Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2014, n. 10067
CASS
Sentenza 12 febbraio 2014

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È inammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per mancata applicazione della recidiva, sostanziandosi tale motivo di ricorso in un recesso dall'accordo e non imponendo la sentenza di patteggiamento una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che il giudice abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2014, n. 10067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10067
    Data del deposito : 12 febbraio 2014

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