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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1028 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cucchiarelli Parte_1
Emanuela, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
E
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pilato Maria, Controparte_1
giusta procura allegata al ricorso congiunto;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 14 ottobre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 18 luglio 2025; MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente Parte_1 Controparte_1
sottoscritto e depositato in data 1° luglio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Sostituita l'udienza del 14 ottobre 2025, dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Giudice delegato e dall'emissione della sentenza di separazione n.
118/24 del 1° ottobre 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non è in contrasto con gli interessi dei figli, né con norme di rango superiore.
L'ascolto dei figli minori va ritenuto non necessario, tenuto conto delle condizioni dell'accordo.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Racalmuto il 12 settembre 2015 tra e , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
Racalmuto, al n. 21, parte II, serie A dell'anno 2015; omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. IA US
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1028 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cucchiarelli Parte_1
Emanuela, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
E
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pilato Maria, Controparte_1
giusta procura allegata al ricorso congiunto;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 14 ottobre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 18 luglio 2025; MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente Parte_1 Controparte_1
sottoscritto e depositato in data 1° luglio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Sostituita l'udienza del 14 ottobre 2025, dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Giudice delegato e dall'emissione della sentenza di separazione n.
118/24 del 1° ottobre 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non è in contrasto con gli interessi dei figli, né con norme di rango superiore.
L'ascolto dei figli minori va ritenuto non necessario, tenuto conto delle condizioni dell'accordo.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Racalmuto il 12 settembre 2015 tra e , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
Racalmuto, al n. 21, parte II, serie A dell'anno 2015; omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. IA US