Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 1
Poiché l'art. 324 cod. proc. civ. definisce assistita dall'autorità della cosa giudicata in senso formale la sentenza che non è più soggetta ne' a regolamento di competenza (inteso come mezzo di impugnazione), ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione e ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ., la tempestiva proposizione avverso una sentenza emessa in grado di appello dell'impugnazione per revocazione ai sensi del n. 4 o del n. 5 suddetti, nella nuova situazione normativa - determinatasi a seguito della novellazione dell'ultimo comma dell'art. 398 cod. proc. civ. - nella quale la proposizione della revocazione non ha effetto sospensivo automatico del termine per il ricorso per cassazione o del relativo procedimento se già instaurato, salvo che così disponga il giudice della revocazione, qualora non abbia luogo, da parte di quel giudice, la sospensione del corso del termine per il ricorso in cassazione ed esso si consumi, non si determina il passaggio in giudicato della sentenza e non è in alcun modo precluso l'esame del ricorso per cassazione proposto avverso la successiva decisione sulla revocazione (sulla base di tale principio la Suprema Corte, nel decidere, dopo averli riuniti, sul ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla revocazione e sul ricorso per cassazione ordinario avverso la sentenza già impugnata con la revocazione, ha escluso che la tardività e, quindi, inammissibilità del secondo ricorso, proposto oltre il termine lungo ex art. 326 cod. proc. civ., potesse precludere l'esame del ricorso - invece tempestivamente proposto - avverso la sentenza sulla revocazione, rilevando inoltre che quest'ultimo esame doveva avvenire prioritariamente, in quanto l'accoglimento del relativo ricorso avrebbe determinato l'assorbimento dell'esame del ricorso per cassazione ordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/1999, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE LI SE, DE LI EO, NÀ CH NQ ER AVENTE CAUSA, DE LI NN NQ ER AVENTE CAUSA, DE LI IU TA NQ ER AVENTI, EO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.P.L. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCO F F, difesi dall'avvocato ARNALDO STEFANELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GI FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato PIERO SCHIFONE, difeso dall'avvocato GAETANO CENTONZE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^ 02543/97 proposto da:
DE LI SE, DE LI EO, NÀ CH, DE LI NN, DE LI IU TA, questi ultimi tre nella qualità di eredi ed aventi causa di De IL LF, e EO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.P.L. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCO F F, difesi dall'avvocato ARNALDO STEFANELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
nonché contro
GI FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato PIERO SCHIFONE, difeso dall'avvocato GAETANO CENTONZE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 24/96 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 3/11/95 depositata il 09/01/96; RG.641/93, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/98 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato NA Salvi ( per delega avv. Gaetano Centonze );
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NC NARDI che ha concluso in via principale l'inammissibilità e in subordina il rigetto del ricorso.
ANTECEDENTI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LF IL, con ricorso del 3 giugno 1980 rivolto al presidente del tribunale di Brindisi, ha chiesto che ad LA LE ed ai fratelli LF, TE, NC e EP De IL fosse ingiunto il pagamento della somma di oltre lire 11 milioni. La richiesta si basava su scrittura privata del 5 dicembre 1976 sottoscritta da NA IL vedova Basile, dante causa degli intimati, la quale dichiarava di avere ricevuto da LF IL la somma di lire 20 milioni a titolo di mutuo, in parte estinto da altro gruppo di coeredi.
2. Gli intimati, con atto di citazione del 7 luglio 1980, hanno proposto opposizione contro decreto ingiuntivo, reso il 4 giugno 1980, ed hanno dedotto che il contratto di mutuo era privo di causa e che disconoscevano la scrittura privata del 5 dicembre 1976. Il tribunale di Brindisi ha revocato con sentenza il decreto ingiuntivo opposto.
3. La decisione del tribunale fu appellata da LF IL nonché da LA LE e dai fratelli LF, TE, NC e EP De IL.
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 1^ giugno 1993, ha riformato la decisione di primo grado ed ha ritenuto che "il disconoscimento della scrittura privata... doveva essere contenuto, a pena di decadenza, nello stesso atto di opposizione..." e che la sottoscrizione apposta alla scrittura da NA IL doveva considerarsi come riconosciuta.
4. LF, EP e TE De IL, GH RE, AL De IL, NA MA De IL e MA De IL, con atto di citazione del 13 luglio 1993, hanno proposto impugnazione per revocazione contro la sentenza della corte di appello, assumendo che la decisione era l'effetto dell'errore di fatto, risultante dagli atti di causa, di non avere considerato che già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo essi avevano disconosciuto e, comunque, avevano dichiarato di non conoscere la scrittura privata del 2 dicembre 1976 nel contenuto e nella sottoscrizione come proveniente dalla loro dante causa NA IL.
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 9 gennaio 1996, ha rigettato la domanda di revocazione, ritenendo che l'errore denunciato si configurava come errore di diritto.
5. EP De IL, TE De IL, HI PA, US TA De IL, questi ultimi tre quali eredi di LF De IL, e LA LE hanno impugnato la decisione resa il 1^ giugno 1993 dalla Corte di Lecce mediante ricorso per cassazione del 17 gennaio 1997. Al ricorso resiste con controricorso LF IL, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.
Gli stessi ricorrenti hanno impugnato anche la decisione resa dalla corte di appello in sede di revocazione con ricorso per cassazione del 19 febbraio 1997. LF IL resiste a questo ricorso anche del quale ha eccepito l'inammissibilità.
I ricorrenti hanno depositato memorie in entrambi i procedimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riunione dei ricorsi. Il ricorso per cassazione iscritto al numero di ruolo 1040 dell'anno 1997 e quello iscritto numero di ruolo 2543 dell'anno 1997 possono essere riuniti, in quanto, sebbene proposti contro diversa sentenza, dipendono l'uno dall'altro. Questa Corte, infatti. ha già enunciato il principio che, quando hanno ad oggetto capi identici o connessi delle rispettive decisioni, le impugnazioni contro la sentenza di appello e di revocazione concorrono a dare contenuto alla decisione di una unica controversia per quanto attiene alle posizioni di fatto dedotte in giudizio ed è opportuno che i distinti ricorsi siano riuniti: sent. 5 aprile 1977, n. 171; 14 novembre 1979 n. 5918; 7 novembre 1997, n. 10933; 11 giugno 1998, n. 5850, ala pure in fattispecie diverse. Nella situazione data, come si vedrà, questa è la strada che consente di valutare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza che si è pronunciata sulla revocazione.
2. Nei giudizi riuniti sono state proposte due eccezioni di inammissibilità dei rispettivi ricorsi.
Nell'ordine logico deve essere esaminata prima la seconda eccezione.
Questa si riferisce al ricorso (contrassegnato con il numero di ruolo 2543 dell'anno 1997) con il quale è stata impugnata la sentenza resa dalla Corte di Lecce il 9 gennaio 1996. 2.1. LF IL ha eccepito l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza resa il 1^ giugno 1993, verificatosi per l'inammissibilità del corrispondente ricorso per cassazione. Egli sostiene che quest'ultimo effetto preclude l'esame del presente ricorso da parte di questa Corte, la quale non potrebbe adottare una soluzione in contrasto con il giudicato che si è formato.
L'eccezione non è fondata.
2.2. L'art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ., allorquando stabilisce che la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, risolve la possibile concorrenza dei due mezzi di impugnazione (revocazione e ricorso per cassazione) eliminando l'effetto sospensivo ope legis del primo e consente che i due procedimenti si svolgano contemporaneamente, a meno che il giudice della revocazione abbia stabilito la prevalenza di questa, ritenendo l'istanza di sospensione non manifestamente infondata. La conferma di questo principio si ricava dal confronto della norma ora indicata con il suo testo originario, secondo il quale la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione. Vale la pena di aggiungere che la norma più antica e quella nuova continuano a regolare i rapporti tra revocazione e cassazione in termini di sospensione e non di interruzione per cui, cessata la causa di sospensione, riprendono a decorrere i termini non ancora trascorsi: Cass. 3 ottobre 1980, n. 5369. Si aggiunga: a) che nella situazione data, come si è esposto in narrativa, la sentenza in grado di appello ha escluso che il disconoscimento della scrittura redatta da NA IL fosse stato correttamente compiuto;
b) che la sentenza emessa in sede di revocazione, dal canto suo, ha dichiarato non ammissibile questa impugnazione facendo riferimento alla stessa circostanza dell'avvenuto disconoscimento;
c) che i ricorrenti hanno impugnato con ricorso per cassazione la decisione sulla revocazione nella parte concernente questa stessa situazione.
Il problema da risolvere, allora, diventa quello di stabilire se l'impugnazione della sentenza resa sulla revocazione è condizionata dell'esito del ricorso per cassazione contro le sentenza emessa in grado di appello e se nella situazione data l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello travolga l'impugnazione di quella resa sulla revocazione. La risposta da dare al quesito è negativa.
2.3. L'art. 324 cod. proc. civ. definisce assistita dall'autorità della cosa giudicata in senso formale la sentenza che non è più soggetta a regolamento di competenza (inteso come mezzo di impugnazione), ad appello, a revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa o per contrarietà di giudicati, ovvero a ricorso per cassazione.
Questa regola comporta che l'immutabilità della decisione come atto si ha soltanto con la consumazione del potere di proporre contro di essa i mezzi di impugnazione ora indicati.
La fattispecie che si sta esaminando esibisce le seguenti particolarità:
-la sentenza impugnata con la revocazione fu resa il 1^ giugno 1993;
-la revocazione di questa fu chiesta con atto del 13 luglio 1993.
Da questi elementi, sul piano del processo derivano le seguenti conseguenze.
La revocazione fu tempestivamente proposta, in quanto al momento della sua proposizione non era scaduto il termine per proporre tale forma di impugnazione.
La tempestiva proposizione di questa impugnazione non ha fatto passare in giudicato in senso formale la sentenza oggetto di revocazione per errore sui fatti.
Per questa ragione contro la sentenza resa in sede di revocazione è consentito il ricorso per cassazione, il quale è l'impugnazione corrispondente alla sentenza resa in grado di appello. L'esperibilità del ricorso per cessazione, infatti, si misura con l'originaria impugnabilità di quella sentenza, indipendentemente dalle cause di consunzione che si fossero maturate successivamente alla proposizione del ricorso stesso.
Gli effetti del giudizio di cessazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione sul ricorso per cessazione pure proposto contro la sentenza emessa in gradi di appello sono i seguenti:
-se la revocazione e accolta, il ricorso per cassazione non ha motivo di essere scrutinato per mancanza dell'oggetto di questa impugnazione;
-se la revocazione è rigettata, il ricorso per cessazione deve essere esaminato.
Ove queste conclusioni non fossero accettate si giungerebbe al risultato non accettabile di vanificare praticamente una revocazione tempestivamente proposta.
3. Dalle precedenti conclusioni deriva che deve essere esaminato il ricorso per cessazione, iscritto al numero di ruolo 2543 dell'anno 1997, proposto da EP De IL, TE De IL, HI PA, US TA De IL, questi ultimi tre quali eredi di LF De IL, e LA LE contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 9 gennaio 1996 nel giudizio di revocazione e comunicata il successivo 23 gennaio 1996.
3.1. Con questo ricorso è censurato il capo in cui la sentenza ha ritenuto non tempestivo il disconoscimento della scrittura privata sottoscritta da NA IL.
La Corte di Lecce, dopo avere delineato -secondo il suo assunto- le caratteristiche dell'errore revocatorio, ha ritenuto che nel precedente giudizio di appello la stessa Corte aveva "espresso il proprio convincimento di merito circa l'idoneità o meno di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ. attraverso una attenta valutazione dei fatti" ed era giunta alla conclusione che la forma usata nell'atto di opposizione era generica, ambigua e priva degli indispensabili requisiti giuridici.
I ricorrenti sostengono che la Corte è incorsa nell'errore di ritenere non sussistente il fatto storico -emergente dagli atti di causa- del formale disconoscimento da parte loro già nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo della scrittura privata del 5 dicembre 1976: motivo unico di violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., difetto, insufficienza, incoerenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il motivo non è fondato.
3.2. Il concetto di errore revocatorio è descritto nel n. 4 dell'art. 395 cod. proc.civ. come segue: "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita...".
Questo vuole dire che l'errore revocatorio è quello che cade direttamente sugli atti o documenti rappresentativi del fatto e consiste in una divergenza tra pronuncia, e realtà costituita dagli atti di causa, come questa, Corte ha già chiarito sin dalla sentenza 3 luglio 1989, n. 3189. In questo modo si comprende anche la differenza tra l'errore su un fatto controverso e decisivo e l'errore contemplato dall'art. 360 n. 5 dello stesso codice: quest'ultimo è un errore di giudizio che esclude in radice la supposizione del fatto.
Si può quindi dire che, fin quanto v'è un errore di giudizio, assunto dall'ordinamento ad oggetto di specifica impugnazione, non v'è errore revocatorio.
3.3. Nella sentenza della Corte di Lecce l'esclusione dell'errore revocatorio è stato correttamente ritenuta. Infatti, essa ha dato atto che la sentenza impugnata aveva esaminato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e le espressioni in esso contenute ed ha ritenuto (esprimendo, quindi, un giudizio) che quelle espressioni ideologicamente non contenevano un valido disconoscimento della scrittura privata.
La Corte ha anche dato atto delle ragioni del giudizio, indicandole nella genericità ed ambiguità delle espressioni. In questa sede. naturalmente, non trova spazio un nuovo giudizio su questi elementi.
4.1. A questo punto si deve passare all'esame del ricorso contrassegnato con il numero di ruolo 1040 dell'anno 1997. Questo esame deve essere preceduto da quello sulla prima eccezione proposta da LF IL.
Il IL sostiene che il ricorso per cassazione proposto con atto notificato il 17 gennaio 1997 contro la sentenza resa dalla Corte di Lecce il 1^ giugno 1993 non è ammissibile per avvenuta decorrenza del termine annuale indicato dall'art. 326 cod. proc.civ. Egli soggiunge che questo termine non è stato sospeso dall'avvenuta proposizione dell'impugnazione per revocazione della stessa sentenza, in quanto il giudice del merito, competente a pronunciarsi sulla revocazione, non ha sospeso il termine per la proposizione del ricorso per cassazione.
L'eccezione è fondata.
4.2. La fattispecie esibisce i seguenti dati:
-la sentenza della Corte di appello è stata resa il 1^ giugno 1993;
-il ricorso per cassazione contro questa sentenza è stato proposto con ricorso del 17 gennaio 1997.
Da questo si ricava che il ricorso per cassazione è stato proposto ben oltre i termini del citato art. 326 ed è inammissibile. Infatti, l'art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, stabilisce che "la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'una o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta".
Tale norma si applica al presente giudizio, in quanto si riferisce ai giudizi pendenti alla data del 1^ gennaio 1993 (come si ricava dall'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353,, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 9 ultima parte del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432. convertito in legge 20 dicembre 1995 n.534) e la sentenza della Corte di Lecce è stata resa dopo detta data.
Il ricorso per cassazione proposto da EP De IL, TE De IL, HI PA, US TA De IL, questi ultimi tre quali eredi di LF De IL, e da LA LE contro la sentenza della Corte di appello di Lecce del 1^ giugno 1993 quindi non è ammissibile, in quanto la sentenza è stata resa quando il termine non era sospeso stante il nuovo testo del citato art. 398, entrato in vigore, come si è detto, prima della pronuncia della sentenza.
4.3. Questa soluzione non consente l'esame dei motivi del ricorso con i quali è stato dedotta: violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed omessa pronuncia su eccezione proposta dalla parte,
nonché omessa applicazione dell'art. 329 cod. proc. civ. per intervenuta acquiescenza del IL alla sentenza del tribunale (primo motivo); violazione e falsa applicazione, del giudicato (art. 2909 cd. civ. ) e nuovamente violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché difetto di motivazione (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 214 cod. proc. civ. e difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento è al fatto che i ricorrenti avevano dedotto sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che era loro intenzione di disconoscere la scrittura privata (terzo motivo);
violazione e falsa applicazione degli artt. 216, 345, 112 e 116 cod. proc. civ. e 2702 cod. civ., nonché difetto di motivazione con riferimento al capo della decisione con il quale il giudice di appello ha ritenuto che l'istanza di verificazione era proponibile anche in appello (quarto motivo.
5. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, quello proposto contro la sentenza emessa il 1^ giugno 1993 deve essere dichiarato inammissibile e quello proposto contro la sentenza emessa il 9 gennaio 1996 deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio gravano sui ricorrenti in solido in base alla regola della soccombenza e debbono essere liquidate distintamente per ciascun ricorso.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi n. 1040 dell'anno 1997 e n. 2543 dell'anno 1997, dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo;
condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 1.067.000, oltre onorari che si liquidano in lire 2.500.000 per il primo ricorso ed in altrettante per il secondo ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999