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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 10413/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANDREA LOLLI (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 di quest'ultimo sito in Empoli (FI), P.zza Antonio Gramsci n. 16
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. e P. IVA ), in persona del procuratore CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 speciale Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA TAFI (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._3
Castelfiorentino (FI), Piazza Gramsci n. 25
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 239/2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il presente appello contro la sentenza n. 239/23 emessa dal Giudice di Pace di Empoli pubblicata in data 29.06.2023, notificata in data 12.07.23 e per l'effetto condannare la , all'indennizzo Controparte_3 dei danni occorsi all'attore tenuto conto delle risultanze della CTU del Dott. Per_1
1 che ne ha quantificato la somma, in base delle condizioni di polizza, nell'importo Per_2 pari ad Euro 1.850,00, per i 30 gg. di invalidità temporanea riconosciutogli quantificati in
Euro 60,00 al dì, ed Euro 50,00 per le spese mediche ritenute indennizzabili, tenuto conto della franchigia applicabile pari ad Euro 100,00 con condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284 primo comma c.c., sulla somma capitale accertata de valutata al momento del fatto storico e via via rivalutata anno per anno, e degli interessi ex art. 1284 quarto comma
c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo, e vittoria di spese vive e compensi stragiudiziali e di lite, ivi comprese le spese di CTP e di CTU, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Cap e Iva come per legge, con distrazione degli stessi in favore del Sottoscritto Procuratore, ex art. 93 c.p.c., già dichiaratosi antistatario, per il doppio grado di Giudizio. Il Sig. chiede inoltre l'integrale rigetto Parte_1 dell'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. (sollevata dall'appellante ) in quanto infondata alla luce delle Giurisprudenza di Legittimità CP_1
(Cass. Sezioni Unite n. 27199/2017, Cass. Civ. sentenza n. 7675/2019, Cass. Civ. ordinanza
n. 13535/2018)”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: “In via preliminare e di rito: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. ex art. 342 c.p.c., per Parte_1 mancato rispetto delle prescrizioni ivi indicate, secondo quanto esposto sub. par.
1. della presente comparsa di costituzione e risposta;
nel merito ed in ogni caso rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. in quanto manifestamente Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per le ragioni meglio espresse in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 239/2023 emessa dal Giudice di Pace di Empoli
Dott.ssa Maria Dora La Neve pubblicata il 29.06.2023. Con vittoria di spese di lite del grado
d'appello ai sensi del D.M. 2014, n.55”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, Parte_1 conveniva in giudizio (nel prosieguo ), chiedendone la condanna CP_1 CP_1 all'indennizzo in ragione dei danni patiti in conseguenza dell'infortunio occorso in data
11.03.2020, quantificati in € 2.850,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dal giorno dell'infortunio al saldo, nonché la condanna al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale in fase stragiudiziale e pari a € 887,15 e alla rifusione delle spese di lite, deducendo a sostegno delle domande proposte:
2 - che, in data 11.03.2020 alle ore 15:00 circa, mentre era intento ad eseguire lavori di muratura nei pressi della propria abitazione, subiva la caduta di un pezzo di cemento sul piede sinistro, che determinava un violento trauma al primo dito;
- di non essersi potuto recare in pronto soccorso per via della diffusione, in quel periodo, dell'epidemia da Covid-19, di essersi quindi sottoposto alla visita del proprio medico curante, il quale accertava la presenza di un ematoma al primo dito del piede sinistro, con prognosi di
10 giorni e, nel prosieguo ed in ragione del persistente dolore e della zoppia nel camminare, di essersi rivolto ad altro medico specialista in fisiokinesiterapia ortopedica che attestava, a seguito della guarigione, la presenza di postumi di carattere invalidante;
- di avere in detto periodo eseguito un'ecografia dalla quale era emerso “un versamento articolare di circa 5 cc. Alla 1° MTF (metacarpo-falangea), di aspetto corpuscolato per inclusi fibrinosi (siero-ematico)”, nonché “edema e versamento all'interfalangea, scollamento del letto ungueale” ed alcune irregolarità che davano atto della presenza di frattura o microfrattura composta;
- di aver riportato, in conseguenza di detto infortunio, lesioni personali che avevano determinato un periodo di inabilità temporanea di 50 giorni, con residui postumi permanenti nella misura del 4% di cui alla tabella menomazioni;
CP_4
- di essere assicurato per gli infortuni con e di aver diritto, in base alle condizioni CP_1 della polizza, al risarcimento in misura pari a € 2.850,00, di cui € 1.000,00 a titolo di danno biologico calcolato nella misura del 4% per invalidità permanente, € 1.800,00 a titolo di indennità giornaliera per convalescenza senza applicazione di ingessatura ed € 50,00 a titolo di rimborso del costo dell'ecografia eseguita al netto della franchigia prevista;
- di non aver ricevuto alcun pagamento dalla convenuta, nonostante le reiterate diffide.
si è costituita nel giudizio di primo grado contestando la fondatezza delle domande CP_1 attoree e allegando:
- la mancata prova del fatto che l'infortunio descritto dall'attore si fosse effettivamente verificato, nonché delle modalità con cui lo stesso era avvenuto, necessarie al fine di ogni verifica in ordine alla copertura assicurativa;
- la riconducibilità delle domande proposte dall'attore a richieste di indennizzo assicurativo e non di risarcimento dei danni in senso proprio, con conseguente e necessaria applicazione delle previsioni e delle condizioni della polizza stipulata;
3 - il difetto dei presupposti per l'indennizzo, atteso che, per un verso, dagli accertamenti compiuti dal medico legale risultavano postumi permanenti valutati nella percentuale del 3% secondo le tabelle di riferimento ANIA, rientranti nella misura della franchigia prevista per l'invalidità permanente e che, per altro verso, i certificati medici esibiti dall'attore erano inadeguati e difformi dalle previsioni della polizza (di cui alla tabella A all'art.
2.12 delle condizioni generali), in quanto non rilasciati in ambiente clinico/ospedaliero ma provenienti da professionisti privati sprovvisti di specializzazione in ortopedia e traumatologia;
- che, inoltre, dai certificati medici prodotti non risultava una prima diagnosi di frattura né la necessità di ingessatura o la prescrizione di immobilizzazione, condizioni queste necessarie per il riconoscimento dell'indennità giornaliera in base alla polizza;
- che l'accertamento eseguito dal medico legale della Compagnia aveva escluso la presenza di fratture e rilevato soltanto un trauma contusivo da schiacciamento a carico del piede sinistro con riscontro di versamento di siero ematico ed edema dell'interfalangea e di versamento aspecifico della tibiotarsica ipsilaterale, comportante un'invalidità permanente quantificabile nella misura dell'1%;
- il difetto di prova delle spese mediche e legali sostenute nella fase antecedente al giudizio, queste ultime, in ogni caso, da liquidarsi direttamente in sede giudiziale ai sensi del D.M. n.
55/2014.
Il procedimento di primo grado è stato istruito con assunzione delle prove testimoniali dedotte dall'attore e CTU medico legale e, con Sentenza n. 239/2023, il Giudice di Pace di Empoli ha rigettato le domande attoree, in ragione della mancata prova dei presupposti per l'indennizzo, essendo le certificazioni prodotte dall'attore a tal fine inidonee in quanto provenienti da professionisti privati e sprovvisti delle specializzazioni indicate dalla polizza, e in quanto attestanti diagnosi e prescrizioni non rilevanti in termini di operatività della garanzia assicurativa.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo PEC del 11.09.2023, adducendo quali motivi di gravame:
- l'erroneità della sentenza di primo grado laddove, nella parte motiva, per un verso, dà atto della produzione in giudizio di certificati non idonei in quanto provenienti da professionisti privati privi delle specializzazioni necessarie, e per altro verso non tiene in debito conto il fatto che l'accesso a strutture ospedaliere era precluso dalla causa di “forza maggiore” determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19; 4 - l'omesso esame dei certificati prodotti e, in particolare, dell'ecografia prescritta dal Medico
Ortopedico Dott.ssa dal quale emergeva la presenza di frattura o Persona_3 microfrattura composta;
- l'immotivato contrasto tra la decisione assunta in primo grado e le risultanze della CTU eseguita in corso di causa, le cui conclusioni suffragate da esami diagnostici davano atto della consolidazione di un pregresso evento fratturativo composto coincidente con un trauma da schiacciamento, rilievo questo che giustificava il riconoscimento a suo favore dell'indennizzo per invalidità temporanea;
- l'omessa motivazione nella sentenza impugnata in ordine al rigetto della domanda di indennizzo in misura pari alle spese mediche sostenute.
Tanto premesso in ordine ai motivi di gravame, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellata al pagamento delle somme dovute in base alle condizioni di polizza ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata si è regolarmente costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante formulato specifiche censure in ordine alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, né indicato le norme violate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, contestando la fondatezza, nel merito, dei motivi di gravame e concludendo per la reiezione dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del procedimento di secondo grado.
All'esito della prima udienza, il Giudice, verificata l'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale a norma degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. al 17.9.2025, udienza all'esito della quale viene depositata la presente Sentenza.
* * *
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione dell'appellata, di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per difetto dell'indicazione delle censure in ordine alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle norme o delle leggi che si assumono non rispettate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, è infondata.
Invero, l'appellante ha individuato i capi della sentenza oggetto di impugnazione, riportando interamente nell'atto di citazione la parte della decisione che assume erroneamente motivata
5 (“quanto poi all'invalidità temporanea la tabella A della scheda di polizza prevedeva in caso di frattura ossea o lesione capsulo legamentosa senza applicazione di ingessatura di 30 giorni per sinistro per anno assicurativo, le condizioni assicurative prevedono all'art.
2.12 che nei soli casi di frattura ossea o di lesione capsulo-legamentosa, clinicamente diagnosticata in ambiente clinico,-ospedaliero o da medico specialista ortopedico- traumatologo secondo il quale non è ritenuta necessaria fin dalla prima diagnosi
l'ingessatura all'Assicurato viene riconosciuta l'indennità giornaliera indicata in scheda di polizza per il periodo di immobilizzazione prescritto e certificato del medico ortopedico- traumatologo, ma comunque con il limite massimo di 30 giorni per sinistro o per anno assicurativo. Nel nostro caso le certificazioni prodotte da parte attrice non provengono da ambito ospedaliero ma da professionisti privati che non risultano essere ortopedici e traumatologi. In nessuno di questi casi vi era la diagnosi di frattura e vi era indicazione ingessatura non necessaria, e prescrizione di immobilizzazione. Pertanto, non da professionisti richiesti dalla polizza. Anche il medico della compagnia a seguito dell'esame ecografico non aveva riscontrato fratture. Pertanto, la domanda di indennizzo non rientra nella garanzia assicurativa e va respinta”).
Parimenti, risulta indicata la previsione della polizza assicurativa che si assume violata in ragione del mancato riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, dell'indennizzo ed è precisata la relativa rilevanza rispetto alla domanda proposta (art.
2.12 della polizza a infortuni n. 254126564 di cui all'allegato n. 6 del fasc. di primo CP_1 Controparte_5 grado che disciplina l'indennizzo da frattura ossea o lesione legamentosa).
Appaiono articolate in modo sufficientemente specifico anche le censure avanzate dall'appellante, che ha dedotto quali motivi di gravame: i) l'erronea valutazione dell'inidoneità ai fini dell'operatività della polizza dei certificati medici prodotti in giudizio, benchè rilasciati da medico specializzato in Fisiokinesiterapia Ortopedica e attestanti la presenza di frattura o microfrattura al piede sinistro;
ii) l'impossibilità di accesso in ospedale dopo l'infortunio per causa di forza maggiore, ossia in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; iii) il difetto di motivazione in ordine al discostamento rispetto alle risultanze della CTU, da cui è emersa, all'esito di esame diagnostico, una consolidazione ossea indicativa di un pregresso evento fratturativo composto compatibile con un trauma da schiacciamento;
iv) l'omessa motivazione del rigetto della domanda di rimborso delle spese mediche sostenute per accertamenti in conseguenza dell'infortunio.
6
2. Sui motivi di gravame.
Avuto riguardo alle conclusioni dell'appellante, si evidenzia preliminarmente che non è stato impugnato ed è passato in giudicato il capo della Sentenza del Giudice di Pace recante la reiezione della domanda di pagamento proposta dall'appellante a titolo di indennizzo per l'invalidità permanente e per le spese mediche ulteriori rispetto a quelle per la visita specialistica eseguita dopo l'infortunio e di assistenza legale nella fase stragiudiziale.
Sempre in via preliminare, quanto all'indennizzo oggetto della pretesa fatta valere, si osserva che l'appellante ha chiesto il pagamento dell'importo di € 1.800,00 a titolo di indennizzo per inabilità temporanea, salvo poi riferirsi esplicitamente all'art.
2.12 delle condizioni generali di polizza, che regolano, invece, il diverso indennizzo previsto in caso di “immobilizzazione per frattura ossea o lesione capsulo-legamentosa”, ipotesi quest'ultima differente dalla prima.
Segnatamente, le condizioni generali di assicurazione stabiliscono agli artt.
2.9 e 2.12 che “Se
l'Infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, ha come conseguenza un'Inabilità temporanea, l'impresa corrisponde, per un massimo di 364 giorni per Sinistro e per un anno assicurativo, la somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza: a) integralmente, per ogni giorno in cui l' si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle Parte_2 attività professionali principali e secondarie dichiarate;
b) al 50% per ogni giorno in cui
l' non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e Parte_2 secondarie dichiarate” e che “[…] Nei soli casi di frattura ossea o di lesione capsulo- legamentosa, clinicamente diagnosticata in ambiente clinico/ospedaliero o da medico specialista ortopedico/traumatologico, secondo il quale, non è ritenuta necessaria, fin dalla prima diagnosi, l'ingessatura, all'Assicurato viene riconosciuta l'indennità giornaliera indicata nella Scheda di Polizza, per il periodo di immobilizzazione prescritto e certificato dal medico specialista ortopedico/traumatologo, ma comunque con il limite massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo […]”.
Orbene, al di là dell'improprio e atecnico richiamo all'invalidità temporanea operato nell'atto di citazione in appello, la domanda dell'appellante è evidentemente volta ad ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna della Compagnia appellata al pagamento dell'indennizzo per la frattura ossea lamentata relativamente al primo dito del piede sinistro, stanti l'espresso riferimento alle condizioni generali applicabili alla polizza n. 254126564 del
21.01.2019 (art.
2.12doc. n. 6 del fasc. di primo grado), la determinazione dell'importo
7 richiesto entro i limiti quantitativi e di durata stabiliti per detta tipologia di indennizzo (€
60,00 al giorno fino ad un massimo di 30) e la mancata allegazione di incapacità lavorativa.
Consegue a quanto osservato l'irrilevanza delle argomentazioni dell'appellata, la quale ha evidenziato che la polizza contratta dall'appellante non era comprensiva della copertura per il rischio di infortuni determinanti inabilità temporanea, ai sensi dell'art.
2.9 delle condizioni generali di assicurazione (cfr. la polizza e le condizioni di assicurazione sub doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione del primo grado, da cui si evince che l'indennizzo per inabilità temporanea rientra tra le cosiddette “garanzie aggiuntive” indicate come “valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza”, la quale nella specie non contiene il riferimento all'art.
2.9 in tema di inabilità temporanea).
Ciò detto, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte in relazione ai motivi a sostegno dell'impugnazione, esaminati congiuntamente in quanto correlati.
In primo luogo, è incontestata, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc, la stipula tra le parti del contratto di assicurazione n. 254126564 del 21.01.2019, e sussiste prova altresì della verificazione dell'infortunio in data 11.03.2020, atteso che, per un verso, il testimone Tes_1
nipote dell'appellante, ha riferito di trovarsi, nelle circostanze di luogo e tempo
[...] indicate in citazione, col proprio zio intento ad eseguire lavori di muratura, allorquando il frammento di un cordonato di cemento cadeva accidentalmente sul piede di questi e, per altro verso, i certificati rilasciati dai medici interpellati dall'appellante (docc. 1, 2, 3 allegati alla citazione) appaiono del tutto compatibili con la dinamica dell'incidente, come descritta in atti.
In secondo luogo, emerge dai certificati medici in questione e dalle risultanze della CTU eseguita nel procedimento avanti il Giudice di Pace la riconducibilità dell'infortunio alle previsioni di cui all'art.
2.12 delle condizioni generali della polizza, secondo cui, come sopra visto “(…) Nei soli casi di frattura ossea o di lesione capsulo-legamentosa, clinicamente diagnosticata in ambiente clinico/ospedaliero o da medico specialista ortopedico/traumatologico, secondo il quale, non è ritenuta necessaria, fin dalla prima diagnosi, l'ingessatura, all'Assicurato viene riconosciuta l'indennità giornaliera indicata nella Scheda di Polizza, per il periodo di immobilizzazione prescritto e certificato dal medico specialista ortopedico/traumatologo, ma comunque con il limite massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo […]”.
8 A riguardo, non coglie nel segno la duplice censura dell'appellata in ordine all'inidoneità dei certificati in questione in quanto non provenienti da medici esercenti l'attività professionale in ambiente clinico / ospedaliero e sprovvisti di adeguata specializzazione.
Difatti, sotto il primo profilo, si osserva che, in data 11.3.2020, giorno dell'infortunio occorso all'appellante, l'Organizzazione mondiale della Sanità dichiarava lo stato di pandemia per
Coronavirus (SARS-CoV-2) e tra le misure adottate dal governo italiano per il contenimento del contagio rientrava la limitazione degli accessi al Pronto Soccorso ai casi di urgenza ed estrema necessità, in cui obiettivamente non poteva ritenersi rientrare quello per la diagnosi della frattura ad un dito del piede all'esito di infortunio domestico, il che rende del tutto verosimile quanto esposto dall'appellante circa l'impossibilità di usufruire di servizi ospedalieri riservati alla prima urgenza.
Sotto il secondo profilo, tralasciando quello del medico di medicina generale che ha in cura l'appellante (doc. 1 allegato alla citazione) non possono considerarsi provenienti da medico sprovvisto di idonea specializzazione i certificati prodotti dall'appellante sub doc. 2, rilasciati da medico chirurgo specializzato in fisiokinesiterapia ortopedica, sulla scorta (è questo l'aspetto maggiormente rilevante) di esame ecografico da cui è emersa la presenza di un trauma e di una situazione che suggeriva la presenza di frattura e microfrattura composta.
Ebbene, come peraltro evincibile dalle conclusioni dal Consulente del Tribunale all'esito della
CTU svolta in primo grado, la sola visita in grado di evidenziare l'esistenza di fratture nel rispetto delle condizioni generali di polizza sopra richiamate (art. 2.12) è quella effettuabile mediante esame strumentale (relazione finale, ultima pagina delle conclusioni), di talché deve concludersi che nel produrre un certificato predisposto da medico chirurgo con specializzazione in fisiokinesiterapia ortopedica sulla base di esame ecografico, l'odierno appellante abbia ottemperato alle prescrizioni della polizza, la cui ratio è evidentemente quella di limitare l'erogazione dell'indennizzo a situazioni nelle quali la presenza dell'evento oggetto del rischio assicurato sia accertata con la necessaria perizia da medico esperto nella branca di riferimento rispetto all'evento dedotto, nel caso di specie una frattura verificata con ecografia dopo che il trattamento quale semplice trauma da schiacciamento si era rivelato insufficiente (il medico di medicina generale e il medico chirurgo specialista in fisiokinesiterapia ortopedica avevano prima dell'ecografia prescritto un periodo di riposo, che non ha evitato lesioni permanenti).
9 Inoltre, la CTU eseguita nel corso del procedimento di primo grado - le cui conclusioni, esaustive e scevre da vizi logici, non sono state passate in rassegna dal Giudice di Pace in base al presupposto, formalistico e contrario allo spirito dell'accordo tra le parti, della mancata produzione ad opera dell'odierno appellante di un certificato di medico ospedaliero o con specializzazione in ortopedia o traumatologia – ha consentito di accertare, sulla scorta dei documenti agli atti ed a seguito esame obiettivo e di radiografia eseguita sulla persona del danneggiato, che la lesione da questi riportata è pienamente compatibile con la tipologia del trauma descritto (CTU, conclusioni, ultima pagina: “ l'accesso al Pronto soccorso avrebbe per mio conto sicuramente indicato la presenza di lesione ossea da schiacciamento del primo dito del piede sinistro, come è stato poi confermato dalle indagini successive”), riferibile agli esiti di frattura e rispondente alla previsione della polizza laddove riconosce la spettanza dell'indennizzo nella misura stabilita dalla scheda tecnica per i casi, alternativamente, di ingessatura e immobilizzazione, quest'ultimo quindi riferibile al caso di specie, per quanto appurato dal CTU.
Per tutto quanto esposto, assorbito il motivo di gravame in ordine al difetto di motivazione in difformità rispetto alle risultanze della CTU, sussistono i presupposti per il riconoscimento all'appellante dell'indennizzo in applicazione dell'art. 212 delle condizioni generali di polizza e nella misura di cui alla scheda tecnica (doc. 6 allegato alla citazione, doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), di € 1800,00 (somma giornaliera assicurata: € 60,00 x 30 giorni come da CTU e tenuto conto del limite di indennizzo) a titolo di indennizzo per la frattura ed € 50,00 a titolo di rimborso delle spese mediche reputate congrue dal CTU, applicata la franchigia prevista dalla polizza, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal sinistro alla liquidazione in data odierna e interessi legali sulla somma finale sino al pagamento (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7216 del 18/03/2025).
3. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico dell'appellata, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione a favore del Legale dell'appellante dichiaratosi antistatario a norma dell'art. 93 cpc.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente
10 alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo al valore della domanda nei limiti del suo accoglimento e, quanto al giudizio di primo grado, ai parametri medi per tutte le fasi, quanto al presente giudizio di appello, a quelli medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti, considerata l'istruzione solo documentale e la decisione in forma semplificata, a seguito di discussione orale a norma dell'art. 281 sexies cpc.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
In ragione della soccombenza, vengono poste a carico dell'appellata altresì le spese di CTU, liquidate come da decreto agli atti del procedimento di primo grado.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, revoca la Sentenza impugnata (n. 239/2023 del
Giudice di Pace di Empoli) e condanna al pagamento a favore di CP_1
dell'importo di € 1850,00, oltre rivalutazione e interessi come da Parte_1 parte motiva;
2) CONDANNA alla rifusione, a favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del Legale della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario, e liquidazione, per il primo grado, in € 127,00 a titolo di esborsi non imponibili, € 1.265,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge e, per l'appello, in € 174,00 a titolo di esborsi non imponibili, € 1702,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 22.9.2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 10413/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANDREA LOLLI (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 di quest'ultimo sito in Empoli (FI), P.zza Antonio Gramsci n. 16
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. e P. IVA ), in persona del procuratore CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 speciale Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA TAFI (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._3
Castelfiorentino (FI), Piazza Gramsci n. 25
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 239/2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il presente appello contro la sentenza n. 239/23 emessa dal Giudice di Pace di Empoli pubblicata in data 29.06.2023, notificata in data 12.07.23 e per l'effetto condannare la , all'indennizzo Controparte_3 dei danni occorsi all'attore tenuto conto delle risultanze della CTU del Dott. Per_1
1 che ne ha quantificato la somma, in base delle condizioni di polizza, nell'importo Per_2 pari ad Euro 1.850,00, per i 30 gg. di invalidità temporanea riconosciutogli quantificati in
Euro 60,00 al dì, ed Euro 50,00 per le spese mediche ritenute indennizzabili, tenuto conto della franchigia applicabile pari ad Euro 100,00 con condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284 primo comma c.c., sulla somma capitale accertata de valutata al momento del fatto storico e via via rivalutata anno per anno, e degli interessi ex art. 1284 quarto comma
c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo, e vittoria di spese vive e compensi stragiudiziali e di lite, ivi comprese le spese di CTP e di CTU, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Cap e Iva come per legge, con distrazione degli stessi in favore del Sottoscritto Procuratore, ex art. 93 c.p.c., già dichiaratosi antistatario, per il doppio grado di Giudizio. Il Sig. chiede inoltre l'integrale rigetto Parte_1 dell'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. (sollevata dall'appellante ) in quanto infondata alla luce delle Giurisprudenza di Legittimità CP_1
(Cass. Sezioni Unite n. 27199/2017, Cass. Civ. sentenza n. 7675/2019, Cass. Civ. ordinanza
n. 13535/2018)”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: “In via preliminare e di rito: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. ex art. 342 c.p.c., per Parte_1 mancato rispetto delle prescrizioni ivi indicate, secondo quanto esposto sub. par.
1. della presente comparsa di costituzione e risposta;
nel merito ed in ogni caso rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. in quanto manifestamente Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per le ragioni meglio espresse in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 239/2023 emessa dal Giudice di Pace di Empoli
Dott.ssa Maria Dora La Neve pubblicata il 29.06.2023. Con vittoria di spese di lite del grado
d'appello ai sensi del D.M. 2014, n.55”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, Parte_1 conveniva in giudizio (nel prosieguo ), chiedendone la condanna CP_1 CP_1 all'indennizzo in ragione dei danni patiti in conseguenza dell'infortunio occorso in data
11.03.2020, quantificati in € 2.850,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dal giorno dell'infortunio al saldo, nonché la condanna al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale in fase stragiudiziale e pari a € 887,15 e alla rifusione delle spese di lite, deducendo a sostegno delle domande proposte:
2 - che, in data 11.03.2020 alle ore 15:00 circa, mentre era intento ad eseguire lavori di muratura nei pressi della propria abitazione, subiva la caduta di un pezzo di cemento sul piede sinistro, che determinava un violento trauma al primo dito;
- di non essersi potuto recare in pronto soccorso per via della diffusione, in quel periodo, dell'epidemia da Covid-19, di essersi quindi sottoposto alla visita del proprio medico curante, il quale accertava la presenza di un ematoma al primo dito del piede sinistro, con prognosi di
10 giorni e, nel prosieguo ed in ragione del persistente dolore e della zoppia nel camminare, di essersi rivolto ad altro medico specialista in fisiokinesiterapia ortopedica che attestava, a seguito della guarigione, la presenza di postumi di carattere invalidante;
- di avere in detto periodo eseguito un'ecografia dalla quale era emerso “un versamento articolare di circa 5 cc. Alla 1° MTF (metacarpo-falangea), di aspetto corpuscolato per inclusi fibrinosi (siero-ematico)”, nonché “edema e versamento all'interfalangea, scollamento del letto ungueale” ed alcune irregolarità che davano atto della presenza di frattura o microfrattura composta;
- di aver riportato, in conseguenza di detto infortunio, lesioni personali che avevano determinato un periodo di inabilità temporanea di 50 giorni, con residui postumi permanenti nella misura del 4% di cui alla tabella menomazioni;
CP_4
- di essere assicurato per gli infortuni con e di aver diritto, in base alle condizioni CP_1 della polizza, al risarcimento in misura pari a € 2.850,00, di cui € 1.000,00 a titolo di danno biologico calcolato nella misura del 4% per invalidità permanente, € 1.800,00 a titolo di indennità giornaliera per convalescenza senza applicazione di ingessatura ed € 50,00 a titolo di rimborso del costo dell'ecografia eseguita al netto della franchigia prevista;
- di non aver ricevuto alcun pagamento dalla convenuta, nonostante le reiterate diffide.
si è costituita nel giudizio di primo grado contestando la fondatezza delle domande CP_1 attoree e allegando:
- la mancata prova del fatto che l'infortunio descritto dall'attore si fosse effettivamente verificato, nonché delle modalità con cui lo stesso era avvenuto, necessarie al fine di ogni verifica in ordine alla copertura assicurativa;
- la riconducibilità delle domande proposte dall'attore a richieste di indennizzo assicurativo e non di risarcimento dei danni in senso proprio, con conseguente e necessaria applicazione delle previsioni e delle condizioni della polizza stipulata;
3 - il difetto dei presupposti per l'indennizzo, atteso che, per un verso, dagli accertamenti compiuti dal medico legale risultavano postumi permanenti valutati nella percentuale del 3% secondo le tabelle di riferimento ANIA, rientranti nella misura della franchigia prevista per l'invalidità permanente e che, per altro verso, i certificati medici esibiti dall'attore erano inadeguati e difformi dalle previsioni della polizza (di cui alla tabella A all'art.
2.12 delle condizioni generali), in quanto non rilasciati in ambiente clinico/ospedaliero ma provenienti da professionisti privati sprovvisti di specializzazione in ortopedia e traumatologia;
- che, inoltre, dai certificati medici prodotti non risultava una prima diagnosi di frattura né la necessità di ingessatura o la prescrizione di immobilizzazione, condizioni queste necessarie per il riconoscimento dell'indennità giornaliera in base alla polizza;
- che l'accertamento eseguito dal medico legale della Compagnia aveva escluso la presenza di fratture e rilevato soltanto un trauma contusivo da schiacciamento a carico del piede sinistro con riscontro di versamento di siero ematico ed edema dell'interfalangea e di versamento aspecifico della tibiotarsica ipsilaterale, comportante un'invalidità permanente quantificabile nella misura dell'1%;
- il difetto di prova delle spese mediche e legali sostenute nella fase antecedente al giudizio, queste ultime, in ogni caso, da liquidarsi direttamente in sede giudiziale ai sensi del D.M. n.
55/2014.
Il procedimento di primo grado è stato istruito con assunzione delle prove testimoniali dedotte dall'attore e CTU medico legale e, con Sentenza n. 239/2023, il Giudice di Pace di Empoli ha rigettato le domande attoree, in ragione della mancata prova dei presupposti per l'indennizzo, essendo le certificazioni prodotte dall'attore a tal fine inidonee in quanto provenienti da professionisti privati e sprovvisti delle specializzazioni indicate dalla polizza, e in quanto attestanti diagnosi e prescrizioni non rilevanti in termini di operatività della garanzia assicurativa.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo PEC del 11.09.2023, adducendo quali motivi di gravame:
- l'erroneità della sentenza di primo grado laddove, nella parte motiva, per un verso, dà atto della produzione in giudizio di certificati non idonei in quanto provenienti da professionisti privati privi delle specializzazioni necessarie, e per altro verso non tiene in debito conto il fatto che l'accesso a strutture ospedaliere era precluso dalla causa di “forza maggiore” determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19; 4 - l'omesso esame dei certificati prodotti e, in particolare, dell'ecografia prescritta dal Medico
Ortopedico Dott.ssa dal quale emergeva la presenza di frattura o Persona_3 microfrattura composta;
- l'immotivato contrasto tra la decisione assunta in primo grado e le risultanze della CTU eseguita in corso di causa, le cui conclusioni suffragate da esami diagnostici davano atto della consolidazione di un pregresso evento fratturativo composto coincidente con un trauma da schiacciamento, rilievo questo che giustificava il riconoscimento a suo favore dell'indennizzo per invalidità temporanea;
- l'omessa motivazione nella sentenza impugnata in ordine al rigetto della domanda di indennizzo in misura pari alle spese mediche sostenute.
Tanto premesso in ordine ai motivi di gravame, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellata al pagamento delle somme dovute in base alle condizioni di polizza ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata si è regolarmente costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante formulato specifiche censure in ordine alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, né indicato le norme violate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, contestando la fondatezza, nel merito, dei motivi di gravame e concludendo per la reiezione dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del procedimento di secondo grado.
All'esito della prima udienza, il Giudice, verificata l'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale a norma degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. al 17.9.2025, udienza all'esito della quale viene depositata la presente Sentenza.
* * *
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione dell'appellata, di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per difetto dell'indicazione delle censure in ordine alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle norme o delle leggi che si assumono non rispettate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, è infondata.
Invero, l'appellante ha individuato i capi della sentenza oggetto di impugnazione, riportando interamente nell'atto di citazione la parte della decisione che assume erroneamente motivata
5 (“quanto poi all'invalidità temporanea la tabella A della scheda di polizza prevedeva in caso di frattura ossea o lesione capsulo legamentosa senza applicazione di ingessatura di 30 giorni per sinistro per anno assicurativo, le condizioni assicurative prevedono all'art.
2.12 che nei soli casi di frattura ossea o di lesione capsulo-legamentosa, clinicamente diagnosticata in ambiente clinico,-ospedaliero o da medico specialista ortopedico- traumatologo secondo il quale non è ritenuta necessaria fin dalla prima diagnosi
l'ingessatura all'Assicurato viene riconosciuta l'indennità giornaliera indicata in scheda di polizza per il periodo di immobilizzazione prescritto e certificato del medico ortopedico- traumatologo, ma comunque con il limite massimo di 30 giorni per sinistro o per anno assicurativo. Nel nostro caso le certificazioni prodotte da parte attrice non provengono da ambito ospedaliero ma da professionisti privati che non risultano essere ortopedici e traumatologi. In nessuno di questi casi vi era la diagnosi di frattura e vi era indicazione ingessatura non necessaria, e prescrizione di immobilizzazione. Pertanto, non da professionisti richiesti dalla polizza. Anche il medico della compagnia a seguito dell'esame ecografico non aveva riscontrato fratture. Pertanto, la domanda di indennizzo non rientra nella garanzia assicurativa e va respinta”).
Parimenti, risulta indicata la previsione della polizza assicurativa che si assume violata in ragione del mancato riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, dell'indennizzo ed è precisata la relativa rilevanza rispetto alla domanda proposta (art.
2.12 della polizza a infortuni n. 254126564 di cui all'allegato n. 6 del fasc. di primo CP_1 Controparte_5 grado che disciplina l'indennizzo da frattura ossea o lesione legamentosa).
Appaiono articolate in modo sufficientemente specifico anche le censure avanzate dall'appellante, che ha dedotto quali motivi di gravame: i) l'erronea valutazione dell'inidoneità ai fini dell'operatività della polizza dei certificati medici prodotti in giudizio, benchè rilasciati da medico specializzato in Fisiokinesiterapia Ortopedica e attestanti la presenza di frattura o microfrattura al piede sinistro;
ii) l'impossibilità di accesso in ospedale dopo l'infortunio per causa di forza maggiore, ossia in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; iii) il difetto di motivazione in ordine al discostamento rispetto alle risultanze della CTU, da cui è emersa, all'esito di esame diagnostico, una consolidazione ossea indicativa di un pregresso evento fratturativo composto compatibile con un trauma da schiacciamento;
iv) l'omessa motivazione del rigetto della domanda di rimborso delle spese mediche sostenute per accertamenti in conseguenza dell'infortunio.
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2. Sui motivi di gravame.
Avuto riguardo alle conclusioni dell'appellante, si evidenzia preliminarmente che non è stato impugnato ed è passato in giudicato il capo della Sentenza del Giudice di Pace recante la reiezione della domanda di pagamento proposta dall'appellante a titolo di indennizzo per l'invalidità permanente e per le spese mediche ulteriori rispetto a quelle per la visita specialistica eseguita dopo l'infortunio e di assistenza legale nella fase stragiudiziale.
Sempre in via preliminare, quanto all'indennizzo oggetto della pretesa fatta valere, si osserva che l'appellante ha chiesto il pagamento dell'importo di € 1.800,00 a titolo di indennizzo per inabilità temporanea, salvo poi riferirsi esplicitamente all'art.
2.12 delle condizioni generali di polizza, che regolano, invece, il diverso indennizzo previsto in caso di “immobilizzazione per frattura ossea o lesione capsulo-legamentosa”, ipotesi quest'ultima differente dalla prima.
Segnatamente, le condizioni generali di assicurazione stabiliscono agli artt.
2.9 e 2.12 che “Se
l'Infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, ha come conseguenza un'Inabilità temporanea, l'impresa corrisponde, per un massimo di 364 giorni per Sinistro e per un anno assicurativo, la somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza: a) integralmente, per ogni giorno in cui l' si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle Parte_2 attività professionali principali e secondarie dichiarate;
b) al 50% per ogni giorno in cui
l' non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e Parte_2 secondarie dichiarate” e che “[…] Nei soli casi di frattura ossea o di lesione capsulo- legamentosa, clinicamente diagnosticata in ambiente clinico/ospedaliero o da medico specialista ortopedico/traumatologico, secondo il quale, non è ritenuta necessaria, fin dalla prima diagnosi, l'ingessatura, all'Assicurato viene riconosciuta l'indennità giornaliera indicata nella Scheda di Polizza, per il periodo di immobilizzazione prescritto e certificato dal medico specialista ortopedico/traumatologo, ma comunque con il limite massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo […]”.
Orbene, al di là dell'improprio e atecnico richiamo all'invalidità temporanea operato nell'atto di citazione in appello, la domanda dell'appellante è evidentemente volta ad ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna della Compagnia appellata al pagamento dell'indennizzo per la frattura ossea lamentata relativamente al primo dito del piede sinistro, stanti l'espresso riferimento alle condizioni generali applicabili alla polizza n. 254126564 del
21.01.2019 (art.
2.12doc. n. 6 del fasc. di primo grado), la determinazione dell'importo
7 richiesto entro i limiti quantitativi e di durata stabiliti per detta tipologia di indennizzo (€
60,00 al giorno fino ad un massimo di 30) e la mancata allegazione di incapacità lavorativa.
Consegue a quanto osservato l'irrilevanza delle argomentazioni dell'appellata, la quale ha evidenziato che la polizza contratta dall'appellante non era comprensiva della copertura per il rischio di infortuni determinanti inabilità temporanea, ai sensi dell'art.
2.9 delle condizioni generali di assicurazione (cfr. la polizza e le condizioni di assicurazione sub doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione del primo grado, da cui si evince che l'indennizzo per inabilità temporanea rientra tra le cosiddette “garanzie aggiuntive” indicate come “valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza”, la quale nella specie non contiene il riferimento all'art.
2.9 in tema di inabilità temporanea).
Ciò detto, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte in relazione ai motivi a sostegno dell'impugnazione, esaminati congiuntamente in quanto correlati.
In primo luogo, è incontestata, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc, la stipula tra le parti del contratto di assicurazione n. 254126564 del 21.01.2019, e sussiste prova altresì della verificazione dell'infortunio in data 11.03.2020, atteso che, per un verso, il testimone Tes_1
nipote dell'appellante, ha riferito di trovarsi, nelle circostanze di luogo e tempo
[...] indicate in citazione, col proprio zio intento ad eseguire lavori di muratura, allorquando il frammento di un cordonato di cemento cadeva accidentalmente sul piede di questi e, per altro verso, i certificati rilasciati dai medici interpellati dall'appellante (docc. 1, 2, 3 allegati alla citazione) appaiono del tutto compatibili con la dinamica dell'incidente, come descritta in atti.
In secondo luogo, emerge dai certificati medici in questione e dalle risultanze della CTU eseguita nel procedimento avanti il Giudice di Pace la riconducibilità dell'infortunio alle previsioni di cui all'art.
2.12 delle condizioni generali della polizza, secondo cui, come sopra visto “(…) Nei soli casi di frattura ossea o di lesione capsulo-legamentosa, clinicamente diagnosticata in ambiente clinico/ospedaliero o da medico specialista ortopedico/traumatologico, secondo il quale, non è ritenuta necessaria, fin dalla prima diagnosi, l'ingessatura, all'Assicurato viene riconosciuta l'indennità giornaliera indicata nella Scheda di Polizza, per il periodo di immobilizzazione prescritto e certificato dal medico specialista ortopedico/traumatologo, ma comunque con il limite massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo […]”.
8 A riguardo, non coglie nel segno la duplice censura dell'appellata in ordine all'inidoneità dei certificati in questione in quanto non provenienti da medici esercenti l'attività professionale in ambiente clinico / ospedaliero e sprovvisti di adeguata specializzazione.
Difatti, sotto il primo profilo, si osserva che, in data 11.3.2020, giorno dell'infortunio occorso all'appellante, l'Organizzazione mondiale della Sanità dichiarava lo stato di pandemia per
Coronavirus (SARS-CoV-2) e tra le misure adottate dal governo italiano per il contenimento del contagio rientrava la limitazione degli accessi al Pronto Soccorso ai casi di urgenza ed estrema necessità, in cui obiettivamente non poteva ritenersi rientrare quello per la diagnosi della frattura ad un dito del piede all'esito di infortunio domestico, il che rende del tutto verosimile quanto esposto dall'appellante circa l'impossibilità di usufruire di servizi ospedalieri riservati alla prima urgenza.
Sotto il secondo profilo, tralasciando quello del medico di medicina generale che ha in cura l'appellante (doc. 1 allegato alla citazione) non possono considerarsi provenienti da medico sprovvisto di idonea specializzazione i certificati prodotti dall'appellante sub doc. 2, rilasciati da medico chirurgo specializzato in fisiokinesiterapia ortopedica, sulla scorta (è questo l'aspetto maggiormente rilevante) di esame ecografico da cui è emersa la presenza di un trauma e di una situazione che suggeriva la presenza di frattura e microfrattura composta.
Ebbene, come peraltro evincibile dalle conclusioni dal Consulente del Tribunale all'esito della
CTU svolta in primo grado, la sola visita in grado di evidenziare l'esistenza di fratture nel rispetto delle condizioni generali di polizza sopra richiamate (art. 2.12) è quella effettuabile mediante esame strumentale (relazione finale, ultima pagina delle conclusioni), di talché deve concludersi che nel produrre un certificato predisposto da medico chirurgo con specializzazione in fisiokinesiterapia ortopedica sulla base di esame ecografico, l'odierno appellante abbia ottemperato alle prescrizioni della polizza, la cui ratio è evidentemente quella di limitare l'erogazione dell'indennizzo a situazioni nelle quali la presenza dell'evento oggetto del rischio assicurato sia accertata con la necessaria perizia da medico esperto nella branca di riferimento rispetto all'evento dedotto, nel caso di specie una frattura verificata con ecografia dopo che il trattamento quale semplice trauma da schiacciamento si era rivelato insufficiente (il medico di medicina generale e il medico chirurgo specialista in fisiokinesiterapia ortopedica avevano prima dell'ecografia prescritto un periodo di riposo, che non ha evitato lesioni permanenti).
9 Inoltre, la CTU eseguita nel corso del procedimento di primo grado - le cui conclusioni, esaustive e scevre da vizi logici, non sono state passate in rassegna dal Giudice di Pace in base al presupposto, formalistico e contrario allo spirito dell'accordo tra le parti, della mancata produzione ad opera dell'odierno appellante di un certificato di medico ospedaliero o con specializzazione in ortopedia o traumatologia – ha consentito di accertare, sulla scorta dei documenti agli atti ed a seguito esame obiettivo e di radiografia eseguita sulla persona del danneggiato, che la lesione da questi riportata è pienamente compatibile con la tipologia del trauma descritto (CTU, conclusioni, ultima pagina: “ l'accesso al Pronto soccorso avrebbe per mio conto sicuramente indicato la presenza di lesione ossea da schiacciamento del primo dito del piede sinistro, come è stato poi confermato dalle indagini successive”), riferibile agli esiti di frattura e rispondente alla previsione della polizza laddove riconosce la spettanza dell'indennizzo nella misura stabilita dalla scheda tecnica per i casi, alternativamente, di ingessatura e immobilizzazione, quest'ultimo quindi riferibile al caso di specie, per quanto appurato dal CTU.
Per tutto quanto esposto, assorbito il motivo di gravame in ordine al difetto di motivazione in difformità rispetto alle risultanze della CTU, sussistono i presupposti per il riconoscimento all'appellante dell'indennizzo in applicazione dell'art. 212 delle condizioni generali di polizza e nella misura di cui alla scheda tecnica (doc. 6 allegato alla citazione, doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), di € 1800,00 (somma giornaliera assicurata: € 60,00 x 30 giorni come da CTU e tenuto conto del limite di indennizzo) a titolo di indennizzo per la frattura ed € 50,00 a titolo di rimborso delle spese mediche reputate congrue dal CTU, applicata la franchigia prevista dalla polizza, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal sinistro alla liquidazione in data odierna e interessi legali sulla somma finale sino al pagamento (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7216 del 18/03/2025).
3. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico dell'appellata, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione a favore del Legale dell'appellante dichiaratosi antistatario a norma dell'art. 93 cpc.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente
10 alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo al valore della domanda nei limiti del suo accoglimento e, quanto al giudizio di primo grado, ai parametri medi per tutte le fasi, quanto al presente giudizio di appello, a quelli medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti, considerata l'istruzione solo documentale e la decisione in forma semplificata, a seguito di discussione orale a norma dell'art. 281 sexies cpc.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
In ragione della soccombenza, vengono poste a carico dell'appellata altresì le spese di CTU, liquidate come da decreto agli atti del procedimento di primo grado.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, revoca la Sentenza impugnata (n. 239/2023 del
Giudice di Pace di Empoli) e condanna al pagamento a favore di CP_1
dell'importo di € 1850,00, oltre rivalutazione e interessi come da Parte_1 parte motiva;
2) CONDANNA alla rifusione, a favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del Legale della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario, e liquidazione, per il primo grado, in € 127,00 a titolo di esborsi non imponibili, € 1.265,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge e, per l'appello, in € 174,00 a titolo di esborsi non imponibili, € 1702,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 22.9.2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
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