Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 45688
CASS
Sentenza 20 novembre 2008

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In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si deduceva l'asserita erroneità della qualificazione del fatto, contestato come tentativo di furto aggravato, anziché come tentata rapina impropria aggravata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 45688
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45688
    Data del deposito : 20 novembre 2008

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