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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa De Munari Barbara Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 15346/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 27.12.2024 da
, con l'avv. MARTIN PAOLA, come da procura in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. MOZZATO MICHELA, come da procura in atti;
Parte_2
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la modifica della regolamentazione primaria delle modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali.
Conclusioni congiunte ricorrenti:
“i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati ricorrono congiuntamente al Tribunale di Padova affinché, in modifica del Decreto depositato in cancelleria il
30 ottobre 2019 nel procedimento n. 2019/7470 R.V.G., dopo esperiti gli adempimenti di legge, Voglia pronunciare con sentenza l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI 2
− confermare l'affidamento condiviso dei minori , e Per_1 Per_2 Persona_3
ad entrambi i genitori, con collocazione e fissazione della residenza
[...]
prevalente presso la madre in Saonara, via Petrarca, 1/9, in quella che è stata la casa familiare, di cui confermare l'assegnazione alla madre affinché vi abiti coi figli;
− stabilire che il padre veda e tenga con sé i figli secondo l'alternanza dei turni delle parti specificamente descritta supra, alle pagine 3 e 4 della parte in premessa, in modo che sia assicurata la permanenza dei minori presso il papà per almeno due/tre pomeriggi/sere a settimana, e prevedendosi che possano pernottare presso di lui almeno due giorni ogni dieci, secondo i turni di lavoro dei genitori e le esigenze scolastiche e ricreative dei bambini, stabilendosi l'obbligo, in capo ai genitori, di comunicarsi preventivamente i turni lavorativi non appena disponibili, così da pianificare mese per mese visite e pernottamenti dei minori presso il padre, con impegno reciproco a far sì che sia prevista, ove possibile, la permanenza alternata presso ciascuno dei genitori per le principali festività nel corso dell'anno. Stabilire
che ciascun genitore possa nel periodo delle vacanze scolastiche estive trascorrere due settimane anche non consecutive coi figli, con obbligo dei genitori di comunicarsi le settimane a tal fine individuate entro il 31/05 di ogni anno, fatto salvo diverso termine dipendente dalle esigenze lavorative;
− stabilire che ciascuno dei genitori sia puntuale nei tempi di prelevamento e riconsegna dei figli presso l'altro genitore, onde consentire a quest'ultimo il rispetto dei propri orari di lavoro, sincerandosi, ciascuno, della presenza effettiva del genitore (ovvero dei nonni) al quale i figli vengono consegnati, ovvero, in caso di assenza/ritardo di quest'ultimo – e fermo restando quanto si dirà infra – attendendo l'arrivo dell'altro genitore prima di allontanarsi. Nel caso in cui il padre ovvero la 3
madre prevedano di arrivare in ritardo, avranno cura di avvisare tempestivamente e
– ove possibile – con congruo anticipo l'altro genitore, onde consentirgli di organizzarsi in modo alternativo, concordando sin d'ora che, in caso di prevedibile impossibilità del padre al rispetto dei tempi descritti in premessa, il prelievo ovvero la riconsegna dei figli avvenga, da parte della sig.ra ad ore 18:00, presso i Pt_1
nonni paterni, che hanno già manifestato a tal fine la propria disponibilità. Le parti concordano che, laddove il padre trasferisca altrove la propria residenza, il luogo di
“scambio” dei bambini in orari diversi da quello dell'accompagnamento a scuola ovvero del prelievo da scuola sia l'abitazione dei nonni paterni a Bojon di
Campolongo Maggiore, e che, in tal caso, la consegna dei bambini presso i nonni materni da parte della sig.ra avvenga ad ore 18:00; Pt_1
− disporre che ciascuno dei genitori comunichi senza ritardo all'altro ogni e qualsivoglia informazione di rilievo concernente i minori e la gestione degli stessi,
relativamente, ad esempio, ad imprevisti, a stati di malattia, all'eventuale previa consumazione dei pasti, alla frequenza scolastica e sportiva, ecc., oltre agli eventuali ritardi sopra esplicitati;
− durante i periodi di permanenza di , e presso Per_1 Per_2 Persona_3
ciascun genitore, questi avrà cura di essere raggiungibile telefonicamente e contattabile dall'altro genitore, all'utenza previamente comunicata, in modo che i minori possano mantenere costante la comunicazione ed il rapporto con quest'ultimo, stabilendo altresì che il genitore ratione temporis non “collocatario”
possa sentire i figli almeno una volta al giorno, preferibilmente per l'augurio della buona notte, con impegno dell'altro a ricevere e passare la telefonata ai minori,
quand'anche in numero superiore ad una/die; 4
− stabilire che la signora provveda ad acquistare e consegnare al sig. Parte_1
almeno due cambi completi di vestiario per ogni figlio, in modo che egli Pt_2
possa provvedere alla dovuta igiene dei minori nei tempi di permanenza dei medesimi presso il padre;
− disporre che il padre versi alla madre un contributo nel mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 (da intendersi di euro 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese ed in via anticipata, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova, che, quanto al padre – e fatta eccezione per la retta residua dell'asilo nido di di cui si è detto supra – verranno rimborsate pro Persona_3
quota unitamente al versamento del contributo al mantenimento del mese successivo;
− stabilire che le somme spettanti a titolo di assegno unico ed universale per i figli
, e vengano percepite, come nell'attualità, da entrambi Per_1 Per_2 Persona_3
i genitori, in ragione del 50% ciascuno, impegnandosi – laddove necessario – a cooperare e collaborare presso l'INPS ovvero il CAF incaricato per il buon fine della pratica, anche fornendo tempestivamente i documenti che fossero all'uopo necessari. A tal proposito, la sig.ra si impegna ad inoltrare Parte_1
tempestivamente all'INPS la richiesta volta ad ottenere l'elargizione del c.d. bonus centri estivi, informando il sig. del relativo accoglimento ovvero, in ogni Pt_2
caso, dello stato della pratica: rimane inteso che, in caso di inerzia ovvero decadenza dalla presentazione della domanda, nulla sarà dovuto dal sig. Pt_2
a copertura del costo dei centri estivi;
[...]
− Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni P.M.: “Visto” 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori in relazione alla modifica della regolamentazione primaria della responsabilità genitoriale in punto di affidamento e mantenimento della prole, ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata, si prende atto dello stesso.
Attesa la natura del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.;
in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Padova e depositato in data 30.10.2019 (proc. n. 7470/2019 R.G.):
- prende atto delle rassegnate conclusioni di cui all'accordo riportato nel ricorso congiunto depositato il 27.12.2024;
- spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 14.02.25
Giudice Rel. Dott. ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari 6