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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.vg. 6447/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. VARLESE FORTUNATA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. GANDOLFO MAINSA JOHN che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...] CP_2
Collegio del 7/2/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale di udienza del 13.1.2025
Per il P.M.:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.4.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale, chiedendo la modifica del decreto n. 1718/22 emesso da questo Tribunale e pubblicato il 3.10.2022. Nello specifico, parte ricorrente chiedeva l'ottenimento dell'autorizzazione per richiedere l'erogazione nella misura del 50% dell'Assegno Unico Universale;
chiedeva, poi, disporsi che il padre contribuisse al mantenimento della figlia versando mensilmente la somma di 250,00 euro;
chiedeva, infine, CP_2 disporsi che la sig.ra versasse al sig. la somma di 150,00 euro mensili a titolo di indennità CP_1 Pt_1 di occupazione dell'immobile costituente la casa coniugale.
Con memoria di costituzione del 11.10.2024, si costituiva in giudizio parte resistente, opponendosi alle domande formulate da controparte e chiedendo la conferma del decreto n. 1718/22.
All'udienza del 30.10.2024, avanti al g.o.t., Dott.ssa Marta Isabella Formichi, le parti comparivano personalmente e venivano sentite;
all'esito, il g.o.t. confermava l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. fissata al 17.12.24.
In data 6.12.2024, parte resistente depositava in atti istanza di differimento udienza;
pertanto, il Giudice, con decreto del 9.12.2024, previa revoca dell'udienza originariamente prevista, fissava udienza per medesimi incombenti al 14.1.2025.
All'udienza del 14.1.2025, le parti precisavano conformemente le conclusioni, instando per il recepimento dell'accordo raggiunto in tale sede;
all'esito, il Giudice Relatore disponeva in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del decreto n. 1718/22 emesso da questo Tribunale e pubblicato in data 3.10.2022, così provvede:
DÀ ATTO, fermo il mantenimento di pari ad Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese CP_2
straordinarie come da Protocollo, del riconoscimento del 50% dell'assegno unico come per legge a favore di ciascun genitore;
oltre al 50 % delle spese per la mensa scolastica che graveranno su ciascun genitore, il tutto con decorrenza dal mese di febbraio 2025.
Conferma nel resto.
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/2/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.vg. 6447/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. VARLESE FORTUNATA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. GANDOLFO MAINSA JOHN che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...] CP_2
Collegio del 7/2/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale di udienza del 13.1.2025
Per il P.M.:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.4.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale, chiedendo la modifica del decreto n. 1718/22 emesso da questo Tribunale e pubblicato il 3.10.2022. Nello specifico, parte ricorrente chiedeva l'ottenimento dell'autorizzazione per richiedere l'erogazione nella misura del 50% dell'Assegno Unico Universale;
chiedeva, poi, disporsi che il padre contribuisse al mantenimento della figlia versando mensilmente la somma di 250,00 euro;
chiedeva, infine, CP_2 disporsi che la sig.ra versasse al sig. la somma di 150,00 euro mensili a titolo di indennità CP_1 Pt_1 di occupazione dell'immobile costituente la casa coniugale.
Con memoria di costituzione del 11.10.2024, si costituiva in giudizio parte resistente, opponendosi alle domande formulate da controparte e chiedendo la conferma del decreto n. 1718/22.
All'udienza del 30.10.2024, avanti al g.o.t., Dott.ssa Marta Isabella Formichi, le parti comparivano personalmente e venivano sentite;
all'esito, il g.o.t. confermava l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. fissata al 17.12.24.
In data 6.12.2024, parte resistente depositava in atti istanza di differimento udienza;
pertanto, il Giudice, con decreto del 9.12.2024, previa revoca dell'udienza originariamente prevista, fissava udienza per medesimi incombenti al 14.1.2025.
All'udienza del 14.1.2025, le parti precisavano conformemente le conclusioni, instando per il recepimento dell'accordo raggiunto in tale sede;
all'esito, il Giudice Relatore disponeva in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del decreto n. 1718/22 emesso da questo Tribunale e pubblicato in data 3.10.2022, così provvede:
DÀ ATTO, fermo il mantenimento di pari ad Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese CP_2
straordinarie come da Protocollo, del riconoscimento del 50% dell'assegno unico come per legge a favore di ciascun genitore;
oltre al 50 % delle spese per la mensa scolastica che graveranno su ciascun genitore, il tutto con decorrenza dal mese di febbraio 2025.
Conferma nel resto.
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/2/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.