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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 787/2023
promossa da
ora incorporata in Parte_1
(C.F. e P. IVA;
PEC: Controparte_1 P.IVA_1
corrente in via C. Colombo n. 106, in persona del Commissario Email_1 CP_1
Straordinario e Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria dell'ex Controparte_2 ex Art. 42 comma 9 L.R. n. 19/22, rappresentata e difesa nel presente grado di
[...]
Giudizio – giusta procura speciale depositata in via telematica unitamente al presente atto, al quale deve intendersi materialmente allegata – dall'Avv. Paolo Filippo Biancofiore [C.F.
, che ai sensi dell'Art. 125 CPC dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le C.F._1 notificazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
[...]
elettivamente domiciliata ai fini del presente gravame Email_2 presso lo studio di questi in Pesaro, alla via S. Francesco 14
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI Controparte_3 C.F._2
FEDERICA , elettivamente domiciliato in VIA VE , 26 PESARO presso il difensore avv.
MANCINELLI FEDERICA pagina 1 di 12 IN PROPRIO E GENITORE DEL MINORE Controparte_4 Persona_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI FEDERICA,
[...] C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA VE, 26 PESARO presso il difensore avv. MANCINELLI
FEDERICA
IF TI IN PROPRIO E GENITORE DELLA MINORE
[...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI Persona_2 C.F._4
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA VE , 26 PESARO presso il difensore avv.
MANCINELLI FEDERICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI Parte_2 C.F._5
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA VE , 26 PESARO presso il difensore avv.
Controparte_5
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._6
MANCINELLI FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA VE , 26 PESARO presso il difensore avv. MANCINELLI FEDERICA
COME GENITORE DELLA MINORE Controparte_6 Persona_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI FEDERICA,
[...] C.F._7 elettivamente domiciliato in VIA VE 26 61100 PESARO presso il difensore avv.
MANCINELLI FEDERICA
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Con ricorso ex art. 702 bis cpc , in proprio, nonché, Parte_2 Parte_3
unitamente ad , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori Controparte_5
, , in proprio ed in qualità di genitore esercente la Persona_3 Persona_4 Controparte_4
responsabilità genitoriale del minore ZI DE in proprio, nonché, unitamente a CP_4
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore Controparte_6 Per_2
proponevano domanda al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni
[...] Controparte_3
patiti e patiendi, sia in iure proprio che in iure hereditatis, conseguenti al decesso del loro familiare,
pagina 2 di 12 , avvenuto in data 15.12.2017, alle ore 7,50 presso il nosocomio di Urbino a causa Persona_5
della condotta professionale tenuta dal relativo personale sanitario.
Si costituiva l' contestando gli assunti della parte ricorrente, chiedendo il mutamento del Parte_1
rito, il rigetto della domanda e in via subordinata la liquidazione del minore importo risultante.
Disposta l'acquisizione del fascicolo reso in sede di ATP (R.G. 126/2019) il giudice fissava l'udienza del 04.02.2022 per la discussione.
§ 2 - All'esito decideva sulla base dei seguenti snodi in fatto e diritto, largamente attingendo alla disposta ctu :
1) In data 6 dicembre 2017, il Sig. - di anni 82 all'epoca dei fatti - veniva ricoverato CP_4 presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Urbino, per le cure della frattura del collo femorale a seguito di caduta a terra. In data 9 dicembre 2017 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di endoprotesi anca sinistra. Durante l'intervento il paziente rimaneva stabile dal punto di vista emodinamico e respiratorio. Al termine dell'intervento, dopo un breve periodo di osservazione, veniva inviato presso la dove le sue condizioni CP_7
restavano stazionarie.
2) In data 12 dicembre 2017 insorgeva iperpiressia, subito trattata con terapia antibiotica ed il pz. veniva trasferito nel reparto di rianimazione con diagnosi all'ingresso di sepsi a verosimile origine polmonare in paziente in V° giornata post operatoria per frattura femore sinistro
(endoprotesi), ipersodiemia, parkinsonismo.
3) All'alba del 15 dicembre 2017, le condizioni del Sig. peggioravano ulteriormente e CP_4
alle 7,20 un improvviso arresto cardiaco portava al decesso del CP_4
4) L'acquisita Atp e le risultanze della consulenza medica disposta in quella sede, negli esiti concludeva nell'ascrivere: “il decesso del sig. ad uno shock settico con scompenso CP_4 multiorgano derivante da infezione di origine polmonare”.
5) Infatti il pz dal giorno 12 dicembre 2017 iniziava a manifestare febbre e nei giorni seguenti subentrava contrazione della diuresi e status soporoso. Il quadro respiratorio si aggravava con progressiva desaturazione tanto da richiedere O2terapia ad alto dosaggio fino all'intubazione assistita con ventilazione meccanica.
6) Le cure poste in essere dai sanitari durante il ricovero riguardavano il trattamento chirurgico che in base alle risultanze anche dell'esame autoptico non era responsabile dell'insorgenza del quadro infettivo sistemico.
7) Erano stati effettuati i trattamenti finalizzati alla prevenzione di fenomeni infettivi quali pagina 3 di 12 l'antibioticoterapia profilattica con OL e terapia per sanare il quadro infettivo sistemico con ME, RG e urbason e paracetamolo.
8) Nonostante ciò, la malattia da infettiva polmonare diventava sistemica e determinava uno stato di shock con ipotensione e alterazioni dell'equilibrio acido-base che erano prontamente trattate dai sanitari con farmaco fluido terapia e terapia ventilatoria. Il paziente inoltre, durante la degenza mostrava evidente anemizzazione che era trattata con trasfusioni multiple.
9) Il ctu ha ritenuto adeguato tutto l'iter diagnostico e terapeutico messo in atto dai sanitari dell'Ospedale sia in merito al trattamento della frattura sia al quadro infettivo, così CP_8 come corretto era stato l'intervento chirurgico: dall'esame autoptico (in particolare dai risultati istologici) era confermato che la porta di ingresso del patogeno infettivo non fosse ascrivibile al sito chirurgico.
10) Dopo l'insorgenza dello stato settico, esso era adeguatamente trattato seguendo le indicazioni proposte dalle linee guida dell'epoca. I trattamenti messi in atto pertanto, apparivano adeguati sia in merito al trattamento dell'infezione, sia per quanto attiene il quadro ipotensivo, ipossico e di anemia.
11) Diverso discorso doveva essere fatto in merito all'acquisizione della infezione. Difatti il paziente entrava presso l'ospedale di Urbino in condizione generali discrete. Agli esami strumentali in ingresso a parte il quadro fratturativo non si ravvisavano a carico del torace elementi compatibili con infezione già in atto (non vi erano addensamenti compatibili ad un quadro polmonitico). Il paziente dopo tre giorni di ricovero cominciava a manifestare la sintomatologia infettiva. Cosìcchè non resta che ipotizzare che il sig. abbia acquisito CP_4 durante la degenza presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Urbino una infezione nosocomiale correlata all'assistenza. Tale asserzione è confermata dai tempi di insorgenza della sintomatologia (oltre le 48 ore dal ricovero) e dal patogeno riscontrato agli esami emocolturali del giorno 18 dicembre 2017. Il referto radiografico e le risultanze dell'esame degli organi polmonari e istologici in corso di autopsia rilevavano inoltre che il quadro settico avesse avuto origine da una polmonite, di natura nosocomiale HAP (Hospital-Acquired Pneumonia -
Nosocomial Pneumonia). Nel caso in esame si trattava di una infezione insorta in soggetto anziano di anni 81, con deterioramento cognitivo in encefalopatia vascolare cronica e depressione maggiore inveterata con parkinsonismo iatrogeno con un quadro morfo-radiologico polmonare caratterizzato da “Diffusa accentuazione della trama bronco-interstiziale da broncopatia cronica”. L'agente responsabile del quadro infettivo era un enterococcus faecalis, batterio gram positivo appartenente alla consueta flora intestinale.
pagina 4 di 12 12) Erano adeguati i protocolli utilizzati dall'ospedale di Urbino, conformi alle linee guida di riferimento;
tali protocolli non sono però adeguatamente supportati da una documentazione di riscontro, vale a dire rapporti di prova, tabelle, controlli quotidiani o periodici che confermino che tutti i protocolli previsti dall'Ospedale di Urbino, siano stati applicati.
13) Il Ctu ritiene, pertanto, più probabile che non, che l'infezione sia stata acquisita durante la degenza ospedaliera correlata ad una inadeguata gestione in termini di catena profilattica, dell'iter clinico terapeutico e di degenza che la struttura deve garantire al paziente. L'Ente
Ospedaliero in realtà, ha fornito solo dei documenti di carattere generale che nulla dimostrano su come i sanitari hanno operato nel caso di specie. Non basta produrre i protocolli ma occorre dimostrare di averli osservati. Tale prova non è stata fornita.
14) Il primo Giudice, in merito al risarcimento del danno parentale, attribuiva alla coniuge (
[...]
e alla figlia convivente (ZI DE) , tenuto conto del rapporto parentale, CP_9 della presenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario, un risarcimento pari ad €
162.000,00 per ciascuna di loro, tenendo a mente il coefficiente pari ad € 3.365,00; € 95.000 ciascuno invece per i figli non conviventi ( e ) , € 35.000,00 Parte_3 Controparte_4 per ciascuno dei nipoti conviventi ( e ) ed € 25.000,00 per Persona_2 Controparte_3
ciascun dei nipoti non convivente ( , e ) Persona_3 Persona_4 Persona_1
§ 3 – L'appello
L' ha proposto appello lamentando Pt_1
1) l'erroneita'/illogicita' dell'ordinanza di condanna per omessa considerazione delle pregresse comorbidita' del paziente, e della misura in cui le stesse hanno influito nell'insorgenza dell'infezione.
2) L'erroneita' / illogicita' dell'ordinanza per omessa considerazione della documentazione prodotta e della mancanza di obblighi di compilazione nel rispetto dei protocolli di assistenza ospedaliera
Si sono costituite le parti appellate, contestando le argomentazioni dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto.
§ 4 – Le infezioni nosocomiali, l'onere della prova e l'oggetto di essa
pagina 5 di 12 4.1 - I fatti principali non sono in contestazione .I due motivi d'appello, seppure strettamente collegati, possono affrontarsi unitariamente
Si può prendere lo spunto da un importante arresto, costituito da Cass. 6386/2023 del 3 marzo 2023, in cui, fra l'altro, la fattispecie era di una paziente che
“…aveva una storia sanitaria complessa… ma non presentava condizioni di alterazione fisica;
che all'interno dell'ospedale si verificava una banale caduta da una sedia, sottovalutata nelle sue conseguenze;
che dalla caduta derivava un'ampia infiammazione, non immediatamente trattata, e che la paziente veniva effettivamente curata per le conseguenze della caduta;
che emergeva in seguito la contrazione di una infezione nosocomiale da stafilococco aureo;
che, infine, la terapia antibiotica somministrata non scongiurava la morte della paziente”.
Continua la Cassazione osservando che i Giudici di merito avrebbero compiuto un errore di diritto effettuando “il giudizio controfattuale limitatamente al solo comportamento dei sanitari, senza considerare il dato, obiettivo, della contrazione della infezione in ambito nosocomiale”.
Correttamente, dunque, il ctu ha distinto i due momenti : la prestazione sanitaria in senso stretto e l'ambiente in cui veniva prestata.
Sono note le dettagliate prescrizioni ricostruite dalla stessa giurisprudenza :
gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria per attestare che le misure di prevenzione siano state rispettate:
a) L'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) L'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) L'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) La qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) L'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) L'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) Le procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) L'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
pagina 6 di 12 k) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti a comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;
m) L'indicazione dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Sul punto, l'appellante fa un'osservazione che solo apparentemente è ragionevole :
“Ben si comprende allora come – in assenza di un obbligo di Legge e/o di una specifica prescrizione nella pratica scientifica – l'assunto secondo cui non sarebbe stata prodotta documentazione a supporto dell'effettiva applicazione dei protocolli non può che risultare illogico e addirittura pretestuoso: e ciò non soltanto perché, in realtà, l' ha prodotto già agli atti dell' i protocolli e le Parte_1 CP_10
check list effettivamente imposte dalle linee guida (es. quelle relative alla pulizia dei locali, al lavaggio delle mani, desumibili peraltro anche dalla cartella clinica), ma soprattutto perché – in termini di onus probandi – chiedere di dimostrare l'effettiva osservanza dei protocolli attraverso una prova documentale che non è prevista né ex Lege, né dalle Linee Guida, né dalla letteratura scientifica, di fatto equivale a pretendere una probatio diabolica.”
L'argomento, in realtà, contiene più di un errore.
1- La non previsione ex lege di una prova documentale tesa a dimostrare l'effettiva osservanza dei protocolli
Sul punto il ctu si tiene al concreto : vigevano i protocolli, ma manca qualsiasi prova del rispetto degli stessi. Non è prevista prova documentale, in caso di evento infausto, che i protocolli siano stati osservati, ma non si vede in quale altro modo potrebbe essere provati gli adempimenti relativi. Come è noto, in un ospedale vi sono tempi stretti, il ricordo di eventuali testi è assai poco attendibile in sé.
2- Sulla probatio diabolica.
L'assunto è inconsistente. Una volta che l'assetto è del tipo come appena descritto non si vede perché, in una struttura minimamente ordinata, possa costituire una adempimento impossibile, o anche solo difficile, l'annotazione, dentro – o a latere – della cartella clinica da parte dell'addetto preposto di annotazioni del tipo “ore x- fatta disinfezione y nella stanza del paziente”
§ 5 - La comorbidità
pagina 7 di 12 Posto che non può seriamente contestarsi l'insorgenza dell'infezione dopo il ricovero, l'atto d'appello affronta pure la questione della comorbidità .
Essa è affrontata, in maniera più o meno precisa nell'atto d'appello
1) Sotto l'aspetto delle condizioni generali del paziente : “…già al momento del ricovero il paziente risultava affetto da morbo di Parkinson, da deterioramento cognitivo in encefalopatia vascolare cronica e da depressione….[…]… la fondata possibilità sia che tale agente patogeno possa svilupparsi in maniera virulenta soprattutto in pazienti immunodepressi1 (quale era appunto il al momento del ricovero presso il Persona_5 nosocomio di Urbino), dando appunto luogo ad infezioni di tipo endogeno…”
2) Sotto l'aspetto specifico polmonare di B.P.C.O. che aveva dato luogo, pressochè nell'immediatezza del ricovero, ad un prevedibile riscontro, tramite rx, di “diffusa accentuazione della trama bronco-interstiziale da broncopatia cronica”
Poiché il paziente si ricoverava per una sospetta frattura del femore, poi confermata, la prestazione ospedaliera andava fatta. È esclusa in radice, in altre parole, la possibilità di valutazione costi/benefici tra un mediocre – o più che mediocre – stato complessivo del paziente ed intervento prospettato.
Semmai si può affermare che tale stato avrebbe comportato un corteo di cautele ancora più numeroso rispetto a quelle standard. Non è dato sapere se l'ospedale di Urbino, uno dei più piccoli ospedali provinciali delle fosse attrezzato per tale surplus – ipotetico – di Pt_1
cautele, in caso contrario doveva caldeggiarsi, ma neppure questo risulta in alcun modo, il trasferimento in ambiente più adatto.
Sta di fatto, e si ritorna al punto di partenza, che non risulta in alcun modo la predisposizione né di cautele standard né di cautele ipoteticamente aggiuntive, queste ultime discendenti paradossalmente proprio dalla difesa dell'appellate.
Né può parte appellate, ma ciò si affronta solo per motivi di completezza in quanto l'argomento non viene coltivato nell'appello, affermare che il rischio era insito nell'operazione: si potrebbe in qualche modo prospettare ciò in relazione ad eventi cardiaci, non ad un evento nascente direttamente da un ricovero. 1 Nella cartella clinica e comunque nella documentazione in atti non si evince in alcun modo lo stato di immunodepressione affermato nell'appello, mentre vi risultano le altre patologie. pagina 8 di 12 § 6 – La rinnovazione della ctu
Questa Corte ha disposto il rinnovo della ctu2 con esiti non solo del tutto sovrapponibili a quelli della prima, ma con qualche dubbio aggiuntivo, addirittura, sulla congruità del trattamento dell'infezione in atto :
“Il decesso del Sig. è dovuto a sindrome da disfunzione multiorgano secondaria allo stato settico CP_4 sostenuto da infezione batterica da Enterococcus Faecalis. Suddetta infezione, secondo un criterio tanto temporale quanto topografico e clinico, è da inquadrarsi come un'ICA (Infezione correlata all'assistenza) e, in quanto tale, intrinsecamente riconducibile alla degenza del paziente presso l'Ospedale di Urbino.
Per quanto la probabilità di contrarre suddetto tipo di infezioni sia alta in ambiente nosocomiale, e quindi costituisca un evento prevedibile, l' non è stata in grado di fornire documentazione Parte_1 sufficiente ad attestare la messa in atto di misure preventive nel caso di specie.
Si ravvede, inoltre, nell'operato dei sanitari del reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Urbino, anche un ritardo per ciò che attiene l'inquadramento diagnostico della condizione settica sviluppata dal Sig. si CP_4 sottolinea, peraltro, che anche l'antibioticoterapia adottata non risultava idonea a garantire una copertura ad ampio spettro adeguata al caso specifico. Veniva infatti prescritta terapia con OL, cefalosporina di prima generazione attiva principalmente su Gram + e poco attiva su Gram -, in monoterapia e a dosaggio subottimale.
Pertanto, è rintracciabile nella condotta dei sanitari che ebbero in cura il de cuius, un doppio profilo censurabile: assistenziale e procedurale.”
§ 7 – conclusioni – spese processuali
All'infondatezza dei motivi di appello consegue il rigetto dello stesso. Per inciso, nessuna doglianza è stata mossa alla quantificazione del risarcimento operata dal primo giudice.
La più recente giurisprudenza, in tema di spese da liquidare a più soggetti aventi identica posizione, rende obbligatorio l'aumento del 30 % per ciascun soggetto dopo il primo .
Giova a tal proposito richiamare il testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 :
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro 2 Si rileva l'inconducenza di uno dei quesiti posti al secondo ctu ““
4. In conseguenza, accertino ed eventualmente, se presente, determinino i CTU il danno da invalidità (cd. danno biologico) patito dal sig CP_4 e quindi trasmissibile jure hereditatis”. In disparte il fatto che la sentenza non l'ha determinato, l'eventuale omissione poteva venire in rilievo solo tramite appello incidentale,non proposto . pagina 9 di 12 più soggetti.
Con novella introdotta dal DM 147/2022 che, rispetto al dato letterale, non è affatto precisa, ma non può comunque dare luogo a diversa interpretazione, specificamente viene detto all'art. 2, come in moltissimi altri luoghi, che c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
Ciò nell'ambito di una forte limitazione delle varie discrezionalità, già previste nel pregresso dm, che invece caratterizza proprio il dm 147.22.
Pertanto, è evidente che il testo attualmente, e per le prestazioni professionali concluse (anche qui per espressa previsione normativa ) dopo il 23.10.23 è nel senso indicato dai ricorrenti cioè
Nuovo testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 :
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Occorre, tuttavia, muovendo da Cass. Ord. 10367/2024, che fra l'altro afferma
“… l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche…”
che risolve varie questioni, osservare la rilevanza della distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, variando di conseguenza la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14:
- se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
- se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come sopra;
- sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del pagina 10 di 12 calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
I soggetti sono 9 ed hanno identità di posizioni .
La domanda più elevata (riconosciuta) è pari ad euro 162mila .
Si avrà pertanto :
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 240 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)
€ 34.360,80
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 48.677,80
RIDUZIONI ( in % sul compenso maggiorato )
Riduzione del 30 % su € 48.677,80 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -14.603,34
Compenso al netto delle riduzioni € 34.074,46
Pertanto
Compenso tabellare € 14.317,00
Totale variazioni in aumento + € 34.360,80
Totale variazioni in diminuzione - € 14.603,34
pagina 11 di 12 Compenso totale € 34.074,46
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 5.111,17
COMPENSO € 39.185,63
Su ciò è anche da calcolare il cap , se dovuto
L'appellante va altresì condannata alla refusione della spese di ctu in grado d'appello .
Sussistono altresì i presupposti per la declaratoria del raddoppio del CU.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida come da parte motiva, § 7 e alla refusione della spese di ctu in grado d'appello
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 13.5.25
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 787/2023
promossa da
ora incorporata in Parte_1
(C.F. e P. IVA;
PEC: Controparte_1 P.IVA_1
corrente in via C. Colombo n. 106, in persona del Commissario Email_1 CP_1
Straordinario e Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria dell'ex Controparte_2 ex Art. 42 comma 9 L.R. n. 19/22, rappresentata e difesa nel presente grado di
[...]
Giudizio – giusta procura speciale depositata in via telematica unitamente al presente atto, al quale deve intendersi materialmente allegata – dall'Avv. Paolo Filippo Biancofiore [C.F.
, che ai sensi dell'Art. 125 CPC dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le C.F._1 notificazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
[...]
elettivamente domiciliata ai fini del presente gravame Email_2 presso lo studio di questi in Pesaro, alla via S. Francesco 14
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI Controparte_3 C.F._2
FEDERICA , elettivamente domiciliato in VIA VE , 26 PESARO presso il difensore avv.
MANCINELLI FEDERICA pagina 1 di 12 IN PROPRIO E GENITORE DEL MINORE Controparte_4 Persona_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI FEDERICA,
[...] C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA VE, 26 PESARO presso il difensore avv. MANCINELLI
FEDERICA
IF TI IN PROPRIO E GENITORE DELLA MINORE
[...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI Persona_2 C.F._4
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA VE , 26 PESARO presso il difensore avv.
MANCINELLI FEDERICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI Parte_2 C.F._5
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA VE , 26 PESARO presso il difensore avv.
Controparte_5
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._6
MANCINELLI FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA VE , 26 PESARO presso il difensore avv. MANCINELLI FEDERICA
COME GENITORE DELLA MINORE Controparte_6 Persona_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCINELLI FEDERICA,
[...] C.F._7 elettivamente domiciliato in VIA VE 26 61100 PESARO presso il difensore avv.
MANCINELLI FEDERICA
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Con ricorso ex art. 702 bis cpc , in proprio, nonché, Parte_2 Parte_3
unitamente ad , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori Controparte_5
, , in proprio ed in qualità di genitore esercente la Persona_3 Persona_4 Controparte_4
responsabilità genitoriale del minore ZI DE in proprio, nonché, unitamente a CP_4
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore Controparte_6 Per_2
proponevano domanda al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni
[...] Controparte_3
patiti e patiendi, sia in iure proprio che in iure hereditatis, conseguenti al decesso del loro familiare,
pagina 2 di 12 , avvenuto in data 15.12.2017, alle ore 7,50 presso il nosocomio di Urbino a causa Persona_5
della condotta professionale tenuta dal relativo personale sanitario.
Si costituiva l' contestando gli assunti della parte ricorrente, chiedendo il mutamento del Parte_1
rito, il rigetto della domanda e in via subordinata la liquidazione del minore importo risultante.
Disposta l'acquisizione del fascicolo reso in sede di ATP (R.G. 126/2019) il giudice fissava l'udienza del 04.02.2022 per la discussione.
§ 2 - All'esito decideva sulla base dei seguenti snodi in fatto e diritto, largamente attingendo alla disposta ctu :
1) In data 6 dicembre 2017, il Sig. - di anni 82 all'epoca dei fatti - veniva ricoverato CP_4 presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Urbino, per le cure della frattura del collo femorale a seguito di caduta a terra. In data 9 dicembre 2017 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di endoprotesi anca sinistra. Durante l'intervento il paziente rimaneva stabile dal punto di vista emodinamico e respiratorio. Al termine dell'intervento, dopo un breve periodo di osservazione, veniva inviato presso la dove le sue condizioni CP_7
restavano stazionarie.
2) In data 12 dicembre 2017 insorgeva iperpiressia, subito trattata con terapia antibiotica ed il pz. veniva trasferito nel reparto di rianimazione con diagnosi all'ingresso di sepsi a verosimile origine polmonare in paziente in V° giornata post operatoria per frattura femore sinistro
(endoprotesi), ipersodiemia, parkinsonismo.
3) All'alba del 15 dicembre 2017, le condizioni del Sig. peggioravano ulteriormente e CP_4
alle 7,20 un improvviso arresto cardiaco portava al decesso del CP_4
4) L'acquisita Atp e le risultanze della consulenza medica disposta in quella sede, negli esiti concludeva nell'ascrivere: “il decesso del sig. ad uno shock settico con scompenso CP_4 multiorgano derivante da infezione di origine polmonare”.
5) Infatti il pz dal giorno 12 dicembre 2017 iniziava a manifestare febbre e nei giorni seguenti subentrava contrazione della diuresi e status soporoso. Il quadro respiratorio si aggravava con progressiva desaturazione tanto da richiedere O2terapia ad alto dosaggio fino all'intubazione assistita con ventilazione meccanica.
6) Le cure poste in essere dai sanitari durante il ricovero riguardavano il trattamento chirurgico che in base alle risultanze anche dell'esame autoptico non era responsabile dell'insorgenza del quadro infettivo sistemico.
7) Erano stati effettuati i trattamenti finalizzati alla prevenzione di fenomeni infettivi quali pagina 3 di 12 l'antibioticoterapia profilattica con OL e terapia per sanare il quadro infettivo sistemico con ME, RG e urbason e paracetamolo.
8) Nonostante ciò, la malattia da infettiva polmonare diventava sistemica e determinava uno stato di shock con ipotensione e alterazioni dell'equilibrio acido-base che erano prontamente trattate dai sanitari con farmaco fluido terapia e terapia ventilatoria. Il paziente inoltre, durante la degenza mostrava evidente anemizzazione che era trattata con trasfusioni multiple.
9) Il ctu ha ritenuto adeguato tutto l'iter diagnostico e terapeutico messo in atto dai sanitari dell'Ospedale sia in merito al trattamento della frattura sia al quadro infettivo, così CP_8 come corretto era stato l'intervento chirurgico: dall'esame autoptico (in particolare dai risultati istologici) era confermato che la porta di ingresso del patogeno infettivo non fosse ascrivibile al sito chirurgico.
10) Dopo l'insorgenza dello stato settico, esso era adeguatamente trattato seguendo le indicazioni proposte dalle linee guida dell'epoca. I trattamenti messi in atto pertanto, apparivano adeguati sia in merito al trattamento dell'infezione, sia per quanto attiene il quadro ipotensivo, ipossico e di anemia.
11) Diverso discorso doveva essere fatto in merito all'acquisizione della infezione. Difatti il paziente entrava presso l'ospedale di Urbino in condizione generali discrete. Agli esami strumentali in ingresso a parte il quadro fratturativo non si ravvisavano a carico del torace elementi compatibili con infezione già in atto (non vi erano addensamenti compatibili ad un quadro polmonitico). Il paziente dopo tre giorni di ricovero cominciava a manifestare la sintomatologia infettiva. Cosìcchè non resta che ipotizzare che il sig. abbia acquisito CP_4 durante la degenza presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Urbino una infezione nosocomiale correlata all'assistenza. Tale asserzione è confermata dai tempi di insorgenza della sintomatologia (oltre le 48 ore dal ricovero) e dal patogeno riscontrato agli esami emocolturali del giorno 18 dicembre 2017. Il referto radiografico e le risultanze dell'esame degli organi polmonari e istologici in corso di autopsia rilevavano inoltre che il quadro settico avesse avuto origine da una polmonite, di natura nosocomiale HAP (Hospital-Acquired Pneumonia -
Nosocomial Pneumonia). Nel caso in esame si trattava di una infezione insorta in soggetto anziano di anni 81, con deterioramento cognitivo in encefalopatia vascolare cronica e depressione maggiore inveterata con parkinsonismo iatrogeno con un quadro morfo-radiologico polmonare caratterizzato da “Diffusa accentuazione della trama bronco-interstiziale da broncopatia cronica”. L'agente responsabile del quadro infettivo era un enterococcus faecalis, batterio gram positivo appartenente alla consueta flora intestinale.
pagina 4 di 12 12) Erano adeguati i protocolli utilizzati dall'ospedale di Urbino, conformi alle linee guida di riferimento;
tali protocolli non sono però adeguatamente supportati da una documentazione di riscontro, vale a dire rapporti di prova, tabelle, controlli quotidiani o periodici che confermino che tutti i protocolli previsti dall'Ospedale di Urbino, siano stati applicati.
13) Il Ctu ritiene, pertanto, più probabile che non, che l'infezione sia stata acquisita durante la degenza ospedaliera correlata ad una inadeguata gestione in termini di catena profilattica, dell'iter clinico terapeutico e di degenza che la struttura deve garantire al paziente. L'Ente
Ospedaliero in realtà, ha fornito solo dei documenti di carattere generale che nulla dimostrano su come i sanitari hanno operato nel caso di specie. Non basta produrre i protocolli ma occorre dimostrare di averli osservati. Tale prova non è stata fornita.
14) Il primo Giudice, in merito al risarcimento del danno parentale, attribuiva alla coniuge (
[...]
e alla figlia convivente (ZI DE) , tenuto conto del rapporto parentale, CP_9 della presenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario, un risarcimento pari ad €
162.000,00 per ciascuna di loro, tenendo a mente il coefficiente pari ad € 3.365,00; € 95.000 ciascuno invece per i figli non conviventi ( e ) , € 35.000,00 Parte_3 Controparte_4 per ciascuno dei nipoti conviventi ( e ) ed € 25.000,00 per Persona_2 Controparte_3
ciascun dei nipoti non convivente ( , e ) Persona_3 Persona_4 Persona_1
§ 3 – L'appello
L' ha proposto appello lamentando Pt_1
1) l'erroneita'/illogicita' dell'ordinanza di condanna per omessa considerazione delle pregresse comorbidita' del paziente, e della misura in cui le stesse hanno influito nell'insorgenza dell'infezione.
2) L'erroneita' / illogicita' dell'ordinanza per omessa considerazione della documentazione prodotta e della mancanza di obblighi di compilazione nel rispetto dei protocolli di assistenza ospedaliera
Si sono costituite le parti appellate, contestando le argomentazioni dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto.
§ 4 – Le infezioni nosocomiali, l'onere della prova e l'oggetto di essa
pagina 5 di 12 4.1 - I fatti principali non sono in contestazione .I due motivi d'appello, seppure strettamente collegati, possono affrontarsi unitariamente
Si può prendere lo spunto da un importante arresto, costituito da Cass. 6386/2023 del 3 marzo 2023, in cui, fra l'altro, la fattispecie era di una paziente che
“…aveva una storia sanitaria complessa… ma non presentava condizioni di alterazione fisica;
che all'interno dell'ospedale si verificava una banale caduta da una sedia, sottovalutata nelle sue conseguenze;
che dalla caduta derivava un'ampia infiammazione, non immediatamente trattata, e che la paziente veniva effettivamente curata per le conseguenze della caduta;
che emergeva in seguito la contrazione di una infezione nosocomiale da stafilococco aureo;
che, infine, la terapia antibiotica somministrata non scongiurava la morte della paziente”.
Continua la Cassazione osservando che i Giudici di merito avrebbero compiuto un errore di diritto effettuando “il giudizio controfattuale limitatamente al solo comportamento dei sanitari, senza considerare il dato, obiettivo, della contrazione della infezione in ambito nosocomiale”.
Correttamente, dunque, il ctu ha distinto i due momenti : la prestazione sanitaria in senso stretto e l'ambiente in cui veniva prestata.
Sono note le dettagliate prescrizioni ricostruite dalla stessa giurisprudenza :
gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria per attestare che le misure di prevenzione siano state rispettate:
a) L'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) L'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) L'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) La qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) L'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) L'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) Le procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) L'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
pagina 6 di 12 k) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti a comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;
m) L'indicazione dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Sul punto, l'appellante fa un'osservazione che solo apparentemente è ragionevole :
“Ben si comprende allora come – in assenza di un obbligo di Legge e/o di una specifica prescrizione nella pratica scientifica – l'assunto secondo cui non sarebbe stata prodotta documentazione a supporto dell'effettiva applicazione dei protocolli non può che risultare illogico e addirittura pretestuoso: e ciò non soltanto perché, in realtà, l' ha prodotto già agli atti dell' i protocolli e le Parte_1 CP_10
check list effettivamente imposte dalle linee guida (es. quelle relative alla pulizia dei locali, al lavaggio delle mani, desumibili peraltro anche dalla cartella clinica), ma soprattutto perché – in termini di onus probandi – chiedere di dimostrare l'effettiva osservanza dei protocolli attraverso una prova documentale che non è prevista né ex Lege, né dalle Linee Guida, né dalla letteratura scientifica, di fatto equivale a pretendere una probatio diabolica.”
L'argomento, in realtà, contiene più di un errore.
1- La non previsione ex lege di una prova documentale tesa a dimostrare l'effettiva osservanza dei protocolli
Sul punto il ctu si tiene al concreto : vigevano i protocolli, ma manca qualsiasi prova del rispetto degli stessi. Non è prevista prova documentale, in caso di evento infausto, che i protocolli siano stati osservati, ma non si vede in quale altro modo potrebbe essere provati gli adempimenti relativi. Come è noto, in un ospedale vi sono tempi stretti, il ricordo di eventuali testi è assai poco attendibile in sé.
2- Sulla probatio diabolica.
L'assunto è inconsistente. Una volta che l'assetto è del tipo come appena descritto non si vede perché, in una struttura minimamente ordinata, possa costituire una adempimento impossibile, o anche solo difficile, l'annotazione, dentro – o a latere – della cartella clinica da parte dell'addetto preposto di annotazioni del tipo “ore x- fatta disinfezione y nella stanza del paziente”
§ 5 - La comorbidità
pagina 7 di 12 Posto che non può seriamente contestarsi l'insorgenza dell'infezione dopo il ricovero, l'atto d'appello affronta pure la questione della comorbidità .
Essa è affrontata, in maniera più o meno precisa nell'atto d'appello
1) Sotto l'aspetto delle condizioni generali del paziente : “…già al momento del ricovero il paziente risultava affetto da morbo di Parkinson, da deterioramento cognitivo in encefalopatia vascolare cronica e da depressione….[…]… la fondata possibilità sia che tale agente patogeno possa svilupparsi in maniera virulenta soprattutto in pazienti immunodepressi1 (quale era appunto il al momento del ricovero presso il Persona_5 nosocomio di Urbino), dando appunto luogo ad infezioni di tipo endogeno…”
2) Sotto l'aspetto specifico polmonare di B.P.C.O. che aveva dato luogo, pressochè nell'immediatezza del ricovero, ad un prevedibile riscontro, tramite rx, di “diffusa accentuazione della trama bronco-interstiziale da broncopatia cronica”
Poiché il paziente si ricoverava per una sospetta frattura del femore, poi confermata, la prestazione ospedaliera andava fatta. È esclusa in radice, in altre parole, la possibilità di valutazione costi/benefici tra un mediocre – o più che mediocre – stato complessivo del paziente ed intervento prospettato.
Semmai si può affermare che tale stato avrebbe comportato un corteo di cautele ancora più numeroso rispetto a quelle standard. Non è dato sapere se l'ospedale di Urbino, uno dei più piccoli ospedali provinciali delle fosse attrezzato per tale surplus – ipotetico – di Pt_1
cautele, in caso contrario doveva caldeggiarsi, ma neppure questo risulta in alcun modo, il trasferimento in ambiente più adatto.
Sta di fatto, e si ritorna al punto di partenza, che non risulta in alcun modo la predisposizione né di cautele standard né di cautele ipoteticamente aggiuntive, queste ultime discendenti paradossalmente proprio dalla difesa dell'appellate.
Né può parte appellate, ma ciò si affronta solo per motivi di completezza in quanto l'argomento non viene coltivato nell'appello, affermare che il rischio era insito nell'operazione: si potrebbe in qualche modo prospettare ciò in relazione ad eventi cardiaci, non ad un evento nascente direttamente da un ricovero. 1 Nella cartella clinica e comunque nella documentazione in atti non si evince in alcun modo lo stato di immunodepressione affermato nell'appello, mentre vi risultano le altre patologie. pagina 8 di 12 § 6 – La rinnovazione della ctu
Questa Corte ha disposto il rinnovo della ctu2 con esiti non solo del tutto sovrapponibili a quelli della prima, ma con qualche dubbio aggiuntivo, addirittura, sulla congruità del trattamento dell'infezione in atto :
“Il decesso del Sig. è dovuto a sindrome da disfunzione multiorgano secondaria allo stato settico CP_4 sostenuto da infezione batterica da Enterococcus Faecalis. Suddetta infezione, secondo un criterio tanto temporale quanto topografico e clinico, è da inquadrarsi come un'ICA (Infezione correlata all'assistenza) e, in quanto tale, intrinsecamente riconducibile alla degenza del paziente presso l'Ospedale di Urbino.
Per quanto la probabilità di contrarre suddetto tipo di infezioni sia alta in ambiente nosocomiale, e quindi costituisca un evento prevedibile, l' non è stata in grado di fornire documentazione Parte_1 sufficiente ad attestare la messa in atto di misure preventive nel caso di specie.
Si ravvede, inoltre, nell'operato dei sanitari del reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Urbino, anche un ritardo per ciò che attiene l'inquadramento diagnostico della condizione settica sviluppata dal Sig. si CP_4 sottolinea, peraltro, che anche l'antibioticoterapia adottata non risultava idonea a garantire una copertura ad ampio spettro adeguata al caso specifico. Veniva infatti prescritta terapia con OL, cefalosporina di prima generazione attiva principalmente su Gram + e poco attiva su Gram -, in monoterapia e a dosaggio subottimale.
Pertanto, è rintracciabile nella condotta dei sanitari che ebbero in cura il de cuius, un doppio profilo censurabile: assistenziale e procedurale.”
§ 7 – conclusioni – spese processuali
All'infondatezza dei motivi di appello consegue il rigetto dello stesso. Per inciso, nessuna doglianza è stata mossa alla quantificazione del risarcimento operata dal primo giudice.
La più recente giurisprudenza, in tema di spese da liquidare a più soggetti aventi identica posizione, rende obbligatorio l'aumento del 30 % per ciascun soggetto dopo il primo .
Giova a tal proposito richiamare il testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 :
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro 2 Si rileva l'inconducenza di uno dei quesiti posti al secondo ctu ““
4. In conseguenza, accertino ed eventualmente, se presente, determinino i CTU il danno da invalidità (cd. danno biologico) patito dal sig CP_4 e quindi trasmissibile jure hereditatis”. In disparte il fatto che la sentenza non l'ha determinato, l'eventuale omissione poteva venire in rilievo solo tramite appello incidentale,non proposto . pagina 9 di 12 più soggetti.
Con novella introdotta dal DM 147/2022 che, rispetto al dato letterale, non è affatto precisa, ma non può comunque dare luogo a diversa interpretazione, specificamente viene detto all'art. 2, come in moltissimi altri luoghi, che c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
Ciò nell'ambito di una forte limitazione delle varie discrezionalità, già previste nel pregresso dm, che invece caratterizza proprio il dm 147.22.
Pertanto, è evidente che il testo attualmente, e per le prestazioni professionali concluse (anche qui per espressa previsione normativa ) dopo il 23.10.23 è nel senso indicato dai ricorrenti cioè
Nuovo testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 :
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Occorre, tuttavia, muovendo da Cass. Ord. 10367/2024, che fra l'altro afferma
“… l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche…”
che risolve varie questioni, osservare la rilevanza della distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, variando di conseguenza la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14:
- se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
- se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come sopra;
- sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del pagina 10 di 12 calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
I soggetti sono 9 ed hanno identità di posizioni .
La domanda più elevata (riconosciuta) è pari ad euro 162mila .
Si avrà pertanto :
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 240 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)
€ 34.360,80
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 48.677,80
RIDUZIONI ( in % sul compenso maggiorato )
Riduzione del 30 % su € 48.677,80 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -14.603,34
Compenso al netto delle riduzioni € 34.074,46
Pertanto
Compenso tabellare € 14.317,00
Totale variazioni in aumento + € 34.360,80
Totale variazioni in diminuzione - € 14.603,34
pagina 11 di 12 Compenso totale € 34.074,46
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 5.111,17
COMPENSO € 39.185,63
Su ciò è anche da calcolare il cap , se dovuto
L'appellante va altresì condannata alla refusione della spese di ctu in grado d'appello .
Sussistono altresì i presupposti per la declaratoria del raddoppio del CU.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida come da parte motiva, § 7 e alla refusione della spese di ctu in grado d'appello
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 13.5.25
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
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