Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non impone al giudice una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva reiterata e del conseguente aumento di pena, in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che egli abbia effettuato il controllo sulla correttezza dell'applicazione e comparazione delle circostanze così come prospettate dalle parti, dovendosi ritenere sufficiente che nella sentenza si dia atto dell'avvenuta verifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2008, n. 16187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16187 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/01/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 250
Dott. CONTI NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 38543/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;
contro la sentenza del 17 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Sanremo;
nel procedimento a carico di:
VI NI, nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Sostituto procuratore generale, dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto l'annullamento della sentenza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sanremo per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sanremo ha applicato, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di due anni e nove mesi di reclusione ed Euro 14.000 di multa nei confronti di VI NI, imputato del reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 1 - bis per avere detenuto illegalmente, al fine di spaccio,
grammi 504,3 di eroina.
2. Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione della sentenza per avere escluso l'operatività della recidiva reiterata e infraquinquennale, contestata all'imputato, omettendo ogni motivazione sul punto.
3. Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente, dopo aver riconosciuto la valenza di aggravante ad applicazione facoltativa della recidiva contestata (art. 99 c.p., comma 4), sulla base dell'interpretazione che ne ha dato la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 192 del 2007, nonché la stessa giurisprudenza di legittimità (tra le tante v., Sez. 6, 3 luglio 2007, n. 37549, P.G. in proc. Saponaro;
Sez. 4, 28 giugno 2007, n. 39134, P.G. in proc. Mazzotta;
Sez. 4, 19 aprile 2007, n. 26412, P.G. in proc. Meraldi), ha tuttavia dedotto il vizio di motivazione, rilevando che il giudice non avrebbe offerto alcuna giustificazione circa l'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena.
Deve rilevarsi che sebbene l'obbligo della motivazione delle sentenze è imposto dall'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p., tuttavia nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti esso deve conformarsi alla particolarità dell'istituto del patteggiamento, rispetto al quale lo sviluppo dell'argomentazione è necessariamente correlato all'esistenza di un atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
In questo senso depone lo stesso richiamo all'art. 129 c.p.p. contenuto nell'art. 444 c.p.p. ed infatti la giurisprudenza, con riferimento alla differente problematica relativa al giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal citato art. 129 c.p.p., ritiene che questo deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni difensive emergano concreti elementi sulla possibile applicazione di una causa di non punibilità, mentre in caso contrario deve ritenersi sufficiente una motivazione che dia atto, anche implicitamente, dell'avvenuta verifica richiesta dalla legge, escludendo che ricorrano le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Sez. un., 27 settembre 1995, n. 10372). Un analogo ragionamento deve essere condotto riguardo alla motivazione circa l'esclusione, in sede di patteggiamento, dell'operatività della recidiva reiterata. Infatti, le regole secondo cui il giudice deve procedere al giudizio di bilanciamento solo quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede, mentre, in caso contrario, dovrà escludere qualunque giudizio di comparazione soggetto ai limiti di cui all'art. 69 c.p., comma 4, devono essere misurate con il ridotto obbligo motivazionale che incombe sul giudice in sede di "patteggiamento". In questo caso, infatti, il giudice non determina la pena, ma si limita ad un controllo sulla pena indicata dalle parti ed oggetto dell'accordo. Sotto questo profilo, l'art. 444 c.p.p. impone al giudice una semplice valutazione, sulla base degli atti, della correttezza circa l'applicazione e la comparazione delle circostanze così come prospettate dalle parti e solo a seguito di tale controllo potrà disporre con sentenza l'applicazione della pena enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta concordata. Ne consegue che l'adesione alla pena patteggiata da parte del giudice è indicativa del fatto che abbia valutato le ragioni per le quali le parti hanno escluso l'operatività della recidiva e le abbia condivise, seppure implicitamente. Non è necessaria una specifica motivazione sul punto, in quanto la ratifica dell'accordo presuppone e implica che il giudice abbia effettuato il controllo sulla correttezza delle prospettazioni delle parti, dovendo ritenersi sufficiente che nella sentenza si dia atto di ciò.
Nel caso di specie, il G.i.p. ha, seppure sinteticamente, dato atto della corretta applicazione delle circostanze prospettate dalle parti, per cui deve ritenersi che abbia condiviso l'esclusione dell'operatività della recidiva contestata, ratificando l'accordo. All'infondatezza del motivo proposto dal procuratore generale preso la Corte d'appello di Genova consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2008