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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/08/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Seconda Sezione Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 12014/2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.1.2025, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
mandato i atti, dall'avv. Alfonso Landi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Generale Gonzaga n. 81
- Attore -
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Salerno, alla via Giacinto Romano n. 4, presso lo studio dell'avv. Fabio Mammone, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
- Convenuta -
Oggetto: azione di restituzione somme / indebito arricchimento.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di parte, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.1.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.12.2019, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, per l'udienza del Controparte_1
25.3.2020, al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di €
124.410,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento della domanda fino all'effettivo soddisfo, e al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della domanda, l'attore premetteva di aver contratto matrimonio canonico con la convenuta in Salerno il 18.9.1999, optando per il regime della separazione dei beni,
e che la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Salerno n. 3351/2019 del 23.10.2019.
Sosteneva di aver anticipato alla la somma di € 120.480,00 per l'acquisto e CP_1
la ristrutturazione di un appartamento ubicato in Salerno alla via Matteo Platamone n.
21, terzo piano, richiedendo tale somma al padre di lui, con Persona_1
l'accordo che, in caso di divorzio, la avrebbe dovuto restituire CP_1
immediatamente la somma mutuata.
L'attore richiedeva altresì la restituzione di € 3.930,00, anticipati per le spese notarili relative all'atto di donazione con cui la madre della le aveva donato un CP_1
appartamento al primo piano dello stesso stabile. L'attore deduceva che i reiterati solleciti di restituzione non avevano avuto esito.
Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente le domande attoree e CP_1
chiedendone il rigetto, eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire e il venir meno dei presupposti dell'azione, nonché la prescrizione del credito azionato.
Nel merito, la convenuta negava l'esistenza di qualsivoglia accordo restitutorio in caso di divorzio, sostenendo che le somme in questione erano state donate dal padre del
[...]
a quest'ultimo a titolo di liberalità e indipendentemente dall'acquisto Pt_1
dell'immobile, e che non erano state impiegate per il saldo del prezzo di compravendita o le spese di ristrutturazione.
2 La convenuta eccepiva che l'immobile era stato acquistato interamente con un mutuo da lei contratto e che le spese di ristrutturazione erano state da lei sostenute con propri risparmi e con la vendita di un immobile di sua proprietà.
Contestava infine al di essersi appropriato di somme giacenti su un conto Parte_1
corrente cointestato e di aver incassato buoni postali parimenti cointestati a sua insaputa, trattenendo indebitamente circa € 90.000,00.
Il precedente Giudice Istruttore all'udienza dell'1.12.2020 concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. comma VI, ma rigettava le istanze di prova rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente giudicante, la quale, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23.1.2025, rimetteva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, le domande proposte dall'attore, Parte_1
devono essere rigettate per i motivi che seguono.
[...]
L'azione proposta dall'attore mira ad ottenere la restituzione di somme anticipate alla controparte per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile della , con la CP_1
quale era coniugato in regime di separazione dei beni.
Nella missiva del 28.10.2019 l'attore significava alla controparte che avrebbe rinunciato al credito se l'immobile de quo fosse stato donato alla figlia Per_2
Orbene emerge in atti che in data 9 marzo 2020, ha donato l'immobile Controparte_1
sito in Salerno alla via Matteo Platamone n. 21, piano III, alla figlia Persona_3
La parte attrice ha eccepito che tale donazione fosse limitata alla nuda proprietà ed avesse un valore inferiore rispetto alla somma richiesta, a causa della riserva di un diritto di abitazione in capo alla convenuta;
ed in effetti nella richiamata missiva si esplicita che la rinuncia al credito doveva ritenersi condizionata alla donazione dell'immobile alla figlia maggiorenne che in tal modo avrebbe acquisito la disponibilità di un Per_2
immobile in cui stabilire il suo nucleo famigliare.
3 Invece questa aspettativa è stata vanificata dalla che ha riservato a sé il CP_1
diritto di abitazione dell'immobile.
Pertanto, è infondata l'eccezione di parte convenuta di sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte dell'attore, poiché le condizioni in presenza delle quali egli aveva dichiarato la disponibilità a rinunciare al credito non si sono verificate nella loro interezza.
Inoltre, è infondata anche l'eccezione di carenza dei presupposti per l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. motivata sull'assunto che l'arricchimento si sarebbe verificato solo nella sfera giuridica di un terzo, la figlia infatti, rileva il Tribunale Per_2
che la convenuta si è arricchita comunque, dall'elargizione dell'ex marito, attraverso la riserva a sé del diritto all'abitazione nell'immobile de qua agitur.
Viceversa, è fondata ed assorbente, l'eccezione di prescrizione del credito ritualmente sollevata dalla convenuta.
L'attore fa decorrere il termine per agire dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma questo rilievo è infondato sia perché i coniugi erano in regime di separazione dei beni e sia perché la convenuta ha dedotto che il rapporto CP_1
affettivo e la "comunione morale e materiale" tra i coniugi sono venuti meno sin dall'anno 2007, segnando l'inizio della "separazione di fatto". Tale circostanza non è stata espressamente contestata dall'attore e può ritenersi quindi pacifica ex art 115 c.p.c.
Orbene, secondo l'art. 2941 comma 1 c.c., la sospensione della prescrizione tra coniugi opera esclusivamente finché è in essere la comunione morale e materiale tra gli stessi.
Cessata tale comunione, come nel caso di separazione di fatto, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere.
Nel caso di specie, pur ammettendo l'esistenza del credito, la domanda di restituzione è stata avanzata dall'attore solo a partire dall'ottobre 2018, ovvero ben oltre dieci anni dallo stato di separazione di fatto tra i coniugi, che risale all'anno 2007. Pertanto, il termine ordinario di prescrizione decennale per le azioni di indebito arricchimento deve ritenersi ampiamente decorso.
4 Ad ogni buon conto, nel merito, la convenuta ha energicamente contestato l'esistenza di un accordo restitutorio e tale eccezione è fondata;
l'attore non ha fornito alcuna prova scritta o verbale dell'esistenza di un accordo restitutorio che subordinasse la restituzione delle somme anticipate all'eventualità del divorzio.
Ed infine, il Tribunale non può esimersi dal richiamare l'orientamento giurisprudenziale granitico che tende a configurare le elargizioni tra coniugi in costanza di matrimonio per l'acquisto o ristrutturazione di una casa dell'altro coniuge o convivente come obbligazioni naturali.
In tal senso si sono espressi la Corte Appello di Bari, con sent. 11 ottobre 2022 secondo cui “le migliorie effettuate da uno dei conviventi more uxorio per la ristrutturazione di immobili di proprietà del partner costituiscono adempimento spontaneo di un'obbligazione naturale, scaturente dal vincolo affettivo, dalla solidarietà e dalla differenza reddituale esistente tra
conviventi e, come tali, irripetibili ove non sia raggiunta la prova che tra le parti vi fosse un'intesa circa l'obbligo di restituzione delle somme e circa il quantum debeatur”; il Tribunale di Reggio
Calabria, che ha stabilito che, in costanza di convivenza, le spese sostenute per partecipare ai bisogni ed alle necessità domestiche della coppia possono giustificarsi come atti di liberalità o come adempimenti di doveri morali o sociali, e come tali non soggette a restituzione;
che le spese quotidiane effettuate nel corso della convivenza rientrano, infatti, tra le cosiddette obbligazioni naturali, cioè prestazioni spontanee effettuate in esecuzione di doveri morali o sociali;
ai sensi dell'art. 2034 del codice civile, tali prestazioni, seppur non giuridicamente coercibili (non possono essere pretese giudizialmente), se spontaneamente effettuare non possono essere richieste indietro;
ed ancora la Corte di Appello di Venezia, che ha stabilito che quanto versato da un convivente all'altro e ritenuto doveroso nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo dalla coscienza sociale non può essere richiesto indietro al termine del rapporto
(sentenza n. 3447 del 2018).
Sulla questione si è espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 11303 del 12 giugno 2020, in cui ha enunciato il principio secondo cui le somme che non possono
5 essere ricondotte all'adempimento di un dovere morale e sociale in quanto esorbitanti dalle esigenze familiari, non rispettando i minimi di proporzionalità ed adeguatezza,
possono essere chieste indietro al termine della convivenza, in quanto, diversamente integrerebbero un ingiustificato arricchimento per il convivente che ne abbia beneficiato;
precisando che per valutare la proporzionalità della somma, occorre aver riguardo all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali dei conviventi (sentenza n. 3713 del
13/03/2003).
Applicando tali principi al caso di specie, preme evidenziare che parte attrice non ha comprovato né dedotto che l'acquisto dell'immobile da parte della mirasse CP_1
ad accrescere esclusivamente il patrimonio personale di lei, mentre il nucleo familiare avesse stabilito la sua residenza in altro immobile;
pertanto non può escludersi che la famiglia costituita dall'attore e dalla convenuta avesse fissato la propria residenza proprio nell'immobile acquistato ed intestato esclusivamente alla;
ed in tale CP_1
ultimo caso la somma versata dall'attore per l'acquisto dell'immobile era finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e quindi si tratterebbe in modo evidente di un'obbligazione naturale come tale irripetibile.
Inoltre, richiamando i principi ermeneutici tracciati dalla S.C. di Cassazione, l'attore non ha dedotto né provato che la somma elargita fosse esorbitante rispetto alle esigenze familiari, e non rispettasse i minimi di proporzionalità ed adeguatezza, e pertanto non ha provato il presupposto per richiederne la ripetizione.
Le ulteriori argomentazioni circa l'impiego di fondi su un conto cointestato e di appropriazione da parte dell'attore di buoni postali cointestati sono meramente irrilevanti, non avendo formulato parte convenuta alcuna domanda riconvenzionale.
In conclusione, la domanda di restituzione oltre ad essere prescritta è infondata nel merito.
Considerando da un lato che l'azione è stata promossa dal quando Parte_1
l'immobile era ancora di proprietà della , la quale ha effettuato la donazione CP_1
alla figlia solo dopo la notifica dell'atto di citazione, e dall'altro che la domanda
6 dell'attore è prescritta si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti [Art. 92 c.p.c.].
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
. CP_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 7 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Seconda Sezione Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 12014/2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.1.2025, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
mandato i atti, dall'avv. Alfonso Landi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Generale Gonzaga n. 81
- Attore -
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Salerno, alla via Giacinto Romano n. 4, presso lo studio dell'avv. Fabio Mammone, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
- Convenuta -
Oggetto: azione di restituzione somme / indebito arricchimento.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di parte, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.1.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.12.2019, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, per l'udienza del Controparte_1
25.3.2020, al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di €
124.410,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento della domanda fino all'effettivo soddisfo, e al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della domanda, l'attore premetteva di aver contratto matrimonio canonico con la convenuta in Salerno il 18.9.1999, optando per il regime della separazione dei beni,
e che la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Salerno n. 3351/2019 del 23.10.2019.
Sosteneva di aver anticipato alla la somma di € 120.480,00 per l'acquisto e CP_1
la ristrutturazione di un appartamento ubicato in Salerno alla via Matteo Platamone n.
21, terzo piano, richiedendo tale somma al padre di lui, con Persona_1
l'accordo che, in caso di divorzio, la avrebbe dovuto restituire CP_1
immediatamente la somma mutuata.
L'attore richiedeva altresì la restituzione di € 3.930,00, anticipati per le spese notarili relative all'atto di donazione con cui la madre della le aveva donato un CP_1
appartamento al primo piano dello stesso stabile. L'attore deduceva che i reiterati solleciti di restituzione non avevano avuto esito.
Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente le domande attoree e CP_1
chiedendone il rigetto, eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire e il venir meno dei presupposti dell'azione, nonché la prescrizione del credito azionato.
Nel merito, la convenuta negava l'esistenza di qualsivoglia accordo restitutorio in caso di divorzio, sostenendo che le somme in questione erano state donate dal padre del
[...]
a quest'ultimo a titolo di liberalità e indipendentemente dall'acquisto Pt_1
dell'immobile, e che non erano state impiegate per il saldo del prezzo di compravendita o le spese di ristrutturazione.
2 La convenuta eccepiva che l'immobile era stato acquistato interamente con un mutuo da lei contratto e che le spese di ristrutturazione erano state da lei sostenute con propri risparmi e con la vendita di un immobile di sua proprietà.
Contestava infine al di essersi appropriato di somme giacenti su un conto Parte_1
corrente cointestato e di aver incassato buoni postali parimenti cointestati a sua insaputa, trattenendo indebitamente circa € 90.000,00.
Il precedente Giudice Istruttore all'udienza dell'1.12.2020 concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. comma VI, ma rigettava le istanze di prova rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente giudicante, la quale, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23.1.2025, rimetteva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, le domande proposte dall'attore, Parte_1
devono essere rigettate per i motivi che seguono.
[...]
L'azione proposta dall'attore mira ad ottenere la restituzione di somme anticipate alla controparte per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile della , con la CP_1
quale era coniugato in regime di separazione dei beni.
Nella missiva del 28.10.2019 l'attore significava alla controparte che avrebbe rinunciato al credito se l'immobile de quo fosse stato donato alla figlia Per_2
Orbene emerge in atti che in data 9 marzo 2020, ha donato l'immobile Controparte_1
sito in Salerno alla via Matteo Platamone n. 21, piano III, alla figlia Persona_3
La parte attrice ha eccepito che tale donazione fosse limitata alla nuda proprietà ed avesse un valore inferiore rispetto alla somma richiesta, a causa della riserva di un diritto di abitazione in capo alla convenuta;
ed in effetti nella richiamata missiva si esplicita che la rinuncia al credito doveva ritenersi condizionata alla donazione dell'immobile alla figlia maggiorenne che in tal modo avrebbe acquisito la disponibilità di un Per_2
immobile in cui stabilire il suo nucleo famigliare.
3 Invece questa aspettativa è stata vanificata dalla che ha riservato a sé il CP_1
diritto di abitazione dell'immobile.
Pertanto, è infondata l'eccezione di parte convenuta di sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte dell'attore, poiché le condizioni in presenza delle quali egli aveva dichiarato la disponibilità a rinunciare al credito non si sono verificate nella loro interezza.
Inoltre, è infondata anche l'eccezione di carenza dei presupposti per l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. motivata sull'assunto che l'arricchimento si sarebbe verificato solo nella sfera giuridica di un terzo, la figlia infatti, rileva il Tribunale Per_2
che la convenuta si è arricchita comunque, dall'elargizione dell'ex marito, attraverso la riserva a sé del diritto all'abitazione nell'immobile de qua agitur.
Viceversa, è fondata ed assorbente, l'eccezione di prescrizione del credito ritualmente sollevata dalla convenuta.
L'attore fa decorrere il termine per agire dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma questo rilievo è infondato sia perché i coniugi erano in regime di separazione dei beni e sia perché la convenuta ha dedotto che il rapporto CP_1
affettivo e la "comunione morale e materiale" tra i coniugi sono venuti meno sin dall'anno 2007, segnando l'inizio della "separazione di fatto". Tale circostanza non è stata espressamente contestata dall'attore e può ritenersi quindi pacifica ex art 115 c.p.c.
Orbene, secondo l'art. 2941 comma 1 c.c., la sospensione della prescrizione tra coniugi opera esclusivamente finché è in essere la comunione morale e materiale tra gli stessi.
Cessata tale comunione, come nel caso di separazione di fatto, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere.
Nel caso di specie, pur ammettendo l'esistenza del credito, la domanda di restituzione è stata avanzata dall'attore solo a partire dall'ottobre 2018, ovvero ben oltre dieci anni dallo stato di separazione di fatto tra i coniugi, che risale all'anno 2007. Pertanto, il termine ordinario di prescrizione decennale per le azioni di indebito arricchimento deve ritenersi ampiamente decorso.
4 Ad ogni buon conto, nel merito, la convenuta ha energicamente contestato l'esistenza di un accordo restitutorio e tale eccezione è fondata;
l'attore non ha fornito alcuna prova scritta o verbale dell'esistenza di un accordo restitutorio che subordinasse la restituzione delle somme anticipate all'eventualità del divorzio.
Ed infine, il Tribunale non può esimersi dal richiamare l'orientamento giurisprudenziale granitico che tende a configurare le elargizioni tra coniugi in costanza di matrimonio per l'acquisto o ristrutturazione di una casa dell'altro coniuge o convivente come obbligazioni naturali.
In tal senso si sono espressi la Corte Appello di Bari, con sent. 11 ottobre 2022 secondo cui “le migliorie effettuate da uno dei conviventi more uxorio per la ristrutturazione di immobili di proprietà del partner costituiscono adempimento spontaneo di un'obbligazione naturale, scaturente dal vincolo affettivo, dalla solidarietà e dalla differenza reddituale esistente tra
conviventi e, come tali, irripetibili ove non sia raggiunta la prova che tra le parti vi fosse un'intesa circa l'obbligo di restituzione delle somme e circa il quantum debeatur”; il Tribunale di Reggio
Calabria, che ha stabilito che, in costanza di convivenza, le spese sostenute per partecipare ai bisogni ed alle necessità domestiche della coppia possono giustificarsi come atti di liberalità o come adempimenti di doveri morali o sociali, e come tali non soggette a restituzione;
che le spese quotidiane effettuate nel corso della convivenza rientrano, infatti, tra le cosiddette obbligazioni naturali, cioè prestazioni spontanee effettuate in esecuzione di doveri morali o sociali;
ai sensi dell'art. 2034 del codice civile, tali prestazioni, seppur non giuridicamente coercibili (non possono essere pretese giudizialmente), se spontaneamente effettuare non possono essere richieste indietro;
ed ancora la Corte di Appello di Venezia, che ha stabilito che quanto versato da un convivente all'altro e ritenuto doveroso nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo dalla coscienza sociale non può essere richiesto indietro al termine del rapporto
(sentenza n. 3447 del 2018).
Sulla questione si è espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 11303 del 12 giugno 2020, in cui ha enunciato il principio secondo cui le somme che non possono
5 essere ricondotte all'adempimento di un dovere morale e sociale in quanto esorbitanti dalle esigenze familiari, non rispettando i minimi di proporzionalità ed adeguatezza,
possono essere chieste indietro al termine della convivenza, in quanto, diversamente integrerebbero un ingiustificato arricchimento per il convivente che ne abbia beneficiato;
precisando che per valutare la proporzionalità della somma, occorre aver riguardo all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali dei conviventi (sentenza n. 3713 del
13/03/2003).
Applicando tali principi al caso di specie, preme evidenziare che parte attrice non ha comprovato né dedotto che l'acquisto dell'immobile da parte della mirasse CP_1
ad accrescere esclusivamente il patrimonio personale di lei, mentre il nucleo familiare avesse stabilito la sua residenza in altro immobile;
pertanto non può escludersi che la famiglia costituita dall'attore e dalla convenuta avesse fissato la propria residenza proprio nell'immobile acquistato ed intestato esclusivamente alla;
ed in tale CP_1
ultimo caso la somma versata dall'attore per l'acquisto dell'immobile era finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e quindi si tratterebbe in modo evidente di un'obbligazione naturale come tale irripetibile.
Inoltre, richiamando i principi ermeneutici tracciati dalla S.C. di Cassazione, l'attore non ha dedotto né provato che la somma elargita fosse esorbitante rispetto alle esigenze familiari, e non rispettasse i minimi di proporzionalità ed adeguatezza, e pertanto non ha provato il presupposto per richiederne la ripetizione.
Le ulteriori argomentazioni circa l'impiego di fondi su un conto cointestato e di appropriazione da parte dell'attore di buoni postali cointestati sono meramente irrilevanti, non avendo formulato parte convenuta alcuna domanda riconvenzionale.
In conclusione, la domanda di restituzione oltre ad essere prescritta è infondata nel merito.
Considerando da un lato che l'azione è stata promossa dal quando Parte_1
l'immobile era ancora di proprietà della , la quale ha effettuato la donazione CP_1
alla figlia solo dopo la notifica dell'atto di citazione, e dall'altro che la domanda
6 dell'attore è prescritta si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti [Art. 92 c.p.c.].
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
. CP_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 7 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio
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