Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per mancata applicazione della recidiva, sostanziandosi tale motivo di ricorso in un recesso dall'accordo e non imponendo la sentenza di patteggiamento una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che il giudice abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2014, n. 10067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10067 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 12/02/2014
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 476
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 43649/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso CORTE APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
TAGA PETRIT, nato il [...];
avverso la sentenza n. 12552/2012 GIP TRIBUNALE di FIRENZE del 15/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del dott. Gianluigi Pratola, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 maggio 2013 il G.i.p. del Tribunale di Firenze ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a AG Petrit, imputato dei reati di cui all'art. 648 cod. pen. e alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 unificati sotto il vincolo della continuazione, la pena concordata fra le parti di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro millequattrocento di multa, ritenuta l'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., valutata corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati, esclusa la recidiva contestata e operata la diminuzione per la scelta del rito.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato la illegittimità della mancata applicazione della recidiva, contestata ex art. 99 c.p., comma 2 e la illogicità, inidoneità e carenza della motivazione sul punto. Secondo il ricorrente, il G.i.p., ritenendo di non dover applicare la recidiva contestata "per addivenire a una pena adeguata al disvalore del fatto", è incorso nei denunciati vizi, poiché, limitandosi a una valutazione delle conseguenze della recidiva sul trattamento sanzionatorio, ha omesso di valutarne la rilevanza quale espressione, o meno, di maggiore pericolosità sociale dell'imputato e di considerare che la incidenza della sua applicazione sul trattamento sanzionatorio, quando sia sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, è prevista dalla legge, e l'ha disapplicata per una ragione del tutto inidonea.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'accoglimento del ricorso per la sua fondatezza, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza delle circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sulla entità della pena.
2.1. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei detti aspetti giuridici, e in particolare la correttezza della qualificazione giuridica delle imputazioni e la legalità della pena concordata.
Il primo controllo, che suppone una ricognizione allo stato degli atti del procedimento per il riscontro della eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività giustifica il proscioglimento dell'imputato e crea un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 22/02/1999, Messina, Rv. 212437, e, tra le altre, da ultimo, Sez. 6, n. 48765 del 06/12/2012, dep. 17/12/2012, P.G. in proc. Ricciardi, Rv. 254104), attiene alla verifica da compiersi della corrispondenza della fattispecie contestata a quella prospettata consensualmente dalle parti, limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati (tra le altre, Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, dep. 28/11/2007, P.G. in proc. Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, dep. 10/12/2008, P.G. in proc. Bastea, Rv. 241666; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, dep. 18/03/2010, P.G. in proc. Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865). Il secondo controllo attiene alla verifica della legalità della pena, e cioè della sua conformità alle regole che la disciplinano e di quelle che influiscono sulla sua determinazione, come passaggio imprescindibile per valutarne la congruità (tra le altre, Sez. 6, n. 46457 del 05/10/2004, dep. 30/11/2004, P.M. in proc. Pirastru, Rv. 230655; Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 19/01/2007, P.G. in proc. Braidich e altro, Rv. 236033; Sez. 1, n. 16766 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Ndiaye, Rv. 246930).
2.2. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la sentenza che recepisce l'accordo intervenuto fra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra le altre, Sez. 1, n. 3980 del 27/09/1994, dep. 23/11/1994, Magliulo, Rv. 199479; Sez. 4 n. 34494 del 13/07/2006, dep. 17/10/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), e che, più specificamente, non è imposta al giudice una specifica motivazione sulla esclusione della operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena, in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che egli abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti (tra le altre, Sez. 6, n. 16187 del 24/01/2008, dep. 17/04/2008, P.G. in proc. Trivieri, Rv. 239641; Sez. 6, n. 5027 del 02/02/2012, dep. 09/02/2012, P.G. in proc. Filippi, Rv. 251791).
3. Nel caso di specie, il Giudice, nell'applicare la pena concordata, ha escluso, specificamente richiamando le emergenze processuali, la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha riscontrato sulla base degli atti la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, e ha escluso che dovesse tenersi conto della contestata recidiva nel calcolo della pena "adeguata al disvalore del fatto".
La motivazione svolta, coerente con la natura del rito e al tipo di delibazione, da esso richiesta, sulla correttezza dell'accordo raggiunto dalle parti istanti, è congrua rispetto al contenuto dello stesso accordo, che ha, tra l'altro, espressamente escluso dal calcolo della sanzione la recidiva facoltativa, contestata ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 2, e al condiviso apprezzamento della non significatività della stessa in rapporto al giudizio di offensività della condotta tenuta dall'imputato, tratto dalla operata sintetica valutazione del fatto e del suo disvalore.
3.1. Tale valutazione, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle censure del ricorrente, che, prive di specificità in rapporto alle ragioni, sia pure sintetiche poste a fondamento della esclusione della recidiva, sono del tutto infondatamente volte a rimettere in discussione i termini dell'accordo finalizzato all'applicazione della pena, oggetto della stessa valutazione e vincolante per le parti.
3.2. Nè potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse per essere ricorrente il Procuratore Generale, che, alla stregua del condiviso principio di diritto più volte affermato da questa Corte, pur avendo una supremazia gerarchica e istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal Pubblico Ministero che ha partecipato al patteggiamento, proponendo come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo (tra le altre, Sez. 5, n. 627 del 05/02/1999, dep. 04/06/1999, Peressotti, Rv. 213520; Sez. 4, n. 20165 del 22/12/2003, dep. 29/04/2004, P.M. in proc. Malia e altro, Rv. 228567; Sez. 2, n. 40519 del 12/10/2005, dep. 08/11/2005, P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844; Sez. 2, n. 3622 del 10/01/2006, dep. 30/01/2006, P.G. in proc. LA , Rv. 233369; Sez. 6, n. 28427 del 12/03/2013, dep. 01/07/2013, P.G. in proc. Ennaciri, Rv. 256455; Sez. 3, n. 41137 del 23/05/2013, dep. 07/10/2013, P. G. in proc. Bacci, Rv. 256692).
4. Alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2014