Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1299 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Veronica Zanin Giudice dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1299/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1975 Con il patrocinio dell'Avv. ALVIANI CINZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BIELLA MARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara,
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati Parte_1 CP_1 nel reciproco rispetto;
Per
- disporre che i figli minori e vengano affidati in via condivisa e congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 con collocazione dei medesimi presso la madre in Pombia. Il padre si impegna a tenere con sé i figli presso la propria abitazione un giorno infrasettimanale, da individuarsi in accordo tra i genitori in base ai turni lavorativi degli stessi, Per dalla fine delle lezioni scolastiche fino al mattino successivo quando riaccompagnerà la figlia minore a scuola,
- Dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- Disporre che il sig. provveda al versamento di euro 800,00 a titolo di mantenimento di entrambi i figli, CP_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese. In accordo fra i genitori, la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico igli a Pt_1 partire da gennaio 2024. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno, secondo i criteri previsti dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino. Ogni genitore comunicherà quanto speso all'altro entro il giorno 25 di ogni mese. Per ogni spesa straordinaria non condivisa i ricorrenti si impegnano a fornire reciprocamente e inviare un preventivo alternativo e qualora il disaccordo permanga a rimborsare il 50% del preventivo dallo stesso fornito, più basso, all'altro genitore.
- Dare atto che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono irrevocabilmente di effettuare la seguente attribuzione, contestualmente chiedendo, in relazione a tale attribuzione patri-moniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
- Il sig. titolare della piena proprietà dei seguenti immobili siti in Comune di Pombia, Via CP_1
Colombarolo n. 2B, così catastalmente censiti: A) Porzione di fabbricato ad uso abitazione sita in Comune di Pombia, via Colombarolo n. 2B, posta su 3 piani e composta da ingresso, locale caldaia, locale sgombero e porticato aperto al piano terreno, cucina, un vano , un disimpegno, bagno e balcone al primo piano, soppalco al piano sottotetto, con scala di collegamento tra i piani e, in un corpo di fabbrica staccato, due ripostigli al piano terreno, ripostiglio e tettoia al primo piano, il tutto con pertinente area cortilizia, censita al foglio 17, particella 253, Cat. A3, classe 02, Vani 5, rendita Euro 271,14, piano terreno, primo e secondo, e per conformità il tutto risulta pure censito al N.C.T. del Comune di Pombia al foglio 17, mappale 253, ente urbano, are 3 e centiare 95; B) Adiacenti appezzamenti di terreno agricolo posti in aree del parco naturale delle Valle del Ticino con vincoli diversi come risulta dall'allegato certificato di destinazione urbanistica, di pertinenza della porzione di fabbricato di cui sopra censiti al N.C.T. del comune di Pombia, al foglio 17, mappali 251, 255, confini a corpo con i mappali 256-254-122-217 e 116 stesso foglio, strada e mappale 252 stesso foglio salvo altri;
C) Appezzamento di terreno agricolo posto in aree del parco naturale della valle del Ticino con vincoli diversi come de certificato di destinazione urbanistica che si allega, censito al N.C.T. del comune di Pombia al foglio 17, mappale 116, confinante con i mappali 125-115-117 e 119 stesso foglio salvo altri. dichiara col presente atto irrevocabilmente di cedere alla sig.ra che irrevocabilmente accetta, la di Parte_1 lui quota di piena proprietà dei suddetti beni immobili, divenendone pertanto la sig.ra piena Parte_1 proprietaria per l'intiero. Per i suddetti immobili sono state rilasciate le Attestazioni di Prestazione Energetica (APE) che la Sig.ra Parte_1 dichiara di avere già nella sua disponibilità.
[...]
Le parti dichiarano che quanto sopra riportato è desunto dalle schede rilasciate dalla Agenzia del territorio sulla base di quelle depositate in catasto, degli immobili in oggetto e che il sig. quale intestatario catastale e titolare CP_1 dei relativi diritti reali dichiara essere conformi allo stato di fatto degli immobili stessi e che, segnatamente, questi non presentano divergenze relativamente agli elementi. In ogni caso e ad ogni fine, si rimanda agli allegati di ricorso:
6) Attestato di prestazione energetica (APE) immobile Foglio 17, particella 253, sub 22 (già mappale 121);
7) Certificato di destinazione urbanistica dei terreni;
8) Visura ipotecaria per soggetto – ; CP_1
9) Visure catastali per soggetto – ; CP_1 10) Planimetrie catastali visura per immobile censito al Foglio 17, particella 253 in comune di Pombia (NO);
11) visura per immobile censito al Foglio 17, particella 253;
12) CILA 40/09
13) 21/10 Controparte_2
14) Ciò anche ai fini della legittima trascrizione del trasferimento - ad istanza di parte – all'Agenzia del Territorio Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari competente per territorio (Novara). Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 artt. 3 e 76, il sig. dichiara di essere consapevole della CP_1 responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiaraz aci ed in relazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 22, L. 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006. In relazione alla cessione dei suddetti immobili, il sig. dichiara che, successivamente alla edificazione, CP_1 sono state realizzate le seguenti opere e apportate modi-fiche mediante CILA n. 37/08 Pdc 40/09 del 01.09.2009 per nuova suddivisione interna e Variante N. 21/10 Pdc 37/10 del 05.11.10 e SCIA del 05.11.2013 per interventi di manutenzione straordinaria e di cui alla documentazione allegata al ricorso;
dichiara altresì di rinunziare all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dal presente atto con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Gli immobili vengono ceduti con tutti gli annessi e connessi usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso ed eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere. Il sig. garantisce la buona proprietà di quanto ceduto per essere a lui pervenuto come sopra detto e garantisca CP_1 la lib immobili da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, prelazioni di terzi e privilegi anche fiscali. Le parti prendono atto che il Giudice ed il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine ai trasferimenti di beni e alle rinunzie a diritti previsti come condizioni della separazione, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. Le parti si obbligano a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio la ricevuta di avvenuta presenta-zione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciate da Agenzia Entrate Territorio. Le parti dichiarano inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge 27/02/85 n. 52, comma 1 bis, così come modificato dall'art 19, comma 14 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, i beni qui trasferiti risultano, dalle indagini catastali con-dotte presso l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Novara-Territorio - servizi catastali, correttamente intestati e corrispondono pienamente alle planimetrie rilasciate dall'Agenzia Entrate Territorio in data 05/02/2024. Le parti dichiarano che, a norma del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato con Decreto Legislativo n. 63/2013 convertito nella legge 90/13 e successive modifiche, nonché delle norme di cui alla legge Regionale n. 13/2007 e alla delibera-zione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43/11965 del 4 agosto 2009 e successive modifiche, per l'immobile in oggetto è stato rilasciato attestato di prestazione energetica n. 20243091750010 redatto dal certificatore ed inviato al SIPEE in data 15/03/2024. Parte_2 La sig.ra dà atto di aver ricevuto tut ocumentazione relativa. Pt_1
Il sig. ichiara che successivamente alla registrazione di detto certificato non è stata apposta alcuna modifica CP_1 all'immobile e agli impianti in grado di incidere sul rendimento energetico. La sig.ra dal deposito del ricorso si farà carico di tutte le spese e oneri derivanti dalla piena proprietà Pt_1 dell'immobile (IMU, TARI, ecc). I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di docu-menti di identità equipollenti, con iscrizione dei minori anche validi per l'espatrio. Le parti sin d'ora dichiarano di non aver più nulla a pretendere rinunciando reciproca-mente a qualsiasi forma di mantenimento anche futuro.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e , hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1 POMBIA (NO), in data 3 giugno 2006 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, parte I, serie A, anno 2006. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (16.07.2006) e (26.03.2010). Per_2
La domanda di separazione personale dei proposta congi ente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 10.09.204, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...]_1
LO (VA) il 09/03/1975 e nato in [...] il [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini