Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 220 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 19/03/1981. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BAROLI PAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a THAILANDIA il 08/03/1982 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. COLBERTALDO MARINA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
1) Di non volersi riconciliare;
2) Di confermare le condizioni di alla Sentenza n.485/2024 del 13.6.2024 pubblicata il 17.6.2024 e passata in giudicato il 28.1.2025; 3) Di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
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Con ricorso depositato in data 01/02/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Bangkok (Thailandia) il 25.03.2008 con Controparte_1 atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Novara al n. 98, parte II, serie C, anno 2008. Dall'unione matrimoniale è nato il giorno 11.6.2010 il figlio , poi deceduto Per_1 prematuramente il 12.6.2022.
ha avanzato domanda volta alla pronuncia della separazione dei coniugi, essendo Parte_1 ormai venuta meno l'affectio maritalis. Il ricorrente ha, altresì, avanzato domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.. si è costituita in giudizio aderendo alle domande svolte dal marito. Controparte_1
Con sentenza del Tribunale di Novara n. 485 del 13.6.2024 pubblicata il 17.6.2024 e passata in giudicato il 28.1.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di divorzio. L'udienza del 18.2.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte, con le quali i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* La domanda relativa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 485/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Pag. 2 Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Bangkok (Thailandia) il 25.03.2008 con atto trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del comune di Novara al n. 98, parte II, serie C, anno 2008;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Gela (CL) di procedere alle incombenze di legge;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. omologa le ulteriori conclusioni congiunte delle parti;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/03/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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