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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 05/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2054/2019, avente ad oggetto “azione di ripetizione”, riservata per la decisione all'udienza del 28.11.2024
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. GUIDA VINCENZO (C.F. e C.F._2
l'Avv. DIMATTEO DOMENICA ( C.F._3
CONTRO
(C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 C.F._4
BALDI VALENTINA (C.F. ) C.F._5
(C.F. con l'Avv. Parte_2 C.F._6
BALDI VALENTINA (C.F. ) C.F._5
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
e al fine di sentirli condannare al Parte_2 Controparte_1
pagamento della somma di euro 8.053,58, cadauno, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno della propria tesi, l'attrice ha dedotto di esser stata nominata amministratrice di sostegno degli anziani genitori e che le entrate economiche non sono state sufficienti a coprire le spese necessarie sostenute, di talché, residuando un disavanzo di gestione pari ad euro 10.393,28 per la madre ed euro 21.057,25 per il padre, ha chiesto la ripetizione della parte spettante agli altri figli, dopo aver sottratto il valore della quota disponibile con riferimento alla successione del padre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.6.2020, si sono costituti i convenuti i quali hanno chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto destituite di ogni fondamento, sia in punto di fatto che di diritto.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c., l'onere di provare un fatto ricade su colui che lo invoca a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol, pertanto, far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine. L'articolo testé citato predica che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
2 Nella specie, perché possa essere accolta la domanda, l'attrice deve fornire la prova:
a) della sussistenza di un disavanzo di gestione;
b) della necessità delle spese ulteriori;
c) di aver sostenuto con proprie risorse le spese di cui chiede la ripetizione pro quota.
La mancanza della prova in ordine ad uno solo di questi elementi determina il rigetto della domanda.
Ciò detto, si precisa quanto segue.
Nella presente causa è mancata non già la prova del disavanzo di gestione ma quella del fatto che l'attrice abbia sostenuto con proprie risorse (e non con altre) le relative spese. In altri termini, non è in discussione l'avvenuto esborso di somme ulteriori rispetto alle entrate ma che lo stesso sia stato sostenuto direttamente e con proprie risorse dall'attrice, non potendo anche escludersi (cfr. infra) la sussistenza di altre risorse.
Dalla documentazione depositata da (cfr. Parte_1
seconda memoria redatta ex articolo 183, c. 6, c.p.c.) non si evince la prova, chiara ed univoca, che gli esborsi ultronei siano stati sostenuti con risorse proprie dell'amministratrice di sostegno: i documenti provano, infatti, gli avvenuti pagamenti ma non consentono di ricondurre, con una corrispondenza biunivoca, tutti i pagamenti alle risorse proprie dell'attrice, né permettono di risalire alle modalità con cui la stessa avrebbe sostenuto tali pagamenti. A ben vedere, non si dispone di sufficienti elementi per accertare che gli importi di cui viene chiesto il ristoro siano stati tutti sostenuti dall'amministratrice con proprie anticipazioni. Anche la pletora di scontrini depositati non consente di accertare che le spese, oltre le entrate, siano state affrontate con risorse proprie dell'amministratrice di sostegno, né che quelle relative ai beni di
3 prima necessità (quali cibo e generi di prima necessità) siano state sostenute nell'interesse esclusivo dei beneficiari.
Tali considerazioni assumono valore ancor più significativo ove appena si consideri che vi è prova documentale (cfr. doc. 9 comparsa di costituzione e risposta) dell'esistenza di un libretto postale intestato a con un saldo di euro 31.000,00 - circostanza, Persona_1
questa, peraltro, non contestata ex articolo 115 c.p.c. - in virtù del quale poter ritenere che vi fossero altre risorse, non ricomprese nei rendiconti di gestione, da cui poter attingere. Preme, infine, precisare che in merito a tali somme, parte attrice, nel corso del giudizio, non ha mai preso chiara ed inequivoca posizione (la stessa si è, infatti, limitata ad enucleare difese poco pertinenti ed elusive), di talché non essendo emersa la prova che le spese del disavanzo siano state sostenute con risorse proprie dell'attrice, la domanda non potrà che essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore della domanda.
3.
In virtù di quanto enucleato dalla difesa convenuta a p. 5 della comparsa conclusionale (laddove si fa riferimento ad un'ipotesi delittuosa procedibile ex officio), si impone, quale atto dovuto, la trasmissione degli atti al P.M. in sede per ogni accertamento, disamina e valutazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1
4 e , ogni contraria istanza o Controparte_1 Parte_2
eccezione disattesa, così provvede: rigetta ogni domanda attorea;
condanna al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
sostenute da e che si liquidano in Controparte_1 Parte_2
€ 7.616,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge, che si distraggono in favore dell'avv.
Valentina Baldi dichiaratasi antistataria (cfr. ultima pagina comparsa conclusionale); atti al P.M.
Così deciso in Matera il 5 marzo 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2054/2019, avente ad oggetto “azione di ripetizione”, riservata per la decisione all'udienza del 28.11.2024
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. GUIDA VINCENZO (C.F. e C.F._2
l'Avv. DIMATTEO DOMENICA ( C.F._3
CONTRO
(C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 C.F._4
BALDI VALENTINA (C.F. ) C.F._5
(C.F. con l'Avv. Parte_2 C.F._6
BALDI VALENTINA (C.F. ) C.F._5
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All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
e al fine di sentirli condannare al Parte_2 Controparte_1
pagamento della somma di euro 8.053,58, cadauno, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno della propria tesi, l'attrice ha dedotto di esser stata nominata amministratrice di sostegno degli anziani genitori e che le entrate economiche non sono state sufficienti a coprire le spese necessarie sostenute, di talché, residuando un disavanzo di gestione pari ad euro 10.393,28 per la madre ed euro 21.057,25 per il padre, ha chiesto la ripetizione della parte spettante agli altri figli, dopo aver sottratto il valore della quota disponibile con riferimento alla successione del padre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.6.2020, si sono costituti i convenuti i quali hanno chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto destituite di ogni fondamento, sia in punto di fatto che di diritto.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c., l'onere di provare un fatto ricade su colui che lo invoca a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol, pertanto, far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine. L'articolo testé citato predica che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
2 Nella specie, perché possa essere accolta la domanda, l'attrice deve fornire la prova:
a) della sussistenza di un disavanzo di gestione;
b) della necessità delle spese ulteriori;
c) di aver sostenuto con proprie risorse le spese di cui chiede la ripetizione pro quota.
La mancanza della prova in ordine ad uno solo di questi elementi determina il rigetto della domanda.
Ciò detto, si precisa quanto segue.
Nella presente causa è mancata non già la prova del disavanzo di gestione ma quella del fatto che l'attrice abbia sostenuto con proprie risorse (e non con altre) le relative spese. In altri termini, non è in discussione l'avvenuto esborso di somme ulteriori rispetto alle entrate ma che lo stesso sia stato sostenuto direttamente e con proprie risorse dall'attrice, non potendo anche escludersi (cfr. infra) la sussistenza di altre risorse.
Dalla documentazione depositata da (cfr. Parte_1
seconda memoria redatta ex articolo 183, c. 6, c.p.c.) non si evince la prova, chiara ed univoca, che gli esborsi ultronei siano stati sostenuti con risorse proprie dell'amministratrice di sostegno: i documenti provano, infatti, gli avvenuti pagamenti ma non consentono di ricondurre, con una corrispondenza biunivoca, tutti i pagamenti alle risorse proprie dell'attrice, né permettono di risalire alle modalità con cui la stessa avrebbe sostenuto tali pagamenti. A ben vedere, non si dispone di sufficienti elementi per accertare che gli importi di cui viene chiesto il ristoro siano stati tutti sostenuti dall'amministratrice con proprie anticipazioni. Anche la pletora di scontrini depositati non consente di accertare che le spese, oltre le entrate, siano state affrontate con risorse proprie dell'amministratrice di sostegno, né che quelle relative ai beni di
3 prima necessità (quali cibo e generi di prima necessità) siano state sostenute nell'interesse esclusivo dei beneficiari.
Tali considerazioni assumono valore ancor più significativo ove appena si consideri che vi è prova documentale (cfr. doc. 9 comparsa di costituzione e risposta) dell'esistenza di un libretto postale intestato a con un saldo di euro 31.000,00 - circostanza, Persona_1
questa, peraltro, non contestata ex articolo 115 c.p.c. - in virtù del quale poter ritenere che vi fossero altre risorse, non ricomprese nei rendiconti di gestione, da cui poter attingere. Preme, infine, precisare che in merito a tali somme, parte attrice, nel corso del giudizio, non ha mai preso chiara ed inequivoca posizione (la stessa si è, infatti, limitata ad enucleare difese poco pertinenti ed elusive), di talché non essendo emersa la prova che le spese del disavanzo siano state sostenute con risorse proprie dell'attrice, la domanda non potrà che essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore della domanda.
3.
In virtù di quanto enucleato dalla difesa convenuta a p. 5 della comparsa conclusionale (laddove si fa riferimento ad un'ipotesi delittuosa procedibile ex officio), si impone, quale atto dovuto, la trasmissione degli atti al P.M. in sede per ogni accertamento, disamina e valutazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1
4 e , ogni contraria istanza o Controparte_1 Parte_2
eccezione disattesa, così provvede: rigetta ogni domanda attorea;
condanna al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
sostenute da e che si liquidano in Controparte_1 Parte_2
€ 7.616,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge, che si distraggono in favore dell'avv.
Valentina Baldi dichiaratasi antistataria (cfr. ultima pagina comparsa conclusionale); atti al P.M.
Così deciso in Matera il 5 marzo 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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