Sentenza 23 ottobre 2007
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La possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta per errata qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattisi di un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con il quale si denunciava l'asserita erroneità dell'avvenuta qualificazione di un determinato comportamento come violenza sessuale tentata e non invece consumata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2007, n. 44278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44278 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento