Sentenza 2 febbraio 2004
Massime • 2
Poiché la decisione del ricorso per cassazione è subordinata all'esito del giudizio di revocazione pendente contro la medesima sentenza, qualora siano contemporaneamente pendenti il ricorso per cassazione avverso la sentenza già impugnata per revocazione e quello contro la sentenza emanata in sede di revocazione ,deve essere deciso con priorità quest'ultimo: in caso di rigetto si procede all'esame del primo, mentre -ove il ricorso sia accolto - il giudizio relativo al ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata per revocazione rimane sospeso fino al momento della comunicazione - e non del passaggio in giudicato - della sentenza del giudice di rinvio investito della revocazione. Infatti, qualora sia cassata la decisione che abbia rigettato o dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, si verifica la reviviscenza della sospensione del giudizio di cassazione disposta ai sensi dell'art. 398 quarto comma cod.proc.civ.,(così come modificato dall'art.68 L. 353/1990,applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993) in presenza del procedimento di revocazione. Ne consegue che l'inammissibilità del ricorso proposto tardivamente contro la sentenza impugnata per revocazione non preclude l'esame del ricorso avverso la sentenza emessa in sede di revocazione, giacché l'eventuale accoglimento di quest'ultimo determinerà l'assorbimento del primo ricorso per mancanza dell'oggetto dell'impugnazione.
Ai fini dell'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. non è configurabile l'ipotesi della forza maggiore che determina l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento decisivo-il cui onere probatorio è a carico di colui che agisce in revocazione-qualora , trattandosi di un documento depositato presso un ufficio pubblico e a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, di cui la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità,la mancata produzione in giudizio è ascrivibile alla negligenza della stessa parte. (La Corte ,nel formulare il principio sopra richiamato,ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la forza maggiore impeditiva della produzione dell'originale-esistente presso l'Ufficio del registro-della scrittura privata del contratto preliminare stipulato fra le parti che si assumeva difforme rispetto alla copia posta a base della sentenza,emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c.,oggetto dell'azione di revocazione)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2004, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2585/2002
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO LU - rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI MA, MI IA GR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che li difende unitamente all'avvocato VITTORIO ROSCINI VITALI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DE US IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AREZZO 38, presso lo studio dell'avvocato MA MESSINA, che la difende unitamente all'avvocato TULLIO CASTELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SI IO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 25243/00 proposto da:
SI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato ROSA MATTIA, che lo difende unitamente all'avvocato GIANCARLO QUECCHIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE US IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AREZZO 38, presso lo studio dell'avvocato MA MESSINA, che la difende unitamente all'avvocato TULLIO CASTELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
MI MA, MI IA GR;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 31712/01 proposto da:
MI MA, MI IA GR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che li difende unitamente all'avvocato VITTORIO ROSCINI VITALI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
DE US IA, SI IO;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n^. 01/02/2585 proposto da:
DE US IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AREZZO 37, presso lo studio dell'avvocato MA MESSINA, che la difende unitamente all'avvocato TULLIO CASTELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
MI MA, MI IA GR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, (procura a margine del ricorso principale), che li difende unitamente all'avvocato VITTORIO ROSCINI VITALI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 629/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 13/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/03 dal Consigliere Dott. LU MAZZIOTTI DI CELSO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei ricorsi RG. 31712/01 + 2585/02 a RG. 24178/00 + 25243/00;
udito l'Avvocato CAFFARELLI Francesco difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato MATONTI AN, con delega dell'Avvocato MASSINA RI difensore del resistente DE US, che ha chiesto rigetto ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato MATTIA Rosa difensore del resistente SI LU, che ha chiesto rigetto ricorso principale ed accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per previa riunione dei ricorsi RG. ( 24178/00 + 25243/00) con (RG. 31712/01 + 2585/02) chiede che il rigetto dei ricorsi avverso la sentenza conclusiva del giudizio di revocazione, nonché l'inammissibilità dei ricorsi avverso la sentenza oggetto del giudizio di revocazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 14/6/1989 De GI MA conveniva in giudizio SI LU, CO NE ZA, CO RI e CO MA ZI (questi ultimi tre quali eredi di CO AN) chiedendo, a norma dell'articolo 2932 c.c., di trasferirle in proprietà l'immobile di cui al contratto preliminare 25/11/1980. L'attrice deduceva di non aver potuto stipulare il relativo rogito perché LU NE, promittente venditore, si era rifiutato di firmare l'atto senza il consenso degli eredi di CO AN i quali avevano sostenuto che quest'ultimo aveva partecipato al contratto preliminare quale promissario acquirente. Si costituivano il SI e gli eredi CO: il primo chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dichiarando la propria disponibilità a stipulare il contratto definitivo e la condanna delle controparti a rimborsargli le somme da lui versate dal 1981 a titolo di imposte e tasse relative all'appartamento in questione;
i secondi sostenendo che il preliminare era stato stipulato anche da CO AN chiedevano il rigetto della domanda della De GI e, in via riconvenzionale, il riconoscimento in favore di essi eredi CO della comproprietà dell'immobile in ragione del 50%.
L'adito tribunale di Brescia, con sentenza 22/9/1994, attribuiva l'immobile in contestazione alla De GI per una quota pari al 50% ed agli eredi IN per la restante quota del 50% e rigettava la domanda riconvenzionale di SI.
Avverso la detta sentenza proponevano separati appelli SI LU e De GI MA. Gli eredi IN resistevano ai gravami e proponevano appello incidentale.
Con sentenza 629/97 la corte di appello di Brescia rigettava i gravami del SI e di CO RI e MA ZI (questi ultimi due anche quali eredi di NE ZA) e, in accoglimento dell'appello della De GI, attribuiva alla stessa (quale unica promissaria acquirente) l'intera proprietà dell'immobile in questione. Osservava la corte di merito: che il tenore della scrittura privata dedotta in causa non consentiva di individuare altro acquirente oltre alla De GI;
che a CO AN non poteva essere attribuita la qualità di promissario acquirente risultando da molti dati testuali che le parti contrattuali erano solo il SI e la De GI;
che l'appartamento era stato pagato con assegni del CO per cui era fuorviante parlare di donazione indiretta dell'immobile trattandosi, in ipotesi, di qualificare come tale solo il detto pagamento;
che pertanto l'appello proposto dalla De GI era fondato mentre doveva essere rigettato quello dei CO;
che il gravame del SI era infondato in quanto la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta, avente ad oggetto la restituzione di somme anticipate dal 1981, si basava su una asserita, ma inesistente, obiettiva incertezza interpretativa della scrittura;
che comunque il SI non aveva fornito alcuna prova delle proprie affermazioni.
Con citazione del gennaio 1999 RI e MA CO adivano la corte di appello di Brescia per sentir revocare la citata sentenza 629/97 sostenendo la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 395 c.p.c.. Deducevano gli eredi CO che la domanda della De GI era stata accolta sulla base di una fotocopia di scrittura privata recante l'attestazione di avvenuta registrazione rivelatasi artefatta e difforme dall'originale custodito presso l'Ufficio del Registro e nel quale AN IN risultava promissario acquirente e non teste. Gli istanti precisavano di essere entrati in possesso del documento dopo averne chiesto copia autentica all'Ufficio del Registro successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata non avendo avuto in precedenza ragione di dubitare della genuinità del documento prodotto dalla De GI per l'apparente genuinità e perché redatto tra persone diverse tra le quali il defunto genitore.
La De GI resisteva sostenendo l'inammissibilità dell'azione per l'insussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 395 c.p.c.. Il SI, costituitosi, negava qualsiasi suo coinvolgimento nella "falsificazione" della scrittura.
La corte di appello di Brescia dopo aver disposto la sospensione del termine per proporre ricorso per SA avverso la sentenza impugnata per revocazione "sino all'esito del giudizio per revocazione" con sentenza 4/11/2000 n. 737/2000 dichiarava inammissibile l'azione proposta dai IN in difetto dei presupposti di cui all'articolo 395 c.p.c.. Affermava la corte di appello: che la produzione da parte della De GI di una scrittura difforme dal documento trattenuto dall'Ufficio del Registro non rivelava di per sè una condotta "dolosa" di taluno, ne' consentiva di ritenere che la volontà dei contraenti corrispondesse a quella apparentemente desumibile dal documento esistente presso il detto Ufficio piuttosto che a quella ricavabile dal documento prodotto dalla De GI;
che peraltro la copia autentica prodotta dai IN non era di certo quella restituita alle parti richiedenti la registrazione;
che la scoperta della difformità tra l'esemplare rimasto nell'Ufficio del Registro e quello prodotto dalla De GI era stata recente perché recente era stata l'istanza rivolta a tale Ufficio per ottenere la copia di detto esemplare;
che ciò non era avvenuto per "forza maggiore"; che nulla aveva impedito ai IN di procurarsi copia di quell'esemplare durante il giudizio o prima di esso, trattandosi di copia di documento esistente presso l'Ufficio del Registro sin dal dicembre 1980; che nessun impedimento era stato frapposto dalla De GI alla libertà dei IN di recarsi in quell'ufficio a verificare il contenuto dell'esemplare ivi esistente del documento prodotto dalla De GI in copia non autentica.
La cassazione della sentenza 737/2000 della corte di appello di Brescia è stata chiesta da RI e MA ZI IN con ricorso affidato a due motivi. De GI MA ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di un solo motivo. I IN hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale della De GI. SI LU non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità relativo all'impugnativa della sentenza 737/2000 della corte di appello di Brescia. Con altro ricorso sorretto da due motivi RI e MA ZI IN hanno chiesto la cassazione della sentenza 629/97 resa dalla corte di appello di Brescia il 15/10/1997. Anche SI LU ha chiesto la cassazione della detta sentenza con ricorso articolato su tre motivi. De GI MA ha resistito con controricorso ai separati ricorsi dei IN e del SI. Tutte le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in applicazione analogica dell'articolo 335 c.p.c., va disposta la riunione dei due ricorsi proposti separatamente da SI LU (iscritto al n. 25243 dell'anno 2000) e dai IN (iscritto al n. 24178 dell'anno 2000) avverso la sentenza n. 629/97 della corte di appello di Brescia, nonché del ricorso principale proposto dai IN (iscritto al n. 31712 dell'anno 2001) e del ricorso incidentale proposto da De GI MA (iscritto al n. 2585 dell'anno 2002) avverso la sentenza n. 737/00 della corte di appello di Brescia. Vanno esaminati per primi il ricorso principale e quello incidentale avverso la citata sentenza 737/00 posto che come questa Corte ha più volte precisato poiché il ricorso per SA è subordinato al giudizio di revocazione, in caso (come quello in esame) di contemporanea pendenza in sede di legittimità del ricorso avverso sentenza già impugnata per revocazione e del ricorso avverso la sentenza emanata in sede di revocazione, va deciso prima il secondo:
in caso di rigetto, si esamina il primo;
viceversa, in caso di accoglimento, il giudizio sul primo va sospeso fino alla comunicazione della sentenza del giudice di rinvio. La sospensione del procedimento di SA per proposizione della revocazione dura infatti sino alla comunicazione della sentenza che ha deciso l'istanza di revocazione, ma la cassazione con rinvio della sentenza che abbia rigettato o dichiarato inammissibile tale istanza, provoca, in attesa della decisione del giudice di rinvio, la reviviscenza della sospensione. Pertanto, dovendo decidere, dopo averli riuniti, sul ricorso per SA avverso la sentenza sulla revocazione e sul ricorso per SA ordinario avverso la sentenza già impugnata per revocazione, la tardività e la conseguente inammissibilità, del secondo ricorso proposto oltre il termine lungo ex art. 326 c.p.c. non preclude l'esame del ricorso invece tempestivamente proposto avverso la sentenza per revocazione in quanto l'eventuale accoglimento di quest'ultimo ricorso determinerebbe l'assorbimento dell'esame del ricorso ordinario. In definitiva gli effetti del giudizio di SA riguardante la sentenza resa in sede di revocazione sul ricorso per SA pure proposto contro la sentenza emessa in grado di appello sono i seguenti: se la revocazione è accolta, il ricorso per SA non ha motivo di essere scrutinato per mancanza dell'oggetto di questa impugnazione;
se la revocazione è rigettata, il ricorso per SA deve essere esaminato (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 27/11/2000 n. 1211; 2/6/1999 n. 5391; 1/4/1999 n. 3111;
4/6/1998 n. 5480).
Ciò posto deve essere esaminato innanzitutto in applicazione del principio affermato da questa Corte secondo il quale, qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale condizionato avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa a una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, detto ricorso deve essere esaminato e deciso con priorità senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale (sentenza 23/5/2001 n. 212) l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato con il quale la De GI denuncia violazione degli articoli 112, 325, e 326 c.p.c., nonché vizi di motivazione, per aver la corte di appello omesso qualsiasi pronuncia in ordine alla sollevata eccezione di tardività dell'impugnazione per revocazione. Secondo la De GI il termine di trenta giorni di cui all'articolo 325 c.p.c. decorrente dalla data della scoperta del dolo o del recupero del documento nella specie deve ritenersi scaduto. Infatti, trattandosi di un documento registrato e depositato presso un pubblico ufficio a disposizione di tutti gli interessati, lo stesso poteva essere recuperato ben prima dell'instaurazione del giudizio e, cioè subito dopo la registrazione. Pertanto il termine per proporre l'impugnazione per revocazione deve farsi decorrere non dalla data del rilascio di copia del contratto registrato, bensì dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata. Il motivo è infondato atteso che la corte di appello ha implicitamente, ma chiaramente, esaminato e ritenuto non meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di revocazione per asserita tardività. Infatti la corte di merito, nel l'impugnata sentenza, ha posto in evidenza che era stata "recente" la "scoperta" della difformità fra l'esemplare del documento rimasto presso l'Ufficio del Registro e quello sulla cui interpretazione era stata fondata la pronuncia oggetto di revocazione. Al riguardo va segnalato che come è pacifico tra le parti e come emerge dalla lettura degli atti processuali attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) dei vizi denunciati i CO in data 9/12/1998 hanno chiesto all'Ufficio del Registro il rilascio di copia autentica del documento in questione ed hanno poi ricevuto detto atto in data 17/12/1998. La revocazione è stata poi proposta con atto notificato il 5 ed il 7 gennaio 1999 ossia nel rispetto di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 326 c.p.c. entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno della "scoperta" della falsità del documento in questione coincidente con il giorno del rilascio da parte dell'ufficio del registro della copia autentica del contratto depositato presso il detto ufficio. La revocazione è stata quindi tempestivamente proposta sicché non è passata in giudicato in senso formale la sentenza oggetto di revocazione ciò a prescindere dalla questione circa la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 395 c.p.c. che nella specie la corte di appello ha ritenuto di dover escludere con motivazione oggetto delle censure mosse dai CO con il ricorso principale.
Con il primo motivo di tale ricorso i CO denunciano violazione dell'articolo 395 n. 1 c.p.c. e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello ha errato nel non considerare come doloso il comportamento della De GI la quale avendo partecipato alla stesura del contratto a differenza di essi ricorrenti non poteva non essere a conoscenza dell'esistenza dell'originale (o anche di altro originale) in cui CO AN era qualificato come contraente e non come "teste". La corte di merito, dopo aver riconosciuto che la difformità tra copia ed originale potesse essere frutto del dolo di un ignoto compilatore, ha contraddittoriamente escluso il dolo nella De GI pur essendo evidente che quest'ultima si era servita del documento contraffatto nella consapevolezza della diversità di tale documento rispetto alla scrittura originale depositata presso l'ufficio del registro.
Il motivo non è fondato.
Occorre premettere che, come è noto e come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, il dolo processuale che può dar luogo alla revocazione della sentenza, a norma dell'art. 395 n. 1 c.p.c., deve consistere in artifici e raggiri soggettivamente diretti ed oggettivamente idonei a pregiudicare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale ed impedendo quindi al giudice la conoscenza della verità: al giudice della revocazione compete l'indagine sulla ricorrenza degli indicati aspetti del dolo, ed il suo accertamento al riguardo è incensurabile in SA se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi.
Nel caso in esame la corte di appello come riportato nella parte narrativa che precede ha escluso in radice sia che la differenza tra il documento prodotto dalla De GI e quello poi scoperto dai CO ed esistente presso l'ufficio del registro possa "di per sè" rivelare l'esistenza di una condotta "dolosa" di taluno, sia che tale ipotetica condotta possa essere riferibile all'una o all'altra parte processuale. Inoltre, ad avviso della corte territoriale, ben potrebbero nella specie sussistere due originali compilati da due mani diverse, così come ben potrebbe la differenza tra i due esemplari essere frutto o del dolo dell'"ignoto" compilatore dell'esemplare prodotto dalla De GI, ovvero di un "mero errore di allineamento delle sottoscrizioni". Infine, secondo la corte di merito, non era certo consentito ritenere che l'effettiva volontà delle parti fosse quella desumibile dal nuovo documento esibito dal CO.
Il giudice del merito, quindi, ha in sostanza escluso la sussistenza della necessaria prova della consapevolezza della De GI della diversità tra i due documenti in questione e, di conseguenza, dell'attività intenzionalmente fraudolenta posta in essere dalla De GI volta a travisare una situazione in modo da farla apparire diversa dalla realtà.
La corte bresciana è pervenuta a detta conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti dopo aver considerato e valutato tutti gli elementi acquisti al processo secondo un insindacabile apprezzamento di merito: il giudizio circa l'idoneità degli acquisiti elementi di fatto a realizzare, nella fattispecie concreta, i caratteri del dolo revocatorio di cui al n. 1 dell'articolo 395 c.p.c. è quindi sorretto da adeguata e convincente motivazione,
logicamente ineccepibile e non censurabile in questa sede di legittimità.
Con il secondo motivo del ricorso principale i CO, denunciando violazione dell'articolo 395 c.p.c. e vizi di motivazione, deducono che il documento, di intrinseca decisività, prodotto solo dopo l'emissione della revocanda sentenza è stato ottenuto da essi ricorrenti i quali in quanto terzi rispetto ai sottoscrittori non potevano essere a conoscenza della difformità tra la scrittura esibita in giudizio dalla De GI e quella originale esistente presso l'ufficio del registro. Peraltro la copia prodotta dalla De GI una delle parti contraenti non era stata disconosciuta dall'altro contraente (il promittente venditore SI) per cui nella specie si è di fatto realizzata l'ipotesi prevista dall'articolo 395 n. 3 c.p.c. relativa all'impossibilità di produrre in giudizio il documento decisivo per fatto dell'avversario. Tale "fatto" va ravvisato nell'azione fraudolenta della De GI che ha reso de facto indisponibile il documento originale sicché deve escludersi la sussistenza della colpa o della negligenza di essi ricorrenti. Inoltre la "forza maggiore" di cui alla citata norma non può ridursi all'impedimento fisico a procurarsi il documento, bensì consiste nell'ignoranza senza colpa, prima del ritrovamento, dell'esistenza del documento stesso.
Anche questo motivo è infondato.
Ai fini dell'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c., è necessario che si tratti di documento "decisivo" che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre nel giudizio di merito e, pertanto, incombe su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza del documento e del luogo ove esso si trova non sia dipesa da sua colpa ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore, non ricorrente quest'ultima allorché emerga che la parte avrebbe potuto accertare l'esistenza del documento attraverso un'elementare indagine. Non è infatti consentito alla parte di riparare con la revocazione alla propria negligenza. In particolare va esclusa la sussistenza di "forza maggiore", impeditiva della esibizione in giudizio di un determinato documento, qualora l'iniziativa volta alla disponibilità del documento stesso presso la p.a. poteva essere assunta, nel corso del giudizio definito con la sentenza revocanda, senza difficoltà per il ricorrente, talché la mancata acquisizione del documento nel detto giudizio deve essere ricollegata alla negligenza della stessa parte. Si richiede poi che la causa di forza maggiore o il fatto dell'avversario abbiano impedito al soccombente non solo la diretta produzione del documento, ma anche la conoscenza dell'esistenza di esso: siffatto presupposto non ricorre quando il documento in questione deve essere stato necessariamente depositato presso un ufficio pubblico e posto a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.
Costituisce poi apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, l'accertamento della non colposità della mancata produzione in giudizio del documento recuperato.
Alla luce dei detti principi che regolano l'impugnazione per revocazione ex articolo 395 n. 3 c.p.c. risulta evidente la correttezza della decisione della corte di appello la quale, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, ha coerentemente escluso che questi ultimi si siano trovati nell'impossibilità di produrre nel giudizio di merito il documento in questione (copia conforme alla scrittura privata esistente presso l'ufficio del registro) "per forza maggiore" o per fatto addebitarle alla De GI.
Come ineccepibilmente rilevato dalla corte bresciana, i CO, pur essendo terzi rispetto ai sottoscrittori del contratto prodotto dalla De GI, erano (o, comunque, dovevano essere) ben a conoscenza dell'esistenza del documento esibito nel giudizio di revocazione ed esistente in originale sin dal 1980 presso l'ufficio del registro: malgrado tale conoscenza solo dopo la sentenza revocanda i ricorrenti hanno ritenuto opportuno effettuare un accertamento che agevolmente avrebbero potuto eseguire prima. Non rappresentava di certo un insormontabile impedimento giuridico o di fatto la circostanza relativa al mancato disconoscimento del documento esibito in giudizio dalla De GI da parte del convenuto SI il quale, quale contraente, aveva sottoscritto il detto documento. La mancanza di disconoscimento non poteva impedire ai CO di recarsi presso l'ufficio del registro e procurarsi prima o durante il giudizio copia di quell'esemplare esistente presso detto ufficio al fine di verificare la corrispondenza con il documento esibito dalla De GI.
In siffatta situazione risulta evidente come la mancata acquisizione del discusso documento, lungi dall'essere determinata da causa di forza maggiore o da fatto dell'avversario, si ricolleghi a negligenza della stessa parte soccombente che non può conseguentemente esperire l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c.. Pienamente adeguate, convincenti e conformi a legge devono quindi ritenersi le argomentazioni della corte di appello che ha coerentemente addebitato ai CO di non aver dato prova dell'impossibilità di esibire il documento durante il giudizio di merito per fatto dell'avversario (ossia della De GI) o per causa di forza maggiore.
Pertanto la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle censure di violazione di legge e di vizi di motivazione formulate dai ricorrenti.
A questo punto si deve passare all'esame dei ricorsi (contrassegnati con i numeri di ruolo 24178 e 25243 dell'anno 2000) proposti dai CO e dal SI avverso la sentenza n. 629/97 della corte di appello di Brescia. Questo esame deve essere preceduto da quello sull'eccezione proposta dalla De GI la quale ha eccepito l'inammissibilità dei detti ricorsi per essere decorso il termine annuale di cui all'articolo 326 c.p.c. "pur con l'aggiunta della sospensione dei termini feriali e con detrazione del periodo di sospensione disposto dalla corte di appello".
L'eccezione è fondata.
La fattispecie in esame è caratterizzata dai seguenti dati: a) l'impugnata sentenza della corte di appello di Brescia n. 629/97 è stata depositata il 13/12/1997 e non è stata notificata per cui il termine per proporre ricorso per SA sarebbe scaduto tenuto conto del periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale il 28/1/1999; b) avverso la detta sentenza i CO hanno proposto domanda di revocazione con atto di citazione notificato il 5 ed il 7 gennaio 1999; c) la corte di appello di Brescia, con provvedimento emesso in data 20/1/1999 a norma dell'ultimo comma dell'articolo 398 c.p.c., ha disposto la sospensione del termine per proporre ricorso per SA avverso la sentenza 629/97 "sino all'esito del giudizio per revocazione"; d) la sentenza sulla revocazione è stata pronunciata dalla corte di appello di Brescia con sentenza depositata il 4/11/2000 con comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata con atto notificato in data 8/11/2000; e) i ricorsi per SA, proposti dai CO e dal SI avverso la sentenza n. 629/97 della corte di appello di Brescia sono stati notificati rispettivamente il 24/11/2000 ed il 9/12/2000.
Dai dati processuali sopra riportati si ricava che i detti ricorsi per SA sono stati proposti ben oltre il termine di cui all'articolo 326 c.p.c. (da individuare al più tardi nella data del 16/11/2000) e sono, quindi, inammissibili.
Al riguardo va osservato che secondo quanto stabilito dall'art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, "la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per SA o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'una o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta". Tale norma si applica al presente giudizio, in quanto si riferisce ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993 e la sentenza della Corte di Brescia è stata resa dopo detta data.
È poi del tutto ininfluente che la corte di appello di Brescia abbia disposto la sospensione del termine per proporre ricorso per SA "sino all'esito del giudizio per revocazione". Infatti come chiarito nella giurisprudenza di legittimità (sentenze 1/4/1999 n. 3111; 4/6/1998 n. 5480) il dies ad quem della sospensione è espressamente indicato dall'art. 398, 4 comma, nella comunicazione della sentenza che ha deciso sull'istanza di revocazione e non nel passaggio in giudicato della stessa, avendo il legislatore inteso riferirsi, attesa la chiara espressione normativa, alla sentenza impugnabile. Tale interpretazione, costantemente accettata prima della modifica dell'art. 398 c.p.c. (sentenze 3.8.1996, n. 7361;
7.3.1991, n. 2385; 13.7.1987, n. 6109) è da ritenere oggi a maggior ragione valida, essendo nello spirito della riforma di cui alla l. 353/90 la riduzione al minimo dei possibili intralci processuali (dal che il carattere solo eventuale della sospensione in oggetto), e dunque anche sotto il profilo della durata, e nel caso in cui, si abbia l'accoglimento de ricorso contro la sentenza che ha rigettato o ritenuto inammissibile la domanda di revocazione, si verificherà una reviviscenza della originaria sospensione (del procedimento di SA contro la sentenza di merito) disposta dal giudice della revocazione, in attesa del giudizio di rinvio sulla revocazione. Pertanto, con la comunicazione della sentenza che ha deciso sulla revocazione, riprende a decorrere il termine per la proposizione del ricorso per SA.
Deve quindi ritenersi che la corte di appello, nel far cenno "all'esito del giudizio per revocazione", abbia inteso riferirsi alla sentenza pronunciata a chiusura del procedimento innanzi ad essa corte e non a quella definitiva passata in giudicato. In definitiva;
va dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dai CO (iscritto al n. 31712 dell'anno 2001) avverso la sentenza n. 737/00 della corte di appello di Brescia;
va rigettato il ricorso incidentale proposto da De GI MA (iscritto al n. 2585 dell'anno 2002) avverso la stessa sentenza;
vanno rigettati i ricorsi proposti separatamente da SI LU (iscritto al n. 25243 dell'anno 2000) e dai CO (iscritto al n. 24178 dell'anno 2000) avverso la sentenza n. 629/97 della corte di appello di Brescia. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dai CO (iscritto al n. 31712 dell'anno 2001) avverso la sentenza n. 737/00 della corte di appello di Brescia;
rigetta il ricorso incidentale proposto da De GI MA (iscritto al n. 2585 dell'anno 2002) avverso la detta sentenza;
rigetta i ricorsi proposti separatamente da SI LU (iscritto al n. 25243 dell'anno 2000) e dai CO (iscritto al n. 24178 dell'anno 2000) avverso la sentenza n. 629/97 della corte di appello di Brescia;
compensa per intero tra tutte le parti le spese del giudizio di SA.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004