Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.P di Cremona, dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 659/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
(C.F. in persona dei suoi legali rappresentanti pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, corrente in Madignano (CR) Via Crema n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria
Groppelli del Foro di Cremona
INTIMANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ) residente Controparte_1 C.F._1
a Madignano (CR) Viale Abbazia n. 2
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E
PAGAMENTO CANONI
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 26 maggio 2025, sulle conclusioni formulate da parte intimante nella memoria del 21.5.2025 che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, intimava sfratto per morosità a relativamente Parte_1 Controparte_1 all'immobile locato sito in Madignano via Val serio n.3 posto al II piano.
Alla prima udienza del 7 aprile 2025 parte intimata non compariva.
Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore
[...]
non comparso alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., CP_1 denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143
c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib.
Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-
03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426
c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione
All'udienza fissata per il giorno 26 maggio 2025, parte conduttrice restava contumace.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 7 aprile 2025 a
[...]
ne dichiarava la contumacia e lette le note scritte depositate dall'intimante decideva la CP_1 causa come da sentenza che depositava nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che tra (parte locatrice) e Parte_1
(parte conduttrice) interveniva un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato Controparte_1 in data 02/11/2021 e registrato all'Agenzia Entrate di Crema in data 06/11/2021 al n. 3292 Serie 3T, avente ad oggi l'immobile sito in Madignano (CR), Via Val Serio n. 3 posto al secondo piano, per un canone annuo veniva pattuito tra le parti in complessivi Euro 4.200,00 = all'anno, da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 350,00= cad. scadenti il giorno 02 di ogni mese e rivalutazione
TA, previa richiesta scritta da parte del locatore, nella misura della variazione assoluta accertata dall' TA .
Parte intimante lamenta il mancato versamento dei canoni decorrenti dal mese di agosto 2024 e dalle spese condominiale riferite agli anni 2023 e 2024 per un ammontare complessivo di Euro
2.190,00 .
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto. Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo - costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3,
Sentenza n. 6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n.
13674 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova dell'avvenuto adempimento dei propri obblighi, dell'avvenuto pagamento del canone o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni e delle spese condominiali integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”.
Accertato il grave inadempimento contrattuale di il contratto di locazione de quo Controparte_1 deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in Madignano (CR), Via Val Serio n. 3 posto al secondo piano con relativi accessori e pertinenze, fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno
20 giugno 2025 ore 17.
L'intimato è altresì tenuto al pagamento dei canoni di locazione e delle spese Controparte_1 condominiali a far data dal mese di agosto 2024 pari ad euro 2.190,00, oltre i canoni maturati sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 C.C. dalle singole scadenze al saldo.
Data la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'intimante liquidate in complessive €. 1.591,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie al
15% e spese vive pari ad euro 215,08.
P.Q.M
Il G.O.P definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data
02/11/2021 e registrato all'Agenzia Entrate di Crema in data 06/11/2021 al n. 3292 Serie
3T, avente ad oggi l'immobile sito in Madignano (CR), Via Val Serio n. 3 posto al secondo piano, per fatto e colpa del conduttore,
condanna all'immediato del rilascio dell'immobile sito in Madignano Controparte_1
(CR), Via Val Serio n. 3 posto al secondo piano con relativi accessori e pertinenze, fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 20 giugno 2025 ore 17,
condanna al pagamento in favore di dei canoni Controparte_1 Parte_1 di locazione e delle spese condominiali maturati con decorrenza dal mese di agosto 2024 pari ad euro 2.190,00, oltre i canoni maturati sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 C.C. dalle singole scadenze al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in complessive €. 1.591,00, oltre gli accessori di legge e spese
[...] forfettarie al 15% e spese vive pari ad euro 215,08.
Cremona, 26 maggio 2025
Il G.O.P dott. Tiziana Lucini Paioni