Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
Nel patteggiamento, il giudice deve in ogni caso valutare se in relazione al fatto descritto nel capo di imputazione sia ravvisabile una causa di non punibilità, poiché l'atto contenente la contestazione dell'addebito costituisce parte integrante della sentenza, e, in caso affermativo, deve emettere sentenza liberatoria. (Fattispecie in cui il capo di imputazione, relativo al delitto di cui all'art. 378 cod. pen., evidenziava "ictu oculi" la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. sebbene non invocata dall'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2012, n. 48765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48765 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 06/12/2012
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1656
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 12147/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) CI EL N. IL 01/03/1963;
avverso la sentenza n. 227/2010 TRIBUNALE di UDINE, del 17/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17.11.2011 il Tribunale di Udine in composizione monocratica - non convalidando l'accordo sulla pena tra le parti -, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., assolveva CI RM dal delitto di cui all'art. 378 c.p. in quanto non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p. per aver commesso il fatto al fine di salvare il fratello da un concreto nocumento alla libertà in relazione ad un investimento pedonale da questi commesso.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste deducendo con unico ed articolato motivo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 129 e 444 c.p.p. e art. 384 c.p., posto che il Giudice ha ravvisato una causa di non punibilità neppure invocata dall'imputata che aveva acceduto al patteggiamento, così esorbitando dai confini delle regiudicanda segnata dall'imputazione e dall'accordo delle parti.
3. li ricorso è manifestamente infondato.
4. Col patteggiamento ricorre la sostanziale rinuncia dell'imputato a difendersi sul merito dell'accusa, il che equivale ad una forma implicita di ammissione di responsabilità che, se pur non esime il giudice dal valutare se sussistano cause di non punibilità che ne impongono il proscioglimento, gli consente peraltro, in difetto di specifici elementi espressamente dedotti dalla difesa, di fare una delibazione del tutto sommaria che addirittura si condensi nella mera considerazione che non ricorrano ipotesi ("ictu oculi") contemplate nell'art. 129 c.p.p. (Sez. 1, Sentenza n. 123 del 12/01/1994 Rv. 196824 Imputato: Di Modugno).
5. Poiché parte integrante della sentenza è il capo di imputazione - che espone il fatto-reato in termini tali che sia possibile coglierne l'elemento soggettivo ed oggettivo;
e poiché l'art. 444 c.p.p., comma 2 (applicazione della pena su richiesta) vuole che ti giudice applichi la pena "se non deve essere pronunziata sentenza di proscioglimento"; ne consegue che il giudice di merito, applicando la pena, esclude - anche implicitamente - che al fatto descritto sul capo di imputazione possano applicarsi le formule di cui all'art. 129 c.p.p. (Sez. 4, Ordinanza n. 318 del 01/02/1996 Rv. 204428 Imputato:
Abbaco.).
6. Ebbene, nel caso di specie, è del tutto evidente - secondo la stessa formulazione del capo di imputazione - che la CI ebbe a rendere le dichiarazioni incriminate a seguito del coinvolgimento del fratello nel sinistro stradale ed essendo consapevole di ciò. Le spettava, quindi, "ictu oculi" la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p.p., comma 1 e, pertanto, correttamente il Giudice l'ha riconosciuta, assolvendola ex art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2012