Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2003, n. 20165
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Sentenza 22 dicembre 2003

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Il Procuratore Generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal P.M. che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2003, n. 20165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20165
    Data del deposito : 22 dicembre 2003

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