Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si deduceva l'asserita erroneità della qualificazione del fatto, contestato come tentativo di furto aggravato, anziché come tentata rapina impropria aggravata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 45688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45688 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/11/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2627
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 5164/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona;
avverso la sentenza del 12 dicembre 2007 emessa dal Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Jesi;
nel procedimento a carico di:
BA IO, nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre contro la sentenza di "patteggiamento" emessa dal Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Jesi nei confronti di BA IO per i reati di lesioni aggravate, danneggiamento, tentativo di furto e resistenza a pubblico ufficiale, deducendo l'erronea qualificazione dei fatti contestati al capo d), in quanto l'azione violenta posta in essere dall'imputato avrebbe integrato il più grave reato di tentata rapina impropria aggravata, anziché il tentativo di furto aggravato. Con memoria depositata in data 7 novembre 2008 - quindi, oltre il termine indicato dall'art. 611 c.p.p. - il difensore dell'imputato resiste al ricorso, sostenendo che il fatto non può essere qualificato come tentata rapina impropria.
Il ricorso è inammissibile.
La possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento con ricorso per cassazione per denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto ha dato luogo, come è noto, ad interpretazioni contrastanti, risolte da un intervento delle Sezioni unite (sent. n. 5 del 19 gennaio 2000, Neri), le quali hanno statuito che con il ricorso per cassazione può essere denunciata l'erronea qualificazione del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice, e ciò perché è lo stesso art. 444 c.p.p., comma 2 ad imporre siffatto controllo.
Questo collegio condivide l'orientamento delle Sezioni unite, in quanto il controllo del giudice sulla corretta qualificazione giuridica del fatto è rivolto soprattutto ad evitare che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. Tuttavia, tenuto conto della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo dianzi evidenziato, si ritiene che l'impugnabilità per l'erronea qualificazione del fatto debba essere limitata ai casi in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea ovvero ai casi in cui la contestazione originaria sia anch'essa manifestamente erronea. In definitiva la ricorribilità della sentenza di patteggiamento per l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati e deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3^, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha;
Sez. 6^, 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valetta). Nella specie, deve escludersi che la qualificazione giuridica del fatto operata in sede di "patteggiamento" presenti connotati di erroneità più o meno manifesta Esiste, infatti, un orientamento giurisprudenziale, seppure minoritario, peraltro condiviso da questo Collegio, secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria solo quando la condotta di sottrazione venga completata, ossia quando si realizzi l'impossessamento; in caso contrario, quando cioè manchi il presupposto della sottrazione, deve ritenersi integrato il tentativo di furto in concorso con la minaccia o la resistenza al pubblico ufficiale (Sez. 5^, 12 luglio 1999, n. 3796, P.G. in proc. Jovanovic;
Sez. 5^, 13 aprile 2007, n. 32551, PG in proc. Mekhatria).
Dall'esame del capo di imputazione non può escludersi che il furto sia rimasto allo stato di semplice tentativo, quindi senza impossessamento dell'autovettura di proprietà di BO LA, con la conseguenza che la violenza posta in essere nei confronti dei Carabinieri intervenuti può ritenersi come diretta non al mantenimento del possesso della cosa sottratta, ma ad opporsi all'azione degli agenti, che si apprestavano ad arrestare in flagranza di reato l'imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008