Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento le parti, sia quella privata che pubblica, una volta intervenuti l'accordo e la ratifica motivata, non possono più recedere dall'irretrattabile patteggiamento e non possono proporre questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione. Non possono censurare i provvedimenti da essi sollecitati, se rispettosi del principio di legalità e, quindi, revocare il consenso prestato, con la surrettizia prospettazione del vizio di motivazione dovendo sindacare, specificamente, la statuizione e eventualmente denunziare l'errore di qualificazione giuridica, sulla base degli atti richiamati dalla sentenza. Il principio è valido anche per la Procura Generale che, pur avendo una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisti al processo, dal Pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non può proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1999, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 5.2.99
l. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 627
3. Dott.. Nunzio Cicchetti Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere N. 8784/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste
avverso la sentenza emessa il 18.11.97 dal Tribunale di Pordenone nei confronti di TT AD, nato in [...] 1. 11.43 a Tricesimo Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha applicato, ex art.444, a TT AD la pena di mesi tre di reclusione, per il reato di bancarotta semplice, così diversamente qualificato, su accordo delle parti, il fatto contestato di bancarotta fraudolenta documentale.
La Procura generale ricorre e denunzia il vizio di motivazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica.
Il ricorso non è fondato
È principio generale che le parti possono prospettare, nella proposta di patteggiamento, una qualificazione giuridica diversa e più favorevole all'imputato rispetto a quella descritta nell'imputazione e che il giudice, in siffatta ipotesi, non può limitarsi a dare atto dell'accordo, ma deve verificare e giustificare l'esattezza della diversa definizione giuridica. Tale obbligo, venendo in considerazione un giudizio allo stato degli atti, fondato su un presupposto pattizio, è adempiuto, però, anche con una motivazione stringata, imposta dalla specialità del rito e, quindi, con il richiamo degli atti posti a base della diversa qualificazione giuridica. Consegue che le parti, sia quella privata che pubblica, intervenuti l'accordo e la ratifica motivata, non possono più recedere dall'irretrattabile patteggiamento e non possono proporre questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione. Non possono censurare i provvedimenti da essi sollecitati, se rispettosi del principio di legalità e, quindi, revocare il consenso prestato, con la surrettizia prospettazione del vizio di motivazione, dovendo sindacare, specificamente, la statuizione e eventualmente denunziare l'errore di qualificazione giuridica, sulla base degli atti richiamati dalla sentenza Il principio è valido anche per la Procura Generale che, pur avendo una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non puo proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo.
Ciò posto, si osserva che la concordata derubricazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarotta semplice è ratificata dal giudice con motivazione, sia pure stringata, attraverso il riferimento "all'atteggiamento colposo tenuto dal prevenuto", e il richiamo esplicito di determinati atti del procedimento:" relazione ex art. 133 Legge fallimentare e allegati, informativa della Guardia di Finanza, dichiarazioni di IN AN e AS IC, processo verbale di sequestro". Di con seguenza, il ricorrente avrebbe dovuto, non dedurre l'inesistente vizio di motivazione, ma denunziare, sulla base degli atti richiamati dalla sentenza, l'errore, se sussistente, di qualificazione giuridica.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 5 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999