Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott.ssa Lidia Greco Giudice
3. dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4724/2024 R.G. V.G. promosso da nata in [...] il [...], Parte_1
elettivamente dom. presso lo studio dell'avv. Simona Scardaci che rapp. e dif. per procura in atti.
E
nato in [...] il [...], Controparte_1
elettivamente dom. presso lo studio dell'avv. Carmelo
Guidotto che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza dinnanzi al Giudice relatore-delegato, Cons. dott.
Cannata Baratta, in data 17/12/2024 le parti chiedono
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Tanto premesso, l'accordo delle parti procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso:
− affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in
Catania via Piemonte n 1.
− Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
− collocamento del figlio minore presso la madre, nella casa sita in
Catania via Piemonte n. 1;
- La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Pt_1
trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio , Per_1
purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la Sig.ra sarà tenuta a darne Pt_1
notizia al Sig. con congruo preavviso;
CP_1
2 - Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di Controparte_1
lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali dalle 16 alle ore 20, fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica ore 20, previo accordo con la madre e nel rispetto della serenità e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
Tutto ciò, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, con possibilità di convenire diversamente ed elasticamente con il genitore collocatario in base a sopravvenute esigenze, professionali e di vita, di entrambi i genitori ed assecondando le preminenti esigenze e necessità del figlio;
-
Durante le vacanze estive (luglio e agosto) il figlio trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre;
-Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni il
Natale con uno dei genitori (dal 24 al 29 dicembre) e il Capodanno con l'altro (dal 30 dicembre al 4 gennaio) e allo stesso modo durante le festività pasquali il figlio trascorrerà ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diversi accordi che i coniugi potranno concordare insieme;
- Il Sig. – a decorrere dal mese di ottobre, si Controparte_1
impegna a corrispondere mensilmente alla Sig.ra a titolo di Pt_1
mantenimento ordinario del figlio , la somma di Euro Per_1
200,00 (euro duecento), da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT., oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida del Tribunale di Catania;
- L'assegno unico viene percepito per intero dalla Sig.ra Pt_1
3 - Le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per il figlio minore.
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque, configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ex art. 91 cpc.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il presidente
Cannata Baratta
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