Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2004, n. 1814
CASS
Sentenza 2 febbraio 2004

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Poiché la decisione del ricorso per cassazione è subordinata all'esito del giudizio di revocazione pendente contro la medesima sentenza, qualora siano contemporaneamente pendenti il ricorso per cassazione avverso la sentenza già impugnata per revocazione e quello contro la sentenza emanata in sede di revocazione ,deve essere deciso con priorità quest'ultimo: in caso di rigetto si procede all'esame del primo, mentre -ove il ricorso sia accolto - il giudizio relativo al ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata per revocazione rimane sospeso fino al momento della comunicazione - e non del passaggio in giudicato - della sentenza del giudice di rinvio investito della revocazione. Infatti, qualora sia cassata la decisione che abbia rigettato o dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, si verifica la reviviscenza della sospensione del giudizio di cassazione disposta ai sensi dell'art. 398 quarto comma cod.proc.civ.,(così come modificato dall'art.68 L. 353/1990,applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993) in presenza del procedimento di revocazione. Ne consegue che l'inammissibilità del ricorso proposto tardivamente contro la sentenza impugnata per revocazione non preclude l'esame del ricorso avverso la sentenza emessa in sede di revocazione, giacché l'eventuale accoglimento di quest'ultimo determinerà l'assorbimento del primo ricorso per mancanza dell'oggetto dell'impugnazione.

Ai fini dell'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. non è configurabile l'ipotesi della forza maggiore che determina l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento decisivo-il cui onere probatorio è a carico di colui che agisce in revocazione-qualora , trattandosi di un documento depositato presso un ufficio pubblico e a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, di cui la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità,la mancata produzione in giudizio è ascrivibile alla negligenza della stessa parte. (La Corte ,nel formulare il principio sopra richiamato,ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la forza maggiore impeditiva della produzione dell'originale-esistente presso l'Ufficio del registro-della scrittura privata del contratto preliminare stipulato fra le parti che si assumeva difforme rispetto alla copia posta a base della sentenza,emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c.,oggetto dell'azione di revocazione)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2004, n. 1814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1814
    Data del deposito : 2 febbraio 2004

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