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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 23/02/2026, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3074/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6262/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N. 1/3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IN SO Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20782/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione Finanziaria avverso la richiesta di rimborso avanzata per l'anno d'imposta 2020. Il ricorrente esponeva nella dichiarazione presentata per il suddetto anno d'imposta un importo a credito di cui veniva chiesto il rimborso. L'Agenzia delle Entrate si
è costituita in giudizio ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Alla udienza del
24.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente alla richiesta formulata dalla parte resistente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione ai fini reddituali veniva presentata con ritardo superiore a 90 giorni
(in data 25/07/2022) e dunque l'esito della liquidazione giammai poteva dare origine ad un rimborso automatico, potendo al piu' originare un credito da riportare nella successiva dichiarazione, una volta presentata la dichiarazione integrativa volta al suo riconoscimento, e dimostratane la spettanza come stabilito dalla circolare 21/E del 2013.
Il contribuente presentava quindi un'istanza di rimborso in data 18/12/2024. Ad esito dell'esame della suddetta domanda l'ufficio provvedeva in data 23/05/2025 a convalidare il rimborso richiesto in quanto ritenuto spettante.
Tenuto conto di quanto precede, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese vanno compensate, tenuto conto di quanto esposto in merito al ritardo nella presentazione della dichiarazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 24.11.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6262/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N. 1/3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IN SO Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20782/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione Finanziaria avverso la richiesta di rimborso avanzata per l'anno d'imposta 2020. Il ricorrente esponeva nella dichiarazione presentata per il suddetto anno d'imposta un importo a credito di cui veniva chiesto il rimborso. L'Agenzia delle Entrate si
è costituita in giudizio ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Alla udienza del
24.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente alla richiesta formulata dalla parte resistente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione ai fini reddituali veniva presentata con ritardo superiore a 90 giorni
(in data 25/07/2022) e dunque l'esito della liquidazione giammai poteva dare origine ad un rimborso automatico, potendo al piu' originare un credito da riportare nella successiva dichiarazione, una volta presentata la dichiarazione integrativa volta al suo riconoscimento, e dimostratane la spettanza come stabilito dalla circolare 21/E del 2013.
Il contribuente presentava quindi un'istanza di rimborso in data 18/12/2024. Ad esito dell'esame della suddetta domanda l'ufficio provvedeva in data 23/05/2025 a convalidare il rimborso richiesto in quanto ritenuto spettante.
Tenuto conto di quanto precede, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese vanno compensate, tenuto conto di quanto esposto in merito al ritardo nella presentazione della dichiarazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 24.11.2025
Il Giudice Monocratico