Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 5602 del R.G. 2024, avente ad oggetto mutamento
di sesso, promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Russo Stefano, come da Parte_1
mandato in atti
ATTORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Taranto.
All'udienza del 9.04.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in ricorso, ovvero, in via principale “1) accertare il diritto di parte attrice ad
effettuare tutti gli interventi medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri
sessuali da uomo a donna;
2) disporre e conseguentemente attribuire a Parte_1
il sesso femminile e il nome di;
3) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Pt_2
Comune di Taranto di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la
sostituzione dell'atto di nascita (…) 4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile
riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto Pt_2
; 5) per l'effetto, disporre che i competenti Uffici (…) procedano con Parte_3
l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo Parte_3
(…)”
[...]
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, manifestando sin dall'adolescenza una discrasia tra il proprio sesso anatomico maschile e la propria psicosessualità orientata in senso femminile, ha intrapreso un percorso di affermazione di genere presso l'U.O.C. di Psichiatria
Universitaria del Policlinico di Bari, Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere, al quale si è rivolto per ottenere una relazione sul proprio stato, necessaria ad intraprendere il percorso clinico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Dalla documentazione allegata emerge che il ricorrente si è sottoposto a test anamnestici,
clinici e psicodiagnostici, i quali hanno confermato la presenza di una disforia di genere ovvero disturbo della identità di genere e, nello stesso tempo, hanno escluso disturbi psicopatologici e clinici che possano menomare le sue capacità critiche di giudizio e di scelta (si veda, in particolare, la relazione psicologica a firma della dott.ssa
[...]
allegata al ricorso) Parte_4
A tale diagnosi è seguita la somministrazione di una terapia con ormoni femminili con il concreto avvio del percorso di riattribuzione di genere sotto il controllo della
[...]
presso il Policlinico di Bari (v. piano terapeutico allegato Parte_5
al ricorso).
Osserva il Collegio che la relazione medico-psicologica allegata alla domanda sottolinea la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dal ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie;
a tanto deve aggiungersi la ferma convinzione dello stesso del percorso intrapreso, come dichiarato all'udienza del 09.04.2025 e la piena consapevolezza dei pro e dei contro di tale procedura di riattribuzione di genere.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso,
alla sostituzione del nome originario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982.
La Suprema Corte ha, infatti, recentemente affermato che per ottenere la rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile “deve ritenersi non
obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali
anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il
frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed
univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove
necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cassazione Civile
Sez. I, 20/07/2015 n. 15138).
Va tuttavia rilevato che il ricorrente ha espressamente richiesto anche l'autorizzazione del
Tribunale all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico,
così come dispone l'art. 3 della legge n. 164/1982, domanda anch'essa da accogliersi.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
23.12.2024, così provvede:
1) attribuisce a (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.08.2004, il sesso femminile ed il nuovo nome di e conseguentemente ordina Pt_2
all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Taranto di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita;
2) autorizza al trattamento medico-chirurgico modificativo dei Parte_1
caratteri sessuali anatomici al fine di completare la propria identità psicosessuale come femminile;
3) nulla per le spese.
Così deciso il 30.05.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente estensore
Martino Casavola