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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Paola Damiani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 79/2024 del ruolo generale e promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Pesaro, via Castelfidardo nn. 82/84, presso lo studio dell'avv. Marco Cassiani, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
(società incorporante , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), contumace;
P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), a mezzo Controparte_3 P.IVA_2
della mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 pagina 1 di 21 (c.f./p.i. ) elettivamente domiciliata in Falconara via Nino Bixio n. 85 presso lo studio P.IVA_3
dell'avv. rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco come da mandato allegato CP_5
alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza 529 del 13-17-7/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, integralmente riformare la sentenza n. 529/2023 del Tribunale di
Pesaro (R.G. n. 60/2020), repertorio n. 620/2023 del 17/07/2023, pubblicata il 17/07/2023, non notificata, e per l'effetto, accogliere le conclusioni precisate in primo grado dall'odierno appellante che,
di seguito, si ripropongono:
<
remissione della causa in istruttoria, ed ammissione dei mezzi di prova formulati da parte opponente nella propria II memoria ex art. 183 c.p.c. (segnatamente: ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., prova per testi ed interrogatorio formale, C.T.U. contabile) in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente, dichiarare, con pronuncia sul rito, improcedibile, inammissibile ovvero nullo e per quanto di ragione annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.
1095/ 2019 D.I., R.G. N. 2974/19, emesso dal Giudice del Tribunale di Pesaro in data 07.11.2019,
depositato l'08.11.2019 e notificato all'opponente a mezzo del servizio postale in data 19.11.2019, con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 74.710,59, oltre ad interessi come da domanda, nonché alle spese della procedura monitoria,
liquidate in € 406,50 per esborsi ed in € 2.135,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. se dovuta e c.p.a. come per legge ed oltre alle successive occorrende.
pagina 2 di 21 In subordine, acclarata, anche a seguito del giudizio di verificazione, la natura apocrifa delle sottoscrizioni apparentemente apposte dall'Ing. , dichiarare radicalmente nulla e/ o Parte_1
inesistente e/o quanto meno inefficace la fideiussione omnibus da questi asseritamente prestata in favore della fusasi in e, per l'effetto, dichiarare, nullo Controparte_6 Controparte_2
e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ulteriore e gradato subordine, piaccia all'Ecc.mo Tribunale, accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa la nullità e/ o l'inefficacia della fideiussione omnibus in atti, dichiarare che nulla è tenuto a versare e corrispondere l'odierno opponente in favore della opposta e, per l'effetto, dichiarare, nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ulteriore e denegato subordine e nel merito piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata l'inesistenza nell'an della pretesa creditoria ex adverso azionata, dichiarare che nulla è tenuto a versare e corrispondere l'odierno opponente in favore della opposta e, per l'effetto, dichiarare, nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via ulteriormente subordinata, sempre nel merito piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
accertata e dichiarata l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi usurari, anche volta a volta rilevato e l'illegittimità dell'applicazione delle competenze e remunerazioni per qualsivoglia titolo pretese ed applicate, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione che verrà prodotta in atti, dall'inizio del rapporto di conto corrente n. 34311012 alla chiusura, così depurando dal conto le somme tutte determinate ed applicate per il titolo di interessi anatocistici, per quello di interessi ultralegali e per il titolo di interessi (nelle sole ipotesi di applicazione dell'interesse usurario a volta a volta rilevato) e per le ulteriori spese applicate e per le varie commissioni richieste, oltre che per ogni diverso titolo preteso e addebitato. Per
l'effetto voglia, dunque, l'adito Tribunale ridurre gli importi pretesi da parte opposta nei confronti dell'odierno fideiussore opponente.
pagina 3 di 21 - In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.>>
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario
Per l'appellata Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_3
= in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
= nel merito: dichiarare inammissibile e/o rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 529/2023, n. R.G. 60/2020 Tribunale di Parte_1
Pesaro e, per l'effetto, confermare il provvedimento.
Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti per entrambi i gradi del giudizio, determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
al DI n. 1095/2019, emesso nei suoi confronti quale fideiussore di ed in favore
[...] Parte_2
di per il pagamento della complessiva somma di € 74.710,59, oltre interessi di mora Controparte_2
dall'11/4/2019, dovuta dalla debitrice principale a titolo di restituzione del prestito concessole in data
21/9/2011 di originari € 65.000,00, giudizio nell'ambito del quale è intervenuta quale Controparte_3
società cessionaria del credito ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130/99 e dell'art. 58 TUB.
In particolare, il primo giudice, previa conferma dell'ordinanza del 24/1/2022 di rigetto delle istanze istruttorie:
pagina 4 di 21 ha rigettato l'eccezione di difetto di titolarità/legittimazione attiva della intervenuta società cessionaria,
recando l'avviso di cessione pubblicato in GU specifica indicazione per categoria dei crediti ceduti, nei quali poteva ricondursi il credito azionato in via monitoria;
ha precisato che detta intervenuta non era legittimata passivamente rispetto alle domande restitutorie/risarcitorie proposte dall'opponente, derivanti dalle eccezioni di nullità proposte avverso il contratto concluso con la Banca cedente;
ha rigettato l'eccezione di parte opponente relativa alla mancata prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria, avendo la Banca opposta prodotto il contratto di prestito del 21/9/2011 con l'allegato piano di ammortamento e la certificazione di credito attestata da notaio, che riportava la natura e l'ammontare del credito azionato, e la società intervenuta a sua volta prodotto l'estratto ex art. 50 TUB, documentazione questa che non risultava contestata;
in relazione all'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione dedotta in giudizio ha ritenuto non necessario disporre CTU grafologica, rilevando che il disconoscimento si poneva in evidente contraddizione rispetto all'eccezione di abusivo riempimento della fideiussione ed era smentito dalle dichiarazioni della teste e dalla condotta del medesimo opponente, Testimone_1
che aveva dato parziale attuazione alla prima proposta transattiva del 28/4/2016 così come alla seconda proposta transattiva del 9/1/2018;
ad analoghe conclusioni è pervenuto in relazione alla prima proposta transattiva, avendo l'opponente dato parziale attuazione alla stessa;
ha ritenuto del tutto generiche le eccezioni di nullità articolate dall'opponente, oltre che infondate in considerazione che le stesse avevano ad oggetto questioni relative a rapporti di conto corrente, mentre nella specie era stato azionato un contratto di finanziamento;
ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust,
evidenziando che in ogni caso si trattava di nullità parziale non avendo l'opponente provato l'essenzialità delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI;
pagina 5 di 21 ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione di norme imperative e in particolare dell'art. 1956 c.c., risultando l'opponente legale rappresentante della della Fiberpack Controparte_7
s.r.l., e dell'andamento CP_8 Controparte_9 Parte_3
economico delle società da lui amministrate.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per Parte_1
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il Tribunale limitato il proprio diritto di difesa rigettando le richieste di prova orale per testi ed interrogatorio formale e di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; 2) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di difetto di titolarità/legittimazione attiva della intervenuta società cessionaria;
3) erroneità del capo di sentenza che ha accertato l'avvenuto adempimento da parte dell'opposta dell'onere probatorio relativo CP_2
alla esistenza e all'entità del credito azionato in via monitoria;
4) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione in considerazione della sola prova testimoniale fornita dalla a mezzo della teste 5) erroneità del capo di sentenza che CP_2 Tes_1
ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per arbitrario riempimento;
6) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
7) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione di norme imperative ed in particolare dell'art. 1956 c.c.; 8) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato le eccezioni di nullità delle previsioni economiche del contratto dedotto in giudizio. Ha
concluso pertanto come in epigrafe.
società succeduta a a seguito di fusione per incorporazione, è Controparte_1 Controparte_2
rimasta contumace.
si è costituita a mezzo della propria mandataria chiedendo il rigetto dell'appello, con il Controparte_3
favore delle spese di lite.
pagina 6 di 21 Per ragioni di carattere sistematico deve essere innanzitutto esaminato il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante reitera l'eccezione di difetto di legittimazione attiva/titolarità
del credito in capo alla intervenuta società cessionaria.
Assume l'appellante che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice la pubblicazione in GU
della cessione non sarebbe prova sufficiente per affermare la titolarità del credito in capo a CP_3
avendo questa mera funzione di sostituzione della notifica ex art, 1264 c.c..
[...]
Premesso che ad essere in contestazione non è l'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), ma l'inclusione del credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione, occorre rilevare che
[...]
ha affermato di essere divenuta cessionaria di un portafoglio di crediti “individuabili in CP_3
blocco”, ai sensi e per gli effetti dell'art.58 TUB e degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/99, facenti capo a
[...]
“come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 dicembre CP_2
2020 parte seconda n. 145”, prodotta sub doc. 4.
Come correttamente affermato dal primo giudice nell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB, pubblicato nella richiamata GU l'oggetto della cessione risulta chiaramente specificato in “tutti i
crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese ed ulteriori danni, indennizzi e
quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento ipotecari o Controparte_10
chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo
compreso tra il 1960 ed il 2019 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare
della Banca d'Italia 272/2008 …”.
Nella specie la Banca appellata ha documentalmente provato:
che (quale mandataria di con atto del 5/11/2014 ha Controparte_2 Controparte_6
messo in mora (società che ha incorporato per fusione e l'odierno Controparte_9 Controparte_7
appellante per il pagamento del credito derivante dal finanziamento n. 1009380 concesso alla società
pagina 7 di 21 incorporata da pari all'intero importo per capitale di € Controparte_7 Controparte_6
65.000,00 oltre interessi (cfr. doc. 5 nel fascicolo della;
CP_2
che con istanza in data 5/10/2015 ha proposto istanza di fallimento contro CP_2 Controparte_6
(come detto società incorporante adducendo a fondamento della Controparte_9 Controparte_7
dedotta insolvenza, tra gli altri, il credito di cui al ricordato finanziamento n. 1009380 (doc. 7 ibidem);
che il procedimento concorsuale è stato definito con un decreto di non doversi procedere (doc. 9
ibidem) a seguito di desistenza della a fronte del primo accordo transattivo raggiunto con CP_2
l'appellante il 28/4/2016 (cfr. docc. 8, 13 e 14 ibidem);
che a seguito del mancato adempimento anche della seconda proposta transattiva del 9/1/2018 (docc.
15- 17 ibidem) (quale società incorporante per fusione per incorporazione di Controparte_2 [...]
-sub doc. 10 ibidem) in data 14/1/2019 ha nuovamente messo in mora il solo Controparte_6
appellante per il pagamento del credito per cui è causa, essendosi la cancellata dal Controparte_9
registro delle imprese il 21/1/2017 (cfr. doc. 1 ibidem).
A fronte delle circostanze sopra riportate nessun dubbio può insorgere circa la qualificazione del credito de quo come in sofferenza e quindi ricompreso nel perimetro della cessione come sopra specificata.
Non meritevoli di accoglimento sono anche il primo, il terzo e l'ottavo motivo di appello, con i quali il si duole del rigetto della proposta opposizione pur a fronte dell'eccepito mancato Parte_1
assolvimento, sia in sede di ricorso monitorio sia nel successivo giudizio di opposizione, dell'onere posto a carico della Banca di provare l'esistenza e l'entità del credito azionato e pur a fronte delle eccepite nullità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
In punto di fatto occorre ribadire che il credito per cui è causa trova il suo fondamento nel contratto di finanziamento n. 1009380 concesso da a in data 21/9/2011. Controparte_6 Controparte_7
Ebbene, l'opposto istituto di credito ha puntualmente allegato al ricorso per DI e riprodotto in sede di opposizione il richiamato contratto (cfr. doc. 2A ibidem) con l'allegato piano di ammortamento (cfr.
pagina 8 di 21 doc. 2B ibidem), assumendo il mancato pagamento di tutte le rate, e il certificato notarile di credito
(cfr. doc. 3 ibidem).
Detti documenti (non contestati dall'odierno appellante), come correttamente affermato dal primo giudice, costituiscono piena prova del credito azionato. Sarebbe stato onere dell'opponente oggi appellante allegare specificamente e provare l'esistenza di pagamenti ulteriori e diversi rispetto a quelli riconosciuti dalla allegazione e prova che tuttavia non è avvenuta nel corso dell'intero giudizio. CP_2
Né sul punto può soccorrere la richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. reiterata con il primo motivo di appello: la stessa infatti è formulata in termini così generici che non consente neppure di apprezzare la sussistenza dei presupposti per l'emissione del richiesto ordine e cioè l'individuazione e l'esistenza del documento, nonché il suo possesso da parte del soggetto onerato della esibizione. Le
conclusioni rassegnate dal Tribunale a riguardo devono pertanto essere integralmente confermate in questa sede.
Alla luce della natura del credito azionato e della documentazione appena richiamata, il Collegio ritiene di dover rigettare anche tutte le eccezioni di nullità delle condizioni economiche sollevate dall'appellante fideiussore.
Quanto alla eccepita previsione di interessi anatocistici in violazione del disposto di cui all'art. 1283
c.c., il Collegio rileva che il contratto di finanziamento prevede espressamente che lo stesso è concesso nella forma dell'ammortamento alla francese.
A riguardo si osserva che i giudici di legittimità con la sentenza a sezioni Unite n. 15130 del 29/5/2024,
esaminando in particolare le medesime questioni qui sollevate in riferimento ad un mutuo a tasso fisso
“alla francese stantardizzato”, hanno innanzitutto escluso che la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nell'ammortamento “alla francese” proceda a qualsivoglia capitalizzazione. Si
afferma infatti che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un
calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la
produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale,
pagina 9 di 21 «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito
sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come
accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di
interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non
prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il
metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si
estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò,
anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una
opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla
francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del
fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a
generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica
fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna
contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo
“composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il
successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la
capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è
solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto
concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di
espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia
fiscale)”.
pagina 10 di 21 Hanno poi escluso che l'omessa specificazione in contratto “del regime finanziario” ovvero del criterio matematico di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c., rilevando che “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto
attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia
confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere
pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza” sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando “contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Nel caso di specie tali elementi risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili (cfr. contratto acquisito in giudizio).
I giudici di legittimità hanno anche escluso che il regime finanziario dell'ammortamento “alla francese”
implichi “un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117,
comma 4, T.u.b.”, evidenziando in particolare che “ c) Il maggior carico di interessi del prestito non
dipende ... da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul
capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto
che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di
assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la
debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento
del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di
produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul
tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo
globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo
pagina 11 di 21 del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma
4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore
onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di
indicare l' fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema Pt_4
di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4
marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art.
121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies,
comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito
immobiliare ai consumatori»)”. Quindi, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di
ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli
interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o
esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale
effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una
rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Precisato inoltre che i richiamati principi sono stati ribaditi di recente dai giudici di legittimità anche con riferimento ai contratti di mutuo a tasso variabile (cfr. Cass. ord. n. 7382 del 19/03/2025), questa
Corte ritiene di fare piena applicazione degli stessi, condividendoli.
Quanto alla CMS, il Collegio si limita a rilevare che il contratto non ne prevede l'applicazione e che in radice la stessa risulta estranea alla natura del rapporto giuridico in esame, che non è quello di conto corrente, ma, si ribadisce, di finanziamento.
Quanto alle spese, le stesse risultano tutte specificamente indicate in contratto, sicché la doglianza della loro non debenza appare assolutamente priva di riscontro.
pagina 12 di 21 Quanto agli interessi, il contratto prevede espressamente che il finanziamento è concesso al tasso variabile Euribor 6 mesi 360 aumentato di 6 punti percentuali, pari alla data della sottoscrizione al
7,761%, e che il tasso di mora è pari a quello corrispettivo maggiorato di 2 punti percentuali.
Le riportate condizioni contrattuali consentono di ritenere il tasso di interesse non solo espressamente pattuito per iscritto, ma anche determinato e determinabile.
Ciò posto e volendo interpretare le doglianze svolte, occorre ribadire in questa sede i principi di diritto in più occasioni affermati da questa Corte e cioè che “il tasso di interesse non può considerarsi
indeterminato dove gli interessi corrispettivi siano fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a
sei mesi, atteso che l'Euribor costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un
articolato procedimento di rilevazione e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione
unilaterale a cura della sola banca;
detto indice medio viene calcolato, e diffuso giornalmente dalla
Federazione delle banche europee, sulla base del comportamento adottato dalle principali banche
europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di
dati che si assumono oggettivi. Pertanto, risulta rispettato il consolidato principio per cui: “in tema di
contratto di mutuo affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di
ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. è sufficiente che la stessa
contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed estrinseci purché obiettivamente individuati, funzionali
alla corretta determinazione del saggio di interesse (Cass. 24690/2020, 8028/2018, 25205/2014,
12276/10, 2317/07, 17679/09)”.
Il criterio di calcolo appare quindi rispondente ai criteri di determinatezza imposti dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto.
Ai fini di mera completezza, pur in mancanza di specifica allegazione a cura di parte appellante in ordine alla dichiarata nullità dei contratti ancorati al parametro in oggetto per violazione “della legge
n.287/1990, per come accertato dall'Autorità Antitrust Europea con provvedimento del 04.12.2013”,
non ignora questa Corte che la Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della pagina 13 di 21 Concorrenza C(2013) 8512\1 in data 4.12.2013 ha irrogato delle sanzioni ad alcuni istituti di credito
(non italiani) per violazione della normativa antitrust nell'arco temporale compreso tra il settembre
2005 e il maggio 2008, tuttavia deve innanzitutto rilevare che il contratto di finanziamento in esame, in quanto stipulato in data 21/9/211, non rientra nel periodo oggetto di considerazione da parte della
Europea. Con la richiamata decisione la Commissione, dopo avere dato atto che Controparte_11
l'Euribor è un indice del tasso, al quale i depositi interbancari a termine in Euro sono offerti da una banca primaria ad un'altra banca primaria all'interno dell'area Euro, e che si calcola sulla media dei prezzi offerti quotidianamente da un panel, composto da una pluralità di banche primarie (comunicati a un agente di calcolo della Federazione Bancaria Europea), ha accertato che l'intesa restringeva la concorrenza mediante la creazione di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si trovavano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'Euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall'altro sapevano se l'Euribor
in una certa data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso.
Ebbene, è da escludersi che il richiamato accertamento possa estendersi de plano anche a contratti conclusi in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento, come il finanziamento in esame, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova, gravante su parte opponente oggi appellante, della esistenza di una intesa anticoncorrenziale anche per il periodo successivo al maggio 2008.
L'appellante reitera inoltre, in termini assolutamente generici, l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse pattuito. In primo grado assumeva il superamento del tasso soglia in considerazione del fatto che nella base di calcolo doveva tenersi conto di “tutti gli oneri che l'utente sopporta in connessione
con l'uso del credito (commissioni di massimo scoperto, spese e competenze varie) cumulando gli
interessi corrispettivi con gli interessi moratori”.
Si è già detto che nella specie nessuna applicazione di CMS è stata in concreto effettuata anche perché
estranea alla natura del contratto dedotto in giudizio, deve a questo punto rilevarsi che l'appellante pagina 14 di 21 neanche in questa sede ha precisato quali sarebbero le ulteriori “competenze varie” da ricomprendere nella base di calcolo per la verifica dell'usura né al tal fine può ritenersi ammissibile la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. per le medesime ragioni sopra già precisate.
Del tutto contraria ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità è poi la pretesa di cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori per verificare la sussistenza di una ipotesi di usura.
Costituisce, infatti, ormai ius receptum, cui questa Corte ritiene di uniformarsi, quello per cui “In tema
di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi
posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi
moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza
dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso
corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su
presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento
del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 14214 del 05/05/2022).
Alla luce dei rilievi che precedono e della entità delle spese previste in contratto, che portano il TAEG
al 9.840%, i tassi pattuiti con evidenza non supera il tasso soglia fissato con DM del 26/9/2011 (cfr.
doc. 3 nel fascicolo dell'appellante) nella misura rispettivamente del 10,96% e del 17,70% per la categoria altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, sicché la richiesta di CTU contabile, reiterata in questa sede, deve essere rigettata avendo natura meramente esplorativa.
Non meritevoli di accoglimento sono anche il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello con il quale il reitera sotto diversi profili la nullità della fideiussione azionata in giudizio. Parte_1
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante il primo giudice non ha rigettato l'eccezione di non riconducibilità all'appellante della sottoscrizione della fideiussione sulla base delle sole dichiarazioni della teste Detta testimonianza, infatti, si inserisce in un più complesso quadro argomentativo Tes_1
che parte dalla rilevata inconciliabilità delle difese svolte dall'appellante, che da un lato disconosce la pagina 15 di 21 firma apposta in calce al predetto contratto e dall'altro assume il riempimento abusivo del foglio firmato in bianco, allegazione questa che presuppone il riconoscimento dell'avvenuta sottoscrizione.
Sul punto nessun rilievo ovvero ragionata contestazione è stata svolta dall'appellante.
Il Tribunale aggiunge, inoltre, che le dichiarazioni della teste appaiono confermate dalla condotta stragiudiziale tenuta dall'appellante, che ha avanzato ben due proposte transattive, dando parziale esecuzione alle stesse. E' pur vero che in questa sede l'appellante reitera il disconoscimento anche della sottoscrizione apposta in calce alla prima proposta transattiva del 28/4/2016 (cfr. doc. 8 nel fascicolo della , ma è anche vero che anche in questa sede l'appellante non ha in alcun modo CP_2
specificamente contestato il rilievo svolto dal primo giudice per cui anche questo disconoscimento si pone in contrasto con la condotta tenuta dalla parte, che, proprio in forza della transazione in oggetto,
ha ottenuto dal Tribunale di Urbino in sede concorsuale prima il rinvio dell'udienza del 15/12/2015 per la pendenza di trattative con i creditori (cfr. doc. 14 ibidem) e poi un decreto di improcedibilità
dell'istanza di liquidazione giudiziale di a fronte della rinuncia depositata dal Controparte_9
creditore istante costituente specifica condizione dell'accordo transattivo (cfr. doc. 9 Controparte_2
ibidem).
In ogni caso nessuna contestazione ha riguardato il secondo accordo transattivo del 9/1/2018 (cfr. doc.
15 ibidem) in relazione al quale il commercialista dell'appellante dr. in nome e per conto di CP_12
quest'ultimo, ha assicurato la volontà di adempiere agli impegni presi “sia pure in ritardo”.
Si rileva come detto accordo riguardava sicuramente il solo fideiussore appellante, atteso che la
[...]
(già in liquidazione alla data della presentazione della istanza di liquidazione CP_9
giudiziale) è stata cancellata dal registro delle imprese il 21/1/2017 (cfr. doc. 1 ibidem).
Quanto all'abusivo riempimento ribadisce in questa sede l'appellante che la fideiussione è stata rilasciata in bianco nella parte in cui indica l'importo massimo garantito e che questo è stato aggiunto
“in via del tutto arbitraria, dopo la sottoscrizione del presunto garante”. Né nelle difese svolte in primo grado né nel presente giudizio l'appellante deduce l'esistenza di un accordo tra le parti pagina 16 di 21 finalizzato a riempire la rilasciata fideiussione. I rilievi svolti precludono qualsivoglia specifico accertamento in questa sede, non avendo l'appellante proposto querela di falso. Costituisce infatti principio di diritto consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. n.
18234 del 26/06/2023) quello per cui “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in
bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto
"absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche
laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela,
è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto
che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da
quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta”. La reiterata richiesta di ammissione delle prove storiche avanzate in primo grado deve quindi essere rigettata, a prescindere dalla pure rilevabile inammissibilità dei capitoli articolati, risultando pacifico che i testi addotti dall'appellante non erano presenti al momento del rilascio della garanzia e non risultano neanche allegate le modalità con le quali sarebbero venuti a conoscenza delle circostanze che si intende provare.
Quanto, infine, alla dedotta nullità della garanzia per la mancata individuazione del tipo di obbligazioni che il fideiussore si obbligava a garantire, che si assumono inesistenti all'atto della sottoscrizione, il
Collegio si limita a rilevare che nella specie il ha rilasciato una fideiussione omnibus che per Parte_1
sua natura garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore, nella specie una banca, derivanti da operazioni bancarie. In ogni caso dalla lettera di messa in mora in data 5/11/2014 emerge che sicuramente a quella data tra la e la debitrice principale era in essere il rapporto di conto corrente n. 11012. CP_2
Infine, infondata è anche la riproposta eccezione di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust.
Occorre qui ricordare che l'appellante ha sottoscritto la garanzia fideiussoria dedotta in giudizio in data
13/11/2007 e quindi in epoca successiva a quelle oggetto di valutazione da parte della delibera della pagina 17 di 21 Banca d'Italia n. 55/2005, sicché in relazione alla stessa non è possibile affermare il valore di prova privilegiata del parere reso dalla Banca d'Italia con il richiamato provvedimento ai fini della sussistenza del contrasto con la norma imperativa antitrust, con conseguente affermazione dell'onere in capo all'odierno appellato di fornire prova della permanenza della suddetta illecita restrizione di mercato all'epoca in cui sono state sottoscritte le fideiussioni oggetto del presente giudizio.
La giurisprudenza di merito successiva alla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994 del 30/12/21 ha infatti, in più occasioni, escluso che il richiamato accertamento della Banca
d'Italia possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio del 2005, con conseguente onere gravante sull'attore della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19
gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, ma anche App. Venezia, 13 settembre 2021, n.
2356; nonché sent. n. 547 28.03.2023 e n. 499 del 21.03.2023 di questa Corte).
Ciò in quanto, come pure rilevato da Cass. n. 30818/2018, incombe all'attore che invoca la nullità della clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova del carattere uniforme e non occasionale di applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua pretesa.
Quindi, secondo detto orientamento, il avrebbe dovuto, in primo luogo, allegare la Parte_1
circostanza della perdurante intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione e, poi,
depositare le condizioni generali dei contratti di fideiussione omnibus adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale e non meramente regionale o locale,
per far emergere che gli stessi avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa, al pagina 18 di 21 solo fine di impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
Evidenzia poi questa Corte che la questione in diritto va analizzata anche alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent n. 13846 del 22/5/2019) a tenore del quale “quel che
assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli
artt. 2, 6 e 8 è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che
attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato dalla
cit. Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2207 (cfr. in tema anche Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810,
secondo cui ai fini dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della I. n. 287 del 1990, rilevano tutti i
contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore
all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di
quel mercato). Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un modulo ABI da cui non
fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni
contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo
della vietata intesa restrittiva: giacché, come è chiaro, l'illecito concorrenziale poteva configurarsi
anche nel caso in cui l'ABI non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla Banca d'Italia nel
provvedimento del 2 maggio 2005, ma la ... avesse egualmente sottoposto all'odierno ricorrente CP_2
un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell'intesa di cui
all'art. 2, lett. a), I. n. 287/1990”.
Ora, anche ammettendo che le clausole denunciate in questa sede siano conformi a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia nel 2005, tenuto conto che le stesse sono state dichiarate nulle in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 2 L. n. 297/1990 e non per la violazione di norme imperative, la circostanza nulla prova – con riferimento all'anno di stipula del contratto di garanzia sopra indicato-
circa la condotta delle altre banche e, soprattutto, in ordine alla esistenza di un'applicazione uniforme di quello schema.
pagina 19 di 21 L'eccezione di nullità della fideiussione de qua deve quindi essere rigettata sotto tutti i profili proposti.
Infine, non meritevole di accoglimento è il settimo motivo di impugnazione con il quale l'appellante reitera l'eccezione di nullità della fideiussione in quanto contenente clausole di “deroga
agli artt. 1956 ss cod. civ. che integrano una illegittima rinuncia preventiva ad eccepire ogni possibile
abuso posto in essere dall'Istituto di Credito” e che incidono sulla “ratio dell'art. 1956 c.c. correlata
al principio di ordine pubblico di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.”.
Allega a riguardo che “la nel corso del rapporto intercorso ed in base al quale è stata attivata CP_2
la garanzia fideiussoria per cui è causa, ha concesso credito alla debitrice principale, CP_8
malgrado il suo mutamento delle condizioni soggettive e patrimoniali, poi divenuta CP_9
ora cancellata dal Registro delle Imprese, operando, pertanto, in netta violazione delle regole di
[...]
correttezza e buona fede cui era comunque tenuta nei confronti del fideiussore”.
A prescindere da ogni considerazione in punto di diritto, questa Corte si limita a rilevare che il
Tribunale ha accertato che l'appellante era “amministratore delle società , Fiberpack, CP_7
e e che “In tale qualità era sicuramente a conoscenza dell'andamento CP_8 Controparte_9
economico delle società da lui amministrate e dei finanziamenti che, tra l'altro, seguiva in prima
persona” escludendo quindi “l'operatività della disposizione di cui all'art. 1956 c.c.”. Detto
accertamento, che trova fondamento nella documentazione acquisita agli atti (cfr. docc. 1, 5, 12, 18 nel fascicolo della , non è stato oggetto di alcuna contestazione neppure generica da parte CP_2
dell'appellante e risultando, quindi, passato in giudicato è da solo idoneo a rigettare l'eccezione in parola. Costituisce, infatti, principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 7444 del 23/3/2017; n. 31227 del 29/11/2019) quello per cui “Nella
fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere
l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano
peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al
fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza
pagina 20 di 21 sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di
fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la
richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva
autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”.
In definitiva l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 529 del 13-17/7/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate nella Controparte_3
misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/5/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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