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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4116/2019 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Teresa Parte_1 Baldassarra;
- ATTORE- E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Stefanì; Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H E'
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Agnese Picerno;
Parte_2
- TERZA CHIAMATA – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
All'udienza figurata del 26.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 27.03.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 19.03.2019 esponeva che: Parte_1
- era nato a [...] il [...] dalla relazione tra la madre (di cui Parte_2 originariamente aveva preso il cognome) e Controparte_1
- una volta appreso dell'identità paterna, aveva proceduto assieme al ad effettuare le CP_1 indagini ematologiche e genetiche presso la clinica universitaria del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Sezione di Genetica Medica, presso il Policlinico di Bari;
- con nota del 12.07.2018 a firma della prof.ssa veniva comunicato che: “ Persona_1 Parte_1
è figlio biologico di con una probabilità del 99,999%”;
[...] Controparte_1
- il , nonostante i risultati clinici, non aveva provveduto al riconoscimento dell'istante né CP_1 a liquidare alcun risarcimento;
- aveva subito negli anni un danno patrimoniale, morale ed esistenziale;
tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi la paternità di e Parte_1 condannare il al pagamento della somma di € 180.000,00 a titolo di risarcimento del CP_1 danno.
1 Nel costituirsi in giudizio in data 10.06.2019 chiedeva che il Tribunale Controparte_1 provvedesse a fissare nuova udienza di trattazione per consentire la chiamata in causa di ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; nel merito, riferiva di essersi reso disponibile Parte_2 al riconoscimento dell'attore sin dall'avvenuta conoscenza della paternità biologica. Inoltre, riferiva che il danno lamentato dall'attore doveva imputarsi alla madre per aver Parte_2 omesso di notiziare il convenuto della menzionata paternità e che nessun rimprovero poteva essere mosso allo stesso, avendo appreso la circostanza solamente in occasione del contatto da parte dell'attore. Pertanto, concludeva chiedendo: “previa dichiarazione che il sig. è figlio Parte_1 naturale del sig. con il conseguente ordine all'ufficiale dell'anagrafe di Controparte_1 provvedere alle conseguenti annotazioni sulle rispettive schede anagrafiche, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- sulla domanda di risarcimento del danno, accertare e dichiarare la responsabilità della terza chiamata , anche in concorso con il Parte_2 figlio e, esclusa ogni responsabilità del convenuto Parte_1 Controparte_1 rigettare la domanda nei suoi confronti proposta dall'attore”. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 22.01.2020 Parte_2 contestando la ricostruzione dei fatti esposta dal e negando ogni forma di propria CP_1 responsabilità per il danno subito dall'attore. Concludeva chiedendo l'accertamento del difetto di ogni profilo di responsabilità in capo alla convenuta, la condanna del al risarcimento dei danni subiti dall'attore ed al risarcimento CP_1 dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con ordinanza del 26.03.2020, a definizione del sub-procedimento iscritto al N. 4116-1/2019 R.G. veniva rigettata la richiesta di sequestro conservativo proposta dall'attore e rigettata l'istanza ex art. 96 c.p.c. di controparte. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con ordinanza depositata in data 21.02.2021 il G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti (prova per interpello e prova testimoniale) e rigettava le ulteriori istanze istruttorie. Infine, espletati l'interrogatorio formale del convenuto e le prove testimoniali, all'udienza figurata del 26.03.2025 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, sulla scorta delle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 27.03.2025, chiedendo “di dichiarare il Sig. CP_1 padre biologico dell'istante , e il rigetto della restante parte della
[...] Parte_1 richiesta del ricorrente”. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni sollevata dal convenuto , in quanto formulata tardivamente, ovvero CP_1 per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata in data 26.05.2025. La domanda di accertamento della paternità è fondata in forza delle analisi molecolari in atti, le cui risultanze non sono state oggetto di contestazione tra le parti. Invero, gli elementi acquisiti nel giudizio dimostrano che è figlio di Parte_1
Controparte_1 Ed, infatti, dalle indagini molecolari in atti, effettuate alla clinica universitaria del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Sezione di Genetica Medica, presso il Policlinico di Bari (il cui esito veniva comunicato con nota del 12.07.2018 a firma della prof.ssa ), è Persona_1 risultato che: è figlio biologico di con una probabilità del Parte_1 Controparte_1 99,999%”.
L'accertamento è fondato su dati obiettivi – analisi molecolari - che il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana ha diligentemente svolto attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto dalla saliva delle parti. La specifica procedura seguita, analiticamente riportata nella relazione in atti, è pienamente condivisibile sicché il Tribunale ritiene senz'altro di farne proprie le conclusioni.
2 Pertanto, deve dichiararsi che nato a [...] il [...], è figlio di Parte_1
nato a [...] il [...], ed ordinarsi l'annotazione prescritta da parte Controparte_1 dell'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente. Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno endofamiliare, formulata sia dall'attore che dalla terza chiamata, questa è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. Deve, innanzitutto, premettersi che, secondo quanto ritenuto dalle più recenti pronunce in materia, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti e dando luogo a fattispecie risarcitoria, la avvenuta deprivazione per i figli della figura genitoriale paterna, figura che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, tanto essendo idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. In particolare, la giurisprudenza ha elaborato, negli ultimi anni, la fattispecie di illecito c.d. endofamiliare, inteso come il nocumento che il figlio subisce a causa del mancato adempimento da parte del padre (nella specie) ovvero della madre dei doveri genitoriali, che traggono il loro fondamento non solo dagli artt. 316 e 316-bis c.c. e dagli artt. 2 e 30 Cost., ma anche da fonti sovranazionali, come l'art. 24 della Carta di Nizza. La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare si basa proprio sull'automatismo tra responsabilità genitoriale e nascita: gli obblighi genitoriali di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli derivano esclusivamente dalla generazione, a prescindere dal riconoscimento formale dello status. In particolare, il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (v. Cass. n. 3079/2015) esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (conformi, Cass. Civ. 34950 del 28.11.2022 e Cass. Civ. 26205/2013). Il diritto a beneficiare del sostegno delle figure genitoriali s'impernia, inoltre, sull'art. 29 Cost., che tutela i diritti della famiglia e deve essere inteso nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto genitoriale ispira, generando bisogni e doveri, ma anche dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (cfr. Cass. n. 8827/2003). In quanto figura ricostruita quale illecito, e pertanto di diretta derivazione dall'art. 2043 c.c., si è peraltro rilevato che il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, deve possedere i caratteri tipici del detto illecito civile e dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto. La Suprema Corte, sul punto, ha enucleato il seguente principio di diritto: "in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio" (v. Cass. n. 22496/2021). Ciò premesso, acclarato che risulta incontestato che il non abbia adempiuto agli obblighi CP_1 di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, circostanza che determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, si osserva che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova certa in ordine alla sussistenza di profili di colpa in capo al , ovvero della sua CP_1 consapevolezza di essere il padre del Parte_1
3 Il convenuto, in particolare, ha affermato nei suoi atti difensivi (ed in sede di interrogatorio formale) di non aver saputo della nascita del figlio fino a quando tale circostanza non gli fu comunicata dal figlio stesso poco prima del giudizio, e che, pertanto, alcun illecito può imputarsi allo stesso, in quanto inconsapevole della paternità. Al contrario, l'attore e la terza chiamata hanno riferito che il fosse stato reso edotto prima CP_1 dalla stessa madre nel mese di maggio del 1975, poi anche dalla zia Parte_2
ascoltata in qualità di teste all'udienza del 24.11.2021, la quale ha riferito: Persona_2
“Confermo che verso la metà del mese di ottobre del 1975, dopo aver saputo della gravidanza di mia sorella e dopo che lei ci aveva raccontato tutto, io, insieme alla sig.ra , detta Persona_3 Per_4
nello stesso giorno, preciso in serata, sono andata a trovare il sig. presso il
[...] Controparte_1 Bar Aurora, di Altamura;
in tale circostanza gli abbiamo parlato della gravidanza di mia sorella e lui ha negato, dicendo -Non è mio-”. Inoltre, riferiva che: “Successivamente i miei genitori andarono a casa del per informare tutta la sua famiglia della gravidanza di mia sorella Controparte_1
e che, a breve sarebbe nato il bambino;
ma anche in tale occasione il AN non ne ha Pt_2 voluto sapere. Preciso che io, in tale occasione, non sono andata con i miei genitori, i quali mi riferirono dopo l'esito della loro visita”. Tali circostanze, tuttavia, non sono state suffragate da validi elementi di prova (anche per l'intervenuto decesso di , detta e sono in contrasto con quanto riferito dai Persona_3 Persona_4 testimoni del (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22.12.2021 dai testimoni CP_1 [...]
e ). Tes_1 Testimone_2 Ciò detto, deve infatti rilevarsi che l'unico elemento probatorio apportato dall'attore e dalla terza chiamata corrisponde alle testimonianze rese dai testimoni e Persona_2 Tes_3
zie dell'attore, oltre ad una registrazione fonografia di un incontro tra il ed il
[...] CP_1
Parte_1
Orbene, le circostanze riferite dalle testimoni in questione, le quali si trovano in una posizione di particolare ed evidente vicinanza affettiva alla parte, si pongono in parziale contrasto con quanto dichiarato dallo stesso in occasione di detto incontro, avvenuto il giorno Controparte_1 10.08.2018, registrato a sua insaputa, il che ne rafforza la veridicità delle dichiarazioni da lui rese nell'occasione (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. di parte attrice, depositata in data 29.10.2020). In detta circostanza il riferisce: “Cioè tu eri sicuro, sicuro ma io per niente perché io non CP_1 è che… a me… a me, in faccia a me non è venuto mai nessuno a dirmi che questo è figlio a te o… in faccia a me non è venuto mai nessuno. Venne… è venuta solo una signora che abitava dietro la casa di… ed è (Cicr fritt)”. Tale circostanza è stata ribadita dallo stesso in sede di interpello all'udienza del CP_1 29.09.2021, precisando però di non aver dato peso a tale persona in quanto la riteneva una
“chiacchierona”. Pertanto, sebbene possa ritenersi acclarato che il fosse stata notiziato da tale vicina, non CP_1 può altrettanto ritenersi raggiunta la prova che il fosse realmente a conoscenza di essere CP_1 il padre dell'attore, avendo sostenuto di aver pensato ad una mera “chiacchiera di paese”; tantomeno è giammai risultato comprovato che la convenuta avesse personalmente informato (coem da costei sostenuto) il futuro padre della gravidanza in corso. Deve concludersi, dunque, che parte attrice (così come la terza chiamata Parte_2 abbia omesso di soddisfare l'onere probatorio su di sé gravante in ordine alla “consapevolezza della procreazione” da parte del , ovvero la sussistenza dei profili di responsabilità soggettiva CP_1 richiesti ai sensi dell'art. 2043 c.c. In ragione del rigetto della domanda di risarcimento di parte attrice, cui ha aderito la terza chiamata non occorre pronunciarsi sulla domanda di risarcimento formulata in Parte_2 via subordinata dal . CP_1 Vanno rigettate le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. proposte sia dall'attore che dalla terza chiamata perché non risulta che il abbia agito in giudizio con Parte_2 CP_1
4 dolo o colpa grave, il che induce a ritenere che si sia limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa ex art. 24 Cost. Le spese di lite debbono essere compensate, considerata, da un lato, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e l'accoglimento della domanda attorea principale di dichiarazione giudiziale di paternità (cui ha aderito di fatto il ma che in ogni caso si è resa necessaria a causa della CP_1 protratta inerzia da parte di quest'ultimo), dall'altro, la soccombenza dell'attore e della terza chiamata in ordine alla domanda di risarcimento dei danni e di condanna ex art. Parte_2 96 c.p.c. per lite temeraria. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 19.03.2019 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto;
CP_1
2. dichiara che nato a [...] il [...], è figlio di Parte_1
nato ad [...] il [...], e, per l'effetto, dispone che l'Ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile faccia annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di
Parte_1
3. rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da e Parte_1
Parte_2
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da e Parte_1
Parte_2
5. compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Bari il 24 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente Est.
dott.ssa Rosella Nocera
5
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4116/2019 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Teresa Parte_1 Baldassarra;
- ATTORE- E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Stefanì; Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H E'
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Agnese Picerno;
Parte_2
- TERZA CHIAMATA – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
All'udienza figurata del 26.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 27.03.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 19.03.2019 esponeva che: Parte_1
- era nato a [...] il [...] dalla relazione tra la madre (di cui Parte_2 originariamente aveva preso il cognome) e Controparte_1
- una volta appreso dell'identità paterna, aveva proceduto assieme al ad effettuare le CP_1 indagini ematologiche e genetiche presso la clinica universitaria del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Sezione di Genetica Medica, presso il Policlinico di Bari;
- con nota del 12.07.2018 a firma della prof.ssa veniva comunicato che: “ Persona_1 Parte_1
è figlio biologico di con una probabilità del 99,999%”;
[...] Controparte_1
- il , nonostante i risultati clinici, non aveva provveduto al riconoscimento dell'istante né CP_1 a liquidare alcun risarcimento;
- aveva subito negli anni un danno patrimoniale, morale ed esistenziale;
tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi la paternità di e Parte_1 condannare il al pagamento della somma di € 180.000,00 a titolo di risarcimento del CP_1 danno.
1 Nel costituirsi in giudizio in data 10.06.2019 chiedeva che il Tribunale Controparte_1 provvedesse a fissare nuova udienza di trattazione per consentire la chiamata in causa di ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; nel merito, riferiva di essersi reso disponibile Parte_2 al riconoscimento dell'attore sin dall'avvenuta conoscenza della paternità biologica. Inoltre, riferiva che il danno lamentato dall'attore doveva imputarsi alla madre per aver Parte_2 omesso di notiziare il convenuto della menzionata paternità e che nessun rimprovero poteva essere mosso allo stesso, avendo appreso la circostanza solamente in occasione del contatto da parte dell'attore. Pertanto, concludeva chiedendo: “previa dichiarazione che il sig. è figlio Parte_1 naturale del sig. con il conseguente ordine all'ufficiale dell'anagrafe di Controparte_1 provvedere alle conseguenti annotazioni sulle rispettive schede anagrafiche, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- sulla domanda di risarcimento del danno, accertare e dichiarare la responsabilità della terza chiamata , anche in concorso con il Parte_2 figlio e, esclusa ogni responsabilità del convenuto Parte_1 Controparte_1 rigettare la domanda nei suoi confronti proposta dall'attore”. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 22.01.2020 Parte_2 contestando la ricostruzione dei fatti esposta dal e negando ogni forma di propria CP_1 responsabilità per il danno subito dall'attore. Concludeva chiedendo l'accertamento del difetto di ogni profilo di responsabilità in capo alla convenuta, la condanna del al risarcimento dei danni subiti dall'attore ed al risarcimento CP_1 dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con ordinanza del 26.03.2020, a definizione del sub-procedimento iscritto al N. 4116-1/2019 R.G. veniva rigettata la richiesta di sequestro conservativo proposta dall'attore e rigettata l'istanza ex art. 96 c.p.c. di controparte. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con ordinanza depositata in data 21.02.2021 il G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti (prova per interpello e prova testimoniale) e rigettava le ulteriori istanze istruttorie. Infine, espletati l'interrogatorio formale del convenuto e le prove testimoniali, all'udienza figurata del 26.03.2025 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, sulla scorta delle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 27.03.2025, chiedendo “di dichiarare il Sig. CP_1 padre biologico dell'istante , e il rigetto della restante parte della
[...] Parte_1 richiesta del ricorrente”. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni sollevata dal convenuto , in quanto formulata tardivamente, ovvero CP_1 per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata in data 26.05.2025. La domanda di accertamento della paternità è fondata in forza delle analisi molecolari in atti, le cui risultanze non sono state oggetto di contestazione tra le parti. Invero, gli elementi acquisiti nel giudizio dimostrano che è figlio di Parte_1
Controparte_1 Ed, infatti, dalle indagini molecolari in atti, effettuate alla clinica universitaria del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Sezione di Genetica Medica, presso il Policlinico di Bari (il cui esito veniva comunicato con nota del 12.07.2018 a firma della prof.ssa ), è Persona_1 risultato che: è figlio biologico di con una probabilità del Parte_1 Controparte_1 99,999%”.
L'accertamento è fondato su dati obiettivi – analisi molecolari - che il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana ha diligentemente svolto attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto dalla saliva delle parti. La specifica procedura seguita, analiticamente riportata nella relazione in atti, è pienamente condivisibile sicché il Tribunale ritiene senz'altro di farne proprie le conclusioni.
2 Pertanto, deve dichiararsi che nato a [...] il [...], è figlio di Parte_1
nato a [...] il [...], ed ordinarsi l'annotazione prescritta da parte Controparte_1 dell'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente. Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno endofamiliare, formulata sia dall'attore che dalla terza chiamata, questa è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. Deve, innanzitutto, premettersi che, secondo quanto ritenuto dalle più recenti pronunce in materia, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti e dando luogo a fattispecie risarcitoria, la avvenuta deprivazione per i figli della figura genitoriale paterna, figura che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, tanto essendo idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. In particolare, la giurisprudenza ha elaborato, negli ultimi anni, la fattispecie di illecito c.d. endofamiliare, inteso come il nocumento che il figlio subisce a causa del mancato adempimento da parte del padre (nella specie) ovvero della madre dei doveri genitoriali, che traggono il loro fondamento non solo dagli artt. 316 e 316-bis c.c. e dagli artt. 2 e 30 Cost., ma anche da fonti sovranazionali, come l'art. 24 della Carta di Nizza. La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare si basa proprio sull'automatismo tra responsabilità genitoriale e nascita: gli obblighi genitoriali di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli derivano esclusivamente dalla generazione, a prescindere dal riconoscimento formale dello status. In particolare, il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (v. Cass. n. 3079/2015) esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (conformi, Cass. Civ. 34950 del 28.11.2022 e Cass. Civ. 26205/2013). Il diritto a beneficiare del sostegno delle figure genitoriali s'impernia, inoltre, sull'art. 29 Cost., che tutela i diritti della famiglia e deve essere inteso nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto genitoriale ispira, generando bisogni e doveri, ma anche dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (cfr. Cass. n. 8827/2003). In quanto figura ricostruita quale illecito, e pertanto di diretta derivazione dall'art. 2043 c.c., si è peraltro rilevato che il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, deve possedere i caratteri tipici del detto illecito civile e dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto. La Suprema Corte, sul punto, ha enucleato il seguente principio di diritto: "in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio" (v. Cass. n. 22496/2021). Ciò premesso, acclarato che risulta incontestato che il non abbia adempiuto agli obblighi CP_1 di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, circostanza che determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, si osserva che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova certa in ordine alla sussistenza di profili di colpa in capo al , ovvero della sua CP_1 consapevolezza di essere il padre del Parte_1
3 Il convenuto, in particolare, ha affermato nei suoi atti difensivi (ed in sede di interrogatorio formale) di non aver saputo della nascita del figlio fino a quando tale circostanza non gli fu comunicata dal figlio stesso poco prima del giudizio, e che, pertanto, alcun illecito può imputarsi allo stesso, in quanto inconsapevole della paternità. Al contrario, l'attore e la terza chiamata hanno riferito che il fosse stato reso edotto prima CP_1 dalla stessa madre nel mese di maggio del 1975, poi anche dalla zia Parte_2
ascoltata in qualità di teste all'udienza del 24.11.2021, la quale ha riferito: Persona_2
“Confermo che verso la metà del mese di ottobre del 1975, dopo aver saputo della gravidanza di mia sorella e dopo che lei ci aveva raccontato tutto, io, insieme alla sig.ra , detta Persona_3 Per_4
nello stesso giorno, preciso in serata, sono andata a trovare il sig. presso il
[...] Controparte_1 Bar Aurora, di Altamura;
in tale circostanza gli abbiamo parlato della gravidanza di mia sorella e lui ha negato, dicendo -Non è mio-”. Inoltre, riferiva che: “Successivamente i miei genitori andarono a casa del per informare tutta la sua famiglia della gravidanza di mia sorella Controparte_1
e che, a breve sarebbe nato il bambino;
ma anche in tale occasione il AN non ne ha Pt_2 voluto sapere. Preciso che io, in tale occasione, non sono andata con i miei genitori, i quali mi riferirono dopo l'esito della loro visita”. Tali circostanze, tuttavia, non sono state suffragate da validi elementi di prova (anche per l'intervenuto decesso di , detta e sono in contrasto con quanto riferito dai Persona_3 Persona_4 testimoni del (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22.12.2021 dai testimoni CP_1 [...]
e ). Tes_1 Testimone_2 Ciò detto, deve infatti rilevarsi che l'unico elemento probatorio apportato dall'attore e dalla terza chiamata corrisponde alle testimonianze rese dai testimoni e Persona_2 Tes_3
zie dell'attore, oltre ad una registrazione fonografia di un incontro tra il ed il
[...] CP_1
Parte_1
Orbene, le circostanze riferite dalle testimoni in questione, le quali si trovano in una posizione di particolare ed evidente vicinanza affettiva alla parte, si pongono in parziale contrasto con quanto dichiarato dallo stesso in occasione di detto incontro, avvenuto il giorno Controparte_1 10.08.2018, registrato a sua insaputa, il che ne rafforza la veridicità delle dichiarazioni da lui rese nell'occasione (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. di parte attrice, depositata in data 29.10.2020). In detta circostanza il riferisce: “Cioè tu eri sicuro, sicuro ma io per niente perché io non CP_1 è che… a me… a me, in faccia a me non è venuto mai nessuno a dirmi che questo è figlio a te o… in faccia a me non è venuto mai nessuno. Venne… è venuta solo una signora che abitava dietro la casa di… ed è (Cicr fritt)”. Tale circostanza è stata ribadita dallo stesso in sede di interpello all'udienza del CP_1 29.09.2021, precisando però di non aver dato peso a tale persona in quanto la riteneva una
“chiacchierona”. Pertanto, sebbene possa ritenersi acclarato che il fosse stata notiziato da tale vicina, non CP_1 può altrettanto ritenersi raggiunta la prova che il fosse realmente a conoscenza di essere CP_1 il padre dell'attore, avendo sostenuto di aver pensato ad una mera “chiacchiera di paese”; tantomeno è giammai risultato comprovato che la convenuta avesse personalmente informato (coem da costei sostenuto) il futuro padre della gravidanza in corso. Deve concludersi, dunque, che parte attrice (così come la terza chiamata Parte_2 abbia omesso di soddisfare l'onere probatorio su di sé gravante in ordine alla “consapevolezza della procreazione” da parte del , ovvero la sussistenza dei profili di responsabilità soggettiva CP_1 richiesti ai sensi dell'art. 2043 c.c. In ragione del rigetto della domanda di risarcimento di parte attrice, cui ha aderito la terza chiamata non occorre pronunciarsi sulla domanda di risarcimento formulata in Parte_2 via subordinata dal . CP_1 Vanno rigettate le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. proposte sia dall'attore che dalla terza chiamata perché non risulta che il abbia agito in giudizio con Parte_2 CP_1
4 dolo o colpa grave, il che induce a ritenere che si sia limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa ex art. 24 Cost. Le spese di lite debbono essere compensate, considerata, da un lato, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e l'accoglimento della domanda attorea principale di dichiarazione giudiziale di paternità (cui ha aderito di fatto il ma che in ogni caso si è resa necessaria a causa della CP_1 protratta inerzia da parte di quest'ultimo), dall'altro, la soccombenza dell'attore e della terza chiamata in ordine alla domanda di risarcimento dei danni e di condanna ex art. Parte_2 96 c.p.c. per lite temeraria. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 19.03.2019 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto;
CP_1
2. dichiara che nato a [...] il [...], è figlio di Parte_1
nato ad [...] il [...], e, per l'effetto, dispone che l'Ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile faccia annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di
Parte_1
3. rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da e Parte_1
Parte_2
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da e Parte_1
Parte_2
5. compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Bari il 24 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente Est.
dott.ssa Rosella Nocera
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