Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 29/01/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02477/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2477 del 2024, proposto da
Venere S.r.l. e Strianese Società Cooperativa Agricola a R.L. in Liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Stefania Iasonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte D’Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, n. 52353/2019, depositato in data 22/10/2019, avverso il quale risulta proposta opposizione con ricorso r.g. 52921/2019, rigettata dalla Corte d’Appello di Roma, che ha confermato il decreto opposto (giusta l’esibito certificato rilasciato dalla Cancelleria della predetta Corte in data 27/2/2024), notificato, in copia attestata conforme all’originale informatico, al Ministero della Giustizia, presso la sede reale, a mezzo p.e.c. del 13/6/2023, recante l’ingiunzione al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, della somma di euro 2.000,00 per ciascuna, oltre interessi dal 05.09.2019 al soddisfo ed, altresì, delle spese processuali liquidate complessivamente in euro 350,00 per compensi ed euro 27,00 per spese, oltre iva e cap come per legge e spese generali come da tariffa, da distrarsi, in solido, in favore dei procuratori anticipatari;
e per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione intimata in caso di persistente inerzia di quest’ultima;
e per la condanna della medesima Amministrazione al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., a titolo di penalità di mora.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista l’istanza resa a verbale con la quale il difensore delle parti ricorrenti dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le parti ricorrenti (interessate alla liquidazione dell’indennizzo di equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001), con ricorso di ottemperanza notificato alla controparte l’8 marzo 2024 e tempestivamente depositato in giudizio in pari data, hanno chiesto l’esecuzione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta , del giudicato formatosi sul decreto riportato in epigrafe.
2. Il Ministero della Giustizia, pure ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
4. Il Collegio ritiene sussistenti, nella fattispecie di cui è causa, i presupposti normativamente richiesti per dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., posto che alla odierna Camera di Consiglio il difensore delle parti ricorrenti ha reso noto che il Ministero intimato ha provveduto alla corresponsione delle somme dovute in forza del titolo della cui ottemperanza si tratta, con conseguente integrale soddisfazione della pretesa creditoria azionata dalle medesime ricorrenti, le quali hanno, pertanto, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ancorchè insistito per la rifusione delle spese di lite.
5. Il Collegio, tuttavia, con riguardo alla richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite alla luce del ritardo maturato dalla p.a. nella corresponsione del dovuto, ritiene di non poter prestare adesione alla richiesta delle parti ricorrenti, alla luce dell’esito complessivo del giudizio e delle ragioni rappresentate nella nota prot. n. 6864.U del 13/1/2025, trasmessa a questo Tribunale, con cui il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, ha comunicato che la mancata tempestiva emissione degli ordinativi di pagamento era da imputare a insuperabili ragioni tecniche (da ravvisare nella circostanza che “ alcune funzionalità presenti sull’applicativo di contabilità SICOGE sono state trasferite sulla nuova piattaforma INIT, in fase di avvio proprio in questi giorni ”).
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO