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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3525 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3885/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Puri, giusta procura in calce all'atto di appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
APPELLANTE
E già c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giancarlo Catavello, giusta procura generale alle liti in atti
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4093/2022, R.G. n. 54017/2017, pubblicata in data 15.3.2022, il tribunale di
Roma rigettava la domanda proposta dalla curatela del fallimento nei Parte_2 confronti di con cui la curatela, sul presupposto dell'avvenuta Controparte_1
pagina 1 di 9 risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 56055 del 13.11.2002, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, aveva chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di tutti i canoni incassati in esecuzione del contratto, al netto dell'equo compenso, ex artt. 1526
e 1384 c.c.
Affermava, in sintesi, il primo giudice che, alla luce delle recenti pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 18543/2019; Cass. n. 18543/2019), non poteva trovare ingresso la disciplina prevista dall'art. 1526 c.c., dovendo invece trovare applicazione, in via analogica, la disposizione di cui all'art. 72 quater L.F. anche alle ipotesi di risoluzione del contratto di leasing verificatesi anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Affermava comunque che, nel caso di specie, il credito vantato dal fallimento risultava insussistente, oltre che in relazione al capo di domanda formulato in applicazione dell'art. 1526 c.c., anche sulla base del disposto di cui all'art. 17 del contratto di locazione finanziaria
(a mente del quale “…in qualunque ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, i corrispettivi periodici comunque e a qualsiasi titolo pagati, resteranno acquisiti a favore del concedente per l'intero loro ammontare…”), la cui legittimità era stata riaffermata dall'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. SS.UU. n. 2061 del 28.1.2021, che richiamava Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n.
1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031), a mente del quale, pur non potendosi applicare la legge n. 124/2017 ai contratti di locazione finanziaria già risolti al momento della sua entrata in vigore, il risarcimento del danno del concedente poteva, però, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., trovando applicazione il secondo comma dell'art. 1526 c.c.
e ferma restando la possibilità, contemplata dall'art. 1384 c.c., di riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale.
Concludeva, che, pertanto, non sussisteva alcun diritto della ex utilizzatrice alla restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto e che, al contrario, la c.t.u. espletata in corso di causa aveva evidenziato la sussistenza di un credito della banca convenuta ai sensi dell'art. 17 del contratto per l'importo di € 709.510,75 (questione, peraltro, non fatta oggetto di alcuna domanda nell'ambito del giudizio).
***
Ha proposto appello la curatela, articolando un unico motivo, con il quale lamenta che il primo giudice avrebbe fondato la decisione di rigetto su un orientamento pacificamente superato dalla pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite n. 2061/2021, la quale aveva escluso l'applicazione in via analogica della novella e dell'art. 72 quater legge fallimentare e pagina 2 di 9 aveva, invece, affermato l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo;
ne conseguirebbe quindi la fondatezza della domanda proposta in primo grado dall'appellante, con cui, proprio in applicazione dell'art. 1526 c.c. – norma sostitutiva delle contrarie pattuizioni contrattuali che prevedevano la ritenzione da parte della concedente dei ratei versati, nonostante la ripresa della piena proprietà e in aggiunta, come nel caso in questione, la riallocazione e rivendita dei beni immobili - chiedeva la restituzione dei canoni di leasing pagati dalla stessa e dalla sua dante causa, pari ad € 2.115.198,53, salvo il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni in oggetto.
Ha chiesto, pertanto, alla Corte di riformare integralmente la sentenza impugnata e di accogliere la domanda, condannando a restituire la somma di € Controparte_1
1.405.687,78 (€ 2.115.198,53 – € 709.510,75) e rigettando l'avversa domanda.
***
Si è costituita, in data 28.10.2022, chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello (ex art. 348 bis c.p.c.) per i motivi dedotti in narrativa e, in via principale, di rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dal . Parte_1
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 5/8 maggio 2025 è stata confermata la già fissata udienza del 5.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note fino a 15 giorni prima (depositate dalle parti in data 19 e 20 maggio 2025).
***
All'udienza del 5.6.2025, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
Nel merito, l'appello è infondato con le precisazioni e nei termini di cui appresso.
È vero, infatti, che la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 2061 del 28.1.2021), successivamente alle pronunce delle sezioni semplici richiamate nell'impugnata sentenza, ha statuito che la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha pagina 3 di 9 effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.
Pertanto, per il contratto oggetto di causa, risolto ex art. 1456 c.c. a mezzo raccomandata del
5.6.2007 (con cui la concedente, già si è avvalsa della clausola Parte_3 risolutiva espressa), cui ha fatto seguito il fallimento dell'utilizzatrice, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 1526 c.c.
Si ritiene opportuno sintetizzare di seguito l'arresto delle Sezioni Unite.
Muovendo dal fatto che, in base all'art. 1526 c.c., l'utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo, però, diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltre al risarcimento del danno, spiega la Corte di legittimità che la ratio è quella di far fronte, nel caso di leasing traslativo, all'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso.
Spiega ancora la Corte (pag. 32 e segg.) che:
- nello stesso "diritto vivente" già si coglie la maturata consapevolezza di quale sia la declinazione della causa di finanziamento e, quindi, dell'interesse del concedente di ottenere, nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utilizzatore,
"l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione; non quello di ottenere la restituzione dell'immobile, che normalmente non rientrava fra i beni di sua proprietà alla data della conclusione del contratto, né costituiva oggetto della sua attività commerciale" (Cass., 17 gennaio 2014, n. 888);
- di qui il rilievo per cui l'equo compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 1526 c.c., comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il pagina 4 di 9 risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione e deve essere tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto;
- il risarcimento può però essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo
"contratto di leasing";
- in tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio, già contemplato dall'art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale;
- ecco, dunque, che la complessiva operazione - originatasi in seno all'autonomia privata e sussunta, attraverso l'analogia, nell'art. 1526 c.c. - trova la sua compiuta regolamentazione attraverso la peculiare rilevanza che viene ad assumere il comma secondo dello stesso art. 1526 c.c., ossia la norma che disciplina la clausola penale
(c.d. clausola di confisca) e, quindi, il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedente in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore;
- nel selezionare quali delle clausole standardizzate dall'autonomia privata fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente e rispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali, si è ritenuta manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene;
- è stata, invece, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito;
pagina 5 di 9 - in tale prospettiva va allora considerato che, ove la vendita o altra allocazione sul mercato del bene concesso in leasing non avvenga, non vi può essere (come precisato da Cass. n. 15202/2018) in concreto una locupletazione, per cui resta fermo il diritto dell'utilizzatore "di ripetere l'eventuale maggior valore che dalla vendita del bene (a prezzo di mercato)" ricavi il concedente, "rispetto alle utilità che [quest'ultimo]
... avrebbe tratto dal contratto qualora finalizzato con il riscatto del bene", con l'ulteriore puntualizzazione che, nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa "dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c.";
- se, invece, il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva
(acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. andrà ridotta dal giudice, anche d'ufficio (ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni di rito), nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.
Conclude che, nel caso scrutinato, ferma restando l'irripetibilità dei canoni già riscossi, il giudice doveva provvedere ad una stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso (se il bene non sia stato venduto o altrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi a parametro i valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detrarre il valore stimato dalle somme dovute al concedente, con eventuale residuo da attribuire - in fattispecie (come quella in esame) di fallimento dell'utilizzatore successivo alla intervenuta risoluzione contrattuale - alla curatela.
Nel solco di siffatto insegnamento (cfr., tra le tante, anche Cass. n. 16632/2023), la Suprema
Corte (Cass. n. 28022/2021) ha chiarito che:
- non è inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente, ai sensi dell'articolo 1526, comma secondo, c.c.;
pagina 6 di 9 - non è inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni ancora da scadere siano dovuti al concedente a titolo di penale, ex articolo 1382 c.c.;
- unica cautela necessaria è che, in questi casi, è onere del concedente, nell'esigere il proprio credito verso l'utilizzatore, indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c.
Ancora, con recente pronuncia (Cass. n. 26518/2024), i giudici di legittimità hanno statuito quanto segue:
- non è corretto sostenere che l'art. 1526 c.c. è inderogabile al punto da impedire alle parti di predeterminare il danno con una clausola penale, e di farlo secondo un assetto diverso da quello previsto da tale norma, ma nella sostanza non iniquo;
- anche nei contratti ai quali si applica l'articolo 1526 secondo comma c.c. le parti hanno un interesse rilevante a predeterminare il danno sulla base di una clausola penale, che, come ogni clausola penale, potrà essere ritenuta manifestamente eccessiva e può essere ridotta ad equità dal giudice, ma che di certo non è in astratto esclusa dalla operatività dell'articolo 1526 c.c.;
- del resto, il primo comma dell'articolo 1526 c.c. garantisce al compratore la restituzione delle rate riscosse, ma il secondo comma prevede che possa essere convenuto diversamente, salvo che ciò che è convenuto non sia eccessivo, e allora il giudice può ridurre l'ammontare di quanto trattenuto dal venditore;
- si tratta di due regole diverse: l'articolo 1526 c.c. è norma sulle restituzioni, ossia è norma che regola la sorte delle prestazioni effettuate in caso di risoluzione del contratto;
la clausola penale non è regola sulle restituzioni, ma sul danno conseguenza dell'inadempimento, con la conseguenza che l'una non esclude l'altra, salva la valutazione in concreto della iniquità del risultato.
Così ricostruito l'orientamento di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, va ora esaminato il caso di specie.
L'art. 17 del contratto prevede che, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, questi, in aggiunta a tutte le somme che abbia già corrisposto al concedente a titolo di corrispettivo della locazione finanziaria o ad altro titolo, dovrà provvedere al rimborso di tutte le spese e dei costi, anche di carattere fiscale;
inoltre, il pagina 7 di 9 concedente può richiedere a titolo di risarcimento danni, un importo pari all'ammontare dei corrispettivi periodici non ancora maturati attualizzati al tasso ivi indicato, maggiorato del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto e dedotto quanto il concedente abbia conseguito alla vendita o dalla rilocazione del bene, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimento da parte di terzi;
in qualunque ipotesi di risoluzione anticipata, i corrispettivi periodici comunque a qualsiasi titolo pagati, resteranno acquisiti a favore del concedente per l'intero loro ammontare.
Il , in primo grado, ha dedotto di aver versato la complessiva somma di € Parte_1
2.115.198,53 (somma di cui ha chiesto la restituzione salvo il riconoscimento di un equo compenso alla concedente in ragione dell'utilizzo dei beni in oggetto) e, all'esito della c.t.u.
(con cui si era accertato che l'indennità dovuta a , sommata alle spese e Controparte_1 canoni non percepiti, ammontava ad € 709.510,75), ha chiesto, in comparsa conclusionale, la restituzione della somma di € 1.405.687,78 (€ 2.115.198,53 – € 709.510,75).
Il C.T.U. ha accertato che “l'entità di quanto dovuto dalla società utilizzatrice in base all'art. 17 del contratto di locazione finanziaria”, è pari a complessivi € 709.510,75, “dedotto, per i subb. 501, 502 quanto conseguito da a seguito della riallocazione e, per il sub. 510, quanto conseguito a seguito della CP_1 vendita”, mentre nulla ha potuto dedurre per il sub. 506, non avendo rinvenuto atti di locazione o compravendita.
Ne consegue che, se è vero che il primo giudice ha erroneamente ritenuto applicabile l'art. 72 quater l.fall., è anche vero che con la successiva statuizione (idonea a sorreggere la decisione) ha correttamente rigettato la domanda della curatela sulla base della clausola penale di cui all'art. 17 del contratto, ritenuta legittima in ossequio al suindicato insegnamento.
E infatti, il valore di quanto conseguito dalla concedente dalla riallocazione e vendita dei beni
è stato detratto e, nonostante ciò, residua un credito in favore della medesima.
In conclusione, pur dovendo trovare applicazione, nella specie, l'art. 1526 c.c. nei termini sopra riportati, l'appellante non ha diritto alla restituzione di alcuna somma a titolo di canoni corrisposti.
L'appello deve dunque essere rigettato.
***
Premesso che il patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (Cass.
n. 8388/2017; Cass. n. 19953/2012), la curatela appellante deve essere condannata,
pagina 8 di 9 secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 1.000.001,00 a €
2.000.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Pur essendo la curatela ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato, va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 8982/2024; Cass. n. 26907/2018, in motivazione).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 4093/2022, R.G. n. 54017/2017, pubblicata in data 15.3.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_4 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 29.033,00 per CP_1
compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3885/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Puri, giusta procura in calce all'atto di appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
APPELLANTE
E già c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Giancarlo Catavello, giusta procura generale alle liti in atti
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4093/2022, R.G. n. 54017/2017, pubblicata in data 15.3.2022, il tribunale di
Roma rigettava la domanda proposta dalla curatela del fallimento nei Parte_2 confronti di con cui la curatela, sul presupposto dell'avvenuta Controparte_1
pagina 1 di 9 risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 56055 del 13.11.2002, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, aveva chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di tutti i canoni incassati in esecuzione del contratto, al netto dell'equo compenso, ex artt. 1526
e 1384 c.c.
Affermava, in sintesi, il primo giudice che, alla luce delle recenti pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 18543/2019; Cass. n. 18543/2019), non poteva trovare ingresso la disciplina prevista dall'art. 1526 c.c., dovendo invece trovare applicazione, in via analogica, la disposizione di cui all'art. 72 quater L.F. anche alle ipotesi di risoluzione del contratto di leasing verificatesi anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Affermava comunque che, nel caso di specie, il credito vantato dal fallimento risultava insussistente, oltre che in relazione al capo di domanda formulato in applicazione dell'art. 1526 c.c., anche sulla base del disposto di cui all'art. 17 del contratto di locazione finanziaria
(a mente del quale “…in qualunque ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, i corrispettivi periodici comunque e a qualsiasi titolo pagati, resteranno acquisiti a favore del concedente per l'intero loro ammontare…”), la cui legittimità era stata riaffermata dall'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. SS.UU. n. 2061 del 28.1.2021, che richiamava Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n.
1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031), a mente del quale, pur non potendosi applicare la legge n. 124/2017 ai contratti di locazione finanziaria già risolti al momento della sua entrata in vigore, il risarcimento del danno del concedente poteva, però, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., trovando applicazione il secondo comma dell'art. 1526 c.c.
e ferma restando la possibilità, contemplata dall'art. 1384 c.c., di riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale.
Concludeva, che, pertanto, non sussisteva alcun diritto della ex utilizzatrice alla restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto e che, al contrario, la c.t.u. espletata in corso di causa aveva evidenziato la sussistenza di un credito della banca convenuta ai sensi dell'art. 17 del contratto per l'importo di € 709.510,75 (questione, peraltro, non fatta oggetto di alcuna domanda nell'ambito del giudizio).
***
Ha proposto appello la curatela, articolando un unico motivo, con il quale lamenta che il primo giudice avrebbe fondato la decisione di rigetto su un orientamento pacificamente superato dalla pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite n. 2061/2021, la quale aveva escluso l'applicazione in via analogica della novella e dell'art. 72 quater legge fallimentare e pagina 2 di 9 aveva, invece, affermato l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo;
ne conseguirebbe quindi la fondatezza della domanda proposta in primo grado dall'appellante, con cui, proprio in applicazione dell'art. 1526 c.c. – norma sostitutiva delle contrarie pattuizioni contrattuali che prevedevano la ritenzione da parte della concedente dei ratei versati, nonostante la ripresa della piena proprietà e in aggiunta, come nel caso in questione, la riallocazione e rivendita dei beni immobili - chiedeva la restituzione dei canoni di leasing pagati dalla stessa e dalla sua dante causa, pari ad € 2.115.198,53, salvo il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni in oggetto.
Ha chiesto, pertanto, alla Corte di riformare integralmente la sentenza impugnata e di accogliere la domanda, condannando a restituire la somma di € Controparte_1
1.405.687,78 (€ 2.115.198,53 – € 709.510,75) e rigettando l'avversa domanda.
***
Si è costituita, in data 28.10.2022, chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello (ex art. 348 bis c.p.c.) per i motivi dedotti in narrativa e, in via principale, di rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dal . Parte_1
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 5/8 maggio 2025 è stata confermata la già fissata udienza del 5.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note fino a 15 giorni prima (depositate dalle parti in data 19 e 20 maggio 2025).
***
All'udienza del 5.6.2025, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
Nel merito, l'appello è infondato con le precisazioni e nei termini di cui appresso.
È vero, infatti, che la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 2061 del 28.1.2021), successivamente alle pronunce delle sezioni semplici richiamate nell'impugnata sentenza, ha statuito che la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha pagina 3 di 9 effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.
Pertanto, per il contratto oggetto di causa, risolto ex art. 1456 c.c. a mezzo raccomandata del
5.6.2007 (con cui la concedente, già si è avvalsa della clausola Parte_3 risolutiva espressa), cui ha fatto seguito il fallimento dell'utilizzatrice, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 1526 c.c.
Si ritiene opportuno sintetizzare di seguito l'arresto delle Sezioni Unite.
Muovendo dal fatto che, in base all'art. 1526 c.c., l'utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo, però, diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltre al risarcimento del danno, spiega la Corte di legittimità che la ratio è quella di far fronte, nel caso di leasing traslativo, all'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso.
Spiega ancora la Corte (pag. 32 e segg.) che:
- nello stesso "diritto vivente" già si coglie la maturata consapevolezza di quale sia la declinazione della causa di finanziamento e, quindi, dell'interesse del concedente di ottenere, nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utilizzatore,
"l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione; non quello di ottenere la restituzione dell'immobile, che normalmente non rientrava fra i beni di sua proprietà alla data della conclusione del contratto, né costituiva oggetto della sua attività commerciale" (Cass., 17 gennaio 2014, n. 888);
- di qui il rilievo per cui l'equo compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 1526 c.c., comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il pagina 4 di 9 risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione e deve essere tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto;
- il risarcimento può però essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo
"contratto di leasing";
- in tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio, già contemplato dall'art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale;
- ecco, dunque, che la complessiva operazione - originatasi in seno all'autonomia privata e sussunta, attraverso l'analogia, nell'art. 1526 c.c. - trova la sua compiuta regolamentazione attraverso la peculiare rilevanza che viene ad assumere il comma secondo dello stesso art. 1526 c.c., ossia la norma che disciplina la clausola penale
(c.d. clausola di confisca) e, quindi, il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedente in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore;
- nel selezionare quali delle clausole standardizzate dall'autonomia privata fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente e rispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali, si è ritenuta manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene;
- è stata, invece, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito;
pagina 5 di 9 - in tale prospettiva va allora considerato che, ove la vendita o altra allocazione sul mercato del bene concesso in leasing non avvenga, non vi può essere (come precisato da Cass. n. 15202/2018) in concreto una locupletazione, per cui resta fermo il diritto dell'utilizzatore "di ripetere l'eventuale maggior valore che dalla vendita del bene (a prezzo di mercato)" ricavi il concedente, "rispetto alle utilità che [quest'ultimo]
... avrebbe tratto dal contratto qualora finalizzato con il riscatto del bene", con l'ulteriore puntualizzazione che, nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa "dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c.";
- se, invece, il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva
(acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. andrà ridotta dal giudice, anche d'ufficio (ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni di rito), nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.
Conclude che, nel caso scrutinato, ferma restando l'irripetibilità dei canoni già riscossi, il giudice doveva provvedere ad una stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso (se il bene non sia stato venduto o altrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi a parametro i valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detrarre il valore stimato dalle somme dovute al concedente, con eventuale residuo da attribuire - in fattispecie (come quella in esame) di fallimento dell'utilizzatore successivo alla intervenuta risoluzione contrattuale - alla curatela.
Nel solco di siffatto insegnamento (cfr., tra le tante, anche Cass. n. 16632/2023), la Suprema
Corte (Cass. n. 28022/2021) ha chiarito che:
- non è inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente, ai sensi dell'articolo 1526, comma secondo, c.c.;
pagina 6 di 9 - non è inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni ancora da scadere siano dovuti al concedente a titolo di penale, ex articolo 1382 c.c.;
- unica cautela necessaria è che, in questi casi, è onere del concedente, nell'esigere il proprio credito verso l'utilizzatore, indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c.
Ancora, con recente pronuncia (Cass. n. 26518/2024), i giudici di legittimità hanno statuito quanto segue:
- non è corretto sostenere che l'art. 1526 c.c. è inderogabile al punto da impedire alle parti di predeterminare il danno con una clausola penale, e di farlo secondo un assetto diverso da quello previsto da tale norma, ma nella sostanza non iniquo;
- anche nei contratti ai quali si applica l'articolo 1526 secondo comma c.c. le parti hanno un interesse rilevante a predeterminare il danno sulla base di una clausola penale, che, come ogni clausola penale, potrà essere ritenuta manifestamente eccessiva e può essere ridotta ad equità dal giudice, ma che di certo non è in astratto esclusa dalla operatività dell'articolo 1526 c.c.;
- del resto, il primo comma dell'articolo 1526 c.c. garantisce al compratore la restituzione delle rate riscosse, ma il secondo comma prevede che possa essere convenuto diversamente, salvo che ciò che è convenuto non sia eccessivo, e allora il giudice può ridurre l'ammontare di quanto trattenuto dal venditore;
- si tratta di due regole diverse: l'articolo 1526 c.c. è norma sulle restituzioni, ossia è norma che regola la sorte delle prestazioni effettuate in caso di risoluzione del contratto;
la clausola penale non è regola sulle restituzioni, ma sul danno conseguenza dell'inadempimento, con la conseguenza che l'una non esclude l'altra, salva la valutazione in concreto della iniquità del risultato.
Così ricostruito l'orientamento di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, va ora esaminato il caso di specie.
L'art. 17 del contratto prevede che, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, questi, in aggiunta a tutte le somme che abbia già corrisposto al concedente a titolo di corrispettivo della locazione finanziaria o ad altro titolo, dovrà provvedere al rimborso di tutte le spese e dei costi, anche di carattere fiscale;
inoltre, il pagina 7 di 9 concedente può richiedere a titolo di risarcimento danni, un importo pari all'ammontare dei corrispettivi periodici non ancora maturati attualizzati al tasso ivi indicato, maggiorato del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto e dedotto quanto il concedente abbia conseguito alla vendita o dalla rilocazione del bene, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimento da parte di terzi;
in qualunque ipotesi di risoluzione anticipata, i corrispettivi periodici comunque a qualsiasi titolo pagati, resteranno acquisiti a favore del concedente per l'intero loro ammontare.
Il , in primo grado, ha dedotto di aver versato la complessiva somma di € Parte_1
2.115.198,53 (somma di cui ha chiesto la restituzione salvo il riconoscimento di un equo compenso alla concedente in ragione dell'utilizzo dei beni in oggetto) e, all'esito della c.t.u.
(con cui si era accertato che l'indennità dovuta a , sommata alle spese e Controparte_1 canoni non percepiti, ammontava ad € 709.510,75), ha chiesto, in comparsa conclusionale, la restituzione della somma di € 1.405.687,78 (€ 2.115.198,53 – € 709.510,75).
Il C.T.U. ha accertato che “l'entità di quanto dovuto dalla società utilizzatrice in base all'art. 17 del contratto di locazione finanziaria”, è pari a complessivi € 709.510,75, “dedotto, per i subb. 501, 502 quanto conseguito da a seguito della riallocazione e, per il sub. 510, quanto conseguito a seguito della CP_1 vendita”, mentre nulla ha potuto dedurre per il sub. 506, non avendo rinvenuto atti di locazione o compravendita.
Ne consegue che, se è vero che il primo giudice ha erroneamente ritenuto applicabile l'art. 72 quater l.fall., è anche vero che con la successiva statuizione (idonea a sorreggere la decisione) ha correttamente rigettato la domanda della curatela sulla base della clausola penale di cui all'art. 17 del contratto, ritenuta legittima in ossequio al suindicato insegnamento.
E infatti, il valore di quanto conseguito dalla concedente dalla riallocazione e vendita dei beni
è stato detratto e, nonostante ciò, residua un credito in favore della medesima.
In conclusione, pur dovendo trovare applicazione, nella specie, l'art. 1526 c.c. nei termini sopra riportati, l'appellante non ha diritto alla restituzione di alcuna somma a titolo di canoni corrisposti.
L'appello deve dunque essere rigettato.
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Premesso che il patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (Cass.
n. 8388/2017; Cass. n. 19953/2012), la curatela appellante deve essere condannata,
pagina 8 di 9 secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 1.000.001,00 a €
2.000.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Pur essendo la curatela ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato, va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 8982/2024; Cass. n. 26907/2018, in motivazione).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 4093/2022, R.G. n. 54017/2017, pubblicata in data 15.3.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_4 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 29.033,00 per CP_1
compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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