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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/05/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1075/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1075/2021 R.G., cui sono riunite la n. 1081/2021 R.G. e
1104/2021 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre
2024
OGGETTO: promosse fideiussione-polizza la prima fideiussoria d a codice 140061 AL IA, con il patrocinio dell'avv. Camillo Testori
APPELLANTE
c o n t r o
uale mandataria di Controparte_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lucibello CP_2
APPELLATA
, con il patrocinio dell'avv. Pietro Repossi CP_3 , con il patrocinio dell'avv. Andrea Mina Controparte_4
APPELLATI
per essa quale mandataria Controparte_5 CP_6
APPELLATA CONTUMACE
la seconda
d a
, con il patrocinio dell'avv. Pietro Repossi CP_3
APPELLANTE
c o n t r o
uale mandataria di Controparte_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lucibello CP_2
APPELLATA
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Mina Controparte_4
AL IA, con il patrocinio dell'avv. Camillo Testori
APPELLATI
per essa quale mandataria Controparte_5 CP_6
APPELLATA CONTUMACE
la terza
d a
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Mina Controparte_4
APPELLANTE
c o n t r o uale mandataria di Controparte_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lucibello CP_2
APPELLATA
, con il patrocinio dell'avv. Pietro Repossi CP_3
AL IA, con il patrocinio dell'avv. Camillo Testori
APPELLATI
per essa quale mandataria Controparte_5 CP_6
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 20 settembre
2021, n. 2328/2021.
CONCLUSIONI
Di ZI GI
“In rito e/o nel merito – in via principale a) accertare l'esistenza del giudicato esterno, così come eccepito dal Sig.
ZI GI, e conseguentemente dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque rigettare le domande proposte nei suoi confronti da (ora quale Controparte_7 CP_6
mandataria di nonché dall'intervenuta Controparte_5 [...]
(quale mandataria di;
Controparte_1 Controparte_2
Nel merito – in via subordinata b) rigettare tutte le domande formulate da Controparte_7
(ora quale mandataria di nonché
[...] CP_6 Controparte_5
dall'intervenuta (quale mandataria di Controparte_1 [...] nei confronti del Sig. ZI GI, siccome infondate in CP_2
fatto e in diritto;
In ogni caso c) revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni dedotte in giudizio, con ogni inerente e conseguente pronuncia;
d) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore ex art.93 c.p.c.”.
Controparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE, e in rito: - dichiarare che
[...]
(ora de nominata Controparte_7 Controparte_9
, in ps. del l.r. pro tempore, con sede in Verona, Piazzetta Monte n. 1
[...]
CF: in qualità di mandataria per la gestione del credito di P.IVA_1
da considerarsi estromessa dal presente giudizio per i Controparte_5
motivi enunciati, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite del precedente grado di giudizio;
IN VIA PRINCIPALE, e nel merito: - previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, in riforma n. 2328/2021 del Tribunale di Brescia in persona del Giudice Dott. Michele Mocciola pubblicata il 20.9.2021, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da che qui si ripor- CP_3
tano
1) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 2102/2015 del Tribunale di Brescia, emesso in data 23.3.2015, per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. e\o per insussistenza non opponibilità all'istante del credito azionato stante la nullità della fideiussione;
2) In via gradata, dato atto che l'opponente eccepisce la sussistenza di circostanze legittimanti lo scioglimento del garante ex art. 1956 C.c.
dichiarare liberato il Sig. dall'obbligo di garantire CP_3 CP_5
e i suoi aventi causa a qualunque titolo, per le obbligazioni tutte di
[...]
per quanto previsto dal contratto di fideiussione Parte_1
16.11.2004 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo nr. 2102/2015
del Tribunale di Brescia, emesso in data 23.3.2015.
Nel merito, in ogni caso, l'accoglimento dello spiegato gravame dovrà
ripercuotersi sul deciso in punto di spese in sentenza di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente condanna alle stesse degli odierni appellati oltre spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria: si ripropongono le istanze istruttorie non ammesse o non esperite in primo grado e, in particolare, si chiede: - l'ammissione di interpello del l.r. di sulle seguenti circostanze: Controparte_5
1) v. c. a seguito della sottoscrizione, in data 12.8.2010, del piano attestato sub. doc. n. 2 di parte opponente veniva anche concordato un piano di nuovi finanziamenti alle società del Gruppo ZI di cui all'allegato prodotto al doc. n 3 di parte opponente, parimenti sottoscritto dai funzionari della mandante della odierna convenuta;
2) v. c. che tali nuovi finanziamenti dovevano raggiungere la quota di complessiva 6,8 mln nei riguardi della
[...]
3) v.c. che a tale quota di finanziamenti da erogare ad Parte_1 [...] in forza del piano di ristruttu-razione di cui sopra partecipava Parte_1
anche per una specifica quota di finanziamento a suo carico;
Controparte_5
4) v. c. a partire dal mese di novembre del 2010, in esecuzione di tali accordi,
la ebbe a ricevere sui propri c\c aperti presso le filiali di Parte_1
la quota di finanziamenti concordati Controparte_10
nell'accordo di moratoria in parola;
5) v.c. in particolare, attorno alla metà di ottobre in particolare per-vennero da parte di una parte di detta CP_5
quota pari a circa 600.000,00; 6) vero che anche successivamente furono effettuati ulteriori versamenti in conto finanziamento in esecuzione specifica degli accordi intervenuti. -all'esito, si richiede ammettersi prova per testi sui medesimi capitoli, testi: da Brescia, da Testimone_1 Testimone_2
Erbusco; -si richiede che la Corte d'appello voglia ordinare ad CP_5
l'esibizione e il deposito degli estratti conto di tutti i conti accesi dalla società
dal 2010 al 2014. Parte_1
Parte opponente, in ogni caso, si oppone all'ammissione delle prove dedotte e deducende da controparte siccome inammissibili e per quanto non ammissibili e chiede di essere ammesso a prova contraria sui capitoli richiesti e eventualmente ammessi a controparte;
chiede, all'occorrenza, am-mettersi prova per testi sui seguenti ulteriori capitoli: 1) v.c. il Sig. a CP_3
ha svolto sin dal 2001 mansioni di responsabile dei cantieri edili di
[...]
; 2) v.c. l'opponente si è dedicato esclusivamente a detti compiti, Parte_1
senza suo coinvolgimento, da parte dei consoci, alla discussione sulle decisioni riguardanti gli impegni finanziari che sono stati assunti nelle circostanze per cui è causa”.
Controparte_11
“Riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia n. 2328/21, R.G.
8883/15, il 20.09.2021, pubblicata in pari data e notificata il 21.09.2021 e,
per l'effetto, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dall'esponente nel corso del giudizio di primo grado:
In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la violazione da parte dell'opposta del principio del ne bis in idem avendo quest'ultima incardinato il procedimento monitorio per il quale è
stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2102/2015, RG 3714/15 pur essendo l'oggetto e le parti i medesimi di precedente procedimento monitorio n.
1754/10 del 4.02.2010, già opposto con citazione del 29.03.2010 con giudizio di opposizione estinto ex art. 309 c.p.c. per intervenuta rinuncia al titolo esecutivo e, per l'effetto, revocare e/o annullarsi l'opposta ingiunzione di pagamento n. 2102/2015 RG 3714/15, emessa da codesto On.le Tribunale il
23.03.2015 e notificata il 13.04.2015, dichiarandola priva di ogni efficacia e dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta.
In via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente eccezione preliminare, rigettare la domanda proposta da CP_5
per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullarsi l'opposta ingiunzione di pagamento n. 2102/2015 RG 3714/14, emessa da codesto On.le Tribunale il 23.03.2015 e notificata il 13.04.2015,
dichiarandola priva di ogni efficacia e dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta per i motivi sopra indicati. In via istruttoria: per le ragioni esposte in narrativa si chiede l'espletamento di CTU contabile stante la necessità di verificare l'esattezza delle operazioni bancarie relative ai predetti rapporti anche alla luce del noto orientamento in tema di usura del tasso effettivo globale (TEG) d'interesse praticato dall'istituto bancario.
Con spese rifuse di entrambi i gradi di giudizi”.
Controparte_12
“… contraiis rejectis, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibili gli appelli proposti dai Signori GI ZI,
e per tutte le ragioni indicate in atti;
Controparte_4 CP_3
Nel merito:
- rigettare le impugnazioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2328/21 emessa dal Tribunale di Brescia
in data 20.09.2021;
- in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
dei presenti gravami e conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo opposto,
accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa,
l'esponente è creditrice nei confronti della società Controparte_13
Pt_
e di guisa dei suoi fideiussori, Sig. GI ZI (C.F.:
[...]
), Sig. (C.F.: C.F._1 Controparte_4
) e Sig. (C.F.: C.F._2 CP_3
), della somma complessiva di €. 3.791.648,24, oltre C.F._3 interessi e successive occorrende come già richiesti e riconosciuti in decreto,
e per l'effetto condannare gli stessi, in solido fra loro, al pagamento della suddetta somma, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, in favore della istante.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e diritti di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , GI e garanti della società CP_4 CP_3 [...]
per aver prestato ciascuno garanzia per un Controparte_14
importo fino ad € 5.500.000,00, instaurando tre separati giudizi (poi riuniti),
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2102/2015 con il quale era stato loro ingiunto, da parte di Controparte_7
(quale mandataria di , il pagamento, in solido, della
[...] Controparte_5
somma di € 3.791.648,24, oltre interessi, compensi, spese e accessori, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 4046904 stipulato il 13
dicembre 2006.
1.1. preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della Controparte_4
domanda avanzata dalla creditrice, deducendo essere già intervenuta tra le parti, con atto del 12 agosto 2010, una transazione nel giudizio di opposizione avente ad oggetto un pregresso decreto ingiuntivo ottenuto per il medesimo debito dalla banca che, in quella sede, aveva rinunciato al decreto n.
1006/2010 e abbandonato il giudizio, senza che la rinuncia fosse condizionata all'esito positivo della transazione;
contestava l'emissione del decreto monitorio per mancanza di prova scritta.
Deduceva: l'invalidità/inefficacia della garanzia per violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione del contratto ex art. 1176 c.c., non avendo la banca svolto i dovuti controlli prima di rilasciare il finanziamento alla società; l'illegittima applicazione di oneri finanziari non dovuti, l'usurarietà
dagli interessi applicati, la natura accessoria della garanzia prestata, pur essendo previsto il pagamento “a semplice richiesta”, e dunque la possibilità
di sollevare eccezioni circa il rapporto principale.
1.2. GI ZI deduceva l'inammissibilità della domanda per precedente giudicato essendo già stato instaurato un giudizio di opposizione per il medesimo debito, estintosi poi per inattività delle parti, cui era conseguita la definitività del decreto predetto.
1.3. contestava la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza CP_3
di prova scritta;
l'invalidità della garanzia sia per essere stati i finanziamenti erogati successivamente ad essa, senza alcuna comunicazione al garante ai sensi dell'art. 11 sia per violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione del contratto ex art. 1176 c.c., non avendo la banca svolto i dovuti controlli prima di erogare il finanziamento alla società. Invocava la liberazione dalla garanzia ex art. 1956 c.c. per mancato consenso all'erogazione del credito.
2. Costituendosi in ciascun giudizio, la banca contestava i motivi di opposizione in essi formulati.
3. I separati giudizi così introdotti sono stati riuniti.
4. Si costituiva la società ai sensi dell'art. Controparte_1 111 c.p.c., quale mandataria di cessionaria del credito CP_2 CP_2
oggetto di causa;
formulava conclusioni in adesione a quelle formulate dalla opposta.
4. Con sentenza n. 2328/2021 pubblicata in data 20 settembre 2021, il
Tribunale di Brescia ha respinto l'opposizione proposta da , GI CP_4
e e confermato il decreto ingiuntivo n. 2102/2015. CP_3
4.1. Ha, anzitutto, dato atto che l'intervento della cessionaria del credito, in assenza del consenso alla estromissione, determina, la prosecuzione del giudizio anche nei confronti delle parti originarie.
4.2. Ha, poi, rigettato le doglianze degli opponenti in merito al difetto dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo,
osservando che il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il diritto di credito azionato, in cui valgono le ordinarie regole dell'onere probatorio.
4.3. Sulla questione dell'intervenuto giudicato, ha ritenuto dati pacifici la pregressa emissione del decreto ingiuntivo n. 1006/2010 per l'importo di €
7.644.916,31 oggetto di opposizione, l'intervento di un accordo transattivo in data 12 agosto 2010, volto <
delle garanzie personali a suo tempo rilasciate, purché valide ed efficaci,
nonché ai fini di taluni articoli dell'accordo, tra i quali l'art. 17 relativo ai procedimenti pendenti>> ed il contestuale abbandono della causa di opposizione ex art. 309 c.p.c., con rinuncia della banca al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1006/2010. Ha ritenuto che, a fronte di detto accordo, non vi sia alcuna preclusione all'azionabilità del credito di € 3.791.648,24, diverso da quello oggetto del precedente decreto perché relativo al solo finanziamento n. 4046904 e dunque non oggetto di alcun precedente accertamento, considerata l'intervenuta rinuncia al titolo esecutivo e l'estinzione del giudizio di opposizione.
Ha, poi, ritenuto che le reciproche rinunce delle parti attestano la esistenza di un accordo volto a dare nuova regolamentazione al credito vantato dalla banca, pur senza effetto novativo, e che i fideiussori hanno aderito all'accordo, confermando così le garanzie precedentemente fornite riconoscendo, altresì, il credito oggetto di transazione e la sua azionabilità.
Ha, quindi, escluso la formazione di un precedente giudicato sul diritto oggetto di causa.
4.4. Nel merito, ha ritenuto incontestati il mancato pagamento del credito garantito e la sussistenza delle garanzie, non essendone stata disconosciuta la firma.
In ordine alle fideiussioni, ha osservato che il riconoscimento delle garanzie pregresse per mezzo dell'accordo predetto supera le contestazioni relative alla loro validità per crediti futuri, in quanto la presa d'atto della ristrutturazione del debito della società garantita e la conferma della garanzia dimostrano la consapevolezza dell'entità del debito e delle difficoltà
economiche della garantita, da cui discende l'impossibilità di invocare l'art. Ha, poi, ritenuto infondate le doglianze sulla mancanza di diligenza da parte della banca nell'erogazione del credito, in quanto la conferma delle garanzie
è avvenuta in occasione della valutazione della situazione finanziaria della garantita posta a fondamento del piano di ristrutturazione;
vi è stata, quindi,
disponibilità a fornire garanzie causa cognita, in assenza di manovre speculate da parte dell'istituto bancario.
4.5. Il Tribunale ha ritenuto le doglianze in materia di usura generiche attesa la mancanza di deduzioni circa la determinazione degli interessi praticati;
ha ritenuto estranea al giudizio una precedente consulenza tecnica.
5. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello, ciascuno in separato giudizio, GI ZI sulla scorta di due motivi, e CP_3 [...]
sulla base di cinque motivi di gravame. CP_4
6. In ciascun giudizio si sono costituiti tanto Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame, quanto gli altri garanti, già appellanti
[...]
principali; è stata dichiarata la contumacia di CP_6
7. I giudizi così introdotti sono stati riuniti.
5. All'udienza del 6 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo GI ZI censura la ritenuta esclusione della formazione di un precedente giudicato, deducendo la violazione dell'art. 653 co. 1 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. Espone che la banca ha erogato all'atto della stipula del “contratto di
finanziamento quadro a tasso variabile – capitalizzazione flessibile
progressiva (Linea A – Linea B)”, in data 13 dicembre 2006, la somma di €
2.500.000,000 e, successivamente, in data 25 luglio 2007, la somma di €
2.000.000,00; che il credito ingiunto ammonta a € 3.791.648,24, in quanto €
1.621.576,56 derivano dalla “Linea A”, mentre € 2.170.071,68 dalla “Linea
B”. Evidenzia che: l'azione proposta dalla banca è identica ad altra precedentemente proposta in data 26 gennaio 2010, avendo essa ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a crediti relativi a svariati rapporti tra cui quello del finanziamento oggetto di causa, per la somma di €
7.644.916,31; tale decreto è stato da lui opposto nonché dalla debitrice principale e dagli altri fideiussori;
in data 12 agosto 2010 le parti hanno stipulato un “accordo di ristrutturazione del debito” del seguente tenore: “in
considerazione degli impegni assunti dalle Società del Gruppo con la
formulazione del Piano di Risanamento, così come attestato dall'Esperto, e
in forza del presente Accordo, nonché della ricapitalizzazione di e Pt_1
Pegasus attuata dai Soci, rinuncia ai titoli esecutivi costituiti dal CP_5
Decreto Ingiuntivo e dal Decreto Ingiuntivo Pegasus”; “ Pt_1 CP_5 Pt_1
e i Soci (tra cui il Sig. ZI GI – n.d.r.), per quanto di rispettiva
competenza, rinunciano agli atti di cui alle Opposizioni al Decreto
Ingiuntivo Atig, all'Opposizione al Decreto Ingiuntivo Pegasus e al Ricorso
ex art.700 c.p.c. Di conseguenza, alle prossime udienze, rispettivamente
fissate al 21 ottobre 2010, 16 settembre 2010 e 21 settembre 2010, nessuno
comparirà e così alle udienze che verranno successivamente fissate, in modo che tutti i giudizi si estinguano ex art.309 c.p.c.”; il giudizio di opposizione si è estinto per inattività delle parti ex artt. 307 e ss. c.p.c. ed il decreto monitorio è divenuto definitivamente esecutivo.
Deduce, pertanto, che si è formato il giudicato circa l'esistenza del credito azionato, l'esistenza e la validità del rapporto su cui si fonda il credito, la
“inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del
credito precedenti al ricorso per ingiunzione”, impedendo di riproporre la medesima azione in diverso giudizio, in base al principio del ne bis in idem,
potendo le parti unicamente modificare o estinguere il rapporto giuridico o rinunciare a far valere il titolo esecutivo.
Le statuizioni del Tribunale sarebbero, a suo dire, errate, in quanto la rinuncia al decreto ingiuntivo notificato non impedisce il passaggio in giudicato del provvedimento ex art. 653 co. 1 c.p.c., che acquista piena rilevanza esterna.
La situazione sarebbe equiparabile a quella di rinuncia agli atti di un giudizio in cui è stata pronunciata sentenza non definitiva o a quella di rinuncia agli atti di un giudizio di impugnazione, ove la sentenza resiste all'estinzione del processo ex artt. 310 co. 2 e 338 c.p.c.
Inoltre, evidenzia che il passaggio in giudicato non può essere impedito da una rinuncia non formalizzata ex art. 306 c.p.c.; in specie, le rinunce al decreto ingiuntivo e alle opposizioni contenute nella transazione sarebbero rimaste circoscritte ad un ambito stragiudiziale e non si sarebbero tradotte nella rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., essendosi, invece, il processo estinto in base all'art. 309 c.p.c., come rilevato dal Tribunale.
Deduce che la rinuncia stragiudiziale contenuta nell'accordo del 12 agosto 2010 è venuta meno per la risoluzione di tale accordo (art. 19), come confermato dalla banca, essendo stati disattesi gli impegni con esso assunti.
La creditrice avrebbe, quindi, dovuto azionare il decreto monitorio n.
1006/2010, ormai definitivo, anziché chiedere l'emissione di altro decreto.
2. Con il secondo motivo GI ZI lamenta l'omesso esame da parte del Tribunale dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) L. n. 287/1990, che qui ripropone.
Deduce la conformità degli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione prestata in data 11
giugno 2004 allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia
n. 55/2005, il quale costituirebbe “prova privilegiata” della condotta anticoncorrenziale.
In via subordinata, deduce che, qualora venga riscontrata unicamente la nullità delle singole clausole, la banca sarebbe, comunque, decaduta dal diritto di agire nei suoi confronti ex art. 1957 c.c., non avendo agito nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale, coincidente con il ricevimento della lettera del 17 febbraio 2014, a mezzo della quale la banca ha comunicato la “revoca facilitazioni creditizie”, intimandone il pagamento, mentre la prima istanza sarebbe avvenuta con la notifica del decreto ingiuntivo del 25 febbraio 2015.
3. Con il primo motivo d'appello , ricostruite le vicende Controparte_4
relative al precedente giudizio di opposizione e richiamato il contenuto dell'accordo di ristrutturazione del debito, lamenta la violazione del principio del ne bis in idem; evidenzia, quanto al finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che “l'erogazione della Linea A era stata accreditata sul conto corrente n. 5185383 intestato ad e già oggetto prima della Pt_1
precedente richiesta di decreto ingiuntivo n. 1066/10, già all'epoca opposto
(doc. n. 4), e poi dell'accordo sottoscritto da , le banche, fra cui Pt_1
e i Sig.ri ZI in data 12.08.2010 (doc. n. 7)” e che il presente CP_5
giudizio vede coinvolte le medesime parti per il medesimo oggetto.
Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare l'intervenuta rinuncia al titolo esecutivo di cui al decreto ingiuntivo n. 1006/2010, la formalizzazione della rinuncia in un atto stragiudiziale, l'accettazione formale di tale rinuncia da parte della banca, con conseguente cessazione della materia del contendere,
il mancato condizionamento della rinuncia al buon esito ed al rispetto dell'accordo, l'impossibilità di proporre domande relativamente al medesimo rapporto oggetto di transazione. Avrebbe, altresì, errato nel non riconoscere al provvedimento che dichiara estinto il processo natura sostanziale di sentenza il cui giudicato impedisce il riesame del rapporto lo stesso e preclude la domanda già oggetto di precedente pronuncia.
4. Con il secondo motivo deduce di aver contestato sin Controparte_4
dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il credito vantato dalla banca derivante dal contratto di finanziamento n. 4046904; di aver contestato la rilevanza probatoria ed il contenuto delle certificazioni ex art. 50 TUB;
di aver chiesto l'espletamento di una CTU contabile, in assenza di elementi per valutare gli estratti conto ed i calcoli effettuati.
Lamenta, poi, l'applicazione di oneri finanziari indebiti, quali interessi debitori, spese di segreteria, c.m.s. su c/c e conto anticipi, interessi usurari,
come indicato nella perizia di parte svolta e non considerata dal Tribunale. 5. Con il terzo motivo deduce l'invalidità e/o inefficacia Controparte_4
della fideiussione prestata e, in particolare, dell'art. 7 relativo al “pagamento
a semplice richiesta”, il quale deroga all'art. 1945 c.c., che prevede che il garante possa opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale. Essa, dunque, integrerebbe un patto “solve et repete”, rafforzando l'obbligazione fideiussoria, ma senza avere effetto sulle eccezioni di nullità,
annullabilità e rescissione del contratto. Per mezzo di tale clausola, il garante può far valere le eccezioni relative al contratto di garanzia, alla sua invalidità,
riguardanti la contrarietà del comportamento del beneficiario ai principi di correttezza e buona fede, oppure relative alla nullità del contratto garantito.
Da tale clausola non emergerebbe, però, in maniera chiara la volontà delle parti di svincolare il rapporto di garanzia da quello sottostante, non contenendo la precisazione “senza eccezioni” o simili.
L'appellante, inoltre, lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi in merito all'eccezione di nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust e, in particolare, in merito all'eccepita nullità dell'art. 7.
6. Con il quarto motivo deduce l'inosservanza da parte Controparte_4
della banca del criterio di diligenza di cui all'art. 1176 c.c.; la banca si sarebbe disinteressata della situazione della debitrice principale , ormai Pt_1
in evidente stato di dissesto economico (cfr. bilanci di cui ai doc. 4 e 5), e l'avrebbe aggravata, confidando di essere garantita dalle fideiussioni prestate. Sostiene che il comportamento scorretto tenuto dalla banca nell'erogazione del credito senza il rispetto di criteri e controlli, deve essere sanzionato con l'inefficacia della garanzia che assiste tale credito. 7. Con il quinto motivo contesta la mancata ammissione Controparte_4
di una C.T.U. contabile richiesta al fine di riesaminare i calcoli già svolti nella prodotta perizia di parte da cui era emersa l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti;
lamenta la genericità del rigetto dei mezzi istruttori e la conoscibilità da parte del giudicante dei decreti ministeriali relativi ai tassi soglia.
8. Con il sesto motivo censura la statuizione di condanna Controparte_4
alle spese sia con riferimento al valore della causa, indicato dal Tribunale
nello scaglione da € 2.000.000 ed e 4.000.000 pur avendo egli indicato nell'atto di opposizione il valore della causa in € 500.000, sia in relazione alla duplicazione delle spese legali in favore dell'istituto bancario e della cessionaria del credito benché quest'ultima sia subentrata nella fase conclusiva del processo senza svolgere precedente attività di studio,
introduttiva o di trattazione-istruttoria.
9.Con il primo motivo lamenta che il Tribunale ha CP_3
qualificato il giudizio di opposizione come un giudizio autonomo e non a carattere impugnatorio, non esaminando, quindi, l'eccezione relativa all'inidoneità della prova scritta comprovante il credito vantato dalla banca ed il suo ammontare, da intendersi non solo come contestazione formale,
relativa alla prova sottostante l'emissione del decreto ingiuntivo, ma anche come questione attinente l'onere probatorio circa il credito e la reale efficacia probatoria del documento prodotto.
L'appellante ripropone in questa sede tale eccezione, deducendo che l'estratto conto, ex art. art. 50 TUB, è l'unico documento idoneo a fondare il ricorso monitorio e che tale non è “qualsiasi altro elaborato come il
saldaconto”, pur se corredato dalla dichiarazione ex art. 50 TUB, con conseguente l'invalidità del decreto ingiuntivo.
10. Con il secondo motivo impugna il capo di sentenza in CP_3
cui il Tribunale ha ritenuto che la sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1006/2010
comporti il riconoscimento del credito “transattivo” e una implicita validazione delle fideiussioni pregresse, con rigetto anche delle eccezioni da egli sollevate circa la validità della garanzia prestata in favore della . Pt_1
Richiama anch'egli il contenuto dell'accordo del 12 agosto 2010 ex art. 182
bis LF tra i garanti e la banca relativo a tutte le società del “Gruppo ZI”,
tra cui , la rinuncia ai titoli esecutivi, la sottoscrizione da parte dei garanti Pt_1
dell'accordo “solo al fine del riconoscimento, senza effetto novativo, delle
garanzie personali a suo tempo rilasciate agli Istituti finanziatori, purché
esistenti validi ed efficaci alla data di stipula”.
Espone di aver formulato, unitamente agli altri garanti, un piano di risanamento ex art. 67 co. 3 L.F. nei confronti dei creditori ipotecari del
Gruppo ZI, tra cui la il quale comportava la liberazione delle CP_5
ipoteche iscritte sugli immobili di loro proprietà.
Evidenzia che: l'istanza contenuta nell'accordo di ristrutturazione dei debiti
è stata modificata in domanda di concordato preventivo ex art. 106 L.F.; il piano di risanamento ex art. 67 L.F. è stato attuato, essendo stata Pt_1
ricapitalizzata dai soci ed avendo, perciò, la banca cancellato i gravami esistenti sui beni dei soci. Lamenta che il Tribunale avrebbe indebitamente correlato la dichiarazione di assenso al rinnovo delle garanzie personali fornite, funzionali alla proposta
ex art. 182 bis L.F., agli effetti del piano ex art. 67 L.F., sovrapponendo un
“diritto di credito di ristrutturazione” con la “transazione”, perfezionata con i soci relativamente ai loro beni personali;
deduce che i soci non hanno riconosciuto il “credito di ristrutturazione” che è frutto delle operazioni compiute nel tentativo di risanare il Gruppo ZI;
inoltre, alcuna delle manifestazioni di volontà da lui prestate nei doc. 2 e 3 costituirebbe una ricognizione del credito oggetto di causa.
11. Con il terzo motivo contesta che dalla sottoscrizione CP_3
dell'accordo del 12 agosto 2020 sia derivata la validazione della garanzia pregressa prestata con riguardo a crediti futuri.
Tale riconoscimento sarebbe smentito dal contenuto dei punti 17-29 del doc.
3, in quanto il generico assenso sarebbe stato rilasciato, con riferimento alle garanzie, “purché esistenti valide e operanti all'epoca della sottoscrizione”.
Critica, quindi, la ritenuta equivalenza tra la consapevolezza presunta del garante circa la situazione economica della società garantita, considerata conseguenza automatica della sottoscrizione dell'accordo ex art. 182 bis LF,
e l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c.
relativamente ai crediti futuri.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe indebitamente ritenuto legittimo l'aggravio della garanzia pregressa attesa la partecipazione quale garante all'operazione di risanamento pur se ciò non comporta una deroga alle norme in materia di fideiussione, specie per quanto concerne l'art. 1956 c.c. L'appellante deduce di non aver fornito, in qualità di garante, speciale autorizzazione per l'erogazione di nuova finanza, che è intervenuta prima della presentazione della domanda di concordato preventivo, essendo stata erogata ad la somma di € 6.800.000,00, ingigantendo così il debito Pt_1
pregresso, nonostante la creditrice fosse a conoscenza che le difficoltà
economiche della debitrice erano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
La banca, per utilizzare la fideiussione prestata nel 2004, avrebbe dovuto procurarsi un consenso ad hoc, relativo alla situazione patrimoniale della garantita a fronte dell'erogazione di nuovo credito, come previsto dall'art. 1956 co. 1 c.c. Tale consenso, dovendo essere documentale, inequivoco e fornito di volta in volta, non potrebbe ritenersi già acquisito per mezzo dell'accordo ex art. 182 bis L.F., come, invece, ritenuto dal Tribunale. Inoltre,
sarebbe invalida la rinuncia preventiva da parte del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia e, per converso, nemmeno potrebbe sussistere un consenso tacito del fideiussore.
Sarebbe, poi, irrilevante la conoscenza dell'odierno appellante del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, assumendo rilievo la conoscenza in capo al creditore.
12. Con il quarto motivo lamenta l'omessa pronuncia da CP_3
parte del Tribunale circa la questione, posta in comparsa conclusionale, di nullità della fideiussione prestata per conformità allo schema ABI, in base al provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, nonostante tale eccezione sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Pur avendo sottoscritto nel 2010 una clausola di conferma della garanzia pregressa, esclusa la novazione del precedente rapporto, rileva che il contratto nullo non può esse convalidato, a meno che la legge non disponga diversamente.
13. Con il quinto motivo contesta che il Tribunale, dopo CP_3
aver qualificato la “comparsa di costituzione con nuovo difensore” depositata dall'avv. Lucibello in data 17 ottobre 2017 come intervento volontario della società (mandataria per la gestione del Controparte_1
credito di acquirente a titolo particolare del credito), abbia Controparte_2
ritenuto proseguito il giudizio sia nei confronti della dante causa CP_5
sia della cessionaria, in quanto non sarebbe stata formulata istanza di estromissione della creditrice cedente da parte dell'intervenuta.
Circa la costituzione di deduce che essa sarebbe stata Controparte_2
nominata quale “mandante”, mentre la costituzione in giudizio farebbe capo solamente alla sua mandataria sarebbe Controparte_1
errato ritenere che in primo grado vi sia stata la costituzione di e non di CP_2
e ciò contrasterebbe, peraltro, con la statuizione di condanna alle CP_1
spese in favore di , confondendo i ruoli delle società succedutesi nella CP_1
titolarità del credito.
Sostiene che il Tribunale avrebbe realizzato una indebita “moltiplicazione”
delle parti costituite nella stessa posizione processuale e con il medesimo interesse alla lite, considerandola un effetto della mancata esplicitazione del consenso delle parti all'estromissione; in realtà Controparte_1
ha espressamente dichiarato di costituirsi “in sostituzione” di
[...] CP_15 (già , integrando in tal modo una
[...] Controparte_7
“estromissione tacita” della dante causa, indebitamente ritenuta ancora
“parte processuale”, nonostante il medesimo difensore e malgrado l'originaria dante causa non sia più comparsa e non abbia precisato CP_5
le conclusioni. Inoltre, il mancato accertamento della estromissione tacita ha determinato la statuizione di condanna al pagamento delle spese a favore tanto della cedente quanto della cessionaria.
14. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM E
SULLA ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il Tribunale ha ritenuto non preclusa all'istituto bancario la possibilità di agire a tutela del credito in questione in conseguenza delle vicende che hanno interessato il decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione in attuazione del contenuto dell'accordo di ristrutturazione;
vicende ed esito dell'accordo che si ritiene non necessario richiamare testualmente, trattandosi di circostanze note alle parti in causa, analiticamente descritte negli atti di causa e già
richiamate nella parte espositiva dei motivi di gravame e sulle quali non vi è
questione, discutendosi unicamente circa gli effetti di vali vicende sul credito per cui è causa.
Va, innanzi tutto, rilevato che <
esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché
l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo>> (Cass. 21768/2019). Se, per un verso, non esiste un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito e nei confronti del medesimo creditore, i tre limiti individuati dalla Suprema Corte sono:
<bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 -
01).
Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità
del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori>> (Cass. cit. in parte motiva).
La definitività del decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dalla [...] consegue direttamente dalla legge in ragione delle modalità Controparte_16
con le quali le parti hanno ritenuto di eseguire l'accordo di ristrutturazione del debito raggiunto (rinuncia del creditore al decreto ingiuntivo, rinuncia all'opposizione, mancate comparizioni successive ed estinzione del giudizio
– art. 653 cod.proc.civ.).
L'accordo di ristrutturazione prevede, inoltre, che “in caso di risoluzione” “i
crediti derivanti a qualunque titolo dal presente accordo … diverranno
immediatamente scaduti ed esigibili”.
Nel caso di specie deve, peraltro, ritenersi la piena sussistenza del diritto del creditore di ottenere un secondo titolo esecutivo:
non può ritenersi che l'azione sia stata <> con l'ottenimento del primo decreto ingiuntivo;
il credito qui azionato è quello relativo al solo finanziamento identificato con il n. 4046904 che, nel precedente decreto ingiuntivo, costituiva solo una parte della ragione creditoria azionata;
inoltre la sua entità era di € 3.612.312,89 alla data del 1° gennaio 2009 sul presupposto della comunicazione di revoca degli affidamenti avvenuti in quel contesto temporale;
l'accordo per la ristrutturazione dei debiti che ha visto coinvolti anche i fideiussori, ha, invece, comportato il “mantenimento degli
affidamenti autoliquidanti Atig”, “automaticamente rinnovati di anno in
anno sino al 31 dicembre 2013, a condizione che alla data del rinnovo non
si sia verificato un evento risolutivo (salvo che lo stesso sia stato prontamente
sanato)”; vi è stata, quindi sostanziale rinuncia alla precedente revoca del finanziamento il cui mantenimento ha determinato la esistenza, alla data del credito di più elevato importo pari ad € 3.791.648,24;
vi è in capo all'istituto bancario creditore interesse ad agire e non si prospetta alcun ricorso abusivo all'azione giudiziale: in leale esecuzione della transazione di cui all'accordo di ristrutturazione del credito in atti (poi risolta per inadempimento della debitrice principale garantita dagli odierni appellanti) – la banca ha rinunciato a Controparte_17
valersi degli effetti del titolo esecutivo precedentemente ottenuto prestando il consenso alla cancellazione delle ipoteche giudiziali anche a carico dei soci fideiussori perdendo in questo modo ed irrimediabilmente il privilegio ipotecario legittimamente vantato nell'escussione del credito, diritto che, ex art. 100 c.p.c., ben legittima il creditore ad ottenere un secondo decreto ingiuntivo esecutivo, peraltro, come già rilevato, per un importo maggiore rispetto a quello già ingiunto.
La questione della duplicazione del titolo, al più, potrebbe rilevare solo in sede esecutiva nell'ipotesi in cui il creditore agisse sulla base di entrambi facendo valere con l'ultimo titolo ottenuto il privilegio ipotecario e con il primo il medesimo diritto in chirografo.
Ne discende che il motivo di gravame proposto dagli appellanti sul punto va disatteso.
15. SULLA NULLITA' DELLE FIDEIUSSIONI PER CONFORMITA'
ALLO SCHEMA ABI
La Corte osserva che tale questione è stata posta tardivamente per la prima volta in sede comparsa conclusionale nel precedente grado di giudizio;
alcun riferimento vi era al tema della nullità delle fideiussioni per violazione della intesa anticoncorrenziale nei precedenti scritti difensivi e tale questione non ha costituito un tema dibattuto tra le parti nel corso del processo.
È chiaro, peraltro, che il rilievo della nullità può avvenire in ogni stato e grado anche d'ufficio, quindi anche da parte del giudice del gravame, ma deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
Di recente la Suprema Corte ha ritenuto che << La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità
della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa>> (Cass.
1851/2025).
Precisando la Corte, in parte motiva, che, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione tra cui l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia, oltre che dello schema ABI a cui si riferisce;
esso << in quanto atto amministrativo andava prodotto dalla parte…
… non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale – al pari dello «schema ABI»
che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio
iura novit curia; né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n.
30383/2024), può essere invocata «la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n. 6299/2014; conforme a Cass.n.
16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019)» (così sent. cit., in motivazione). …Sicché va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte
per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024
conforme a Cass. n. 20713/2023)>>.
Appare peraltro dirimente che le Sezioni Unite, con la pronuncia n.
41994/2021, hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità
totale dell'intero contratto di fideiussione: <
valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, sulla base del costante orientamento di questa Corte,
anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito, non essendo stata posta questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. che,
trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr. Cass. 1851/2025 cit.), avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
15. SULLA PROVA POSTA A FONDAMENTO DEL DECRETO
INGIUNTIVO EX ART. 50 TUB (questione posta da e CP_3 [...]
CP_4
La questione circa il limitato valore probatorio del “saldaconto” con riferimento al procedimento monitorio e la circostanza che nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ove esso sia contestato, vi sia l'obbligo in capo all'istituto bancario di documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa appare inconferente nel caso di specie.
Infatti, il “saldaconto” costituisce documento diverso rispetto agli estratti conto veri e propri che certificano le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca;
in relazione ad essi vale la presunzione di veridicità
delle scritturazioni del conto quando il cliente, ricevuto l'estratto o documentazione equipollente non sollevi specifiche contestazioni e tale onere di contestazione opera anche a carico del fideiussore.
Infatti l'istituto bancario non si è limitato al deposito di un “saldaconto” di mera natura riassuntiva del debito finale;
essa ha prodotto nel fascicolo monitorio il contratto di finanziamento 4046904 e il “finanziamento in conto
utilizzo” 5055200 con il relativo piano di ammortamento, le fideiussioni, le,
le raccomandate a.r. contenenti la comunicazione di revoca degli affidamenti e risoluzione del contratto di finanziamento, le “dichiarazioni ex art. 50 d.lgs.
385/1993”. Riguardo a queste ultime non si tratta di saldaconti ma di estratti conto dal 20 agosto 2014 al 17 febbraio 2015 con la prescritta certificazione ex art. 50 TUB che contengono le annotazioni relative ai finanziamenti nel periodo di riferimento, con indicazione del capitale iniziale, dell'addebito del rateo d'interessi e delle rate arretrate a titolo di capitale ed interessi con indicazione del saldo finale a debito.
Sicché, diversamente da quanto sostiene parte appellante, si tratta di una produzione documentale già del tutto completa ai fini della prova del credito incombendo sui convenuti l'onere di svolgere specifiche contestazioni in merito al credito azionato.
Va, infatti, rilevato che nei contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità
indicate nel contratto (questione non posta in causa) ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può
essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni (da ultimo Cass. 18352/2023).
Nel giudizio di opposizione, costituendosi in giudizio l'istituto bancario ha prodotto gli estratti relativi ai rapporti azionati sino alla data del passaggio a sofferenza (doc. 20), nonché gli estratti del conto corrente n. 5185383 dal
31.12.2006, attestanti l'erogazione delle somme nonché il successivo andamento dei rapporti (docc. 21, 22 e 23).
Trattandosi di contratti di finanziamento attraverso tale produzione l'istituto bancario ha, quindi, provato l'accreditamento della somma mutuata, oltre che la somma finale complessivamente dovuta e, quindi il titolo della propria pretesa, incombendo, pertanto, su fideiussori l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione restitutoria sorta per effetto della messa a disposizione dell'importo mutuato.
16. SULLE CONTESTAZIONI DEL CREDITO FORMULATE DA
Controparte_4
deduce di avere contestato la illegittima applicazione di
[...]
interessi ultralegali in assenza di pattuizione ai sensi dell'art. 1284 cod.civ. e di “oneri finanziari non dovuti comprensivi di interessi debitori, spese di
segreteria, commissioni di massimo scoperto su conto corrente e sul conto
anticipi”.
Tuttavia, come già rilevato, oggetto del decreto ingiuntivo, e conseguentemente del presente giudizio, è esclusivamente il credito inerente i contratti di finanziamento ed è lo stesso appellante che deduce che gli interessi e gli oneri di cui lamenta la illegittima applicazione sono relativi a rapporti diversi da quelli in relazione ai quali viene azionata la pretesa creditoria.
A fronte della statuizione del Tribunale circa la genericità di tali deduzioni la doglianza viene riproposta nei medesimi termini in questo grado, con il mero richiamo alla perizia di parte, senza la illustrazione del suo contenuto e della incidenza del suo esito sullo specifico credito in questione, risolvendosi tale carenza in evidente inammissibilità della censura.
Quanto, poi, alla questione relativa alla natura usuraria degli interessi, il
Tribunale ha ritenuto generica anche tale deduzione.
Rileva il Collegio che è onere del debitore che intenda dimostrare l'entità
usuraria degli stessi “dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale
relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale
qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli
altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la
controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui
diritto”(cfr. S.U. 19597/2020).
Nel caso in esame, però, l'atto di citazione in opposizione e l'atto di appello non contengono che il richiamo alla ricostruzione contenuta nella perizia di parte e la genericità già rilevata dal Tribunale inficia anche il motivo in esame, privo di qualsiasi indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione.
La perizia di parte invocata, del resto, ha riguardato il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito, e non vi è in essa alcuna valutazione circa il superamento del tasso soglia con riferimento ai contratti di finanziamento.
Sicché anche al Collegio non sono forniti gli elementi fattuali necessari per valutare la nullità dedotta.
17. SULLA CORRETTEZZA E BUONA FEDE DELL'ISTITUTO
BANCARIO NELLA EROGAZIONE CREDITO e SULLA ECCEZIONE
EX ART. 1956 (questioni poste dagli appellanti e . CP_4 CP_3
Il presupposto dell'art. 1956 cod. civ. è che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
L'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia,
assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società
debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. Cass.
31227/2019 e 7444/2017).
Detta disposizione è assolutamente chiara nel porre un limite al divieto della concessione di nuova finanza al debitore principale, le cui condizioni patrimoniali si siano aggravate al punto tale da rendere incerto, o comunque più difficile, il soddisfacimento del credito, tracciato dall'accettazione del fideiussore, definita “speciale autorizzazione”, purché non preventiva (che,
altrimenti, si risolverebbe in una preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione, invalida secondo il disposto di cui al capoverso di tale articolo).
si limita a ribadire, genericamente, che l'istituto bancario si Controparte_4
sarebbe “disinteressato” e avrebbe “aggravato” la posizione della debitrice principale ormai in evidente stato di dissesto e fa riferimento al periodo successivo all'accordo di ristrutturazione (richiamando i bilanci 2012 e 2013)
che egli ha, però, sottoscritto quale rappresentante della Controparte_13
e pur avendo ricoperto la carica di presidente del consiglio di
[...]
amministrazione sino al 2013.
Il secondo, si riferisce, invece, alla “erogazione di nuova finanza a favore di
per € 6.8 mln” avvenuta “prima che fosse presentata Parte_1
domanda di concordato preventivo”, per poi evidenziarne il progressivo peggioramento sino alla domanda ex art. 160 L.F.
Ribadita la considerazione per cui la tutela prescritta dall'art. 1956 c.c. deve rispondere ad una situazione di effettiva e permanente estraneità del fideiussore rispetto ai reali termini dello svolgimento del rapporto garantito,
va evidenziato che in base al dossier Cerved prodotto, ha CP_3
ricoperto l'incarico di consigliere delegato della società dall'ottobre 2002 al
23 giugno 2008 e poi ancora dal 28 settembre 2010 al 18 novembre 2011. A
fronte della carica rivestita e, soprattutto, della sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione in seno al quale è avvenuta la conferma della garanzia prestata è inammissibile la prova orale da questi genericamente articolata e diretta a dimostrare che “ha svolto sin dal 2001 mansioni di CP_3
responsabile dei cantieri edili di ” e che “si è dedicato Parte_1
esclusivamente a detti compiti, senza suo coinvolgimento, da parte dei
consoci, alla discussione sulle decisioni riguardanti gli impegni finanziari
che sono stati assunti nelle circostanze per cui è causa”.
La sottoscrizione da parte dei fideiussori dell'accordo di ristrutturazione
“solo ai fini degli articoli 1(premesse e definizioni), 17 (procedimenti
pendenti), 21 (comunicazioni), 23 (Varie), 26 (Durata), 27 (legge
applicabile), 28 (foro competente), 29 (Adesione) e al fine del
riconoscimento, senza effetto novativo, delle garanzie personali a suo tempo
rilasciate agli istituti finanziatori, purché esistenti valide ed efficaci alla data
della stipula” implica la piena contezza di tutte le premesse su cui l'accordo di ristrutturazione si fonda, ivi compresa la descrizione della situazione di difficoltà finanziaria delle società del gruppo, Atig Immobiliare compresa,
il contenuto del piano finanziario, la previsione della ricapitalizzazione della società operata dai soci (tra cui e , la definizione di CP_4 CP_3
nuovi termini e condizioni delle esposizioni già in essere tra cui quella relativa ai finanziamenti in questione con il loro mantenimento e la erogazione di nuova finanza.
Gli obblighi di buona fede e correttezza che impone di agire in modo da preservare e non ledere gli interessi altrui (su cui trova fondamento anche il disposto dell'art. 1956 cod.civ. che correla l'obbligo di necessaria autorizzazione alla inconsapevolezza del garante circa la situazione patrimoniale del debitore) sono a carico di tutte le parti coinvolte.
E' quindi condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale e cioè che la sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione è avvenuta sulla base della piena conoscenza da parte dei soci fideiussori delle condizioni economiche del soggetto garantito, che ha costituito il presupposto stesso dell'accordo,
con pieno coinvolgimento degli stessi attesa la previsione della conferma della garanzia, della prevista ricapitalizzazione da parte dei soci garanti e della rinuncia da parte dell'istituto bancario anche alle ipoteche giudiziali iscritte sui loro beni, tutte circostanze implicanti l'approvazione della esposizione debitoria della debitrice.
Si è, quindi, al di fuori del perimetro dell'art. 1956 cod.civ. e va esclusa la configurabilità di comportamenti dell'istituto bancario connotati da mala fede e scorrettezza ai danni dei garanti non potendosi prospettare nella fattispecie ai loro danni alcun imprevedibile aggravamento del rischio assunto rispetto anche a quanto avvenuto in esecuzione dell'accordo stesso e del piano di risanamento ad esso correlato e, quindi, con la evidente finalità
(posta a fondamento delle premesse dell'accordo che i garanti hanno fatto espressamente proprie) di “risanamento della situazione debitoria” e di
“riequilibrio della situazione finanziaria della società”.
18. SULL'INTERVENTO VOLONTARIO DI CP_1 [...]
ULLA MANCATA ESTROMISSIONE DELLA Controparte_1
– SULLA STATUIZIONE IN Controparte_7
PUNTO DI SPESE Non è ravvisabile alcun errore nella pronuncia impugnata sul ruolo della di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
cessionaria del credito, oggetto di chiara specificazione nella intestazione della sentenza nonché nello svolgimento del processo e nell'incipit dei motivi della decisione, né sulla statuizione di condanna alle spese pronunciata in favore della mandataria.
Parimenti, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 111
cod.proc.civ. nel dare atto dell'intervento della cessionaria - e, per essa, della sua mandataria - e nel rilevare il mancato consenso alla estromissione della cedente il credito. Consenso che lo stesso che ha posto la CP_3
questione in esame, non deduce essere stato mai espresso da tutte le parti in causa, limitandosi a prospettare una inammissibile “estromissione tacita” di certo non ricavabile dalla mancata comparizione della
[...]
a seguito della costituzione della rappresentante della Controparte_7
cessionaria né da fatto che essa abbia dichiarato di costituirsi in sua
“sostituzione”.
Quanto alla pronuncia sulle spese, esaminate le censure proposte da CP_4
e nei limiti in cui sono state formulate, va rilevato che: CP_3
lo scaglione di valore è stato correttamente individuato in quello compreso tra € 2.000.001 ed € 4.000.000 attesa la entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e la irrilevanza del valore dichiarato dall'opponente ai fini della iscrizione della causa a ruolo;
non essendovi stata alcuna “estromissione tacita”, non può essere invocata una diversa pronuncia sulle spese correlata ad essa;
l'intervento in giudizio è avvenuto il 21 ottobre 2017 e la liquidazione dei compensi è avvenuta in relazione all'attività difensiva svolta, correlata anche alla specifica deduzione della posizione rivestita dalla cessionaria, essendo stata esclusa la liquidazione del compenso per la fase decisionale (liquidato in favore della sola intervenuta) in favore della Controparte_7
<>.
19. Pertanto gli appelli vanno rigettati e la sentenza impugnata va confermata.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, ciascuno degli appellanti va condannato al pagamento in favore dell'appellata costituita del compenso per la fase di studio pari ad €
9.643,00 ed introduttiva del giudizio pari ad € 5607,00 e, in solido, avendo riguardo alla successiva riunione delle cause, al pagamento del compenso in relazione alle fasi di trattazione pari ad € 12.918,00 e decisionale pari ad €
16.033,00 in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 2.000.000 ed € 4.000.000).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di ciascuno degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta gli appelli proposti da ZI GI, e Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2328/2021 CP_3 pubblicata in data 20 settembre 2021;
2) condanna ciascuno degli appellanti al pagamento in favore dell'appellata del compenso per la fase di studio pari ad € 9.643,00 ed introduttiva del giudizio pari ad € 5607,00 e, in solido, avendo riguardo alla successiva riunione delle cause, al pagamento del compenso in relazione alle fasi di trattazione pari ad € 12.918,00 e decisionale pari ad € 16.033,00, oltre IVA
CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di ciascuno degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1956 c.c.
17 febbraio 2015, ed a seguito della nuova revoca degli affidamenti, di un
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1075/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1075/2021 R.G., cui sono riunite la n. 1081/2021 R.G. e
1104/2021 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre
2024
OGGETTO: promosse fideiussione-polizza la prima fideiussoria d a codice 140061 AL IA, con il patrocinio dell'avv. Camillo Testori
APPELLANTE
c o n t r o
uale mandataria di Controparte_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lucibello CP_2
APPELLATA
, con il patrocinio dell'avv. Pietro Repossi CP_3 , con il patrocinio dell'avv. Andrea Mina Controparte_4
APPELLATI
per essa quale mandataria Controparte_5 CP_6
APPELLATA CONTUMACE
la seconda
d a
, con il patrocinio dell'avv. Pietro Repossi CP_3
APPELLANTE
c o n t r o
uale mandataria di Controparte_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lucibello CP_2
APPELLATA
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Mina Controparte_4
AL IA, con il patrocinio dell'avv. Camillo Testori
APPELLATI
per essa quale mandataria Controparte_5 CP_6
APPELLATA CONTUMACE
la terza
d a
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Mina Controparte_4
APPELLANTE
c o n t r o uale mandataria di Controparte_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lucibello CP_2
APPELLATA
, con il patrocinio dell'avv. Pietro Repossi CP_3
AL IA, con il patrocinio dell'avv. Camillo Testori
APPELLATI
per essa quale mandataria Controparte_5 CP_6
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 20 settembre
2021, n. 2328/2021.
CONCLUSIONI
Di ZI GI
“In rito e/o nel merito – in via principale a) accertare l'esistenza del giudicato esterno, così come eccepito dal Sig.
ZI GI, e conseguentemente dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque rigettare le domande proposte nei suoi confronti da (ora quale Controparte_7 CP_6
mandataria di nonché dall'intervenuta Controparte_5 [...]
(quale mandataria di;
Controparte_1 Controparte_2
Nel merito – in via subordinata b) rigettare tutte le domande formulate da Controparte_7
(ora quale mandataria di nonché
[...] CP_6 Controparte_5
dall'intervenuta (quale mandataria di Controparte_1 [...] nei confronti del Sig. ZI GI, siccome infondate in CP_2
fatto e in diritto;
In ogni caso c) revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni dedotte in giudizio, con ogni inerente e conseguente pronuncia;
d) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore ex art.93 c.p.c.”.
Controparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE, e in rito: - dichiarare che
[...]
(ora de nominata Controparte_7 Controparte_9
, in ps. del l.r. pro tempore, con sede in Verona, Piazzetta Monte n. 1
[...]
CF: in qualità di mandataria per la gestione del credito di P.IVA_1
da considerarsi estromessa dal presente giudizio per i Controparte_5
motivi enunciati, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite del precedente grado di giudizio;
IN VIA PRINCIPALE, e nel merito: - previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, in riforma n. 2328/2021 del Tribunale di Brescia in persona del Giudice Dott. Michele Mocciola pubblicata il 20.9.2021, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da che qui si ripor- CP_3
tano
1) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 2102/2015 del Tribunale di Brescia, emesso in data 23.3.2015, per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. e\o per insussistenza non opponibilità all'istante del credito azionato stante la nullità della fideiussione;
2) In via gradata, dato atto che l'opponente eccepisce la sussistenza di circostanze legittimanti lo scioglimento del garante ex art. 1956 C.c.
dichiarare liberato il Sig. dall'obbligo di garantire CP_3 CP_5
e i suoi aventi causa a qualunque titolo, per le obbligazioni tutte di
[...]
per quanto previsto dal contratto di fideiussione Parte_1
16.11.2004 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo nr. 2102/2015
del Tribunale di Brescia, emesso in data 23.3.2015.
Nel merito, in ogni caso, l'accoglimento dello spiegato gravame dovrà
ripercuotersi sul deciso in punto di spese in sentenza di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente condanna alle stesse degli odierni appellati oltre spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria: si ripropongono le istanze istruttorie non ammesse o non esperite in primo grado e, in particolare, si chiede: - l'ammissione di interpello del l.r. di sulle seguenti circostanze: Controparte_5
1) v. c. a seguito della sottoscrizione, in data 12.8.2010, del piano attestato sub. doc. n. 2 di parte opponente veniva anche concordato un piano di nuovi finanziamenti alle società del Gruppo ZI di cui all'allegato prodotto al doc. n 3 di parte opponente, parimenti sottoscritto dai funzionari della mandante della odierna convenuta;
2) v. c. che tali nuovi finanziamenti dovevano raggiungere la quota di complessiva 6,8 mln nei riguardi della
[...]
3) v.c. che a tale quota di finanziamenti da erogare ad Parte_1 [...] in forza del piano di ristruttu-razione di cui sopra partecipava Parte_1
anche per una specifica quota di finanziamento a suo carico;
Controparte_5
4) v. c. a partire dal mese di novembre del 2010, in esecuzione di tali accordi,
la ebbe a ricevere sui propri c\c aperti presso le filiali di Parte_1
la quota di finanziamenti concordati Controparte_10
nell'accordo di moratoria in parola;
5) v.c. in particolare, attorno alla metà di ottobre in particolare per-vennero da parte di una parte di detta CP_5
quota pari a circa 600.000,00; 6) vero che anche successivamente furono effettuati ulteriori versamenti in conto finanziamento in esecuzione specifica degli accordi intervenuti. -all'esito, si richiede ammettersi prova per testi sui medesimi capitoli, testi: da Brescia, da Testimone_1 Testimone_2
Erbusco; -si richiede che la Corte d'appello voglia ordinare ad CP_5
l'esibizione e il deposito degli estratti conto di tutti i conti accesi dalla società
dal 2010 al 2014. Parte_1
Parte opponente, in ogni caso, si oppone all'ammissione delle prove dedotte e deducende da controparte siccome inammissibili e per quanto non ammissibili e chiede di essere ammesso a prova contraria sui capitoli richiesti e eventualmente ammessi a controparte;
chiede, all'occorrenza, am-mettersi prova per testi sui seguenti ulteriori capitoli: 1) v.c. il Sig. a CP_3
ha svolto sin dal 2001 mansioni di responsabile dei cantieri edili di
[...]
; 2) v.c. l'opponente si è dedicato esclusivamente a detti compiti, Parte_1
senza suo coinvolgimento, da parte dei consoci, alla discussione sulle decisioni riguardanti gli impegni finanziari che sono stati assunti nelle circostanze per cui è causa”.
Controparte_11
“Riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia n. 2328/21, R.G.
8883/15, il 20.09.2021, pubblicata in pari data e notificata il 21.09.2021 e,
per l'effetto, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dall'esponente nel corso del giudizio di primo grado:
In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la violazione da parte dell'opposta del principio del ne bis in idem avendo quest'ultima incardinato il procedimento monitorio per il quale è
stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2102/2015, RG 3714/15 pur essendo l'oggetto e le parti i medesimi di precedente procedimento monitorio n.
1754/10 del 4.02.2010, già opposto con citazione del 29.03.2010 con giudizio di opposizione estinto ex art. 309 c.p.c. per intervenuta rinuncia al titolo esecutivo e, per l'effetto, revocare e/o annullarsi l'opposta ingiunzione di pagamento n. 2102/2015 RG 3714/15, emessa da codesto On.le Tribunale il
23.03.2015 e notificata il 13.04.2015, dichiarandola priva di ogni efficacia e dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta.
In via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente eccezione preliminare, rigettare la domanda proposta da CP_5
per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullarsi l'opposta ingiunzione di pagamento n. 2102/2015 RG 3714/14, emessa da codesto On.le Tribunale il 23.03.2015 e notificata il 13.04.2015,
dichiarandola priva di ogni efficacia e dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta per i motivi sopra indicati. In via istruttoria: per le ragioni esposte in narrativa si chiede l'espletamento di CTU contabile stante la necessità di verificare l'esattezza delle operazioni bancarie relative ai predetti rapporti anche alla luce del noto orientamento in tema di usura del tasso effettivo globale (TEG) d'interesse praticato dall'istituto bancario.
Con spese rifuse di entrambi i gradi di giudizi”.
Controparte_12
“… contraiis rejectis, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibili gli appelli proposti dai Signori GI ZI,
e per tutte le ragioni indicate in atti;
Controparte_4 CP_3
Nel merito:
- rigettare le impugnazioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2328/21 emessa dal Tribunale di Brescia
in data 20.09.2021;
- in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
dei presenti gravami e conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo opposto,
accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa,
l'esponente è creditrice nei confronti della società Controparte_13
Pt_
e di guisa dei suoi fideiussori, Sig. GI ZI (C.F.:
[...]
), Sig. (C.F.: C.F._1 Controparte_4
) e Sig. (C.F.: C.F._2 CP_3
), della somma complessiva di €. 3.791.648,24, oltre C.F._3 interessi e successive occorrende come già richiesti e riconosciuti in decreto,
e per l'effetto condannare gli stessi, in solido fra loro, al pagamento della suddetta somma, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, in favore della istante.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e diritti di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , GI e garanti della società CP_4 CP_3 [...]
per aver prestato ciascuno garanzia per un Controparte_14
importo fino ad € 5.500.000,00, instaurando tre separati giudizi (poi riuniti),
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2102/2015 con il quale era stato loro ingiunto, da parte di Controparte_7
(quale mandataria di , il pagamento, in solido, della
[...] Controparte_5
somma di € 3.791.648,24, oltre interessi, compensi, spese e accessori, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 4046904 stipulato il 13
dicembre 2006.
1.1. preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della Controparte_4
domanda avanzata dalla creditrice, deducendo essere già intervenuta tra le parti, con atto del 12 agosto 2010, una transazione nel giudizio di opposizione avente ad oggetto un pregresso decreto ingiuntivo ottenuto per il medesimo debito dalla banca che, in quella sede, aveva rinunciato al decreto n.
1006/2010 e abbandonato il giudizio, senza che la rinuncia fosse condizionata all'esito positivo della transazione;
contestava l'emissione del decreto monitorio per mancanza di prova scritta.
Deduceva: l'invalidità/inefficacia della garanzia per violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione del contratto ex art. 1176 c.c., non avendo la banca svolto i dovuti controlli prima di rilasciare il finanziamento alla società; l'illegittima applicazione di oneri finanziari non dovuti, l'usurarietà
dagli interessi applicati, la natura accessoria della garanzia prestata, pur essendo previsto il pagamento “a semplice richiesta”, e dunque la possibilità
di sollevare eccezioni circa il rapporto principale.
1.2. GI ZI deduceva l'inammissibilità della domanda per precedente giudicato essendo già stato instaurato un giudizio di opposizione per il medesimo debito, estintosi poi per inattività delle parti, cui era conseguita la definitività del decreto predetto.
1.3. contestava la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza CP_3
di prova scritta;
l'invalidità della garanzia sia per essere stati i finanziamenti erogati successivamente ad essa, senza alcuna comunicazione al garante ai sensi dell'art. 11 sia per violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione del contratto ex art. 1176 c.c., non avendo la banca svolto i dovuti controlli prima di erogare il finanziamento alla società. Invocava la liberazione dalla garanzia ex art. 1956 c.c. per mancato consenso all'erogazione del credito.
2. Costituendosi in ciascun giudizio, la banca contestava i motivi di opposizione in essi formulati.
3. I separati giudizi così introdotti sono stati riuniti.
4. Si costituiva la società ai sensi dell'art. Controparte_1 111 c.p.c., quale mandataria di cessionaria del credito CP_2 CP_2
oggetto di causa;
formulava conclusioni in adesione a quelle formulate dalla opposta.
4. Con sentenza n. 2328/2021 pubblicata in data 20 settembre 2021, il
Tribunale di Brescia ha respinto l'opposizione proposta da , GI CP_4
e e confermato il decreto ingiuntivo n. 2102/2015. CP_3
4.1. Ha, anzitutto, dato atto che l'intervento della cessionaria del credito, in assenza del consenso alla estromissione, determina, la prosecuzione del giudizio anche nei confronti delle parti originarie.
4.2. Ha, poi, rigettato le doglianze degli opponenti in merito al difetto dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo,
osservando che il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il diritto di credito azionato, in cui valgono le ordinarie regole dell'onere probatorio.
4.3. Sulla questione dell'intervenuto giudicato, ha ritenuto dati pacifici la pregressa emissione del decreto ingiuntivo n. 1006/2010 per l'importo di €
7.644.916,31 oggetto di opposizione, l'intervento di un accordo transattivo in data 12 agosto 2010, volto <
delle garanzie personali a suo tempo rilasciate, purché valide ed efficaci,
nonché ai fini di taluni articoli dell'accordo, tra i quali l'art. 17 relativo ai procedimenti pendenti>> ed il contestuale abbandono della causa di opposizione ex art. 309 c.p.c., con rinuncia della banca al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1006/2010. Ha ritenuto che, a fronte di detto accordo, non vi sia alcuna preclusione all'azionabilità del credito di € 3.791.648,24, diverso da quello oggetto del precedente decreto perché relativo al solo finanziamento n. 4046904 e dunque non oggetto di alcun precedente accertamento, considerata l'intervenuta rinuncia al titolo esecutivo e l'estinzione del giudizio di opposizione.
Ha, poi, ritenuto che le reciproche rinunce delle parti attestano la esistenza di un accordo volto a dare nuova regolamentazione al credito vantato dalla banca, pur senza effetto novativo, e che i fideiussori hanno aderito all'accordo, confermando così le garanzie precedentemente fornite riconoscendo, altresì, il credito oggetto di transazione e la sua azionabilità.
Ha, quindi, escluso la formazione di un precedente giudicato sul diritto oggetto di causa.
4.4. Nel merito, ha ritenuto incontestati il mancato pagamento del credito garantito e la sussistenza delle garanzie, non essendone stata disconosciuta la firma.
In ordine alle fideiussioni, ha osservato che il riconoscimento delle garanzie pregresse per mezzo dell'accordo predetto supera le contestazioni relative alla loro validità per crediti futuri, in quanto la presa d'atto della ristrutturazione del debito della società garantita e la conferma della garanzia dimostrano la consapevolezza dell'entità del debito e delle difficoltà
economiche della garantita, da cui discende l'impossibilità di invocare l'art. Ha, poi, ritenuto infondate le doglianze sulla mancanza di diligenza da parte della banca nell'erogazione del credito, in quanto la conferma delle garanzie
è avvenuta in occasione della valutazione della situazione finanziaria della garantita posta a fondamento del piano di ristrutturazione;
vi è stata, quindi,
disponibilità a fornire garanzie causa cognita, in assenza di manovre speculate da parte dell'istituto bancario.
4.5. Il Tribunale ha ritenuto le doglianze in materia di usura generiche attesa la mancanza di deduzioni circa la determinazione degli interessi praticati;
ha ritenuto estranea al giudizio una precedente consulenza tecnica.
5. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello, ciascuno in separato giudizio, GI ZI sulla scorta di due motivi, e CP_3 [...]
sulla base di cinque motivi di gravame. CP_4
6. In ciascun giudizio si sono costituiti tanto Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame, quanto gli altri garanti, già appellanti
[...]
principali; è stata dichiarata la contumacia di CP_6
7. I giudizi così introdotti sono stati riuniti.
5. All'udienza del 6 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo GI ZI censura la ritenuta esclusione della formazione di un precedente giudicato, deducendo la violazione dell'art. 653 co. 1 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. Espone che la banca ha erogato all'atto della stipula del “contratto di
finanziamento quadro a tasso variabile – capitalizzazione flessibile
progressiva (Linea A – Linea B)”, in data 13 dicembre 2006, la somma di €
2.500.000,000 e, successivamente, in data 25 luglio 2007, la somma di €
2.000.000,00; che il credito ingiunto ammonta a € 3.791.648,24, in quanto €
1.621.576,56 derivano dalla “Linea A”, mentre € 2.170.071,68 dalla “Linea
B”. Evidenzia che: l'azione proposta dalla banca è identica ad altra precedentemente proposta in data 26 gennaio 2010, avendo essa ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a crediti relativi a svariati rapporti tra cui quello del finanziamento oggetto di causa, per la somma di €
7.644.916,31; tale decreto è stato da lui opposto nonché dalla debitrice principale e dagli altri fideiussori;
in data 12 agosto 2010 le parti hanno stipulato un “accordo di ristrutturazione del debito” del seguente tenore: “in
considerazione degli impegni assunti dalle Società del Gruppo con la
formulazione del Piano di Risanamento, così come attestato dall'Esperto, e
in forza del presente Accordo, nonché della ricapitalizzazione di e Pt_1
Pegasus attuata dai Soci, rinuncia ai titoli esecutivi costituiti dal CP_5
Decreto Ingiuntivo e dal Decreto Ingiuntivo Pegasus”; “ Pt_1 CP_5 Pt_1
e i Soci (tra cui il Sig. ZI GI – n.d.r.), per quanto di rispettiva
competenza, rinunciano agli atti di cui alle Opposizioni al Decreto
Ingiuntivo Atig, all'Opposizione al Decreto Ingiuntivo Pegasus e al Ricorso
ex art.700 c.p.c. Di conseguenza, alle prossime udienze, rispettivamente
fissate al 21 ottobre 2010, 16 settembre 2010 e 21 settembre 2010, nessuno
comparirà e così alle udienze che verranno successivamente fissate, in modo che tutti i giudizi si estinguano ex art.309 c.p.c.”; il giudizio di opposizione si è estinto per inattività delle parti ex artt. 307 e ss. c.p.c. ed il decreto monitorio è divenuto definitivamente esecutivo.
Deduce, pertanto, che si è formato il giudicato circa l'esistenza del credito azionato, l'esistenza e la validità del rapporto su cui si fonda il credito, la
“inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del
credito precedenti al ricorso per ingiunzione”, impedendo di riproporre la medesima azione in diverso giudizio, in base al principio del ne bis in idem,
potendo le parti unicamente modificare o estinguere il rapporto giuridico o rinunciare a far valere il titolo esecutivo.
Le statuizioni del Tribunale sarebbero, a suo dire, errate, in quanto la rinuncia al decreto ingiuntivo notificato non impedisce il passaggio in giudicato del provvedimento ex art. 653 co. 1 c.p.c., che acquista piena rilevanza esterna.
La situazione sarebbe equiparabile a quella di rinuncia agli atti di un giudizio in cui è stata pronunciata sentenza non definitiva o a quella di rinuncia agli atti di un giudizio di impugnazione, ove la sentenza resiste all'estinzione del processo ex artt. 310 co. 2 e 338 c.p.c.
Inoltre, evidenzia che il passaggio in giudicato non può essere impedito da una rinuncia non formalizzata ex art. 306 c.p.c.; in specie, le rinunce al decreto ingiuntivo e alle opposizioni contenute nella transazione sarebbero rimaste circoscritte ad un ambito stragiudiziale e non si sarebbero tradotte nella rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., essendosi, invece, il processo estinto in base all'art. 309 c.p.c., come rilevato dal Tribunale.
Deduce che la rinuncia stragiudiziale contenuta nell'accordo del 12 agosto 2010 è venuta meno per la risoluzione di tale accordo (art. 19), come confermato dalla banca, essendo stati disattesi gli impegni con esso assunti.
La creditrice avrebbe, quindi, dovuto azionare il decreto monitorio n.
1006/2010, ormai definitivo, anziché chiedere l'emissione di altro decreto.
2. Con il secondo motivo GI ZI lamenta l'omesso esame da parte del Tribunale dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) L. n. 287/1990, che qui ripropone.
Deduce la conformità degli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione prestata in data 11
giugno 2004 allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia
n. 55/2005, il quale costituirebbe “prova privilegiata” della condotta anticoncorrenziale.
In via subordinata, deduce che, qualora venga riscontrata unicamente la nullità delle singole clausole, la banca sarebbe, comunque, decaduta dal diritto di agire nei suoi confronti ex art. 1957 c.c., non avendo agito nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale, coincidente con il ricevimento della lettera del 17 febbraio 2014, a mezzo della quale la banca ha comunicato la “revoca facilitazioni creditizie”, intimandone il pagamento, mentre la prima istanza sarebbe avvenuta con la notifica del decreto ingiuntivo del 25 febbraio 2015.
3. Con il primo motivo d'appello , ricostruite le vicende Controparte_4
relative al precedente giudizio di opposizione e richiamato il contenuto dell'accordo di ristrutturazione del debito, lamenta la violazione del principio del ne bis in idem; evidenzia, quanto al finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che “l'erogazione della Linea A era stata accreditata sul conto corrente n. 5185383 intestato ad e già oggetto prima della Pt_1
precedente richiesta di decreto ingiuntivo n. 1066/10, già all'epoca opposto
(doc. n. 4), e poi dell'accordo sottoscritto da , le banche, fra cui Pt_1
e i Sig.ri ZI in data 12.08.2010 (doc. n. 7)” e che il presente CP_5
giudizio vede coinvolte le medesime parti per il medesimo oggetto.
Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare l'intervenuta rinuncia al titolo esecutivo di cui al decreto ingiuntivo n. 1006/2010, la formalizzazione della rinuncia in un atto stragiudiziale, l'accettazione formale di tale rinuncia da parte della banca, con conseguente cessazione della materia del contendere,
il mancato condizionamento della rinuncia al buon esito ed al rispetto dell'accordo, l'impossibilità di proporre domande relativamente al medesimo rapporto oggetto di transazione. Avrebbe, altresì, errato nel non riconoscere al provvedimento che dichiara estinto il processo natura sostanziale di sentenza il cui giudicato impedisce il riesame del rapporto lo stesso e preclude la domanda già oggetto di precedente pronuncia.
4. Con il secondo motivo deduce di aver contestato sin Controparte_4
dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il credito vantato dalla banca derivante dal contratto di finanziamento n. 4046904; di aver contestato la rilevanza probatoria ed il contenuto delle certificazioni ex art. 50 TUB;
di aver chiesto l'espletamento di una CTU contabile, in assenza di elementi per valutare gli estratti conto ed i calcoli effettuati.
Lamenta, poi, l'applicazione di oneri finanziari indebiti, quali interessi debitori, spese di segreteria, c.m.s. su c/c e conto anticipi, interessi usurari,
come indicato nella perizia di parte svolta e non considerata dal Tribunale. 5. Con il terzo motivo deduce l'invalidità e/o inefficacia Controparte_4
della fideiussione prestata e, in particolare, dell'art. 7 relativo al “pagamento
a semplice richiesta”, il quale deroga all'art. 1945 c.c., che prevede che il garante possa opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale. Essa, dunque, integrerebbe un patto “solve et repete”, rafforzando l'obbligazione fideiussoria, ma senza avere effetto sulle eccezioni di nullità,
annullabilità e rescissione del contratto. Per mezzo di tale clausola, il garante può far valere le eccezioni relative al contratto di garanzia, alla sua invalidità,
riguardanti la contrarietà del comportamento del beneficiario ai principi di correttezza e buona fede, oppure relative alla nullità del contratto garantito.
Da tale clausola non emergerebbe, però, in maniera chiara la volontà delle parti di svincolare il rapporto di garanzia da quello sottostante, non contenendo la precisazione “senza eccezioni” o simili.
L'appellante, inoltre, lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi in merito all'eccezione di nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust e, in particolare, in merito all'eccepita nullità dell'art. 7.
6. Con il quarto motivo deduce l'inosservanza da parte Controparte_4
della banca del criterio di diligenza di cui all'art. 1176 c.c.; la banca si sarebbe disinteressata della situazione della debitrice principale , ormai Pt_1
in evidente stato di dissesto economico (cfr. bilanci di cui ai doc. 4 e 5), e l'avrebbe aggravata, confidando di essere garantita dalle fideiussioni prestate. Sostiene che il comportamento scorretto tenuto dalla banca nell'erogazione del credito senza il rispetto di criteri e controlli, deve essere sanzionato con l'inefficacia della garanzia che assiste tale credito. 7. Con il quinto motivo contesta la mancata ammissione Controparte_4
di una C.T.U. contabile richiesta al fine di riesaminare i calcoli già svolti nella prodotta perizia di parte da cui era emersa l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti;
lamenta la genericità del rigetto dei mezzi istruttori e la conoscibilità da parte del giudicante dei decreti ministeriali relativi ai tassi soglia.
8. Con il sesto motivo censura la statuizione di condanna Controparte_4
alle spese sia con riferimento al valore della causa, indicato dal Tribunale
nello scaglione da € 2.000.000 ed e 4.000.000 pur avendo egli indicato nell'atto di opposizione il valore della causa in € 500.000, sia in relazione alla duplicazione delle spese legali in favore dell'istituto bancario e della cessionaria del credito benché quest'ultima sia subentrata nella fase conclusiva del processo senza svolgere precedente attività di studio,
introduttiva o di trattazione-istruttoria.
9.Con il primo motivo lamenta che il Tribunale ha CP_3
qualificato il giudizio di opposizione come un giudizio autonomo e non a carattere impugnatorio, non esaminando, quindi, l'eccezione relativa all'inidoneità della prova scritta comprovante il credito vantato dalla banca ed il suo ammontare, da intendersi non solo come contestazione formale,
relativa alla prova sottostante l'emissione del decreto ingiuntivo, ma anche come questione attinente l'onere probatorio circa il credito e la reale efficacia probatoria del documento prodotto.
L'appellante ripropone in questa sede tale eccezione, deducendo che l'estratto conto, ex art. art. 50 TUB, è l'unico documento idoneo a fondare il ricorso monitorio e che tale non è “qualsiasi altro elaborato come il
saldaconto”, pur se corredato dalla dichiarazione ex art. 50 TUB, con conseguente l'invalidità del decreto ingiuntivo.
10. Con il secondo motivo impugna il capo di sentenza in CP_3
cui il Tribunale ha ritenuto che la sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1006/2010
comporti il riconoscimento del credito “transattivo” e una implicita validazione delle fideiussioni pregresse, con rigetto anche delle eccezioni da egli sollevate circa la validità della garanzia prestata in favore della . Pt_1
Richiama anch'egli il contenuto dell'accordo del 12 agosto 2010 ex art. 182
bis LF tra i garanti e la banca relativo a tutte le società del “Gruppo ZI”,
tra cui , la rinuncia ai titoli esecutivi, la sottoscrizione da parte dei garanti Pt_1
dell'accordo “solo al fine del riconoscimento, senza effetto novativo, delle
garanzie personali a suo tempo rilasciate agli Istituti finanziatori, purché
esistenti validi ed efficaci alla data di stipula”.
Espone di aver formulato, unitamente agli altri garanti, un piano di risanamento ex art. 67 co. 3 L.F. nei confronti dei creditori ipotecari del
Gruppo ZI, tra cui la il quale comportava la liberazione delle CP_5
ipoteche iscritte sugli immobili di loro proprietà.
Evidenzia che: l'istanza contenuta nell'accordo di ristrutturazione dei debiti
è stata modificata in domanda di concordato preventivo ex art. 106 L.F.; il piano di risanamento ex art. 67 L.F. è stato attuato, essendo stata Pt_1
ricapitalizzata dai soci ed avendo, perciò, la banca cancellato i gravami esistenti sui beni dei soci. Lamenta che il Tribunale avrebbe indebitamente correlato la dichiarazione di assenso al rinnovo delle garanzie personali fornite, funzionali alla proposta
ex art. 182 bis L.F., agli effetti del piano ex art. 67 L.F., sovrapponendo un
“diritto di credito di ristrutturazione” con la “transazione”, perfezionata con i soci relativamente ai loro beni personali;
deduce che i soci non hanno riconosciuto il “credito di ristrutturazione” che è frutto delle operazioni compiute nel tentativo di risanare il Gruppo ZI;
inoltre, alcuna delle manifestazioni di volontà da lui prestate nei doc. 2 e 3 costituirebbe una ricognizione del credito oggetto di causa.
11. Con il terzo motivo contesta che dalla sottoscrizione CP_3
dell'accordo del 12 agosto 2020 sia derivata la validazione della garanzia pregressa prestata con riguardo a crediti futuri.
Tale riconoscimento sarebbe smentito dal contenuto dei punti 17-29 del doc.
3, in quanto il generico assenso sarebbe stato rilasciato, con riferimento alle garanzie, “purché esistenti valide e operanti all'epoca della sottoscrizione”.
Critica, quindi, la ritenuta equivalenza tra la consapevolezza presunta del garante circa la situazione economica della società garantita, considerata conseguenza automatica della sottoscrizione dell'accordo ex art. 182 bis LF,
e l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c.
relativamente ai crediti futuri.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe indebitamente ritenuto legittimo l'aggravio della garanzia pregressa attesa la partecipazione quale garante all'operazione di risanamento pur se ciò non comporta una deroga alle norme in materia di fideiussione, specie per quanto concerne l'art. 1956 c.c. L'appellante deduce di non aver fornito, in qualità di garante, speciale autorizzazione per l'erogazione di nuova finanza, che è intervenuta prima della presentazione della domanda di concordato preventivo, essendo stata erogata ad la somma di € 6.800.000,00, ingigantendo così il debito Pt_1
pregresso, nonostante la creditrice fosse a conoscenza che le difficoltà
economiche della debitrice erano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
La banca, per utilizzare la fideiussione prestata nel 2004, avrebbe dovuto procurarsi un consenso ad hoc, relativo alla situazione patrimoniale della garantita a fronte dell'erogazione di nuovo credito, come previsto dall'art. 1956 co. 1 c.c. Tale consenso, dovendo essere documentale, inequivoco e fornito di volta in volta, non potrebbe ritenersi già acquisito per mezzo dell'accordo ex art. 182 bis L.F., come, invece, ritenuto dal Tribunale. Inoltre,
sarebbe invalida la rinuncia preventiva da parte del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia e, per converso, nemmeno potrebbe sussistere un consenso tacito del fideiussore.
Sarebbe, poi, irrilevante la conoscenza dell'odierno appellante del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, assumendo rilievo la conoscenza in capo al creditore.
12. Con il quarto motivo lamenta l'omessa pronuncia da CP_3
parte del Tribunale circa la questione, posta in comparsa conclusionale, di nullità della fideiussione prestata per conformità allo schema ABI, in base al provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, nonostante tale eccezione sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Pur avendo sottoscritto nel 2010 una clausola di conferma della garanzia pregressa, esclusa la novazione del precedente rapporto, rileva che il contratto nullo non può esse convalidato, a meno che la legge non disponga diversamente.
13. Con il quinto motivo contesta che il Tribunale, dopo CP_3
aver qualificato la “comparsa di costituzione con nuovo difensore” depositata dall'avv. Lucibello in data 17 ottobre 2017 come intervento volontario della società (mandataria per la gestione del Controparte_1
credito di acquirente a titolo particolare del credito), abbia Controparte_2
ritenuto proseguito il giudizio sia nei confronti della dante causa CP_5
sia della cessionaria, in quanto non sarebbe stata formulata istanza di estromissione della creditrice cedente da parte dell'intervenuta.
Circa la costituzione di deduce che essa sarebbe stata Controparte_2
nominata quale “mandante”, mentre la costituzione in giudizio farebbe capo solamente alla sua mandataria sarebbe Controparte_1
errato ritenere che in primo grado vi sia stata la costituzione di e non di CP_2
e ciò contrasterebbe, peraltro, con la statuizione di condanna alle CP_1
spese in favore di , confondendo i ruoli delle società succedutesi nella CP_1
titolarità del credito.
Sostiene che il Tribunale avrebbe realizzato una indebita “moltiplicazione”
delle parti costituite nella stessa posizione processuale e con il medesimo interesse alla lite, considerandola un effetto della mancata esplicitazione del consenso delle parti all'estromissione; in realtà Controparte_1
ha espressamente dichiarato di costituirsi “in sostituzione” di
[...] CP_15 (già , integrando in tal modo una
[...] Controparte_7
“estromissione tacita” della dante causa, indebitamente ritenuta ancora
“parte processuale”, nonostante il medesimo difensore e malgrado l'originaria dante causa non sia più comparsa e non abbia precisato CP_5
le conclusioni. Inoltre, il mancato accertamento della estromissione tacita ha determinato la statuizione di condanna al pagamento delle spese a favore tanto della cedente quanto della cessionaria.
14. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM E
SULLA ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il Tribunale ha ritenuto non preclusa all'istituto bancario la possibilità di agire a tutela del credito in questione in conseguenza delle vicende che hanno interessato il decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione in attuazione del contenuto dell'accordo di ristrutturazione;
vicende ed esito dell'accordo che si ritiene non necessario richiamare testualmente, trattandosi di circostanze note alle parti in causa, analiticamente descritte negli atti di causa e già
richiamate nella parte espositiva dei motivi di gravame e sulle quali non vi è
questione, discutendosi unicamente circa gli effetti di vali vicende sul credito per cui è causa.
Va, innanzi tutto, rilevato che <
esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché
l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo>> (Cass. 21768/2019). Se, per un verso, non esiste un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito e nei confronti del medesimo creditore, i tre limiti individuati dalla Suprema Corte sono:
<bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 -
01).
Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità
del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori>> (Cass. cit. in parte motiva).
La definitività del decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dalla [...] consegue direttamente dalla legge in ragione delle modalità Controparte_16
con le quali le parti hanno ritenuto di eseguire l'accordo di ristrutturazione del debito raggiunto (rinuncia del creditore al decreto ingiuntivo, rinuncia all'opposizione, mancate comparizioni successive ed estinzione del giudizio
– art. 653 cod.proc.civ.).
L'accordo di ristrutturazione prevede, inoltre, che “in caso di risoluzione” “i
crediti derivanti a qualunque titolo dal presente accordo … diverranno
immediatamente scaduti ed esigibili”.
Nel caso di specie deve, peraltro, ritenersi la piena sussistenza del diritto del creditore di ottenere un secondo titolo esecutivo:
non può ritenersi che l'azione sia stata <> con l'ottenimento del primo decreto ingiuntivo;
il credito qui azionato è quello relativo al solo finanziamento identificato con il n. 4046904 che, nel precedente decreto ingiuntivo, costituiva solo una parte della ragione creditoria azionata;
inoltre la sua entità era di € 3.612.312,89 alla data del 1° gennaio 2009 sul presupposto della comunicazione di revoca degli affidamenti avvenuti in quel contesto temporale;
l'accordo per la ristrutturazione dei debiti che ha visto coinvolti anche i fideiussori, ha, invece, comportato il “mantenimento degli
affidamenti autoliquidanti Atig”, “automaticamente rinnovati di anno in
anno sino al 31 dicembre 2013, a condizione che alla data del rinnovo non
si sia verificato un evento risolutivo (salvo che lo stesso sia stato prontamente
sanato)”; vi è stata, quindi sostanziale rinuncia alla precedente revoca del finanziamento il cui mantenimento ha determinato la esistenza, alla data del credito di più elevato importo pari ad € 3.791.648,24;
vi è in capo all'istituto bancario creditore interesse ad agire e non si prospetta alcun ricorso abusivo all'azione giudiziale: in leale esecuzione della transazione di cui all'accordo di ristrutturazione del credito in atti (poi risolta per inadempimento della debitrice principale garantita dagli odierni appellanti) – la banca ha rinunciato a Controparte_17
valersi degli effetti del titolo esecutivo precedentemente ottenuto prestando il consenso alla cancellazione delle ipoteche giudiziali anche a carico dei soci fideiussori perdendo in questo modo ed irrimediabilmente il privilegio ipotecario legittimamente vantato nell'escussione del credito, diritto che, ex art. 100 c.p.c., ben legittima il creditore ad ottenere un secondo decreto ingiuntivo esecutivo, peraltro, come già rilevato, per un importo maggiore rispetto a quello già ingiunto.
La questione della duplicazione del titolo, al più, potrebbe rilevare solo in sede esecutiva nell'ipotesi in cui il creditore agisse sulla base di entrambi facendo valere con l'ultimo titolo ottenuto il privilegio ipotecario e con il primo il medesimo diritto in chirografo.
Ne discende che il motivo di gravame proposto dagli appellanti sul punto va disatteso.
15. SULLA NULLITA' DELLE FIDEIUSSIONI PER CONFORMITA'
ALLO SCHEMA ABI
La Corte osserva che tale questione è stata posta tardivamente per la prima volta in sede comparsa conclusionale nel precedente grado di giudizio;
alcun riferimento vi era al tema della nullità delle fideiussioni per violazione della intesa anticoncorrenziale nei precedenti scritti difensivi e tale questione non ha costituito un tema dibattuto tra le parti nel corso del processo.
È chiaro, peraltro, che il rilievo della nullità può avvenire in ogni stato e grado anche d'ufficio, quindi anche da parte del giudice del gravame, ma deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
Di recente la Suprema Corte ha ritenuto che << La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità
della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa>> (Cass.
1851/2025).
Precisando la Corte, in parte motiva, che, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione tra cui l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia, oltre che dello schema ABI a cui si riferisce;
esso << in quanto atto amministrativo andava prodotto dalla parte…
… non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale – al pari dello «schema ABI»
che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio
iura novit curia; né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n.
30383/2024), può essere invocata «la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n. 6299/2014; conforme a Cass.n.
16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019)» (così sent. cit., in motivazione). …Sicché va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte
per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024
conforme a Cass. n. 20713/2023)>>.
Appare peraltro dirimente che le Sezioni Unite, con la pronuncia n.
41994/2021, hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità
totale dell'intero contratto di fideiussione: <
valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, sulla base del costante orientamento di questa Corte,
anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito, non essendo stata posta questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. che,
trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr. Cass. 1851/2025 cit.), avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
15. SULLA PROVA POSTA A FONDAMENTO DEL DECRETO
INGIUNTIVO EX ART. 50 TUB (questione posta da e CP_3 [...]
CP_4
La questione circa il limitato valore probatorio del “saldaconto” con riferimento al procedimento monitorio e la circostanza che nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ove esso sia contestato, vi sia l'obbligo in capo all'istituto bancario di documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa appare inconferente nel caso di specie.
Infatti, il “saldaconto” costituisce documento diverso rispetto agli estratti conto veri e propri che certificano le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca;
in relazione ad essi vale la presunzione di veridicità
delle scritturazioni del conto quando il cliente, ricevuto l'estratto o documentazione equipollente non sollevi specifiche contestazioni e tale onere di contestazione opera anche a carico del fideiussore.
Infatti l'istituto bancario non si è limitato al deposito di un “saldaconto” di mera natura riassuntiva del debito finale;
essa ha prodotto nel fascicolo monitorio il contratto di finanziamento 4046904 e il “finanziamento in conto
utilizzo” 5055200 con il relativo piano di ammortamento, le fideiussioni, le,
le raccomandate a.r. contenenti la comunicazione di revoca degli affidamenti e risoluzione del contratto di finanziamento, le “dichiarazioni ex art. 50 d.lgs.
385/1993”. Riguardo a queste ultime non si tratta di saldaconti ma di estratti conto dal 20 agosto 2014 al 17 febbraio 2015 con la prescritta certificazione ex art. 50 TUB che contengono le annotazioni relative ai finanziamenti nel periodo di riferimento, con indicazione del capitale iniziale, dell'addebito del rateo d'interessi e delle rate arretrate a titolo di capitale ed interessi con indicazione del saldo finale a debito.
Sicché, diversamente da quanto sostiene parte appellante, si tratta di una produzione documentale già del tutto completa ai fini della prova del credito incombendo sui convenuti l'onere di svolgere specifiche contestazioni in merito al credito azionato.
Va, infatti, rilevato che nei contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità
indicate nel contratto (questione non posta in causa) ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può
essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni (da ultimo Cass. 18352/2023).
Nel giudizio di opposizione, costituendosi in giudizio l'istituto bancario ha prodotto gli estratti relativi ai rapporti azionati sino alla data del passaggio a sofferenza (doc. 20), nonché gli estratti del conto corrente n. 5185383 dal
31.12.2006, attestanti l'erogazione delle somme nonché il successivo andamento dei rapporti (docc. 21, 22 e 23).
Trattandosi di contratti di finanziamento attraverso tale produzione l'istituto bancario ha, quindi, provato l'accreditamento della somma mutuata, oltre che la somma finale complessivamente dovuta e, quindi il titolo della propria pretesa, incombendo, pertanto, su fideiussori l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione restitutoria sorta per effetto della messa a disposizione dell'importo mutuato.
16. SULLE CONTESTAZIONI DEL CREDITO FORMULATE DA
Controparte_4
deduce di avere contestato la illegittima applicazione di
[...]
interessi ultralegali in assenza di pattuizione ai sensi dell'art. 1284 cod.civ. e di “oneri finanziari non dovuti comprensivi di interessi debitori, spese di
segreteria, commissioni di massimo scoperto su conto corrente e sul conto
anticipi”.
Tuttavia, come già rilevato, oggetto del decreto ingiuntivo, e conseguentemente del presente giudizio, è esclusivamente il credito inerente i contratti di finanziamento ed è lo stesso appellante che deduce che gli interessi e gli oneri di cui lamenta la illegittima applicazione sono relativi a rapporti diversi da quelli in relazione ai quali viene azionata la pretesa creditoria.
A fronte della statuizione del Tribunale circa la genericità di tali deduzioni la doglianza viene riproposta nei medesimi termini in questo grado, con il mero richiamo alla perizia di parte, senza la illustrazione del suo contenuto e della incidenza del suo esito sullo specifico credito in questione, risolvendosi tale carenza in evidente inammissibilità della censura.
Quanto, poi, alla questione relativa alla natura usuraria degli interessi, il
Tribunale ha ritenuto generica anche tale deduzione.
Rileva il Collegio che è onere del debitore che intenda dimostrare l'entità
usuraria degli stessi “dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale
relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale
qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli
altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la
controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui
diritto”(cfr. S.U. 19597/2020).
Nel caso in esame, però, l'atto di citazione in opposizione e l'atto di appello non contengono che il richiamo alla ricostruzione contenuta nella perizia di parte e la genericità già rilevata dal Tribunale inficia anche il motivo in esame, privo di qualsiasi indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione.
La perizia di parte invocata, del resto, ha riguardato il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito, e non vi è in essa alcuna valutazione circa il superamento del tasso soglia con riferimento ai contratti di finanziamento.
Sicché anche al Collegio non sono forniti gli elementi fattuali necessari per valutare la nullità dedotta.
17. SULLA CORRETTEZZA E BUONA FEDE DELL'ISTITUTO
BANCARIO NELLA EROGAZIONE CREDITO e SULLA ECCEZIONE
EX ART. 1956 (questioni poste dagli appellanti e . CP_4 CP_3
Il presupposto dell'art. 1956 cod. civ. è che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
L'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia,
assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società
debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. Cass.
31227/2019 e 7444/2017).
Detta disposizione è assolutamente chiara nel porre un limite al divieto della concessione di nuova finanza al debitore principale, le cui condizioni patrimoniali si siano aggravate al punto tale da rendere incerto, o comunque più difficile, il soddisfacimento del credito, tracciato dall'accettazione del fideiussore, definita “speciale autorizzazione”, purché non preventiva (che,
altrimenti, si risolverebbe in una preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione, invalida secondo il disposto di cui al capoverso di tale articolo).
si limita a ribadire, genericamente, che l'istituto bancario si Controparte_4
sarebbe “disinteressato” e avrebbe “aggravato” la posizione della debitrice principale ormai in evidente stato di dissesto e fa riferimento al periodo successivo all'accordo di ristrutturazione (richiamando i bilanci 2012 e 2013)
che egli ha, però, sottoscritto quale rappresentante della Controparte_13
e pur avendo ricoperto la carica di presidente del consiglio di
[...]
amministrazione sino al 2013.
Il secondo, si riferisce, invece, alla “erogazione di nuova finanza a favore di
per € 6.8 mln” avvenuta “prima che fosse presentata Parte_1
domanda di concordato preventivo”, per poi evidenziarne il progressivo peggioramento sino alla domanda ex art. 160 L.F.
Ribadita la considerazione per cui la tutela prescritta dall'art. 1956 c.c. deve rispondere ad una situazione di effettiva e permanente estraneità del fideiussore rispetto ai reali termini dello svolgimento del rapporto garantito,
va evidenziato che in base al dossier Cerved prodotto, ha CP_3
ricoperto l'incarico di consigliere delegato della società dall'ottobre 2002 al
23 giugno 2008 e poi ancora dal 28 settembre 2010 al 18 novembre 2011. A
fronte della carica rivestita e, soprattutto, della sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione in seno al quale è avvenuta la conferma della garanzia prestata è inammissibile la prova orale da questi genericamente articolata e diretta a dimostrare che “ha svolto sin dal 2001 mansioni di CP_3
responsabile dei cantieri edili di ” e che “si è dedicato Parte_1
esclusivamente a detti compiti, senza suo coinvolgimento, da parte dei
consoci, alla discussione sulle decisioni riguardanti gli impegni finanziari
che sono stati assunti nelle circostanze per cui è causa”.
La sottoscrizione da parte dei fideiussori dell'accordo di ristrutturazione
“solo ai fini degli articoli 1(premesse e definizioni), 17 (procedimenti
pendenti), 21 (comunicazioni), 23 (Varie), 26 (Durata), 27 (legge
applicabile), 28 (foro competente), 29 (Adesione) e al fine del
riconoscimento, senza effetto novativo, delle garanzie personali a suo tempo
rilasciate agli istituti finanziatori, purché esistenti valide ed efficaci alla data
della stipula” implica la piena contezza di tutte le premesse su cui l'accordo di ristrutturazione si fonda, ivi compresa la descrizione della situazione di difficoltà finanziaria delle società del gruppo, Atig Immobiliare compresa,
il contenuto del piano finanziario, la previsione della ricapitalizzazione della società operata dai soci (tra cui e , la definizione di CP_4 CP_3
nuovi termini e condizioni delle esposizioni già in essere tra cui quella relativa ai finanziamenti in questione con il loro mantenimento e la erogazione di nuova finanza.
Gli obblighi di buona fede e correttezza che impone di agire in modo da preservare e non ledere gli interessi altrui (su cui trova fondamento anche il disposto dell'art. 1956 cod.civ. che correla l'obbligo di necessaria autorizzazione alla inconsapevolezza del garante circa la situazione patrimoniale del debitore) sono a carico di tutte le parti coinvolte.
E' quindi condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale e cioè che la sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione è avvenuta sulla base della piena conoscenza da parte dei soci fideiussori delle condizioni economiche del soggetto garantito, che ha costituito il presupposto stesso dell'accordo,
con pieno coinvolgimento degli stessi attesa la previsione della conferma della garanzia, della prevista ricapitalizzazione da parte dei soci garanti e della rinuncia da parte dell'istituto bancario anche alle ipoteche giudiziali iscritte sui loro beni, tutte circostanze implicanti l'approvazione della esposizione debitoria della debitrice.
Si è, quindi, al di fuori del perimetro dell'art. 1956 cod.civ. e va esclusa la configurabilità di comportamenti dell'istituto bancario connotati da mala fede e scorrettezza ai danni dei garanti non potendosi prospettare nella fattispecie ai loro danni alcun imprevedibile aggravamento del rischio assunto rispetto anche a quanto avvenuto in esecuzione dell'accordo stesso e del piano di risanamento ad esso correlato e, quindi, con la evidente finalità
(posta a fondamento delle premesse dell'accordo che i garanti hanno fatto espressamente proprie) di “risanamento della situazione debitoria” e di
“riequilibrio della situazione finanziaria della società”.
18. SULL'INTERVENTO VOLONTARIO DI CP_1 [...]
ULLA MANCATA ESTROMISSIONE DELLA Controparte_1
– SULLA STATUIZIONE IN Controparte_7
PUNTO DI SPESE Non è ravvisabile alcun errore nella pronuncia impugnata sul ruolo della di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
cessionaria del credito, oggetto di chiara specificazione nella intestazione della sentenza nonché nello svolgimento del processo e nell'incipit dei motivi della decisione, né sulla statuizione di condanna alle spese pronunciata in favore della mandataria.
Parimenti, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 111
cod.proc.civ. nel dare atto dell'intervento della cessionaria - e, per essa, della sua mandataria - e nel rilevare il mancato consenso alla estromissione della cedente il credito. Consenso che lo stesso che ha posto la CP_3
questione in esame, non deduce essere stato mai espresso da tutte le parti in causa, limitandosi a prospettare una inammissibile “estromissione tacita” di certo non ricavabile dalla mancata comparizione della
[...]
a seguito della costituzione della rappresentante della Controparte_7
cessionaria né da fatto che essa abbia dichiarato di costituirsi in sua
“sostituzione”.
Quanto alla pronuncia sulle spese, esaminate le censure proposte da CP_4
e nei limiti in cui sono state formulate, va rilevato che: CP_3
lo scaglione di valore è stato correttamente individuato in quello compreso tra € 2.000.001 ed € 4.000.000 attesa la entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e la irrilevanza del valore dichiarato dall'opponente ai fini della iscrizione della causa a ruolo;
non essendovi stata alcuna “estromissione tacita”, non può essere invocata una diversa pronuncia sulle spese correlata ad essa;
l'intervento in giudizio è avvenuto il 21 ottobre 2017 e la liquidazione dei compensi è avvenuta in relazione all'attività difensiva svolta, correlata anche alla specifica deduzione della posizione rivestita dalla cessionaria, essendo stata esclusa la liquidazione del compenso per la fase decisionale (liquidato in favore della sola intervenuta) in favore della Controparte_7
<>.
19. Pertanto gli appelli vanno rigettati e la sentenza impugnata va confermata.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, ciascuno degli appellanti va condannato al pagamento in favore dell'appellata costituita del compenso per la fase di studio pari ad €
9.643,00 ed introduttiva del giudizio pari ad € 5607,00 e, in solido, avendo riguardo alla successiva riunione delle cause, al pagamento del compenso in relazione alle fasi di trattazione pari ad € 12.918,00 e decisionale pari ad €
16.033,00 in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 2.000.000 ed € 4.000.000).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di ciascuno degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta gli appelli proposti da ZI GI, e Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2328/2021 CP_3 pubblicata in data 20 settembre 2021;
2) condanna ciascuno degli appellanti al pagamento in favore dell'appellata del compenso per la fase di studio pari ad € 9.643,00 ed introduttiva del giudizio pari ad € 5607,00 e, in solido, avendo riguardo alla successiva riunione delle cause, al pagamento del compenso in relazione alle fasi di trattazione pari ad € 12.918,00 e decisionale pari ad € 16.033,00, oltre IVA
CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di ciascuno degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
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1956 c.c.
17 febbraio 2015, ed a seguito della nuova revoca degli affidamenti, di un