Sentenza 12 febbraio 1993
Massime • 1
Un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso da più giudici per le indagini preliminari appartenenti allo stesso ufficio e, quindi, tutti egualmente competenti, costituisce non un atto collegiale ma un atto congiunto, processualmente irregolare ma non nullo, stante il principio della tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.). In particolare non è ravvisabile nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., giacché il provvedimento stesso conclama che identica è la volontà dei giudici, sicché il fatto che non possano venire in considerazione le regole per la formazione della volontà nei collegi dimostra che i giudici non sono costituiti in collegio e che l'atto è attribuibile a ciascuno di essi singolarmente considerato. (Fattispecie in cui tre giudici per le indagini preliminari, in seguito al fermo, disposto dal pubblico ministero, di vari indagati, avevano proceduto ciascuno per proprio conto all'interrogatorio ed alla convalida del fermo di una parte degli indagati, emettendo, poi, nei confronti di costoro, in luogo di tre distinti provvedimenti, un'unica ordinanza di custodia in carcere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/02/1993, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. TO BRANCACCIO Presidente N. 1
1.Dot. Gaetano LO COCO "
2. " DO IA " REGISTRO GENERALE
3. " GU GU " N. 28082/92
4. " ER LL "
5. " LD NT "
6. " GI CAVALLARI "
7. " Brunello DELLA PENNA Consigliere
8. " GI PIOLETTI REL. "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) ALVARO CC n. 11.3.1967;
2) RE SE n. 5.10.1953;
3) RE DO n. 7.10.1969;
4) RE DO n. 16.8.1961;
5) AB NI n. 11.12.1959;
6) AB DO n. 26.4.1965;
7) AB AN n. 12.2.1958;
8) AB GI n. 12.7.1951;
9) NAPOLI AR n. 4.10.1961;
10 NAPOLI SE AR n. 22.6.1965;
11 NAPOLI DO n. 15.10.1965;
12 NAPOLI CA n. 9.10.1933;
13 NAPOLI RM n. 10.6.1961;
14)IDÀ NA n. 2.11.1963;
15)BONFORTE CC n. 15.8.1961.
avverso l'ordinanza del 4 luglio 1962 del Tribunale di Reggio Calabria;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. GI PIOLETTI;
Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. Italo Luppino di Sinopoli, Avv. SE Marafioti di Palmi, Avv. Armando Veneto di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 13 giugno 1992 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ventidue indagati, per reati contro il patrimonio (truffa), fallimentari (bancarotta fraudolenta e documentale), contro la fede pubblica (falsità in atti), nonché per associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., già fermati a seguito di decreto del pubblico ministero.
Tale provvedimento è stato confermato il 4 luglio 1992 dal Tribunale di Reggio Calabria, richiesto del suo riesame, relativamente agli attuali ricorrenti RO CC, DI SE, DI DO (n. 1969), DI DO (n. 1961), BI NI, BI DO, BI AN, BI GI, OL AR, OL SE AR, OL DO, OL CA, OL RM, DÀ NA e ON CC.
Respinte alcune preliminari eccezioni di inosservanza di norme processuali riproposte in questa sede, il tribunale ha ritenuto la sussistenza, a carico dei predetti, di gravi indizi di colpevolezza sia per il reato associativo sia per i reati fine dell'associazione. In particolare, ha rilevato che gli elementi acquisiti facevano fondatamente ritenere che gli indagati si erano associati tra loro, organizzando e costituendo ditte commerciali che avevano come scopo - perseguito e realizzato - il fraudolento ottenimento di forniture e di merci di ogni tipo, anche con pagamenti attraverso assegni falsificati, con danno per le controparti, indotte in errore e che venivano poste nella impossibilità, spesso anche perché oggetto di minacce e intimidazioni di vario genere esercitate nei loro confronti, di ottenere la restituzione del maltolto o il ricupero dei loro crediti per l'avvenuta dichiarazione di fallimento delle imprese stesse, avendo intanto gli indagati distratto, in esecuzione del preordinato concerto, i beni appresi ed essendosi resi apparentemente insolventi, poiché in realtà avevano destinato i profitti alla acquisizione del controllo di attività economiche locali.
Avverso l'ordinanza del tribunale hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati già indicati, formulando censure di nullità attinenti alla legittimità del provvedimento, delle quali alcune sono di comune interesse.
È infatti di comune interesse, anche se sollevata non da tutti i ricorrenti, la censura di nullità assoluta, per inosservanza del disposto degli art. 33 e 178, lett. a), c.p.p., dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, perché adottata collegialmente da tre giudici per le indagini preliminari, costituendo ciò violazione del principio di monocraticità di tale giudice. È limitata invece ad alcuni indagati la doglianza di violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., per essere stati fissati i loro interrogatori ad una stessa ora del medesimo giorno, pur essendo essi ristretti in case circondariali diverse e distanti tra loro, determinando ciò impossibilità per i difensori comuni di essere presenti ai relativi atti dei loro assistiti.
Tutti i ricorrenti infine denunciano, oltre all'omessa indicazione degli elementi di fatto a sostegno delle ipotizzate violazioni (art.292 c.p.p.), la mancanza di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari legittimanti la misura coercitiva.
Il ricorso, già assegnato alla prima sezione della corte è stato da questa rimesso alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p., rilevando che la questione di diritto sottoposta al suo esame, relativa alla dedotta violazione degli art. 33 e 178, lett. a), c.p.p., può dare luogo a contrasto giurisprudenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima questione che deve essere risolta, perché se fondata determinerebbe l'accoglimento del ricorso per tutti i ricorrenti, questione che peraltro, per la sua rilevanza, ha determinato la rimessione del ricorso a queste Sezioni Unite per evitare contrastanti decisioni tra le Sezioni Semplici, è quella relativa alla denunciata violazione degli art. 33 e 178, lett. a), cod. proc. pen. perché il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso da tre giudici per le indagini preliminari. Sostengono infatti i ricorrenti che in tal modo si è trasformato il g.i.p. da giudice monocratico in collegiale, in violazione dell'art. 33, 1 comma, cod. proc. pen. che dispone che le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario a costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi sull'ordinamento giudiziario - e non vi è dubbio che l'ordinamento configuri il g.i.p. quale giudice monocratico (art. 328, co. 1 cod. proc. pen.; art. 7 ter e 46 ord. giud.) -, violazione che l'art. 178, co. 1 lett. a), del codice prevede tra le nullità di ordine generale.
Ritengono le Sezioni Unite della Corte che la questione di nullità dedotta non sia fondata perché quando più g.i.p. adottano congiuntamente uno stesso provvedimento di custodia cautelare, non trasformano l'organo da monocratico in collegiale perché non costituiscono un collegio.
La questione sollevata peraltro non è nuova, perché altre volte la Corte ha preso in esame l'ipotesi di un provvedimento emesso congiuntamente da più giudici monocratici, sia dal giudice istruttore previsto nel precedente sistema processuale, sia dal g.i.p. nell'attuale ordinamento, escludendo la sussistenza di nullità di ordine generale.
E infatti per quanto concerne il giudice istruttore e nel caso di emissione di ordinanza di rinvio a giudizio da parte di più giudici istruttori, la Corte (sez. I, 4 marzo 1985, n. 6944, Trombin, 170.080), ponendo uno stretto nesso tra l'art. 185, co. 1 cod. proc. pen. abr. (analogo all'art. 178, 1 comma, cod. proc. pen. vigente) e l'art. 473, 3 co., cod. proc. pen. abrogato (concernente la partecipazione alla deliberazione dei giudici facenti parte del collegio), ha concluso nel senso che la partecipazione alla deliberazione di un numero di giudici superiore a quello prescritto non costituisce una causa di nullità generale, ma una causa di nullità speciale sussistente e prevista solo per la sentenza dibattimentale, appunto dall'art. 473 citato (conf. Sez. VI, 22 aprile 1988, n. 8574, Malfattore, 178.99 5; Sez. I, 16 ottobre 1990, Andraous, 186.11 7; Sez. I, 19 marzo 1992, n. 8042 Ambrogio, 191.296).
Per quanto riguarda il g.i.p., e quindi nel vigore del nuovo codice, la Corte ha ritenuto che il fatto che un provvedimento restrittivo della libertà personale dell'indagato sia disposto congiuntamente da più g.i.p. (nella specie due) costituisce soltanto una violazione delle norme procedurali cui, pero, non consegue alcuna sanzione sul piano processuale, non rientrando nella previsione della lett. a) dell'art. 178 cod. proc. pen., perché questa attiene esclusivamente al difetto di capacità del giudice e alla mancanza del numero dei giudici necessario a comporre gli organi collegiali, ipotesi entrambe da escludere nella fattispecie, rilevandosi in particolare, quanto alla prima di esse, che i firmatari dell'ordinanza in questione erano tutti addetti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari, e quindi legittimamente ne esercitavano le funzioni (sez. I, 5 luglio 1990, n. 2293 c.c., Gargano, 185.370). L'orientamento espresso con quest'ultima decisione merita di essere confermato, rimarcando che la fattispecie in esame esula del tutto dalla nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. e che per l'atto in discussione non è comminata alcuna nullità speciale, sicché esso é sì processualmente irregolare, ma non nullo, stante il principio della tassativa previsione di tale sanzione (art. 177 cod. proc. pen.). Nella specie, tre giudici per le indagini preliminari, in seguito al fermo disposto dal pubblico ministero nei confronti di numerosi indagati, hanno proceduto separatamente all'interrogatorio e alla convalida ciascuno di una parte degli indagati, emettendo nei confronti di costoro invece di tre diversi provvedimenti, un'unica ordinanza di custodia in carcere.
Tale provvedimento non è nullo perché i tre g.i.p. non hanno emesso un provvedimento collegiale ma congiunto. Infatti, quando un unico atto venga emesso da più giudici singoli non per ciò solo si trasforma l'organo da monocratico in collegiale, ma bisogna aver riguardo al modo di formazione della volontà.
Per quanto concerne il g.i.p. egli, nella fase degli atti preliminari è chiamato per singoli atti, e qualora tali atti siano posti in essere congiuntamente da più giudici, appartenenti allo stesso ufficio e, quindi, tutti egualmente competenti, l'atto è congiunto ma non collegiale. Infatti è il provvedimento stesso che conclama che identica è la loro volontà, sicché il fatto che non possano venire in considerazione le regole per la formazione della volontà nei collegi dimostra che i giudici non sono costituiti in collegio, e che l'atto è attribuibile a ciascuno di essi singolarmente considerato.
Del resto, ciò appare dimostrato dall'irrilevanza del dato numerico (talora il provvedimento risulta adottato da due giudici - cfr. sent. Gargano, cit. - nei confronti dei quali non è neppure ipotizzabile la nozione di collegio), un'irrilevanza da cui si desume un fenomeno del tutto diverso da quello prospettato dai ricorrenti e cioè il convergere di ciascuna volontà verso un unico provvedimento.
Il che rende pure irrilevanti, sotto il profilo della validità dell'atto, le ragioni per le quali vengono emessi tali provvedimenti congiunti, che possono essere le più varie, quali, ad esempio, l'aver proceduto più g.i.p. all'interrogatorio dei fermati, com'è avvenuto nel caso in esame.
Pertanto, il motivo di censura deve essere rigettato, perché l'atto non è nullo, stante il principio della tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) e non essendo prevista alcuna sanzione per esso, ma solo processualmente irregolare (come già peraltro ritenuto, in ipotesi simile, dalla sent. Gargano, cit.).
È poi infondato il motivo di censura di OL DO, DI DO (n. 1961), BI AN e RO CC con il quale è dedotta la violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p. perché è stata resa impossibile ai loro comuni difensori la presenza ai loro interrogatori, in quanto fissati ad una stessa ora del medesimo giorno, pur essendo essi ristretti in case circondariali diverse e distanti tra loro. Infatti, l'interrogatorio non è atto che richieda la presenza necessaria del difensore (art. 179, 1 co., in relazione all'art. 294, 4 co., c.p.p.) e, comunque, l'asserita nullità non può essere dedotta perché non tempestivamente eccepita prima del compimento dell'atto (art. 182, 2 co., c.p.p.).
Sono infine inammissibili i motivi di censura, comuni a tutti i ricorrenti e con i quali, premessa l'asserita mancata indicazione degli elementi di fatto fondanti gli addebiti, si deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari legittimanti la misura coercitiva. Infatti, per quanto attiene alla necessaria descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate (art. 292, 2 co., lett. b) c.p.p.), essa risulta puntualmente effettuata sia in relazione al delitto associativo sia in riferimento ai reati scopo, come già rilevato dal tribunale del riesame che ha correttamente ritenuto legittimo il rinvio fatto dal provvedimento del G.I.P. impositivo della misura al decreto del P.M. che, nel disporre il fermo, ha descritto ampiamente gli elementi di fatto della vicenda, sicché il relativo motivo è manifestamente infondato.
Per quanto concerne poi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'emissione del provvedimento di custodia cautelare, premesso che in questa fase essi non possono essere equiparati a quelli richiesti per una decisione di condanna, essendo sufficiente che da essi risulti l'elevata probabilità di colpevolezza della persona incolpata, e che di conseguenza il controllo di legittimità sulla motivazione deve essere correlato a tali caratteri del provvedimento impugnato, ritengono le Sezioni Unite della Corte che detto provvedimento sia adeguatamente motivato e che le censure dei ricorrenti siano generiche.
Infatti, per quanto concerne l'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., volta, con carattere di stabilità, a procacciare ricchezza avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, essa risulta dal duraturo legame degli associati che hanno vari collegamenti tra di loro, familiari e societari intersecantisi, e operano truffando fornitori con assegni falsificati, intimidendoli per vincerne le resistenze, al fine di acquisire il possesso di merci per poi rivenderle anche attraverso propri esercizi commerciali.
I singoli reati mezzo, nella loro elevata probabilità di colpevolezza per i vari autori sono gravemente indizianti per tutti gli indagati in ordine alla sussistenza del reato associativo. I fratelli BI, TO, DO, AN e GI, appaiono quali capi, promotori e organizzatori dell'associazione criminale perché sono soci con gli altri indagati nelle varie ditte, che di volta in volta falliscono, e in esse operano. RO CC è attivo nei locali di una ditta, perché riceve atti giudiziari dei fornitori truffati e partecipa ad un episodio violento di resistenza di autisti del vettore che volevano ricuperare la merce. DI SE ammette di aver versato assegni contraffatti, di gestire una ditta ed è stato trovato in possesso di arma clandestina. DI DO (1969) ha emesso un assegno falsificato ed è stato riconosciuto dai truffati.
DI DO (n. 1961) ha costituito una società truffaldina con OL DO presso la quale è attivo. OL AR e OL SE AR sono proprietario e conducente di autocarro nel quale è stata occultata merce truffata. OL DO ha partecipato a varie società e a truffe commesse, ha richiesto assegno sotto falso nome poi contraffatto, gli è stata consegnata una pala cingolata truffata. OL CA ha costituito una società con il genero BI ed è stato trovato in possesso di munizioni per armi tipo parabellum. OL RM, moglie di BI AN, intestataria di auto prestigiose degli associati, titolare di supermercato cui pervenivano le merci truffate, in possesso di titoli emessi dagli associati che a loro volta erano in possesso di suoi documenti ed estratti conto. DÀ NA, moglie di BI NI, intestataria di contratti di locazione di varie ditte e sul cui conto erano effettuati spesso versamenti degli associati. ON CC, socio accomandatario di società costituita di BI DO e protagonista di numerosissime truffe, pagava con assegni alterati ed è stato riconosciuto dai truffati.
A fronte di questi dati, qui sommariamente indicati ma più diffusamente esposti e coordinati nel provvedimento impugnato, e integranti gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e per il reato mezzo, cioè quello associativo, e per i reati fine, secondo i particolari addebiti rivolti a molti di loro e specificamente indicati, i ricorrenti, in luogo di sottoporre a critica ragionata la ritenuta elevata probabilità di colpevolezza, argomentata sul complesso degli indizi, si limitano a contraddire alcuni di tali dati. Infatti, deducono, di volta in volta, o di aver posto in essere normali attività commerciali e di non aver commesso atti di violenza, o di essere semplici dipendenti o solo autisti di altri o di abitare in prossimità delle ditte o di essere stati scambiati per altre persone o di essere solo formalmente intestatari delle ditte.
In sintesi, i motivi sono generici perché, non investendo essi la valutazione globale degli indizi, non consentono il loro esame di fondatezza, sotto profili di legittimità, a fronte della motivazione censurata.
È infine inammissibile per manifesta infondatezza la doglianza sul difetto di motivazione delle esigenze cautelari, legittimanti la misura cautelare della custodia in carcere perché essa è presunta ai sensi dell'art. 275, CO. 3 , c.p.p. quando vi siano gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti, tra i quali vi è quello di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p.. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 12 febbraio 1993.