Articolo 40 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
Articolo 39Articolo 41
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18 agosto 1911
Art. 40.

Qualora non possa venirsi ad un accordo nella misura delle indennita' per occupazioni temporanee, anche per colmate, o pel prezzo di espropriazione, si procedera' a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita', in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge e del testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195 .

L'esecutore potra', in seguito a decreto prefettizio, prendere possesso temporaneo delle terre da bonificare per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

E' abrogato l'articolo 35 del testo unico di cui nel primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911