Sentenza 16 aprile 2015
Massime • 1
In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto.
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Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 gennaio 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Brindisi in data 1° aprile 2019, con cui Francesco D.M. è stato riconosciuto colpevole della ricettazione di un assegno e del delitto di calunnia, in relazione alla falsa incolpazione di aver ricevuto quell'assegno da Antonio D.F. 2. Ha presentato ricorso D.M. tramite il suo difensore. Con unico motivo riguardante il delitto di calunnia deduce violazione di legge in relazione all'art. 368 c.p. La Corte non aveva rilevato che deve ritenersi rientrante nell'esercizio del diritto di difesa e dunque scriminata una falsa accusa rispetto alla quale sia ravvisabile una …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 gennaio 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Brindisi in data 1° aprile 2019, con cui Francesco D.M. è stato riconosciuto colpevole della ricettazione di un assegno e del delitto di calunnia, in relazione alla falsa incolpazione di aver ricevuto quell'assegno da Antonio D.F. 2. Ha presentato ricorso D.M. tramite il suo difensore. Con unico motivo riguardante il delitto di calunnia deduce violazione di legge in relazione all'art. 368 c.p. La Corte non aveva rilevato che deve ritenersi rientrante nell'esercizio del diritto di difesa e dunque scriminata una falsa accusa rispetto alla quale sia ravvisabile una …
Leggi di più… - 4. Calunnia: non è punibile chi accusi falsamente altri di aver commesso il reato, per scopi difensiviAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa ed è scriminata dall' art. 51 c.p., la condotta dell'agente che affermi falsamente fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto, purché le false accuse non eccedano i limiti della utilità ed essenzialità, nel senso della assenza di ragionevoli alternative per una efficace confutazione dei fatti in contestazione, indipendentemente dal grado di articolazione della indicazione accusatoria mendace (Cassazione penale , sez. VI , 25/05/2022 , n. 33754). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 5. Calunnia: è punibile l'indagato che, per difendersi, accusi una persona che sa essere innocenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all' art. 384, comma 1, c.p. comporta che nessuno spazio di operatività deve riconoscersi all'esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma 1, prima parte, c.p. - altrimenti incidendosi sull'antigiuridicità della condotta - nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati (Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2015, n. 18755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18755 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 16/04/2015
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 662
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 747/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT TO N. IL 31/01/1958;
nei confronti di:
LL GI N. IL 27/06/1947;
avverso la sentenza n. 148/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 30/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. CRISTIANI CONTARDO Dino, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G..
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di AT VI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 425 c.p.p. dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano in data 30 settembre 2014, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GN RG per essere il reato di calunnia in rubrica ascrittogli scriminato dalla causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di difesa giudiziaria di cui all'art. 51 c.p.. Deduce il ricorrente la violazione dell'art. 51 c.p. e art. 425 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in ragione dell'erronea applicazione della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di difesa, per essere stato accusato dall'imputato - nell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale penale di Pavia n. 234 dell'8 aprile 2011 - di avere commesso un reato nella sua qualità di funzionario tecnico presso il settore di Polizia locale del Comune di Pavia, e in particolare di aver falsificato, alterato, manomesso ovvero manipolato dei registri di contabilità introducendosi negli uffici nottetempo, e di avere reso falsa testimonianza in sede dibattimentale, circostanze, queste, illogicamente considerate dal G.i.p. come una semplice negazione della verità sfavorevole all'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte e precisate.
2. Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6^, n. 1333 del 16/01/1998, dep. 04/02/1998, Rv. 210648; Sez. 2^, n. 2740 del 14/10/2009, dep. 21/01/2010, Rv. 246042), in tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, nel corso del procedimento instaurato a suo carico l'imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli ed in tal caso l'accusa di calunnia, implicita in tale condotta, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa e si sottrae perciò alla sfera di punibilità in applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p.. Quando però l'imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra tale sua condotta e la confutazione dell'imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure si conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto, sicché da ciò derivi la possibilità dell'inizio di una indagine penale da parte dell'autorità, si è al di fuori del mero esercizio del diritto di difesa e si realizzano, a carico dell'agente, tutti gli elementi costitutivi del delitto di calunnia.
Ne discende che integra il delitto di calunnia, senza che possa invocarsi la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, l'imputato che, negata la sussistenza del fatto addebitatogli, accusi terzi di fatti criminosi, in modo da determinare la possibilità che inizi nei loro confronti un procedimento penale (Sez. 2^, n. 28620 del 01/07/2009, dep. 13/07/2009, Rv. 244730). Nel caso in esame, avuto riguardo a tale consolidato quadro di principii, deve rilevarsi come l'impugnata decisione abbia apoditticamente escluso il fatto che l'imputato abbia travalicato il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell'imputazione, limitandosi ad affermare, senza tuttavia esplicitare le ragioni giustificative dell'assunto, che l'imputato si sarebbe difeso confutando, nella redazione dell'atto di appello, le motivazioni della sentenza penale del Tribunale di Pavia, che lo aveva condannato sulla base dei rilievi posti in essere dal funzionario tecnico presso il settore di Polizia locale di quel Comune.
Non è chiaro, sulla base del tenore letterale della formulazione del tema d'accusa - che, di contro, fa riferimento al fatto di aver accusato il funzionario tecnico presso il settore di Polizia locale del Comune di Pavia di aver falsificato, manomesso ovvero manipolato dei registri di contabilità e di aver reso falsa testimonianza in sede dibattimentale - quale sia stato il percorso logico- argomentativo compiuto dal G.u.p. per giungere al su indicato epilogo decisorio.
Sul punto, inoltre, deve rammentarsi che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p., in presenza di fonti di prova che si prestino ad una alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale (Sez. 6^, n. 6765 del 24/01/2014, dep. 12/02/2014, Rv. 258806; Sez. 5^, n. 41162 del 19/06/2014, dep. 03/10/2014, Rv. 262109).
3. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Milano (v., al riguardo, Sez. Un., n. 25695 del 29/05/2008, dep. 24/06/2008, Rv. 239701), che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi al quadro dei principi di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015