formale delle parti sulle circostanze indicate nella ordinanza istruttoria;
si rigettava la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte attrice e si ammetteva la prova testimoniale, nei limiti indicati in ordinanza. Istruita la causa con la documentazione prodotta e la prova orale escussa, all'udienza del 08.07.2024, le parti si riportavano alle conclusioni articolate nei propri scritti e ne chiedevano l'integrale accoglimento. Questo Giudice si riservava per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giorni sessanta per il deposito delle conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
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PRESUPPOSTI AZIONE REVOCATORIA
Prima di procedere all'esame delle emergenze del caso concreto, par opportuno premettere brevi cenni in merito all'azione revocatoria ordinaria che, come noto, ha carattere personale e giova solo al creditore che la esercita ed ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito.
L'azione ha quindi una funzione "meramente conservativa", sicché il suo utile esperimento non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato.
Attesa tale funzione, condizione indefettibile per la relativa proponibilità è che colui che esperisce il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sia titolare di ragioni di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione.
Con riferimento a tale requisito, consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che l'azione revocatoria possa essere esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente, considerato il dato letterale dell'art. 2901 c.c. e, segnatamente, la previsione secondo cui il creditore può agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" nonché il sistema complessivo approntato dal Codice civile vigente a garanzia dell'effettività delle ragioni di credito.
Tale nozione lata di credito accolta dall'art. 2901 c.c. - comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità- è coerente con la su richiamata funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restitutori né nei confronti del debitore né in favore del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali, ivi compresi i titolari di crediti nascenti da fatti illeciti, la cui sussistenza o consistenza sia ancora al vaglio dal giudice di merito.
Resta naturalmente fermo che le ragioni di credito tutelabili con il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sono solo quelle che riposano su un titolo che, seppur successivo all'atto di disposizione che si vuole revocato, sia antecedente all'esercizio dell'azione revocatoria.
Ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è il cd. eventus damni, il quale va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato realizzato l'atto di disposizione, e può
5 ritenersi sussistente non solo allorquando il suddetto atto di disposizione abbia determinato l'assoluta insolvenza del debitore ma anche quando, per effetto dello stesso, si sia prodotta una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito.
Segnatamente, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901, l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito (Cass. Civ., Sez.
III, 17 ottobre 2001, n. 12678; conf. Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisce la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civ.,
Sent. n. 15527/2004; conf. Cass. Civ., sent. n. 11471/2003).
Va rammentato, infine, che l'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento del requisito soggettivo, la cui prova, come noto, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901c.c., grava sull'attore in revocatoria ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Orbene, dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende che il requisito soggettivo è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito. Ed, invero, nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità, di arrecare con l'atto di disposizione in discussione un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere le ragioni del creditore.
Per converso, nell'ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, si deve evidenziare sin d'ora che l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va riguardata sotto il profilo del credito nella sua essenza e non pure nel suo accertamento giudiziale, sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato (Cass. Civ., 25 novembre 1985, n. 5824; Cass. Civ., 8 maggio 1984, n. 2801; Corte
Appello Milano, 27 ottobre 1967).
Infine, deve rilevarsi che, diversamente da quanto previsto per gli atti a titolo gratuito, la revocatoria degli atti a titolo oneroso postula l'accertamento dell'elemento soggettivo anche a carico del terzo beneficiario;
requisito soggettivo che può dirsi integrato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) ove l'atto di disposizione sia successivo alla nascita del credito, richiedendosi, invece, la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis) nel caso di atto di disposizione posto in essere prima del sorgere del credito.
6 In conclusione, dalle considerazioni di cui innanzi discende che, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria, l'attore deve provare la titolarità del credito per la cui tutela è esperito il rimedio di cui all'art. 2901 c.c., nonché il cd. eventus damni, da intendersi come lesione della garanzia patrimoniale generica per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ed, infine, il requisito soggettivo (nei termini innanzi specificati). Sul convenuto, invece, grava l'onere di provare la persistente titolarità di un patrimonio ben atto a soddisfare le ragioni di credito poste a base della domanda ex art. 2901 c.c.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, prima di esaminare uno ad uno gli elementi suindicati al fine di verificare la fondatezza dell'azione revocatoria esperita da parte attrice, in via pregiudiziale, occorre esaminare la eccezione di parte convenuta sul difetto di interesse di parte attrice quanto ai beni immobili in comproprietà tra Controparte_1
i IGg.ri e ceduti in data 20.06.2019 alla figlia , Controparte_1 Parte_2 Controparte_3 fondata sull'assunto secondo cui, per il convenuto eccipiente, l'eventuale dichiarazione di inefficacia, limitatamente alla quota del debitore, frustrerebbe l'eventuale esecuzione forzata sugli immobili indivisi, atteso che nessuno si renderebbe disponibile all'acquisto di una quota in comproprietà e, comunque, una sentenza emessa in tal senso sarebbe inutiliter data anche per difetto di interesse ad agire ex art 100 cpc da parte della banca.
L'eccezione è da rigettarsi.
In primo luogo, come fa notare parte attrice nelle memorie conclusionali, la legge prevede la esecuzione su beni indivisi, riconoscendo implicitamente l'interesse ad esperire l'azione (art. 599 c.p.c. il quale prevede che “Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore”).
In secondo luogo, è altresì ammissibile, per costante giurisprudenza, l'azione revocatoria verso beni in comproprietà, come gli immobili ceduti alla sig. , che risultano in comproprietà Controparte_3 tra il e la moglie (coniugati in separazione dei beni, come risulta Controparte_1 Parte_2 dall'all. 19 del fascicolo di parte attrice ovvero dall'atto di cessione mercè vitalizio, sicché non essendovi comunione legale la sig.ra non è litisconsorte necessaria nel giudizio). In tal senso, Pt_2 Cassazione civile sez. I, 18/02/2000, n. 1804, la quale chiaramente afferma che “Nulla osta all'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti di un atto di disposizione (qual è il conferimento in una società di capitali) che abbia ad oggetto un bene in comunione, dunque appartenente a più soggetti "pro quota", ben potendosi limitare la declaratoria di in efficacia del conferimento medesimo alla quota parte riferibile ai debitori”).
Da ultimo, nella comparsa conclusionale parte convenuta lamenta altresì che vi è Controparte_1 carenza di interesse rispetto alla revocatoria di un bene ceduto a per effetto della Controparte_2 esistenza di una ipoteca da parte di una Banca mutuataria;
l'eccezione è da rigettarsi posto che in astratto anche in presenza di creditore ipotecario le ragioni creditorie dell'attore potrebbero trovare tutela.
Inoltre, preme rilevare che la eccepita sproporzione tra il valore del credito e il valore dei beni oggetto di disposizione non rileva a dimostrare un comportamento abusivo del diritto ex art. 2901 c.c., considerata la funzione dell'azione revocatoria, che è quella ricostruire la garanzia patrimoniale del debitore e di rendere inefficace l'atto nei soli confronti del creditore agente, senza agire sulla validità dell'atto stesso e senza alcun effetto restitutorio. La revoca dell'atto di disposizione consente al creditore di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato, sicchè sarà il creditore, in eventuale sede di esecuzione ad aggredire il bene, che rientra tra i beni oggetto di disposizione con il conferimento revocato in questa sede, che riterrà, in ragione dell'esatto ammontare del credito maturato ed indicato nel titolo esecutivo. Peraltro, il credito all'atto del pignoramento nel 2019 ammontava a circa 77.000 euro ma la ragione di credito continua a maturare interessi e spese, sicché il valore del credito da soddisfare non è solo quello di circa 41.000
7 euro, indicato in sentenza, ma è determinato anche dalle condanne accessorie comminate, prima fra tutte quella di pagare gli interessi convenzionali sino al soddisfo.
Ciò premesso, essendo la domanda ammissibile deve rilevarsi altresì la sua fondatezza, posto che sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per revocare gli atti di disposizione patrimoniale.
1. Ragione di credito
Si rileva, in primo luogo, che sussiste infatti la ragione di credito della
[...]
nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
Come già evidenziato, per legittimare l'azione revocatoria è sufficiente che il credito non sia manifestatamente pretestuoso e non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito. La ragione di credito costituisce infatti titolo di legittimazione dell'azione revocatoria e quindi non necessita un accertamento sia pure incidentale del credito, ma, unicamente, l'accertamento di non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione.
Nel caso di specie, costituiscono prova idonea di tale ragione di credito;
- la sentenza n. 1894/2019 pubblicata il 17.07.2019 resa dal Tribunale di Taranto in data 8.07.2019 nel procedimento nrg.
1674/2015, che riguardava contratto di conto corrente n. 202964 (doc. n.1, n.2, n.3 fascicolo parte attrice), sottoscritto da in data 24.02.2010, in favore del quale, in data 14.05.2012, Controparte_1 era stata ottenuta, anche, un'apertura di credito fino ad € 40.000,00 (doc. n. 4, n. 5, n.7 fascicolo parte attrice); - l'atto di precetto notificato insieme alla sentenza in data 23.09.2019 al convenuto
- l'atto di pignoramento presso terzi datato 9.10.2019 (cfr. allegati n. 15; Controparte_1
22 e 23 atto di citazione) da cui risulta un dovuto complessivo per euro 77.942,36.
Peraltro, in merito alla esistenza delle ragioni di credito, si evidenzia che a fronte di tale specifica allegazione di parte attrice, corroborata da produzione documentale e dalla allegazione che la sentenza che ha accertato il debito del verso la banca sia passata in giudicato, non Controparte_1 vi è stata contestazione specifica e puntuale di controparte.
2. Eventus damni
Con gli atti dispositivi di cui si chiede la revoca in questa sede, il sig. ha Controparte_1 conferito alla figlia n data 13.06.2019 due beni immobili, ovvero una casa per Controparte_2 abitazione in Sava e un locale commerciale sempre in Sava (cfr. all.17 citazione, atto di “cessione mercè vitalizio”) per un valore totale di eu 102.573,00, mentre ha conferito, insieme alla moglie
, alla figlia in data 20.06.2019 un locale deposito sito in Sava;
Parte_2 _3 un fabbricato sito in Torricella (Ta), composto da appartamento al piano terra e appartamento al primo piano;
la proprietà di ½ di un compendio immobiliare sito in Sava composto da proprietà ½ casa di abitazione al piano terra e proprietà ½ locale artigianale (cfr. all.19 citazione, atto di “cessione mercè vitalizio” per un valore pari a euro 112.838,00.
Si ritiene che sussista senza alcun dubbio nel caso in esame tale requisito.
Nel ribadire che ad integrare l'eventus damni non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio del debitore, con l'effetto di rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (Cass. 19/07/2018, n. 19207; Cass.
12/12/2014, n. 26151; Cass. 09/02/2012, n. 1896), si osserva che nel caso vi è stata una variazione quantitativa della garanzia patrimoniale;
la banca attrice non ha potuto procedere all'esecuzione immobiliare poiché il patrimonio immobiliare del è stato dismesso con gli atti di CP_1 disposizione di cui si chiede qui la revoca e inoltre, la parte attrice non ha potuto recuperare il credito
8 vantato per mancanza di altri redditi (in atti invero vi è prova della infruttuose esecuzione di pignoramenti presso terzi- cfr. allegato 24 citazione).
Inoltre, dal confronto tra le visure storiche degli immobili 2015- 2017 con quella del 2019 (post cessioni mercè vitalizio) prodotte dalla parte attrice (cfr. all. nn. 13, 14, 25) è evidente la variazione qualitativa del patrimonio immobiliare intestato al Il patrimonio del debitore è risultato CP_1 pressochè privo di immobili mentre pochi mesi prima della sentenza il debitore era titolare di numerosi beni immobili. Si evidenzia, inoltre, che in sede di interrogatorio formale proprio il convenuto ha dichiarato che con i rogiti del 13.06.2019 e 20.06.2019 “……….ho Controparte_1 dismesso tutti i miei beni immobili”.
Quindi sia al momento dell'atto che dopo il compimento dell'atto dispositivo, sussisteva l'eventus damni, correlato alla variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del sig. CP_1
Ogni altra valutazione, sollecitata dalle parti sulla esistenza di una esposizione debitoria elevata, come risulterebbe dalle iscrizioni (contestate) alla centrale dei rischi sarebbe superflua, considerata la negativa esecuzione del credito da parte della banca attrice, che rende sufficientemente dimostrata la sussistenza dell'eventus damni. In ogni caso, l'esposizione debitoria pari a circa 591.000 euro risulta dal documento 33 allegato da parte attrice e non è stata smentita chiaramente dal convenuto.
Il convenuto poi, nel processo non ha fornita prova del fatto che avesse (o abbia) Controparte_1 altre fonti di reddito con cui poter soddisfare "ampiamente" le ragioni creditorie - di importo così consistente - dell'attrice (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 18/03/2005; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11471 del 24/07/2003).
Invero, il convenuto ha allegato il fatto di essere creditore nei confronti del Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di €. 130.140,46, in virtù della sentenza n. 446/15; di essere creditore nei confronti di della somma di €. 17.792,76, a titolo di risarcimento danni, nonché la Controparte_6 somma di €. 4.835,00, a titolo di pagamento delle spese ed onorari di causa, in virtù della sentenza n. 464/15; di essere creditore nei confronti di della somma di € 24.532,71, a titolo di Parte_3 risarcimento danni, oltre alla somma di €. 5.199,55; di essere creditore nei confronti del
[...] per la somma complessiva di €. 23.000,00 (cfr. allegati fascicolo convenuto CP_7 CP_1
ma non ha sostanzialmente dimostrato che tali disponibilità economiche persistevano nel
[...] momento in cui la banca attrice procedeva al materiale recupero del suo debito o al momento dell'accertamento giudiziale del credito;
non ha ad esempio fornito l'andamento dei propri conti correnti o presentato la dichiarazione dei propri redditi a riprova delle proprie risorse economiche.
Ed inoltre, non vi è prova della irrevocabilità di tali pronunce;
infine, le stesse sono tutte antecedenti alla pretesa creditoria avanzata da parte attrice, che non ha allo stato soddisfatto il suo credito
(confronta pignoramenti presso terzi negativi in atti); sicché se anche quelle somme indicate nelle sentenze siano state versate in favore del non vi è prova di suoi crediti verso banche o di CP_1 risorse disponibili a pagare il debito di qualsiasi genere nel 2019 al momento della richiesta di pagamento di parte attrice.
3. Requisito soggettivo.
Come rilevato, per individuare correttamente il requisito soggettivo che deve sussistere per la revocatoria degli atti di disposizione deve, in primo luogo, verificarsi il rapporto temporale tra l'atto dispositivo e il momento in cui è sorto il credito da tutelare ovvero il momento in cui sono venuti ad esistenza i fatti costitutivi della pretesa, da provarsi e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
Nel caso in esame il debito deve intendersi sorto, in data anteriore a quella di stipula degli atti di cessione mercè vitalizio, poiché il credito è stato accertato dalla sentenza ma è sorto prima.
La giurisprudenza della Suprema Corte sul punto statuisce che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito 9 stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass., 1, n. 8013 del 2/9/1996; Cass.,
3, n. 17356 del 18/8/2011).
A maggior conforto, si osserva altresì che, nel caso poi, di credito derivante da apertura credito in conto corrente, come quello di specie (incontestato e risultante da allegati 2-3-4 parte attrice), la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che “Con riguardo ad azione revocatoria promossa dalla banca accreditante contro il cliente accreditato o il suo fideiussore, la relazione cronologica fra il credito tutelato e l'atto impugnato per revocazione, assunta dall'art. 2901 cod. civ. come criterio discriminatore dell'alternativa fra necessità della dolosa preordinazione dell'atto e sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio derivatone alle ragioni del creditore, va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo nel tempo, dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, essendo influente, al fine indicato, la data dell'insorgenza di dette ragioni, ancorché non determinate nel loro ammontare, ovvero soggette a condizione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1327 del 03/02/1993 (Rv. 480656 - 01); più di recente, Cassazione civile sez. III, 18/01/2023, n.1414 che qualifica tale credito come litigioso).
Ciò posto, allora allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'ulteriore condizione per l'esercizio della stessa è – come già rilevato - che il debitore ed il terzo fossero a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore, conoscenza da intendersi generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori.
È dunque sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati.
3.1 Elemento soggettivo- debitore
Sussiste, nella specie, la prova dell'esistenza di tale conoscenza, la prova della scientia damni cioè della consapevolezza, da parte del debitore, di arrecare pregiudizio al creditore (Cass. civ. sez. 2,
19.10.2006, n. 22465).
Invero, vi sono indici che denotano la sussistenza di tale consapevolezza in capo al debitore CP_1 in quanto lo stesso con gli atti di disposizione oggetto di revocatoria dismetteva tutti i suoi beni.
Inoltre, gli atti di cessione, ravvicinati l'uno all'altro (13.06.2019 e 20.06.2019), con cui per sua stessa ammissione, il debitore si è disfatto dell'intero suo patrimonio immobiliare, costituito da appartamenti, sono intervenuti mentre il Giudice aveva trattenuto la causa di accertamento da cui deriva il credito della parte attrice in decisione (la sentenza è stata pubblicata in data 07.07.2019 a distanza di pochi giorni dalla stipula delle cessioni) e successivamente all'esito della perizia resa dal CTU nominato che aveva, sostanzialmente, respinto al mittente le censure avanzate proprio dal correntista CP_1
Il sostiene di aver stipulato le cessioni per anticipare una divisione ereditaria tra le figlie ma CP_1 tale suo intento non risulta adeguatamente riscontrato, posto che non è noto il modo con cui sono stati soddisfatte le altre figlie, essendo insufficienti le copie dei bonifici in favore delle stesse allegate, poiché quelli più consistenti sono datati addirittura al 2003 e 2008 (pag. 16 e 17 all. memorie di repliche “bonifici a favore di ”) e quello in favore di coevo agli atti Persona_3 Persona_4 di disposizione è giustificato quale prestito infruttifero. Questo intento non è quindi specificatamente allegato e provato (il avrebbe dovuto ricostruire il patrimonio suo e della moglie alla data CP_1 degli atti e dimostrare di aver attuato la anticipazione di divisione che allega).
Come evidenzia la Banca, inoltre, non è dimostrato lo stato di necessità di assistenza del CP_1
presupposto degli atti di cessione mercè vitalizio stipulati mentre è provato quello della
[...] moglie, dai documenti allegati e dalle deposizioni testimoniali acquisite, ma non è rilevante nel caso in esame- anche perché l'azione esperita è solo quella revocatoria e non di simulazione-.
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3.1 Elemento soggettivo- terze acquirenti
Quanto alle terze acquirenti, come osserva parte attrice negli scritti conclusivi, per individuare lo stato soggettivo rilevante è necessario verificare se l'atto di disposizione stipulato sia a titolo gratuito o oneroso.
Ora, evidenziato che l'azione esperita è quella revocatoria, gli atti risultano qualificati dal notaio come
“cessione mercè vitalizio” e si prevede all'art. 3 (atto in favore di ) e art. 6 (atto in Controparte_2 favore di ) che il corrispettivo consiste nella prestazione in favore del cedente Controparte_3
(e di nella cessione a favore di ), vita natural Controparte_1 Parte_2 Controparte_3 durante, di vitto, alloggio, vestiario, assistenza, cure mediche e farmaceutiche ed ogni altra forma di accudimento e cura di cui il medesimo avesse bisogno per assicurarsi una vita ed una esistenza decorosa.
L'atto è quindi a titolo oneroso, essendo prevista una controprestazione e non a titolo gratuito, come allegato da parte attrice negli scritti conclusivi.
È necessario, quindi verificare che le sig.re e fossero a conoscenza del Controparte_2 _3 pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori.
Si rileva che lo stretto legame familiare intercorrente tra il cedente odierno convenuto e le figlie cessionarie, terze, è sufficiente per ritenere indubbiamente provato il requisito soggettivo anche in capo al terzo, considerato che la prova può essere fornita per presunzioni, come nel caso di specie, anche nel caso più pregnante, sotto il profilo soggettivo, dell'atto dispositivo anteriore al sorgere del credito ove è necessaria la prova della dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis) e partecipazione del terzo nel compimento dell'atto pregiudizievole per le ragioni creditorie.
Ed invero, come afferma la giurisprudenza di legittimità la prova della dolosa preordinazione dell'atto sia del consilium fraudis che della partecipatio fraudis può essere ricavata dalla considerazione della sussistenza di un vincolo parentale ovvero affettivo tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
A maggior ragione, allora, nel caso di specie ove è necessaria solo la consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie, può desumersi tale requisito dal legame di parentela tra cedente e cessionarie.
Si richiama, a tal fine, Cassazione civile sez. III, 23/02/2023, (ud. 16/11/2022, dep. 23/02/2023), n.5649 ove si afferma che “questa Corte ha più volte affermato la rilevanza indiziaria, anche ai fini della più pregnante prova della scientia o partecipatio fraudis, delle qualità soggettive delle parti (Cass. n. 13404 del 2008) e, segnatamente, del rapporto di parentela (Cass. n. 4175 del 2020; n.
12836 del 2014), del rapporto di parentela e coabitazione (Cass. n. 13447 del 2013), dei rapporti di convivenza extramatrimoniale tra debitore e terzo (Cass. n. 10928 del 2020); occorre del resto rammentare che, quanto alla consapevolezza richiesta in capo al terzo, è sufficiente l'ignoranza determinata da colpa grave (e non da colpa lieve), alla stregua delle circostanze oggettive e del criterio dell'id quod plerumque accidit (Cass. n. 1468 del 1979)”.
Ebbene, dalle prove orali e dagli atti di disposizione stessi risulta invero che le sig.re Controparte_3
e si sono sempre occupate della cura dei genitori. Ed invero, si dà atto agli artt. 3 e 6 dei contratti CP_2 di cessione merce vitalizio che le sig.re acquirenti da dieci anni si occupavano della cura del sig.
e lo stesso confermano i testimoni e (udienza del 29.5.2023); CP_1 Tes_1 Testimone_2 gli stessi testi affermano, inoltre, che le figlie lavoravano con il padre nel discount di cui era proprietario ( afferma che “Preciso che dal 2005 entrambe le figlie del e Tes_2 CP_1 _3
, hanno lavorato presso il discount del padre che si trovava nei pressi dell'abitazione” e la CP_2 sig.ra che “Preciso che dal 2005 entrambe le figlie del e , hanno Tes_1 CP_1 _3 CP_2 lavorato presso il discount del padre che si trovava nei pressi dell'abitazione. Ricordo che il discount
11 dopo qualche anno è stato chiuso, più o meno intorno al 2007”); pertanto è inverosimile che le stesse non conoscessero la situazione economica del padre, che assistevano e con cui hanno persino lavorato.
Le dichiarazioni del teste marito di e dunque genero di Testimone_3 Controparte_2 CP_1
da valutarsi attentamente in quanto avente rapporti di parentela e coniugio con le parti, sul
[...] punto sono generiche, non indicando il teste le ragioni per cui esclude che le figlie non conoscessero del debito con la banca attrice del padre, limitandosi a dire che il padre “era riservato”.
Peraltro, risulta documentata che la residenza della presso l'abitazione del padre prima Controparte_2
e al momento del rogito, come da certificato di residenza (all. 28 parte attrice) e dalle dichiarazioni rese dal Notaio in seno all'atto di cessione. La parte allega il domicilio in Roma con il marito ma comunque i testi e lei stessa riferisce di periodici ed assidui spostamenti presso l'abitazione dei genitori per l'assistenza.
Non si ritiene, invece, di desumere tale consapevolezza dalla sproporzione tra il valore dei beni dichiarato e quello effettivo per come desumibile dalla documentazione allegata da parte attrice solo in sede di comparsa conclusionale, poiché seppur la documentazione è sopravvenuta alla chiusura della fase istruttoria, comunque l'allegazione-pure dedotta da parte attrice- poteva essere dimostrata nel corso del giudizio nel contraddittorio con altri mezzi di cui la banca non si è avvalsa.
In ogni caso, tale elemento è superfluo, tenuto conto, da ultimo, che per orientamento pacifico della
Suprema Corte non è richiesta al creditore la prova della conoscenza da parte del terzo dell'esistenza dello specifico credito, essendo, di contro, sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore potesse arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10623 del 2010cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5741 del 23/03/2004).
Ebbene, nel caso in esame lo stretto rapporto di parentela, la assistenza continua negli ultimi dieci anni prima del rogito delle figlie verso il padre e la madre e la condivisione dell'attività lavorativa fanno quindi presumere che le sig. qui convenute, conoscessero della situazione debitoria CP_1 del padre e fossero consapevoli o comunque potevano facilmente sapere che con la cessione in loro favore si arrecasse pregiudizio alle ragioni creditorie o almeno tanto potevano facilmente desumerlo.
In conclusione, essendovi prova di tutti gli elementi costitutivi dell'actio pauliana, la domanda attorea merita integrale accoglimento.
Infine, non vi è spazio per la valutazione della domanda gradata delle parti convenute, di ridurre l'efficacia e la validità dell'azione revocatoria ai cespiti immobiliari trasferiti limitatamente al valore della controversia, considerato che tale potere non spetta al Giudice che a fronte della domanda della parte che involge l'intero atto di disposizione non può effettuare alcuna selezione, anche in considerazione della funzione dell'azione revocatoria che è quella ricostruire la garanzia patrimoniale del debitore e di rendere inefficace l'atto nei soli confronti del creditore agente, senza agire sulla validità dell'atto stesso e senza alcun effetto restitutorio. La revoca dell'atto di disposizione consente al creditore di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato, sicchè sarà il creditore, in eventuale sede di esecuzione ad aggredire il bene, che rientra tra i beni oggetto di disposizione con il conferimento revocato in questa sede, che riterrà, in ragione dell'esatto ammontare del credito maturato ed indicato nel titolo esecutivo.
Per tutte le ragioni esposte, allora, in accoglimento della domanda deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti della
[...]
dei seguenti atti di disposizione del patrimonio del sig. Parte_1
Controparte_1
- cessione mercé vitalizio tra e stipulato in data 13.06.2019 per Controparte_1 Controparte_2
AR , numero repertorio 7065, numero raccolta 5762, avente ad oggetto i seguenti Persona_1
12 beni immobili: a) Casa per abitazione, sita in Sava (Ta), alla Contrada Silea sn iscritta al Catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 20 particella 847, Piano T, cat. A/3, classe 4^, vani 7, RCA 632,66, composta da sette vani catastali ivi compresi gli accessori tra cui il giardino di pertinenza;
b) locale commerciale sito in Sava (Ta) alla Via Margherita di Savoia n. 16 iscritto al Catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 47, particella 1238 sub 1, piano S1-T-1, categ. C/1, classe
2^, mq 50, RC 681,72. Immobile posto su tre livelli: piano cantinato, piano terra e primo piano;
- cessioni mercé vitalizio tra e stipulato in data 20.06.2019, Controparte_1 Controparte_3 limitatamente ai beni intestati al anche per quota indivisa, per AR CP_1 Persona_1 numero di repertorio 7098, numero raccolta 5792 avente ad oggetto i seguenti beni immobili: a) locale deposito sito in Sava (Ta) alla Via Nazario Sauro n. 30/B iscritto al catasto fabbricati del
Comune di Sava al foglio 48, particella 63 sub 3, piano T-S1, categoria C/2, classe 1, mq 167. r.c.
267,37. Piano terra con annesso vano cantina sottostante alla superficie complessiva di mq 167; b) fabbricato sito in Torricella (Ta), alla località “Torre Ovo”, alla via delle Sirene n. 114, composto da: - appartamento al piano terra in catasto fabbricati del Comune di Torricella iscritto al foglio
334 sub 1 piano T categ. A/4, classe 2^, vani 3,5, RC 121,11; - appartamento al primo piano in catasto fabbricati del Comune di Torricella al foglio 23, particella 334 sub 2 piano 1 categ. A/4, classe 3^, vani 3, RC 122,40; c) proprietà di ½ del compendio immobiliare sito in Sava (Ta) tra Piazza Spagnolo Palma e Via Giulio Cesare composta da: - proprietà ½ casa di abitazione al piano terra avente accesso da Piazza Spagnolo Palma n. 7, in catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 47, particella 1284 sub 3, graffata con la particella 1285 sub 7 piano T, categ. A/3, classe 4^, vani 7.5, r.c. 677,85; - proprietà ½ locale artigianale in catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 47, particella 1285 sub 4 piano T, categ. C/3, classe 1, mq 44, r.c. 90,90.
La sentenza è soggetta a trascrizione del Conservatore territorialmente competente come da dispositivo.
SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali sostenute dalla attrice seguono la soccombenza solidale dei convenuti, come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa, come determinato (ex art. 5 D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche) dall'entità del credito a cui presidio l'attrice ha quivi esercitato la presente azione, applicando i valori tabellari previsti dalle vigenti tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_2 Controparte_3 assorbita, così decide:
- ACCOGLIE la domanda attrice e per l'effetto, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.:
-DICHIARA INEFFICACI nei confronti della Parte_1
, in persona del l.r.p.t., i seguenti atti di disposizione del patrimonio del sig.
[...] CP_1
[...]
1) atto di cessione mercé vitalizio tra e in data 13.06.2019 per Controparte_1 Controparte_2
AR , numero repertorio 7065, numero raccolta 5762, avente ad oggetto i seguenti Persona_1 beni immobili: a) Casa per abitazione, sita in Sava (Ta), alla Contrada Silea sn iscritta al Catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 20 particella 847, Piano T, cat. A/3, classe 4^, vani 7, RCA 632,66, composta da sette vani catastali ivi compresi gli accessori tra cui il giardino di pertinenza;
b) locale commerciale sito in Sava (Ta) alla Via Margherita di Savoia n. 16 iscritto al Catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 47, particella 1238 sub 1, piano S1-T-1, categ. C/1, classe
2^, mq 50, RC 681,72. Immobile posto su tre livelli: piano cantinato, piano terra e primo piano;
13 2) atto di cessioni mercé vitalizio tra e in data 20.06.2019, Controparte_1 Controparte_3 limitatamente ai beni intestati al anche per quota indivisa, per AR Controparte_1 Per_1
numero di repertorio 7098, numero raccolta 5792 avente ad oggetto i seguenti beni
[...] immobili: a) locale deposito sito in Sava (Ta) alla Via Nazario Sauro n. 30/B iscritto al catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 48, particella 63 sub 3, piano T-S1, categoria C/2, classe 1, mq 167. r.c. 267,37. Piano terra con annesso vano cantina sottostante alla superficie complessiva di mq 167; b) fabbricato sito in Torricella (Ta), alla località “Torre Ovo”, alla via delle Sirene n. 114, composto da: - appartamento al piano terra in catasto fabbricati del Comune di Torricella iscritto al foglio 334 sub 1 piano T categ. A/4, classe 2^, vani 3,5, RC 121,11; - appartamento al primo piano in catasto fabbricati del Comune di Torricella al foglio 23, particella 334 sub 2 piano 1 categ. A/4, classe 3^, vani 3, RC 122,40; c) proprietà di ½ del compendio immobiliare sito in Sava (Ta) tra
Piazza Spagnolo Palma e Via Giulio Cesare composta da: - proprietà ½ casa di abitazione al piano terra avente accesso da Piazza Spagnolo Palma n. 7, in catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 47, particella 1284 sub 3, graffata con la particella 1285 sub 7 piano T, categ. A/3, classe 4^, vani 7.5, r.c. 677,85; - proprietà ½ locale artigianale in catasto fabbricati del Comune di Sava al foglio 47, particella 1285 sub 4 piano T, categ. C/3, classe 1, mq 44, r.c. 90,90.
- DISPONE che la presente sentenza sia annotata a margine della trascrizione degli atti di cui al capo che precede, con esonero del Conservatore dei RR.II. di Taranto da ogni responsabilità al riguardo;
- CONDANNA le parti convenute, in solido, alla rifusione delle spese in favore della parte attrice che si liquidano in euro € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge ed euro 886,00 euro per esborsi.
Così deciso in Taranto, 24.02.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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