Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2007, n. 44278
CASS
Sentenza 23 ottobre 2007

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La possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta per errata qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattisi di un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con il quale si denunciava l'asserita erroneità dell'avvenuta qualificazione di un determinato comportamento come violenza sessuale tentata e non invece consumata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2007, n. 44278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44278
    Data del deposito : 23 ottobre 2007

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