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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2856/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2840/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547510 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547510 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547510 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547510 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547510 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547510 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe del 28/10/2024 notificato in data 7/11/2024, col quale è stata contestata da OM TA
l'omessa dichiarazione della TARI e TAFI per gli anni di imposta 2018-2013, con conseguente richiesta di versamento del complessivo importo di euro 1.950,00, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Nessuno si costituiva per OM TA che, tuttavia, comunicava nelle more dell'interposto ricorso una nota di rettifica, datata 5/2/2026, con la quale si comunicava l'avvenuto annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento esecutivo del 28/10/2024, tempestivamente intervenuto prima della presente udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 tenuto conto dell'avvenuto annullamento integrale, in autotutela, dell'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe.
Quanto alle spese di lite, l'integrale annullamento intervenuto prima della presente udienza (camerale) giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2840/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547510 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547510 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547510 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547510 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547510 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547510 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe del 28/10/2024 notificato in data 7/11/2024, col quale è stata contestata da OM TA
l'omessa dichiarazione della TARI e TAFI per gli anni di imposta 2018-2013, con conseguente richiesta di versamento del complessivo importo di euro 1.950,00, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Nessuno si costituiva per OM TA che, tuttavia, comunicava nelle more dell'interposto ricorso una nota di rettifica, datata 5/2/2026, con la quale si comunicava l'avvenuto annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento esecutivo del 28/10/2024, tempestivamente intervenuto prima della presente udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 tenuto conto dell'avvenuto annullamento integrale, in autotutela, dell'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe.
Quanto alle spese di lite, l'integrale annullamento intervenuto prima della presente udienza (camerale) giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini