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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BUCCI GIUSEPPE, Parte_1
il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARCHESIELLO CP_1
MICHELE, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2024, la ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente a far data dal mese di dicembre 2007 sino al mese di gennaio
2018 e che dalla predetta unione sono nati due figli (14/08/2009) e (07/08/2011), Per_1 Per_2
regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente preso la madre e diritto di visita del padre da concordarsi di volta in volta, in considerazione della distanza intercorrente tra i minori ed il padre;
la previsione di un assegno a titolo
1 di contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di € 600,00 (€ 300,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, il resistente non si è opposto alla domanda di affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre e ha chiesto porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'11/06/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre;
- le decisioni scolastiche saranno prese in via esclusiva dalla madre previa comunicazione al padre, per ragioni di speditezza, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre;
- diritto di visita del padre da esercitarsi liberamente tenuto conto delle esigenze dei minori e di quelle lavorative del padre;
- contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori pari a 400,00 euro mensili (200 euro a figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
- assegno unico al 100% alla madre.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, l'11/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BUCCI GIUSEPPE, Parte_1
il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARCHESIELLO CP_1
MICHELE, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2024, la ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente a far data dal mese di dicembre 2007 sino al mese di gennaio
2018 e che dalla predetta unione sono nati due figli (14/08/2009) e (07/08/2011), Per_1 Per_2
regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente preso la madre e diritto di visita del padre da concordarsi di volta in volta, in considerazione della distanza intercorrente tra i minori ed il padre;
la previsione di un assegno a titolo
1 di contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di € 600,00 (€ 300,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, il resistente non si è opposto alla domanda di affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre e ha chiesto porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'11/06/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre;
- le decisioni scolastiche saranno prese in via esclusiva dalla madre previa comunicazione al padre, per ragioni di speditezza, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre;
- diritto di visita del padre da esercitarsi liberamente tenuto conto delle esigenze dei minori e di quelle lavorative del padre;
- contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori pari a 400,00 euro mensili (200 euro a figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
- assegno unico al 100% alla madre.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, l'11/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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