TRIBACQUE
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 08/12/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:
Dott. IU NT Presidente
Dott. Antonio Scarpa Consigliere di Cassazione
Dott. Stefano Oliva Consigliere di Cassazione
Dott.ssa Cecilia TA Consigliere di Stato-Rel.
Dott. ssa Diana Caminiti Consigliere di Stato
Dott. Sebastiano Zafarana Consigliere di Stato
Dott. Ing. Adriano De Vito Esperto tecnico
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso in sede di legittimità, iscritto al n. R.G. 141/2024 vertito
TRA.
Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona dei legali CP_3 CP_4 Controparte_5
rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Anton von
AL e MA AR con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via G. Antonelli n. 49;
CONTRO
, in persona del Presidente pro Controparte_6
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, 2
LA LI, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC
registri di giustizia;
Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
OGGETTO: ANNULLAMENTO
del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di n. 6435 del CP_6
23 maggio 2024, “Determinazione del compenso unitario per l'energia idroelettrica non ritirata per l'anno 2024”; delle note dell'Agenzia
provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche relative alle richieste di pagamento per il primo semestre
2024; della delibera della Giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008; di ogni alto atto sottostante, presupposto, susseguente, comunque connesso agli atti impugnati, anche non conosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione della;
Controparte_6
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella udienza collegiale del 12 novembre 2025, il cons. Cecilia
TA;
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Le società ricorrenti sono titolari di “grandi” derivazioni idroelettriche nella
Provincia di . CP_6
Con ricorso notificato il 15 luglio 2024 hanno impugnato il decreto del
Presidente della Provincia autonoma di n. 6435 del 23 maggio 2024, CP_6
con cui è stato determinato il compenso unitario per l'energia non ritirata per l'anno 2024 (pari a 0,145887 euro per chilowatt/h); le note del 23 maggio 3
2024 dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, Ufficio
Gestione sostenibile delle risorse idriche con cui è stato richiesto il pagamento delle somme dovute per l'energia non ritirata per il 1° semestre
2024; hanno altresì impugnato la delibera della Giunta provinciale n. 2769
del 28 luglio 2008, espressamente richiamata nel decreto n. 6345 del 2024,
con cui era stato indicato il criterio per la determinazione del prezzo dell'energia non ritirata pari “alla media annua dei prezzi di cessione mensili dell'anno precedente ai sensi dell'art. 30.1 dell'allegato 1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) n. 5/04 del 30.01.2004
per i mesi da gennaio a giugno 2007 e ai sensi dell'art. 11.3 dell'allegato 1
della Delibera dell'Autorità per l'energia ed il gas (AEEG) n. 156/07 del
27.06.2007 per i mesi dal luglio 2007”, rinviando al Presidente della giunta regionale l'applicazione di tali criteri per il calcolo della somma dovuta annualmente dai concessionari.
Hanno indicato che l'oggetto del ricorso è la disciplina applicabile alle grandi derivazioni a partire dal 1° gennaio 2024 e formulato varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, con un primo motivo hanno sostenuto l'illegittimità
costituzionale dell'art. 13 dello Statuto regionale approvato con D.P.R. 670
del 1972, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 27 dicembre
2017 n. 205, per irragionevolezza, violazione della riserva statale di cui all'art. 23 Cost., 41 e 42 Cost. per lesione dell'iniziativa economica e della proprietà privata, dell'art.117 Cost., in quanto prevede una modalità di calcolo del prezzo dell'energia non ritirata che, facendo riferimento oltre al prezzo unico nazionale alla media delle voci di spesa legate alla fornitura, 4
pone a carico dei concessionari anche il costo del trasposto dell'energia,
mentre l'originaria previsione dello Statuto prevedeva l'obbligo di fornitura
“franco fabbrica”.
Con il secondo motivo hanno sostenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge provinciale n. 10 del 2023 e dell'allegato A, che ha indicato un criterio di calcolo del prezzo dell'energia non ritirata dalla Provincia,
facendo riferimento al prezzo di mercato, sostenendo che il criterio così
determinato non rispetterebbe i criteri di onerosità e proporzionalità del corrispettivo posti come limite al legislatore regionale, in quanto sarebbe molto più alto dell'effettivo prezzo per gli impianti ad acque fluente e comunque per gli impianti idroelettrici che cedono l'energia ad un trader ad
Pers un prezzo stabilito;
inoltre il coefficiente (fattore acquirente unico)
indicato nell'allegato alle legge regionale si discosterebbe anche dal PUN
previsto dall'art. 13 dello Statuto.
Con il terzo motivo hanno sollevato un ulteriore profilo di illegittimità
costituzionale dell'art. 13 dello Statuto di autonomia, in quanto il compenso così determinato sarebbe in contrasto con l'art. 12 del d.lgs. 387/2003, che non consentirebbe oneri ulteriori a carico dei concessionari idroelettrici;
inoltre sarebbe in contrasto con i principi di proporzionalità degli oneri di concessione e di sicurezza della pianificazione e degli investimenti;
hanno richiamato la giurisprudenza relativa alla illegittimità di oneri posti per la realizzazione di impianti derivanti da fonti rinnovabili, la sentenza della
Corte costituzionale n 173 del 23 luglio 2023, per cui la disciplina statale della fornitura gratuita costituisce normativa di principio.
Con il quarto motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 13 comma 5 5
dello Statuto di autonomia, la violazione della legge provinciale 20/2023,
incompetenza, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta nella determinazione del prezzo dell'energia gratuita, sostenendo che lo Statuto prevede la fissazione di un prezzo iniziale con legge provinciale e poi la sua rivalutazione, mentre la legge provinciale n. 20 del
2023 introduce diversi criteri di calcolo con il coefficiente FAU, che dovrebbe essere determinato dalla giunta provinciale, mentre è stato fissato direttamente dal decreto PGP 6435 del 2024; inoltre nella formula indicata dalla legge regionale, al coefficiente FAU sarebbe stata aggiunto un ulteriore parametro di 0,03 euro/KWH ingiustificato.
Con ulteriore censura hanno poi contestato l'applicazione della formula nelle richieste di pagamento.
Hanno proposto una azione di nullità dei decreti di rilascio delle concessioni e dei disciplinari di concessione, che prevedono l'obbligo di fornitura dell'energia gratuita e il calcolo del relativo compenso, ai sensi della delibera della giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio 2008, in contrasto con la legge provinciale 18/1972 e l'art. 13 dello Statuto di autonomia “ratione temporis in vigore”, (per la , impianto di S. Antonio, art. 6 del decreto di CP_1
concessione del 7 ottobre 2016 e art. 15 del Disciplinare di concessione del
16 settembre 2016); mentre per la , la Controparte_2 CP_8
e la le concessioni e i disciplinari rinviavano solo agli obblighi di CP_5
fornitura derivanti dalla legge provinciale n. 18 del 1972, per cui ogni altro regime non sarebbe applicabile.
Si è costituita la che, in primo luogo, ha eccepito la Controparte_6
tardività del ricorso, rispetto alla impugnazione della delibera del 2008 e 6
comunque la carenza di interesse in quanto non è stata fatta applicazione di tale delibera della giunta provinciale ma della legge provinciale n. 20 del
2023. Ha dedotto che il compenso per l'energia non ritirata è stato sempre calcolato in base al criterio fissato nel 2008 e mai contestato dai concessionari. Ha eccepito la carenza di interesse anche alla impugnazione delle clausole dei disciplinari non applicate nel caso di specie.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, ricostruendo il quadro normativo di riferimento, sostenendo che il decreto del 23 maggio 2024 ha fatto applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale n. 20 del 2023,
in linea con la previsione statutaria che fa riferimento al Prezzo unico nazionale e non richiede la fissazione di tale prezzo una prima volta con legge provinciale e poi l'aumento annuale, secondo la tesi delle ricorrenti.
Ha dedotto che in caso di errore di calcolo nelle richieste di pagamento la avrebbe provveduto alle correzioni, ma che non risultano tali CP_6
errori.
Davanti al giudice delegato le parti hanno presentato le proprie conclusioni riportandosi agli atti di causa.
All'udienza del 12 novembre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
In primo luogo il ricorso è affetto da evidenti vizi di tardività e inammissibilità.
Con riguardo alla delibera della Giunta provinciale n. 2769 del 28 luglio
2008, che ha fissato i criteri per il calcolo del prezzo dell'energia gratuita non ritirata dalla Provincia, attribuendo la competenza alla determinazione delle somme in base a tali criteri al Presidente della Giunta provinciale, in primo 7
luogo sussiste una palese carenza di interesse all'impugnazione di tale delibera non risultando applicata alle grandi derivazioni per l'anno 2024. In
ogni caso, anche a ritenere che sia impugnabile per una illegittimità
sopravvenuta, a seguito della modifica dello Statuto di autonomia con la legge n. 205 del 2017, si tratta comunque di profili di illegittimità conosciuti e conoscibili almeno dal 2017 e non contestati fino al giugno 2024, avendo anzi i ricorrenti provveduto a pagare l'energia non ritirata secondo il criterio stabilito nel 2008 almeno fino al 2022. Sussiste dunque un comportamento inequivoco dei ricorrenti, che, rispetto alla delibera del 2008, non hanno mai contestato i criteri indicati in tale delibera, che sarebbero divenuti illegittimi dal 2017- secondo la ricostruzione della parte ricorrente - continuando ad adempiere all'obbligo di pagamento dell'energia non ritirata fino alla proposizione del presente ricorso, con conseguente acquiescenza.
Sussiste la carenza di interesse anche all'azione di nullità avverso gli atti e i disciplinari di concessione, non essendo state applicate le relative clausole,
che rinviavano alla legge provinciale del 1972 (per la Controparte_2
, per la per la o alla delibera del 28 luglio
[...] CP_8 CP_5
2008 (per la , impianto di S. Antonio). CP_1
Del resto, le stesse ricorrenti deducono che l'oggetto del ricorso è la disciplina applicabile alle grandi derivazioni a partire dal 1° gennaio 2024.
Venendo dunque alle censure relative al calcolo del compenso per l'energia gratuita non ritirata per l'anno 2024, è necessario ricostruire il quadro normativo.
L'art. 13 del D.P.R. 670 del 1972, di approvazione dello Statuto del
Trentino Alto Adige prevedeva, nel testo vigente fino alla modifica con la 8
legge 27 dicembre 2017 n. 205, l'obbligo di fornitura di energia gratuita e il prezzo per l'energia non ritirata, indicandolo in 6,20 lire per ogni KW.
L'obbligo era ribadito, per la Provincia di , dalla legge provinciale CP_6
30 agosto 1972, n. 18 che disciplinava anche le modalità di ritiro.
Successivamente la legge statale 27 dicembre 2017 n. 205, all'art. 1 comma
833, ha sostituito la disciplina dell'art. 13 dello Statuto di autonomia prevedendo: “
1.Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli
accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento
statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le
procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua
a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo
svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di
ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici
dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle
concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per
l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali
costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i
parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli
aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti
misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere
finanziario”.
Ai sensi del comma 3 “nelle concessioni di grande derivazione a scopo
idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e
gratuitamente alle province autonome di Trento e di , per servizi CP_6
pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh 9
per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle
province medesime con modalità definite dalle stesse”.
In base al comma 4 “Le province stabiliscono altresì con propria legge i
criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta
alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto
dell'ordinamento dell'Unione europea”.
Il comma 5 dispone: “I concessionari di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo
determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma
1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura
della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non
ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle
variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo
industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia
elettrica”.
E' dunque intervenuta la legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, “Disciplina
dell'assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo
idroelettrico”, che all'art. 12 ha regolato la fornitura gratuita di energia,
prevedendo al comma 1 che i concessionari di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico “hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente
alla Provincia, con modalità definite dalla Provincia stessa, 220 kilowattora
(kWh) di energia elettrica per ogni kW di potenza nominale media annua di
concessione”. Al comma 6 ha disposto: “A partire dal 1° gennaio 2024, per
ogni kWh di energia elettrica gratuita non ritirata, i concessionari 10
corrispondono semestralmente alla Provincia l'importo determinato
secondo i criteri di cui all'allegato A della presente legge, in conformità
all'articolo 13, comma 5, dello Statuto speciale, e successive modifiche”.
L'allegato A ha individuato per il calcolo del compenso monetario dell'energia non ritirata il coefficiente FAU, “ricavato dalla media annuale
dei valori stabiliti mensilmente dall'Acquirente CO (AU) o da un altro
indicatore equivalente, definito dalla Giunta provinciale”, indicando una formula composta dal coefficiente FAU e da ulteriori variabili, quali la potenza nominale media annua dell'impianto (Pn), il numero di giorni di funzionamento dell'impianto (x) in rapporto ai numeri dei giorni dell'anno
(g). In particolare il compenso per l'energia elettrica gratuita non ritirata
(indicato con C) si calcola per ogni semestre con la seguente formula: “C =
[(Pn• 220) • (FAU +0,03 • x/g)]/2”.
Il decreto del 23 maggio 2024, che ha determinato il compenso unitario,
applicabile sia elle medie che alle grandi derivazioni, ha indicato: “Ai sensi
dell'art. 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2769 del
28.07.2008, il Presidente della Provincia è autorizzato a stabilire con
proprio Decreto il compenso dovuto alla di da Controparte_6 CP_6
parte dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per ogni
kWh di energia da essa non ritirata. Tale compenso corrisponde alla media
annua dei prezzi di cessione mensili dell'anno precedente ai sensi dell'art.
11.3 dell'allegato 1 della Delibera dell'Autorità per l'energia ed il gas n.
156/07 del 27.06.2007. Dal mese di luglio 2007 la delibera di riferimento
dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas non è più la n. 156/07 del
27.06.2007, allegato 1 art. 11.3, ma la delibera n. 301/12 del 19.07.2012. 11
Per le grandi derivazioni, l'articolo 12, comma 6, della legge provinciale 16
agosto 2023, n. 20, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2024, per ogni
kWh di energia elettrica gratuita non ritirata, i concessionari corrispondono
semestralmente alla Provincia l'importo determinato secondo i criteri di cui
all'allegato A della sopra riportata legge, in conformità all'articolo 13,
comma 5, dello Statuto speciale, e successive modifiche. Il coefficiente per il
calcolo del compenso dovuto alla di da parte Controparte_6 CP_6
dei concessionari di medie e grandi derivazioni a scopo idroelettrico per
ogni kWh di energia da essa non ritirata, risultante, secondo le norme sopra
indicate, dalla media annua dei prezzi di cessione mensili riferiti all'anno
2023 sottoindicati, è pari a €/kWh 0,145887. Tale coefficiente costituisce il
fattore FAU di cui alla formula riportata all'allegato A della citata legge
provinciale 16 agosto 2023, n. 20”.
Con il primo motivo è stata contestata la previsione dell'art. 13 dello
Statuto regionale approvato con D.P.R. 670 del 1972, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 27 dicembre 2017 n. 205, sollevando questione di legittimità costituzionale di tale norma per irragionevolezza,
violazione della riserva statale di cui all'art. 23 Cost., 41 e 42 Cost. per lesione dell' iniziativa economica e della proprietà privata, dell'art.117 Cost,
in quanto prevede una modalità di calcolo del prezzo dell'energia non ritirata che, facendo riferimento oltre al prezzo unico nazionale alla media delle voci di spesa legate alla fornitura, pone a carico dei concessionari anche il costo del trasposto dell'energia, mentre l'originaria previsione dello Statuto
prevedeva l'obbligo di fornitura “franco fabbrica”.
Tale motivo è infondato, dovendosi ritenere rientrare nella discrezionalità del 12
legislatore la disciplina delle concessioni idroelettriche, tra cui è compresa anche la modalità di determinazione del compenso dell'energia gratuita non ritirata per le grandi derivazioni.
Nel caso di specie, tale discrezionalità, in relazione alla specificità della
Regione a statuto speciale del Trentino Alto Adige, è stata esercitata con le modalità di cui all'art. 104 dello Statuto, con procedura semplificata su concorde richiesta del Governo e della , né vi era alcun Controparte_6
vincolo per il legislatore di continuare ad applicare il regime previgente, che prevedeva un'altra modalità di determinazione del compenso (con una misura più contenuta).
La giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto legittime le leggi regionali,
che hanno previsto il compenso monetario per l'energia non ritirata (sentenza
TSAP n. 203 del 2022 per la Regione Lombardia, confermata dalla
Cassazione con sentenza n. 15888 del 2024; n.133 del 2024 e n. 2 del 2025
per la Regione Piemonte;
n. 13 del 2025 per la Regione Abruzzo), pur non essendo la monetizzazione prevista espressamente dall'art. 12 comma 1
quinquies del d.lgs. 79 del 1999.
Inoltre, le leggi regionali del Piemonte, n. 7 del 2020, e della Lombardia, n.
23 del 2019, hanno indicato quale base di calcolo del compenso monetario dovuto in luogo della cessione gratuita, il prezzo zonale dell'energia.
Con riguardo alla legge regionale della Lombardia si è anche già pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 15888 del 2024, escludendo la violazione dell'art. 23 della Costituzione, nonché degli artt. 41 e 42 Cost, affermando che il fatto che l'attività di produzione dell'energia elettrica sia libera non rende di per sé irragionevole l'imposizione di una cessione gratuita di energia 13
elettrica sul produttore di energia in quanto utilizzatore di un bene in concessione, configurando la cessione di energia gratuita e la sua monetizzazione nell'ambito del rapporto sinallagmatico quale un ulteriore corrispettivo dell'uso concesso ai fini produttivi della risorsa idrica,
ritenendo, quindi giustificato l'obbligo di cessione e la sua eventuale monetizzazione imposti al produttore, in relazione all'utilizzo di un bene in concessione sottratto all'utilizzo collettivo;
ha escluso quindi la violazione della proporzionalità del corrispettivo nonché i profili di incostituzionalità,
sotto il profilo degli articoli 3, 23, 41 e 42 Cost. della legge statale e delle leggi regionali, che hanno previsto l'obbligo di fornitura gratuita dell'energia o in alternativa la sua monetizzazione.
In ogni caso non sussiste alcuna irragionevolezza nell'avere sostituito i criteri di calcolo del compenso dovuto per il mancato ritiro dell'energia ceduta gratuitamente, agganciandolo al prezzo di mercato, trattandosi di un criterio più adeguato alle effettive condizioni economiche del rapporto, dal momento che l'energia non ritirata resta nella disponibilità della società concessionaria per la vendita sul mercato.
Con il secondo motivo le società ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità
costituzionale dell'art. 12 della legge provinciale n. 10 del 2023 e del relativo allegato A, che ha indicato un criterio di calcolo del prezzo dell'energia non ritirata dalla Provincia, facendo riferimento al prezzo di mercato, sostenendo che il criterio così determinato non rispetterebbe i criteri di onerosità e proporzionalità del corrispettivo posti come limite al legislatore regionale, in quanto sarebbe molto più alto dell'effettivo prezzo per gli impianti ad acque fluente e comunque per gli impianti idroelettrici, che cedono l'energia ad un 14
Pers trader ad un prezzo stabilito;
inoltre il coefficiente (fattore acquirente unico) indicato nell'allegato alla legge regionale, si discosterebbe anche dal
PUN previsto dall'art. 13 dello Statuto.
Con il quarto motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 13 comma 5
dello Statuto di autonomia, la violazione della legge provinciale 20/2023,
incompetenza, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta nella determinazione del prezzo dell'energia gratuita, sostenendo che lo Statuto prevede la fissazione di un prezzo iniziale con legge provinciale e poi la sua rivalutazione, mentre legge provinciale n. 20 del
2023, indica un diverso criterio di calcolo, introducendo il coefficiente FAU,
che dovrebbe essere determinato dalla giunta provinciale, mentre è stato fissato direttamente dal decreto PGP 6435 del 2024.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
In primo luogo si deve considerare che l'art. 13 comma 5 dello Statuto rinvia alla legge provinciale per la “determinazione dell'importo dell'energia non ritirata”, indicando solo criteri di massima di cui la legge provinciale deve
“tenere conto”, quali la media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) e la media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata, con l'ulteriore vincolo dell'adeguamento ISTAT relativo al prezzo industriale per
la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica”.
La norma statutaria attribuisce quindi alla il potere di individuare CP_6
i concreti parametri per la determinazione del prezzo, che facciano riferimento al prezzo di mercato e alle spese, mentre non può essere condivisa, in relazione al piano testuale della disposizione statutaria, la 15
ricostruzione delle ricorrenti secondo cui il legislatore provinciale dovrebbe fissare un prezzo annuale e poi rivalutarlo. In ogni caso anche tale possibilità
rientra nella discrezionalità attribuita al legislatore provinciale.
Sotto tale profilo, si deve considerare che nel Trentino Alto Adige la materia delle grandi derivazioni rientra nella competenza primaria delle Province,
secondo quanto stabilito proprio dall'art. 13 dello Statuto. La Corte
costituzionale proprio con riguardo all'art. 13 dello Statuto come modificato dalla legge n. 205 del 2017, ha ricostruito la competenza delle Province
autonome in materia di grandi derivazioni in termini di competenza legislativa “primaria”, ovvero soggetta solo ai limiti dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, del rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, ex art. 4 e 8 dello Statuto
(Corte Cost 117 del 2022).
Peraltro, la giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto anche legittime le leggi regionali che hanno previsto la monetizzazione dell'energia non ritirata
(sentenza TSAP n. 203 del 2022, n. 106 del 2025, n. 2 e 13 del 2025), pur non essendo tale possibilità prevista espressamente dall'art. 12 comma 1
quinquies del d.lgs. 79 del 1999, nell'ambito della potestà legislativa concorrente in materia di energia delle regioni a statuto ordinario.
Ne deriva che la legge regionale poteva disciplinare i criteri per il calcolo dell'energia non ritirata, nell'ambito delle previsioni statutarie, ma anche determinando i concreti criteri di calcolo.
Nel caso di specie il criterio prescelto non può ritenere né irragionevole né
in contrasto con le norme statutarie, facendo riferimento ad un prezzo di 16
mercato, quale quello elaborato dall'acquirente unico che viene adeguato con la formula indicata all'allegato A, alle condizioni di produzione nel corso dell'anno con il riferimento ai giorni effettivi di servizio dell'impianto e alla potenza nominale media annuale.
Inoltre questo Tribunale ha già affermato l'irrilevanza, rispetto a parametri che facciano riferimento a prezzi di vendita dell'energia, del prezzo eventualmente fissato nei contratti stipulati dalla singola impresa concessionaria per la vendita dell'energia, in quanto quello richiamato dal legislatore costituisce un parametro generale e astratto predeterminato per tutti i concessionari e fa riferimento quindi al prezzo effettivo di vendita,
restando irrilevanti le scelte imprenditoriali compiute tramite la sottoscrizione di contratti generali di vendita dell'energia prodotta in uno o in determinati impianti. E' infatti evidente che la sottoscrizione di un contratto per la vendita ad un prezzo differente da quello zonale garantisce alla società un prezzo fisso, indipendentemente dalle variazioni del mercato,
con la conseguenza di limitare i rischi derivanti dalle fluttuazioni, ma limitando anche i vantaggi che da esse possano derivare (TSAP n. 114 del 23
luglio 2024).
Peraltro, né l'art. 13 comma 5 dello Statuto né l'art. 12 comma 6 della legge provinciale prevedono alcun intervento della Giunta provinciale, mentre una volta fissata la formula, la concreta individuazione del compenso unitario costituisce una mera operazione matematica, che può essere effettuata dagli uffici ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente. L'allegato A rinvia infatti alla Giunta solo per l'eventuale individuazione di un ulteriore parametro rispetto a quello indicato dell'acquirente unico. 17
Quanto al superamento dei limiti posti dalla Corte costituzionale della proporzionalità e onerosità, la genericità delle censure non consente di ritenere violati tali limiti con riguardo alle singole concessioni, anche considerando che, come rilevato dalla giurisprudenza sopra citata, la fornitura della energia gratuita e la relativa monetizzazione riguardano il rapporto sinallagmatico nel suo complesso, quale corrispettivo dell'uso concesso ai fini produttivi della risorsa idrica, con la conseguenza che dovrebbe essere dimostrato che le modalità di calcolo incidono sul rapporto concessorio in maniera da renderlo nel suo complesso sproporzionato e non più remunerativo (TSAP n. 2 e n. 13 del 2025).
Del tutto irrilevante rispetto all'obbligo di cessione dell'energia gratuita e alla sua monetizzazione è il richiamo, con il terzo motivo di ricorso, a quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003, per cui “l'autorizzazione non
può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle
regioni e delle province”, in quanto tale norma si riferisce al provvedimento di autorizzazione unica che riguarda la realizzazione degli impianti e non alla concessione di derivazione, i cui oneri sono giustificati dalla sottrazione della risorsa acqua alla collettività.
Neppure rileva nel presente giudizio la sentenza della Corte costituzionale n.
173 del 2023, citata dalla difesa ricorrente, che riguarda un conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia di Trento avverso una delibera della
Giunta delle Regione Veneto che aveva ad oggetto la cessione di corrente gratuita, per impianti in territori confinanti, prevedendo accordi per le concrete modalità attuative di tale fornitura.
Rispetto alle ulteriori censure, con cui è stata contestata l'applicazione 18
concreta del coefficiente FAU rispetto ai singoli impianti, non si può che prendere atto che la ha dato atto di essere disponibile ad eventuali CP_6
correzioni di errori nelle richieste di pagamento, mentre la contestazione sulle modalità di calcolo è estranea alla giurisdizione di legittimità.
Quanto all'ulteriore contestazione relativa all'applicazione del coefficiente di 0,03 euro/KWH indicato nella formula, la genericità della censura non consente di superare la discrezionalità esercitata dal legislatore provinciale con l'individuazione della formula.
Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.
In considerazione della novità e complessità delle questioni le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respinge il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Cecilia TA IU NT