Sentenza 22 dicembre 2003
Massime • 1
Il Procuratore Generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal P.M. che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2003, n. 20165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20165 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 22/12/2003
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 2408
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 014103/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
1) LL IO N. IL 17/10/1980;
2) DO VA N. IL 01/07/1981;
avverso SENTENZA del 27/11/2002 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TUCCIO GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Meloni;
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con sentenza 17.12.2002 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, applicava a RI IA e AT AN la concordata pena, ex art. 444 c.p.p., di mesi sei di reclusione e lire duecentomila di multa, per il delitto di cui agli artt. 56, 625, n. 2 e 5, c.p..
Proponeva ricorso a questa Corte la difesa del AN, deducendo violazione di legge, ricorrendo, a suo avviso, nella fattispecie i presupposti per l'archiviazione ex art. 129 c.p.p.. Proponeva altresì ricorso il Procuratore Generale di Palermo, lamentando violazione di legge, sia quanto al riconoscimento di attenuanti generiche, attesa la non ricorrenza delle condizioni che legittimano la sussistenza delle circostanza medesime, sia in ordine alla misura della pena irrogata.
Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno pertanto rigettati. Il carattere pretestuoso della impugnazione della difesa dell'imputato emerge, ictu oculi, non proponendosi alcun vizio di legittimità della impugnata sentenza.
Quanto al ricorso del Procuratore Generale di Palermo, si richiamano le corrette osservazioni contenute nelle conclusioni del P.G. in sede circa il riconosciuto carattere di centralità dell'atto negoziale che caratterizza il rito del patteggiamento nonché il delimitato ambito delle censure riguardanti eventuali nullità verificatisi nella fase procedimentale ovvero la sussistenza del fatto-reato, la comparazione delle circostanze, l'entità e modalità di applicazione della pena ed al beneficio della sospensione di essa. Al riguardo non risulta dall'esame del testo della gravata sentenza alcuna violazione di legge concernente questioni riguardanti i punti anzidetti.
Conferente appare peraltro il richiamo effettuato dallo stesso P.G. dell'orientamento di questa Corte, in materia, che si riporta. "Pur avendo il Procuratore Generale una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal Pubblico Ministero che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo" (Cass., Sez. 5^, n. 627 del 04.06.1999, Peressotti;
Cass., Sez. 2^, n. 245 del 05.02.2003, Parrinello).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente AN AT al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa per le Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004