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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/10/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 709/2024
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 08/10/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Giada Luciani per parte ricorrente, presente personalmente;
l'avv. Elio Dogheria in sostituzione dell'avv. Marco
Zanuccoli per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 18.55
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 709/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANI Parte_1 C.F._1
GIADA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. ZANUCCOLI MARCO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente ha proposto ricorso nei confronti della società convenuta sua ex datrice di lavoro per l'impugnazione di due licenziamenti disciplinari, il primo comunicatogli in data 13.04.2024 ed il pagina 2 di 10 secondo datato 30.04.2024 pervenutogli il 21.05.2024.
Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto in virtù di contratto a tempo determinato del
03.02.2015 successivamente convertito in contratto a tempo indeterminato, dal 15.12.2015. L'azienda datrice di lavoro, avente sede in Cesenatico, si occupa di procacciamento, commercio, lavorazione e conservazione di prodotti ittici. All'interno dell'azienda il lavoratore svolgeva le mansioni di magazziniere con inquadramento al 4°livello del CCNL Commercio e Terziario, ed era addetto presso l'unità produttiva in Cesenatico, via Matteucci 25/O.
Il giorno 13 aprile 2024, un sabato, quando già aveva concluso il proprio turno, il ricorrente veniva convocato dal titolare dell'azienda, il sig. presso il magazzino. Una volta avuta la CP_1
presenza del lavoratore, alla presenza di altri due colleghi, aveva contestato a di essersi CP_1 Pt_1
reso responsabile di un ammanco significativo di pesce verificatosi il giorno stesso e gli aveva intimato quindi di rassegnare immediatamente le dimissioni e di non presentarsi più al lavoro.
Nella stessa giornata il lavoratore, dopo essersi consultato con il proprio avvocato in merito all'accaduto, tramite messaggio Whatsapp aveva informato il titolare dell'azienda che il lunedì successivo si sarebbe presentato in azienda, avendo ricevuto istruzioni in tal senso dal proprio legale.
A tale messaggio il datore di lavoro sig. aveva replicato tramite messaggio Whatsapp CP_1
rappresentando al ricorrente che non avrebbe mai più messo piede in azienda.
Il lavoratore nei giorni lavorativi successivi 15, 16 e 17 aprile si era presentato in azienda offrendo la propria prestazione lavorativa che però era stata immancabilmente respinta.
Il lavoratore quindi, tramite il proprio legale, in data 17 aprile 2024, impugnava il licenziamento intimatogli tramite messaggio.
Il datore di lavoro, intanto, il giorno 16 aprile contestava formalmente al lavoratore, tramite lettera raccomandata, il presunto furto del giorno 13, invitandolo a formulare le proprie giustificazioni e sospendendolo cautelativamente dal lavoro fino all'esito del procedimento disciplinare. Tale comunicazione veniva ricevuta dal lavoratore il giorno 23 aprile.
Il lavoratore, sempre tramite il proprio legale, replicava il 23 aprile, respingendo la contestazione e ribadendo il licenziamento già intervenuto il giorno 13 aprile. pagina 3 di 10 Il datore di lavoro quindi, non accogliendo le difese del lavoratore, in data 30 aprile 2024 gli intimava, tramite lettera raccomandata, il licenziamento disciplinare per giusta causa con effetto immediato.
Anche tale secondo licenziamento veniva impugnato dal lavoratore.
Con il presente ricorso il lavoratore ha dedotto l'illegittimità del primo licenziamento, intimatogli tramite messaggio whatsapp il 13 aprile, in quanto per un verso sprovvisto di qualsivoglia giustificazione e motivazione e, per altro verso, adottato senza l'avvio di un formale procedimento disciplinare. Con riferimento al secondo licenziamento del 30.04.2024, la difesa del lavoratore ne ha eccepito preliminarmente l'inefficacia, essendosi il rapporto già risolto in ragione del primo licenziamento del 13 aprile. In via subordinata, ne ha contestata la fondatezza nel merito, deducendo l'esistenza di una prassi aziendale per la quale i lavoratori erano sempre stati autorizzati a prelevare del prodotto ittico dandone comunicazione all'azienda e provvedendo successivamente al pagamento del relativo prezzo.
Il ricorrente, quindi ha chiesto dichiararsi l'estinzione del rapporto di lavoro a far data dal licenziamento del 13 aprile 2024, da dichiararsi illegittimo ai sensi dell'art. 3, comma 1 o in subordine, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs 23/2015, quindi la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria ivi prevista nella misura massima possibile.
Si è costituita in giudizio l'impresa contestando Controparte_2
articolatamente il ricorso avversario, in punto di fatto e di diritto, chiedendo il rigetto integrale del ricorso e quindi la conferma del licenziamento intimato il 30 aprile 2024.
In particolare, la società resistente ha rappresentato che il giorno 13.04.2024, nella mattina, la dipendente addetta alle verifiche sulla tracciabilità del prodotto ittico trattato dall'azienda si era accorta di una non corrispondenza fra i quantitativi di pesce fresco (del tipo “rana pescatrice”) entrati in magazzino il giorno precedente, e quelli lavorati dagli altri dipendenti la mattina stessa. Effettuate ulteriori verifiche con il coinvolgimento di altri dipendenti, verificate anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza situate all'esterno del magazzino, i lavoratori avevano individuato il responsabile dell'ammanco del pesce nella persona del ricorrente. Segnatamente, dalle video riprese si sarebbero avveduti che addetto nella mattina del 13 al carico del furgone dei prodotti ittici Pt_1 pagina 4 di 10 preparati da consegnare all'esterno, dopo aver effettuato il carico del furgone e ritirato nell'ufficio aziendale i documenti per le consegne, era entrato nuovamente in magazzino caricando due cassette di pesce che i colleghi avevano indentificato nel prodotto mancante. Dell'accaduto era stato quindi informato , titolare dell'azienda, il quale aveva convocato immediatamente in CP_1 Pt_1
azienda e, avutane la presenza, aveva chiesto ragioni dell'ammanco di pesce davanti a due dei dipendenti che avevano condotto le verifiche. Il lavoratore, quindi avrebbe ammesso di aver prelevato una parte del pesce mancante, riferendo che l'aveva preso come da prassi consentita ai dipendenti e che tuttavia si era dimenticato di lasciare il bigliettino relativo al fine poi di pagarne il corrispettivo. Il datore di lavoro, a fronte dell'ammissione del fatto, disconoscendo l'esistenza di qualsivoglia autorizzazione aziendale al prelievo e all'acquisto per i dipendenti dei prodotti aziendali, aveva comunicato al lavoratore di considerarlo responsabile di furto ai danni dell'azienda, e gli aveva comunicato verbalmente l'immediata sospensione cautelare dal servizio, anticipandogli che sarebbe stato avviato un regolare procedimento disciplinare.
Nei giorni immediatamente successivi al fatto, quindi, il datore di lavoro si era attivato con il proprio consulente del lavoro per la contestazione disciplinare, che veniva inviata il giorno 16 aprile.
Nella propria memoria di costituzione, ha ammesso lo scambio di messaggi Whatsapp con il CP_1
ricorrente, nel quale affermava che non avrebbe più lavorato in azienda, riconducendolo ad una replica ad una provocazione del lavoratore, replica con la quale veniva confermata la sospensione cautelare del lavoratore, della quale egli era pienamente consapevole. Anche i tentativi del lavoratore di essere ammesso al lavoro nei giorni successivi al fatto sono stati ricondotti dall'azienda resistente alla asserita strategia di far figurare quanto avvenuto il giorno 13 aprile come un licenziamento piuttosto che una sospensione cautelare.
Ha poi evidenziato che, una volta ricevuta la contestazione disciplinare, il lavoratore aveva fatto pervenire tramite il difensore le proprie difese, che tuttavia non smentivano quanto accertato dal datore di lavoro, concentrandosi unicamente su pretestuosi profili procedurali.
In punto di diritto, la difesa del datore di lavoro ha evidenziato come nel caso di specie si fosse in presenza di un unico licenziamento disciplinare, quello intimato il 30.04.2024 all'esito del pagina 5 di 10 procedimento disciplinare avviato il giorno 16.04.2024, nel quale il lavoratore aveva esercitato compiutamente, ma infondatamente le proprie difese.
Il fatto contestato sarebbe poi da considerarsi grave, trattandosi di illecito penale (per il quale è stata poi presentata anche denuncia querela) ai danni del datore di lavoro.
La prova del fatto sarebbe data dalle video riprese del fatto, dalle risultanze dei documenti di tracciabilità dei prodotti ittici e dalle ammissioni dello stesso dipendente davanti al datore di lavoro, alla presenza di testimoni.
Il preteso primo licenziamento tramite Whatsapp sarebbe invece inesistente e l'allontanamento del lavoratore avrebbe avuto unicamente natura di sospensione cautelativa, in ragione della gravità del fatto riscontrato e del venir meno del rapporto fiduciario, nelle more del procedimento disciplinare che era stato immediatamente attivato.
All'esito della prima udienza, in occasione della quale le parti hanno ribadito le proprie posizioni e il ricorrente ha contestato l'utilizzabilità della documentazione prodotta dal datore di lavoro, la causa è stata rinviata per la decisione ed all'esito della discussione delle parti viene decisa con motivazione contestuale.
2.
Il ricorso risulta fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Deve essere infatti riconosciuto il valore di valido ed efficace atto di licenziamento scritto alla comunicazione inviata tramite Whatsapp dal datore di lavoro al lavoratore il giorno 13.04.2024 alle ore 18.25 (doc. 5 ricorrente).
Il contenuto di tale messaggio è il seguente: “Tu puoi aver parlato anche col Papa, ma nella mia azienda non ci metti più piede. Spero vivamente per te che ragioni e non complichi ulteriormente le cose, io ti ho avvisato”.
Tale messaggio, datato sabato 13 aprile ore 18:25, fa seguito e riscontra il messaggio inviato dal a nella medesima giornata, alle ore 17:40, dal seguente contenuto: “Ho parlato con il mio Pt_1 CP_1
avvocato mi ha detto che lunedì mi devo presentare al lavoro”.
Occorre a questo punto evidenziare che, sulla base delle allegazioni delle parti e delle relative difese, deve dirsi pacifico e quindi pienamente ammesso che lo scambio di messaggi appena richiamato sia pagina 6 di 10 effettivamente avvenuto fra il lavoratore e il datore di lavoro nei termini sopra riportati.
Tale messaggio, avente forma scritta, assume valore di recesso unilaterale del datore dal rapporto di lavoro, con effetto immediato, in quanto tale comunicazione evidenzia la volontà, inequivoca e irrevocabile, del datore di lavoro di rompere con effetto immediato e definitivo il rapporto di lavoro.
Con tale comunicazione il datore di lavoro ha infatti comunicato al lavoratore che non gli avrebbe mai più permesso di accedere in azienda e tale espressione della volontà datoriale ha poi trovato conferma anche nel contegno da questi tenuto nei giorni immediatamente successivi al fatto.
Il datore di lavoro ha infatti impedito al lavoratore di svolgere la propria attività, impartendo istruzioni ai propri dipendenti affinchè mandassero via il ricorrente dal posto di lavoro nei giorni del
15, del 16 e del 17 aprile. Anche in questo caso la circostanza è da considerarsi pacifica, in quanto chiaramente allegata in ricorso e non oggetto di specifica contestazione (cfr. pag. 10, primo punto, della memoria di costituzione). Il lavoratore, nelle predette giornate si è quindi presentato presso l'azienda per svolgere la prestazione lavorativa, chiedendo ripetutamente istruzioni ma gli è stato invece impedito di svolgere l'attività lavorativa, venendo informato da un collega suo responsabile che lui “non faceva più parte della squadra” e quindi dell'azienda (cfr. punto 8 , 9 e 10 del ricorso, non contestati).
Deve essere invece completamente disattesa la tesi datoriale secondo cui il messaggio Whatsapp del
13.04.2024 inviato dal sig. fosse semplicemente la risposta ad una provocazione del lavoratore, CP_1
con la quale avrebbe confermato la sospensione cautelativa dal lavoro già comunicata nel CP_1
corso dell'incontro avvenuto poco prima. Dal contenuto del messaggio si evince inequivocabilmente la volontà del datore di lavoro di non fare lavorare più il lavoratore in azienda. Non si evince invece la volontà datoriale di accertare i fatti e di consentire al lavoratore di difendersi e di valutare in un secondo momento le eventuali difese di questi, rimandando a tale futuro momento ogni decisione sul rapporto. Oltre a ciò, il messaggio inviato dal lavoratore non può essere interpretato come una provocazione, perché questi si è limitato a comunicare, dopo essersi confrontato con il proprio legale, che il lunedì successivo avrebbe reso la sua prestazione presentandosi al lavoro.
Tale contegno del lavoratore appare del tutto giustificato e comprensibile alla luce del procedimento pagina 7 di 10 sommario a cui era stato appena prima sottoposto dal datore di lavoro, senza alcuna garanzia di difesa e di tutela, all'esito del quale era stato invitato a non presentarsi più in azienda.
La mancanza, all'interno del messaggio Whatsapp inviato dal datore di lavoro, di una specifica contestazione e di una motivazione, e l'assenza di un previo procedimento disciplinare, rendono il licenziamento intimato tramite messaggio il 13 aprile non solo privo dei requisiti formali che devono necessariamente essere presenti, ma altresì dei requisiti sostanziali ed in particolare del requisito della giustificazione.
Occorre infatti rammentare che, per costante giurisprudenza, “il radicale difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, cfr. Cass. n. 1026/15, Cass. n.
2851/06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost. n.204/1982) determina
l'inesistenza della procedura (o procedimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano” (Cass. Civ.
Lav. n. 25745/2016).
Da ciò consegue l'illegittimità del licenziamento, secondo quanto stabilito dagli artt. 9 e 3 comma 1 del d. l.gs 23/2015, disciplina applicabile al caso di specie in ragione della conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro avvenuta nel mese di dicembre 2015.
In base alla documentazione offerta dalla società convenuta (cfr. doc. 15 e 16), da valutarsi come attendibile perché consistente nelle comunicazioni del personale impiegato trasmesse nel corso dell'anno 2023-2024 ad INPS, risulta che il numero dei dipendenti dell'azienda non fosse superiore a
15. Sulla base di tale dato, deve trovare necessariamente applicazione la disposizione di cui all'art. 9 del d. lgs 23/2015, così come modificato dalla sentenza della Corte Cost. n. 118/2025.
In particolare, dalla illegittimittà del licenziamento discende la declaratoria di estinzione del rapporto dalla data dello stesso e la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 comma 1, di importo però dimezzato.
Atteso che tale ultima norma prevede una forbice di indennità da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., nel caso di specie l'indennità deve essere individuata nella misura compresa fra le 3 e le 18 mensilità. Nella presente vicenda, ai fini della quantificazione dell'indennità, occorre considerare i diversi elementi emersi dalle allegazioni pagina 8 di 10 delle parti nel corso del giudizio. Anzitutto l'anzianità di servizio del lavoratore presso l'azienda, pari a nove anni, nel corso dei quali non risultano essere stai segnalati comportamenti scorretti del lavoratore. Deve poi essere valorizzato il contegno datoriale nell'immediatezza dei fatti, quando il datore di lavoro, appreso dai dipendenti della vicenda, ha convocato il lavoratore senza preavviso per addebitargli fatti disciplinarmente rilevanti senza alcuna garanzia di difesa e senza mettere nemmeno a disposizione del lavoratore gli elementi ritenuti a suo carico. Ancora, va valorizzato il contegno datoriale nei giorni successivi alla vicenda, allorquando il datore di lavoro avrebbe ben potuto rendersi conto dell'illegittimità di quanto attuato, sia per l'espressa e reiterata richiesta del lavoratore di riammissione al lavoro sia per l'impugnazione del primo licenziamento. Alla luce di tali elementi, questo giudice ritiene adeguata al caso di specie la quantificazione dell'indennità dovuta al ricorrente illegittimamente licenziato in una somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.969,33. Tale ultimo importo è stato specificamente allegato e documentato in ricorso (doc. 2) e non è stato oggetto di alcuna contestazione specifica né di diversa quantificazione.
In conclusione, il licenziamento intimato al ricorrente in data 13. 04.2024 deve essere dichiarato illegittimo, il rapporto di lavoro intercorso fra le parti deve essere dichiarato estinto a tale data e il datore di lavoro deve essere condannato a versare al lavoratore l'indennità di cui agli artt. 3 e 9 del d. lgs. 23/2015 quantificata nella misura di 12 mensilità.
L'estinzione del rapporto di lavoro alla data del primo licenziamento comporta poi l'inesistenza del secondo licenziamento del 30.04.2024, non sussistendo più a tale data il rapporto di lavoro e quindi la possibilità di esercitare il recesso da esso, ragion per cui risulta del tutto superfluo l'esame nel merito della fondatezza di tale secondo recesso.
3.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna della parte resistente soccombente al pagamento delle spese di lite al ricorrente, che si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), valori medi, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta, scaglione di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in ragione del decisum pagina 9 di 10 (€ 1.969,33*12= € 23.631,96).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente Pt_2
dal datore di lavoro in data 13.04.2024 e, per
[...] Controparte_2
l'effetto,
2) dichiara estinto in data 13.04.2024 il rapporto di lavoro intercorso fra le parti;
3) condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_2
dell'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.969,33;
4) condanna al pagamento a favore di le Controparte_2 Parte_2
spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 4.216,00 per compensi ed € 259,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 08/10/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 709/2024
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 08/10/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Giada Luciani per parte ricorrente, presente personalmente;
l'avv. Elio Dogheria in sostituzione dell'avv. Marco
Zanuccoli per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 18.55
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 709/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANI Parte_1 C.F._1
GIADA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. ZANUCCOLI MARCO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente ha proposto ricorso nei confronti della società convenuta sua ex datrice di lavoro per l'impugnazione di due licenziamenti disciplinari, il primo comunicatogli in data 13.04.2024 ed il pagina 2 di 10 secondo datato 30.04.2024 pervenutogli il 21.05.2024.
Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto in virtù di contratto a tempo determinato del
03.02.2015 successivamente convertito in contratto a tempo indeterminato, dal 15.12.2015. L'azienda datrice di lavoro, avente sede in Cesenatico, si occupa di procacciamento, commercio, lavorazione e conservazione di prodotti ittici. All'interno dell'azienda il lavoratore svolgeva le mansioni di magazziniere con inquadramento al 4°livello del CCNL Commercio e Terziario, ed era addetto presso l'unità produttiva in Cesenatico, via Matteucci 25/O.
Il giorno 13 aprile 2024, un sabato, quando già aveva concluso il proprio turno, il ricorrente veniva convocato dal titolare dell'azienda, il sig. presso il magazzino. Una volta avuta la CP_1
presenza del lavoratore, alla presenza di altri due colleghi, aveva contestato a di essersi CP_1 Pt_1
reso responsabile di un ammanco significativo di pesce verificatosi il giorno stesso e gli aveva intimato quindi di rassegnare immediatamente le dimissioni e di non presentarsi più al lavoro.
Nella stessa giornata il lavoratore, dopo essersi consultato con il proprio avvocato in merito all'accaduto, tramite messaggio Whatsapp aveva informato il titolare dell'azienda che il lunedì successivo si sarebbe presentato in azienda, avendo ricevuto istruzioni in tal senso dal proprio legale.
A tale messaggio il datore di lavoro sig. aveva replicato tramite messaggio Whatsapp CP_1
rappresentando al ricorrente che non avrebbe mai più messo piede in azienda.
Il lavoratore nei giorni lavorativi successivi 15, 16 e 17 aprile si era presentato in azienda offrendo la propria prestazione lavorativa che però era stata immancabilmente respinta.
Il lavoratore quindi, tramite il proprio legale, in data 17 aprile 2024, impugnava il licenziamento intimatogli tramite messaggio.
Il datore di lavoro, intanto, il giorno 16 aprile contestava formalmente al lavoratore, tramite lettera raccomandata, il presunto furto del giorno 13, invitandolo a formulare le proprie giustificazioni e sospendendolo cautelativamente dal lavoro fino all'esito del procedimento disciplinare. Tale comunicazione veniva ricevuta dal lavoratore il giorno 23 aprile.
Il lavoratore, sempre tramite il proprio legale, replicava il 23 aprile, respingendo la contestazione e ribadendo il licenziamento già intervenuto il giorno 13 aprile. pagina 3 di 10 Il datore di lavoro quindi, non accogliendo le difese del lavoratore, in data 30 aprile 2024 gli intimava, tramite lettera raccomandata, il licenziamento disciplinare per giusta causa con effetto immediato.
Anche tale secondo licenziamento veniva impugnato dal lavoratore.
Con il presente ricorso il lavoratore ha dedotto l'illegittimità del primo licenziamento, intimatogli tramite messaggio whatsapp il 13 aprile, in quanto per un verso sprovvisto di qualsivoglia giustificazione e motivazione e, per altro verso, adottato senza l'avvio di un formale procedimento disciplinare. Con riferimento al secondo licenziamento del 30.04.2024, la difesa del lavoratore ne ha eccepito preliminarmente l'inefficacia, essendosi il rapporto già risolto in ragione del primo licenziamento del 13 aprile. In via subordinata, ne ha contestata la fondatezza nel merito, deducendo l'esistenza di una prassi aziendale per la quale i lavoratori erano sempre stati autorizzati a prelevare del prodotto ittico dandone comunicazione all'azienda e provvedendo successivamente al pagamento del relativo prezzo.
Il ricorrente, quindi ha chiesto dichiararsi l'estinzione del rapporto di lavoro a far data dal licenziamento del 13 aprile 2024, da dichiararsi illegittimo ai sensi dell'art. 3, comma 1 o in subordine, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs 23/2015, quindi la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria ivi prevista nella misura massima possibile.
Si è costituita in giudizio l'impresa contestando Controparte_2
articolatamente il ricorso avversario, in punto di fatto e di diritto, chiedendo il rigetto integrale del ricorso e quindi la conferma del licenziamento intimato il 30 aprile 2024.
In particolare, la società resistente ha rappresentato che il giorno 13.04.2024, nella mattina, la dipendente addetta alle verifiche sulla tracciabilità del prodotto ittico trattato dall'azienda si era accorta di una non corrispondenza fra i quantitativi di pesce fresco (del tipo “rana pescatrice”) entrati in magazzino il giorno precedente, e quelli lavorati dagli altri dipendenti la mattina stessa. Effettuate ulteriori verifiche con il coinvolgimento di altri dipendenti, verificate anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza situate all'esterno del magazzino, i lavoratori avevano individuato il responsabile dell'ammanco del pesce nella persona del ricorrente. Segnatamente, dalle video riprese si sarebbero avveduti che addetto nella mattina del 13 al carico del furgone dei prodotti ittici Pt_1 pagina 4 di 10 preparati da consegnare all'esterno, dopo aver effettuato il carico del furgone e ritirato nell'ufficio aziendale i documenti per le consegne, era entrato nuovamente in magazzino caricando due cassette di pesce che i colleghi avevano indentificato nel prodotto mancante. Dell'accaduto era stato quindi informato , titolare dell'azienda, il quale aveva convocato immediatamente in CP_1 Pt_1
azienda e, avutane la presenza, aveva chiesto ragioni dell'ammanco di pesce davanti a due dei dipendenti che avevano condotto le verifiche. Il lavoratore, quindi avrebbe ammesso di aver prelevato una parte del pesce mancante, riferendo che l'aveva preso come da prassi consentita ai dipendenti e che tuttavia si era dimenticato di lasciare il bigliettino relativo al fine poi di pagarne il corrispettivo. Il datore di lavoro, a fronte dell'ammissione del fatto, disconoscendo l'esistenza di qualsivoglia autorizzazione aziendale al prelievo e all'acquisto per i dipendenti dei prodotti aziendali, aveva comunicato al lavoratore di considerarlo responsabile di furto ai danni dell'azienda, e gli aveva comunicato verbalmente l'immediata sospensione cautelare dal servizio, anticipandogli che sarebbe stato avviato un regolare procedimento disciplinare.
Nei giorni immediatamente successivi al fatto, quindi, il datore di lavoro si era attivato con il proprio consulente del lavoro per la contestazione disciplinare, che veniva inviata il giorno 16 aprile.
Nella propria memoria di costituzione, ha ammesso lo scambio di messaggi Whatsapp con il CP_1
ricorrente, nel quale affermava che non avrebbe più lavorato in azienda, riconducendolo ad una replica ad una provocazione del lavoratore, replica con la quale veniva confermata la sospensione cautelare del lavoratore, della quale egli era pienamente consapevole. Anche i tentativi del lavoratore di essere ammesso al lavoro nei giorni successivi al fatto sono stati ricondotti dall'azienda resistente alla asserita strategia di far figurare quanto avvenuto il giorno 13 aprile come un licenziamento piuttosto che una sospensione cautelare.
Ha poi evidenziato che, una volta ricevuta la contestazione disciplinare, il lavoratore aveva fatto pervenire tramite il difensore le proprie difese, che tuttavia non smentivano quanto accertato dal datore di lavoro, concentrandosi unicamente su pretestuosi profili procedurali.
In punto di diritto, la difesa del datore di lavoro ha evidenziato come nel caso di specie si fosse in presenza di un unico licenziamento disciplinare, quello intimato il 30.04.2024 all'esito del pagina 5 di 10 procedimento disciplinare avviato il giorno 16.04.2024, nel quale il lavoratore aveva esercitato compiutamente, ma infondatamente le proprie difese.
Il fatto contestato sarebbe poi da considerarsi grave, trattandosi di illecito penale (per il quale è stata poi presentata anche denuncia querela) ai danni del datore di lavoro.
La prova del fatto sarebbe data dalle video riprese del fatto, dalle risultanze dei documenti di tracciabilità dei prodotti ittici e dalle ammissioni dello stesso dipendente davanti al datore di lavoro, alla presenza di testimoni.
Il preteso primo licenziamento tramite Whatsapp sarebbe invece inesistente e l'allontanamento del lavoratore avrebbe avuto unicamente natura di sospensione cautelativa, in ragione della gravità del fatto riscontrato e del venir meno del rapporto fiduciario, nelle more del procedimento disciplinare che era stato immediatamente attivato.
All'esito della prima udienza, in occasione della quale le parti hanno ribadito le proprie posizioni e il ricorrente ha contestato l'utilizzabilità della documentazione prodotta dal datore di lavoro, la causa è stata rinviata per la decisione ed all'esito della discussione delle parti viene decisa con motivazione contestuale.
2.
Il ricorso risulta fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Deve essere infatti riconosciuto il valore di valido ed efficace atto di licenziamento scritto alla comunicazione inviata tramite Whatsapp dal datore di lavoro al lavoratore il giorno 13.04.2024 alle ore 18.25 (doc. 5 ricorrente).
Il contenuto di tale messaggio è il seguente: “Tu puoi aver parlato anche col Papa, ma nella mia azienda non ci metti più piede. Spero vivamente per te che ragioni e non complichi ulteriormente le cose, io ti ho avvisato”.
Tale messaggio, datato sabato 13 aprile ore 18:25, fa seguito e riscontra il messaggio inviato dal a nella medesima giornata, alle ore 17:40, dal seguente contenuto: “Ho parlato con il mio Pt_1 CP_1
avvocato mi ha detto che lunedì mi devo presentare al lavoro”.
Occorre a questo punto evidenziare che, sulla base delle allegazioni delle parti e delle relative difese, deve dirsi pacifico e quindi pienamente ammesso che lo scambio di messaggi appena richiamato sia pagina 6 di 10 effettivamente avvenuto fra il lavoratore e il datore di lavoro nei termini sopra riportati.
Tale messaggio, avente forma scritta, assume valore di recesso unilaterale del datore dal rapporto di lavoro, con effetto immediato, in quanto tale comunicazione evidenzia la volontà, inequivoca e irrevocabile, del datore di lavoro di rompere con effetto immediato e definitivo il rapporto di lavoro.
Con tale comunicazione il datore di lavoro ha infatti comunicato al lavoratore che non gli avrebbe mai più permesso di accedere in azienda e tale espressione della volontà datoriale ha poi trovato conferma anche nel contegno da questi tenuto nei giorni immediatamente successivi al fatto.
Il datore di lavoro ha infatti impedito al lavoratore di svolgere la propria attività, impartendo istruzioni ai propri dipendenti affinchè mandassero via il ricorrente dal posto di lavoro nei giorni del
15, del 16 e del 17 aprile. Anche in questo caso la circostanza è da considerarsi pacifica, in quanto chiaramente allegata in ricorso e non oggetto di specifica contestazione (cfr. pag. 10, primo punto, della memoria di costituzione). Il lavoratore, nelle predette giornate si è quindi presentato presso l'azienda per svolgere la prestazione lavorativa, chiedendo ripetutamente istruzioni ma gli è stato invece impedito di svolgere l'attività lavorativa, venendo informato da un collega suo responsabile che lui “non faceva più parte della squadra” e quindi dell'azienda (cfr. punto 8 , 9 e 10 del ricorso, non contestati).
Deve essere invece completamente disattesa la tesi datoriale secondo cui il messaggio Whatsapp del
13.04.2024 inviato dal sig. fosse semplicemente la risposta ad una provocazione del lavoratore, CP_1
con la quale avrebbe confermato la sospensione cautelativa dal lavoro già comunicata nel CP_1
corso dell'incontro avvenuto poco prima. Dal contenuto del messaggio si evince inequivocabilmente la volontà del datore di lavoro di non fare lavorare più il lavoratore in azienda. Non si evince invece la volontà datoriale di accertare i fatti e di consentire al lavoratore di difendersi e di valutare in un secondo momento le eventuali difese di questi, rimandando a tale futuro momento ogni decisione sul rapporto. Oltre a ciò, il messaggio inviato dal lavoratore non può essere interpretato come una provocazione, perché questi si è limitato a comunicare, dopo essersi confrontato con il proprio legale, che il lunedì successivo avrebbe reso la sua prestazione presentandosi al lavoro.
Tale contegno del lavoratore appare del tutto giustificato e comprensibile alla luce del procedimento pagina 7 di 10 sommario a cui era stato appena prima sottoposto dal datore di lavoro, senza alcuna garanzia di difesa e di tutela, all'esito del quale era stato invitato a non presentarsi più in azienda.
La mancanza, all'interno del messaggio Whatsapp inviato dal datore di lavoro, di una specifica contestazione e di una motivazione, e l'assenza di un previo procedimento disciplinare, rendono il licenziamento intimato tramite messaggio il 13 aprile non solo privo dei requisiti formali che devono necessariamente essere presenti, ma altresì dei requisiti sostanziali ed in particolare del requisito della giustificazione.
Occorre infatti rammentare che, per costante giurisprudenza, “il radicale difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, cfr. Cass. n. 1026/15, Cass. n.
2851/06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost. n.204/1982) determina
l'inesistenza della procedura (o procedimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano” (Cass. Civ.
Lav. n. 25745/2016).
Da ciò consegue l'illegittimità del licenziamento, secondo quanto stabilito dagli artt. 9 e 3 comma 1 del d. l.gs 23/2015, disciplina applicabile al caso di specie in ragione della conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro avvenuta nel mese di dicembre 2015.
In base alla documentazione offerta dalla società convenuta (cfr. doc. 15 e 16), da valutarsi come attendibile perché consistente nelle comunicazioni del personale impiegato trasmesse nel corso dell'anno 2023-2024 ad INPS, risulta che il numero dei dipendenti dell'azienda non fosse superiore a
15. Sulla base di tale dato, deve trovare necessariamente applicazione la disposizione di cui all'art. 9 del d. lgs 23/2015, così come modificato dalla sentenza della Corte Cost. n. 118/2025.
In particolare, dalla illegittimittà del licenziamento discende la declaratoria di estinzione del rapporto dalla data dello stesso e la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 comma 1, di importo però dimezzato.
Atteso che tale ultima norma prevede una forbice di indennità da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., nel caso di specie l'indennità deve essere individuata nella misura compresa fra le 3 e le 18 mensilità. Nella presente vicenda, ai fini della quantificazione dell'indennità, occorre considerare i diversi elementi emersi dalle allegazioni pagina 8 di 10 delle parti nel corso del giudizio. Anzitutto l'anzianità di servizio del lavoratore presso l'azienda, pari a nove anni, nel corso dei quali non risultano essere stai segnalati comportamenti scorretti del lavoratore. Deve poi essere valorizzato il contegno datoriale nell'immediatezza dei fatti, quando il datore di lavoro, appreso dai dipendenti della vicenda, ha convocato il lavoratore senza preavviso per addebitargli fatti disciplinarmente rilevanti senza alcuna garanzia di difesa e senza mettere nemmeno a disposizione del lavoratore gli elementi ritenuti a suo carico. Ancora, va valorizzato il contegno datoriale nei giorni successivi alla vicenda, allorquando il datore di lavoro avrebbe ben potuto rendersi conto dell'illegittimità di quanto attuato, sia per l'espressa e reiterata richiesta del lavoratore di riammissione al lavoro sia per l'impugnazione del primo licenziamento. Alla luce di tali elementi, questo giudice ritiene adeguata al caso di specie la quantificazione dell'indennità dovuta al ricorrente illegittimamente licenziato in una somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.969,33. Tale ultimo importo è stato specificamente allegato e documentato in ricorso (doc. 2) e non è stato oggetto di alcuna contestazione specifica né di diversa quantificazione.
In conclusione, il licenziamento intimato al ricorrente in data 13. 04.2024 deve essere dichiarato illegittimo, il rapporto di lavoro intercorso fra le parti deve essere dichiarato estinto a tale data e il datore di lavoro deve essere condannato a versare al lavoratore l'indennità di cui agli artt. 3 e 9 del d. lgs. 23/2015 quantificata nella misura di 12 mensilità.
L'estinzione del rapporto di lavoro alla data del primo licenziamento comporta poi l'inesistenza del secondo licenziamento del 30.04.2024, non sussistendo più a tale data il rapporto di lavoro e quindi la possibilità di esercitare il recesso da esso, ragion per cui risulta del tutto superfluo l'esame nel merito della fondatezza di tale secondo recesso.
3.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna della parte resistente soccombente al pagamento delle spese di lite al ricorrente, che si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), valori medi, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta, scaglione di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in ragione del decisum pagina 9 di 10 (€ 1.969,33*12= € 23.631,96).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente Pt_2
dal datore di lavoro in data 13.04.2024 e, per
[...] Controparte_2
l'effetto,
2) dichiara estinto in data 13.04.2024 il rapporto di lavoro intercorso fra le parti;
3) condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_2
dell'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.969,33;
4) condanna al pagamento a favore di le Controparte_2 Parte_2
spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 4.216,00 per compensi ed € 259,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 08/10/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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