Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
07.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 3604/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe La Rocca e Immacolata Intagliata
Ricorrente
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore
Resistente contumace
E nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore
Resistente contumace
OGGETTO: omesso versamento contributi e TFR.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente esponeva: - di aver prestato Parte_1 la propria attività lavorativa alle dipendenze di dall'01.09.2012 al 15.12.2016, con CP_1
la qualifica professionale di operaio di 5 livello;
- di essere stato licenziato in data 15.12.2016
e di non aver potuto percepire il suo TFR, in quanto il lavoratore aveva optato per il sistema di versamento da parte della società datrice di lavoro dei ratei di TFR al e, a CP_2 CP_2
seguito del licenziamento, aveva accertato che la non aveva proceduto al versamento CP_1 dal 2013 al 2016 per un importo pari a € 8.468,79, come da estratto inviato dal CP_2
e allegato al ricorso introduttivo;
- che, per il 2016, la oltre ad omettere di versare CP_1
i contributi, aveva omesso anche di dichiarare al DO per ben due trimestri, e ciò CP_2
1
Pt_1
- di aver richiesto alla insieme ad altri lavoratori nella medesima situazione, CP_1
l'immediato versamento delle somme dovute al DO ME (incrementate da interessi e rivalutazione monetaria) ma che nessun pagamento veniva effettuato e la società veniva posta in liquidazione;
- di aver richiesto e ottenuto dal Tribunale di Siracusa decreto ingiuntivo n.719/2019, emesso il 15.07.2019, con cui veniva ingiunto alla il Controparte_1
pagamento della somma di euro 8.468,79, oltre interessi e spese;
- che avverso tale decreto ingiuntivo la proponeva opposizione (causa R.G. n. 2886/2019), conclusasi con CP_1
sentenza n. 169/2022 resa dal Tribunale di Siracusa in data 17.02.2022 (passata in giudicato, in quanto notificata alla in data 18.12.2022 e non impugnata), la quale accoglieva CP_1
l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto con la seguente motivazione ““Deve escludersi pertanto che il lavoratore possa adire il Giudice con il ricorso monitorio per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento del TFR direttamente in proprio favore sul presupposto dell'inadempimento del debitore alla propria obbligazione contributiva e di versamento delle quote di TFR al fondo complementare, in quanto le azioni di cui dispone il lavoratore a tutela del diritto soggettivo all'integrità della propria posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento delle quote di tfr, onde soddisfare il proprio interesse all'ottenimento di un più elevato tasso di sostituzione retribuzione/emolumenti previdenziali per il periodo in cui sarà cessato dal servizio, sono altre. In particolare il lavoratore può domandare l'accertamento giudiziale dell'omissione contributiva e dell'inadempimento del datore di lavoro e la condanna dello stesso a reintegrare la posizione previdenziale individuale del dipendente, mediante versamento delle somme dovute in favore del DO. Ciò comporta che le domande del lavoratore devono essere proposte nel contraddittorio necessario con il datore di lavoro e con il DO e pertanto possono essere proposte solo nel giudizio ordinario e non con il ricorso monitorio.”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: “a) nel merito, ritenere e dichiarare la legittimazione attiva esclusiva in capo al prestatore di lavoro Pt_1
ex lege ad agire per la tutela del diritto soggettivo alla integrità della posizione
[...] assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento e del versamento delle quote di TFR da parte della impresa datoriale liquidazione in favore del DO Controparte_1
Pensione ME;
b) ritenere e dichiarare che era tenuta al Controparte_1
pagamento in favore del chiamato in causa , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, della somma di Euro 8.468,79 oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data di scadenza di ciascun rateo fino all'effettivo
2 soddisfo; c) conseguentemente condannare , in persona del Controparte_1
liquidatore pro tempore, a versare in favore del , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 8.468,79 oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data di scadenza di ciascun rateo fino all'effettivo soddisfo”.
La e il regolarmente evocati in giudizio, Controparte_1 Controparte_2
non si costituivano e deve, quindi, esserne dichiarata la contumacia.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 07.05.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, giova preliminarmente osservare che con il D. Lgs. n. 252/2005 è stata introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti di scegliere se accantonare il TFR in maturazione presso l'azienda o se destinare le relative quote a un fondo pensione, ossia alla cosiddetta previdenza complementare. L'adesione del lavoratore al fondo pensione genera una delega di pagamento delle quote di TFR da parte del datore di lavoro, che trattiene i relativi importi sulla retribuzione mensile, in favore del fondo stesso. In caso di inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di versamento della contribuzione e delle quote di TFR, il soggetto danneggiato è il lavoratore, in quanto il rapporto previdenziale complementare, a differenza del sistema pensionistico obbligatorio, non risponde al principio di automaticità
3 della prestazione, venendo pertanto erogata al lavoratore la prestazione previdenziale esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente versate;
sussiste, pertanto, evidentemente l'interesse ad agire del lavoratore per tutelare la sua posizione previdenziale.
Ciò posto, nel merito, occorre rilevare che su identica fattispecie si è già pronunciato anche recentemente questo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro con sentenza n. 189/2023 dell'08.03.2023 (emessa dal G.L. dott. Gurrieri nel procedimento R.G. n. 1683/2021) – il cui orientamento è stato riconfermato ed adottato nelle successive sent. nn. 362-362-459-460-
461/2023 sempre di questo Ufficio Giudiziario – avente ad oggetto la risoluzione delle medesime questioni di diritto del presente giudizio, nei confronti delle medesime società oggi convenute in giudizio, accogliendo la prospettazione difensiva del ricorrente, con motivazioni che risultano pienamente condivisibili e che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte nella presente sede, in quanto frutto di un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale della questione.
In particolare, nella citata sentenza di questo Tribunale si legge testualmente che “Va osservato che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare
l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 13533 del 2001, cui adde
Cass. sent. n. 13925 del 2002; n. 17626 del 2002; n. 2647 del 2003; n. 5135 del 2003; n.
15249 del 2003; n. 18315 del 2003; n. 2387 del 2004; n. 6395 del 2004; n. 20073 del 2004; n.
8615 del 2006; n. 13674 del 2006; n. 1743 del 2007; n. 9351 del 2007; n. 26953 del 2008; n.
15677 del 2009; n. 936 del 2010). Ciò posto, il credito vantato dal resistente origina dal rapporto di lavoro, pacifico e documentale;
né la ha provato il regolare CP_1
versamento dei contributi di previdenza complementare e dei ratei di TFR, trattenuti in busta paga nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016; per la verità, non lo ha neanche affermato
(si è limitata a sostenere che era il ricorrente a dover provare che la era stata CP_1 inadempiente nell'accantonamento dei ratei TFR, con evidente inversione di quello che è
l'effettivo ed incombente onere probatorio: è il datore di lavoro che deve provare la regolare esecuzione del dovuto - pagamento retribuzione ed accessori - per le prestazioni lavorative del ricorrente;
peraltro, dalla documentazione in atti emerge la richiesta di un piano di rientro, con ciò di fatto ammettendo, quindi, il proprio inadempimento); né vi è una seria contestazione delle quantificazioni operate dal ricorrente. In punto di diritto si osserva, in sintesi, che sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
4 4626/2019) il rapporto previdenziale complementare appare invero riconducibile allo schema della delegazione di pagamento ex art. 1269 cc per le somme che il datore di lavoro dovrebbe accantonare a titolo di TFR in favore del lavoratore e che invece su indicazione del lavoratore stesso è tenuto a versare al DO di previdenza complementare: il DO complementare è delegato a pagare al lavoratore il TFR in luogo del debitore/datore di lavoro che “conferisce” le relative quote, costituendo la provvista del pagamento. Tuttavia, nel caso di inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di versamento della contribuzione e delle quote di TFR, il soggetto danneggiato è il lavoratore, in quanto il rapporto previdenziale complementare a differenza del sistema pensionistico obbligatorio non risponde al principio di automaticità della prestazione, venendo pertanto erogata al lavoratore la prestazione previdenziale esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente versate;
sussiste pertanto evidentemente l'interesse ad agire del lavoratore per tutelare la sua posizione previdenziale. In particolare, il lavoratore può domandare
l'accertamento giudiziale dell'omissione contributiva e dell'inadempimento del datore di lavoro e la condanna dello stesso a reintegrare la posizione previdenziale individuale del dipendente, mediante versamento delle somme dovute in favore del DO;
ciò comporta che le domande del lavoratore devono essere proposte nel contraddittorio necessario con il datore di lavoro e con il DO – come correttamente, quindi, nel presente giudizio. Residua, poi, in favore del lavoratore che si veda danneggiato a causa delle omissioni del datore di lavoro, anche l'azione risarcitoria, che vede invece come legittimato passivo il solo datore di lavoro, con quantificazione del danno in ragione delle somme che sarebbero spettate al lavoratore a titolo di TFR, ma che lo stesso non ha potuto riscuotere dal DO a causa della condotta inadempiente del datore di lavoro”.
Ciò posto, nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato l'inadempimento della società datrice, oltretutto dimostrato dall'allegato “dettaglio operazioni movimenti” (cfr. all. 2 al ricorso) rilasciato proprio dal di contro, la società datrice non si è Controparte_2
costituita in giudizio così non contestando le pretese del ricorrente né fornendo prova alcuna circa l'avvenuto versamento al DO delle somme trattenute sullo stipendio del ricorrente ed oggi rivendicate.
Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, il ricorso è pienamente fondato e va accolto, con condanna della (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore) al versamento diretto al nell'interesse del ricorrente, dei Controparte_2
contributi di previdenza complementare e dei ratei di TFR reclamati, come quantificati dal ricorrente e pari a € 8.468,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero, in
5 mancanza e/o in alternativa al superiore adempimento, al pagamento al ricorrente della predetta somma (€ 8.468,79, oltre rivalutazione ed interessi).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Giuseppe La Rocca ed Immacolata Intagliata), in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 7.5.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la legittimazione attiva di ex lege ad agire per la tutela Parte_1
del proprio diritto soggettivo alla integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento e del versamento delle quote di TFR da parte della impresa datoriale Fraco s.r.l. in liquidazione (in persona del legale rappresentante pro tempore) in favore del DO Pensione ME;
2) accerta e dichiaral'omesso versamento, da parte di (in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore), dei contributi di previdenza complementare e del versamento dei ratei di TFR, trattenuti sulle buste paga di e non versati nel Parte_1 periodo di causa, per la somma di € 8.468,79;
3) per l'effetto, condanna la (in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore) a versare direttamente al DO Pensione ME, nell'interesse del ricorrente, i contributi di previdenza complementare e i ratei di TFR reclamati, nella misura di € 8.468,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero, in mancanza e/o in alternativa al superiore adempimento, condanna la a versare la predetta somma (€ 8.468,79, CP_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) al ricorrente;
4) condanna la (in persona del legale rappresentante pro tempore) CP_1 Controparte_1
alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente , che liquida in Parte_1 complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Giuseppe La Rocca ed Immacolata Intagliata, dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 08.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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