Sentenza 2 febbraio 2012
Massime • 1
La sentenza di "patteggiamento" non impone al giudice una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena, in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che egli abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti.
Commentario • 1
- 1. Il valore probatorio delle relazioni di stima dell'UTEAccesso limitatoLeda Rita Corrado · https://www.altalex.com/ · 16 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2012, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/02/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 179
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 37747/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica di Brescia;
avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il 23/04/2011 dal Tribunale di Bergamo nei confronti di:
PI Palmino, nato a [...] il [...];
letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. Dott. Delehaye Enrico), che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la suindicata sentenza del 23.4.2011 il Tribunale di Bergamo ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a Filippi Palmino, su sua richiesta, assentita dal pubblico ministero, la pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari.
2. La sentenza è stata impugnata per cassazione dal Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, che deduce il vizio di violazione di legge per illegalità della pena in riferimento all'art. 99 c.p., comma 4, avendo il giudice di merito - nella valutazione di congruità dell'applicata pena - omesso di considerare la recidiva reiterata ritualmente contestata all'imputato. Recidiva di cui nella motivazione e nel dispositivo della sentenza non si fa alcun cenno, sì da non potersi ritenere neppure implicitamente "esclusa".
3. Il ricorso del Procuratore Generale di Brescia è manifestamente infondato e va della sua illecita condotta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012