Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1999, n. 627
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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In tema di patteggiamento le parti, sia quella privata che pubblica, una volta intervenuti l'accordo e la ratifica motivata, non possono più recedere dall'irretrattabile patteggiamento e non possono proporre questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione. Non possono censurare i provvedimenti da essi sollecitati, se rispettosi del principio di legalità e, quindi, revocare il consenso prestato, con la surrettizia prospettazione del vizio di motivazione dovendo sindacare, specificamente, la statuizione e eventualmente denunziare l'errore di qualificazione giuridica, sulla base degli atti richiamati dalla sentenza. Il principio è valido anche per la Procura Generale che, pur avendo una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisti al processo, dal Pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non può proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1999, n. 627
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 627
    Data del deposito : 5 febbraio 1999

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