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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/09/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 05/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 333/2025 R.G. promossa
• (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SPONGA TIZIANA e dagli Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO e RINALDI GIOVANNI per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. dott. come da Persona_1 delega in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: indennità sostitutiva per ferie non godute.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 20/05/2025 la docente ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturate e non godute, comprese le festività soppresse, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 nei quali aveva prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, pari ad un totale di giorni 126,22, per complessivi € 6.546,74.
Ha dedotto che Il le aveva negato il diritto al pagamento CP_1 dell'indennità sostitutiva delle ferie, sul presupposto che tutti i giorni in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra l'8-10
1 giugno e il 30 giugno - destinato alle attività didattiche, sarebbero da considerare automaticamente come giorni di ferie.
Secondo la ricorrente le fonti normative e contrattuali di riferimento non prevedono l'automatico collocamento in ferie durante i periodi di “sospensione delle lezioni”. Né tantomeno prevedono l'automatica sussumibilità nell'ambito delle ferie di tutti i giorni successivi al termine delle lezioni, bensì si limitano a stabilire il dovere dei dirigenti scolastici di garantire agli insegnanti la possibilità di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Nell'ambito della puntuale analisi di dette fonti, la parte ha posto in particolare in evidenza che soltanto le “lezioni frontali” e le “attività funzionali all'insegnamento a carattere collegiale ex art. 29, c. 3, lett. a) e b) CCNL 2006/09” si svolgono secondo un determinato orario e nei locali della scuola, mentre le rimanenti obbligazioni lavorative, definite funzionali alla prestazione di insegnamento (ossia “tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”) si svolgono senza un preciso limite orario e senza richiedere la presenza fisica a scuola.
Ciò significa che l'insegnante, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni
(intorno al 10 giugno) fino alla conclusione delle attività didattiche (30 giugno), rimane in servizio, a disposizione dell'Istituzione scolastica, ed è contrattualmente impegnato per lo svolgimento di tutte le “obbligazioni funzionali all'insegnamento” che non richiedono la presenza fisica a scuola, ossia per lo svolgimento di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali ex art. 29 CCNL.
La parte ha inoltre sottolineato che l'insegnante che si trovi a svolgere attività funzionali all'insegnamento al di fuori della scuola, non avendo presentato istanza di ferie, può essere richiamato a scuola in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Ha infine richiamato la giurisprudenza comunitaria e della Corte di Cassazione formatasi sulla questione, da riassumersi nel senso che se il docente, sia precario che di ruolo, non ha prodotto richiesta di fruizione delle ferie nei periodi in cui non si svolgono le lezioni, ma il dirigente scolastico “NON lo ha formalmente invitato a fruirne e NON lo ha informato, in modo accurato, che la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perdute alla cessazione del
2 rapporto di lavoro” egli – poichè deve essere considerato regolarmente in servizio e a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento ai sensi dell'art. 29 del CCNL di categoria - perderà il diritto alla fruizione delle ferie maturate, ma conserverà il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate residue non fruite. Ciò che era accaduto nel caso di specie.
Ha concluso pertanto chiedendo la condanna al pagamento, per il titolo dedotto, della complessiva somma di € 6.546,74, sulla base dei conteggi allegati all'atto introduttivo (doc. 16).
2. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione scolastica ha resistito alla proposta azione contestandola in fatto ed in diritto, contestando altresì i conteggi per l'errato inserimento delle festività soppresse e sollevando eccezione di prescrizione quinquennale.
3. La causa viene decisa all'odierna udienza, sulla base dei documenti prodotti. Parte ricorrente ha contestato i conteggi effettuati dall'amministrazione scolastica relativi all'annualità 2019-2020, ritenendo che l'incarico ricevuto non integra un contratto di lavoro part-time ex art. 39 comma 6 CCNL, ma una supplenza su spezzone orario. Ha quindi ribadito la correttezza degli importi di cui al doc. 16 allegato al ricorso.
4. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta.
Sul punto occorre richiamare il principio enunciato dalla Corte di Cassazione in materia secondo cui: “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 3021 del 10/02/2020, Rv. 657052 – 01; sulla natura mista dell'indennità sostitutiva alla base della pronuncia, si veda il consolidato orientamento della Suprema Corte: Cass. Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638718
– 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20836 del 11/09/2013, Rv. 627939 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n.
11462 del 09/07/2012, Rv. 623178 - 01).
5. Venendo al merito, va premesso che la normativa di riferimento di fonte contrattuale, vigente all'epoca dei rapporti di lavoro della ricorrente, prevede in buona sostanza il principio secondo cui tutti i docenti, sia di ruolo che assunti a
3 tempo determinato, fruiscono delle ferie nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente;
le ferie non vanno assegnate d'ufficio, ma a domanda dell'interessato (art. 13 commi 8 e 9, art. 19 commi 1 e 2 CCNL 2016 – 2018; art. 95 comma 9 CCNL 2019-2021). Le ferie sono irrinunciabili e sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, “nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative (così l'art. 13 comma 15 CCNL 2016-
2018 e art. 95 comma 15 CCNL 2019-2021).
6. Sul piano sovranazionale si ricorda che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE dispone: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La direttiva permette quindi che un'indennità sostituisca le ferie annuali retribuite a cui il lavoratore aveva diritto alla data di cessazione del rapporto di lavoro e che non sono state godute.
Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di
Nizza, divenuta vincolante con l'adozione del Trattato di Lisbona a partire dal
1.12.2009, ratificata in Italia con L. n. 130/2008) dispone, all'art. 31, che: “1.Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
La Corte di giustizia ha confermato l'efficacia diretta “orizzontale” dell'articolo
31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, sulla base del riconoscimento del diritto a ferie annuali retribuite quale principio essenziale del diritto sociale dell'Unione europea (sentenza nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, e Per_2
, punti 80 e 85; sentenza nella causa C-684/16, Max-PlanckGesellschaft zur Per_3
Förderung der , punti 72 e 74). CP_2
Come poi rilevato da ultimo nella sentenza della CGUE 18 gennaio 2024, in causa C-218/22 Comune di Copertino, punto 25, “secondo costante giurisprudenza della
Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-
4 Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata)”.
Con specifico riferimento all'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute, secondo la giurisprudenza eurounitaria, essa ha per finalità di evitare che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non essendo più possibile l'effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite, “il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria” (Sentenza nelle cause riunite C-
350/06 e C-520/06, UL e a., punto 56; sentenza nella causa C-337/10, punto 29; sentenza nella causa C-118/13, , punto 17; sentenza nella Per_4 Per_5 causa C-341/15, punto 26; sentenza nelle cause riunite C-569/16 e C- Per_6
570/16, , punto 43.). Per_2 Per_3
Il diritto all'indennità sostitutiva è assoggettato solo a due condizioni: “da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato” (Sentenza nella causa C-118/13, Bollacke, punto 23; sentenza nella causa C-341/15, punto Per_6
27. Sentenza nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, e , punto 44; Per_2 Per_3 sentenza nella causa C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, punto 23; sentenza nella causa C-218/22, Comune di Copertino, punto 31).
La direttiva non impone alcuna condizione aggiuntiva e la Corte ha in particolare stabilito che non dovrebbe essere necessaria una previa domanda
(Sentenza nella causa C-118/13, Bollacke, punti 27 e 28).
Come ha sottolineato la Corte, è solo nel caso che sia cessato il rapporto di lavoro che l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva consente un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite: un lavoratore deve di norma potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sicurezza e della salute (Sentenza nella causa C-173/99, BECTU, punto 44; sentenza nella causa
C-342/01, Merino Gómez, punti 29 e 30; sentenza nella causa C-124/05, Federatie
Nederlandse Vakbeweging, punto 29; sentenza nelle cause riunite C-350/06 e C-
520/06, UL e a., punto 23; sentenza nella causa C-277/08, , Persona_7 punto 20; sentenza nella causa C-486/08,
[...]
punto 31.). Controparte_3
Se così non fosse, “la possibilità di sostituire con un'indennità finanziaria il periodo minimo di ferie annuali riportate costituirebbe un incentivo, incompatibile con gli obiettivi della direttiva, a
5 rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi
(Sentenza nella causa C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging, punto 32)”.
Se non ha chiesto di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore “non può perdere il diritto all'indennità sostitutiva automaticamente e senza previa verifica del fatto che il datore di lavoro l'abbia effettivamente posto, segnatamente con un'informazione adeguata, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione” (Sentenza nella causa C-619/16, Kreuziger, punto 56; sentenza nella causa C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, punto 61).
“Ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del Per_ diritto alle ferie annuali retribuite” (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16,
EU:C:2017:914, punto 39 e giurisprudenza ivi citata;
sentenza nella causa C-684/16,
Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 42).
E' inoltre “necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite (sentenza nella causa C-684/16, Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto
43).
Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 56; sentenza nella causa C-218/22 Comune di Copertino, punto 48).
A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad “assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile” a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare 6 all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.
L'onere della prova incombe al datore di lavoro (Sentenza nella causa C-
619/16, Kreuziger, punto 53; sentenza nella causa C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 46; sentenza nella causa C-218/22,
Comune di Copertino, punto 49; sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, punti 45 e 46; sentenza nella causa C-218/22, Comune di Copertino, punto 49).
7. Il quadro normativo nazionale prevede quanto segue.
Va anzitutto ricordato che l'art. 36 Cost. dispone che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
L'art. 2019 c.c., commi 2 e 3, applicabile anche al pubblico impiego privatizzato (art. 2 D. Lgs. n. 165/2001), dispone che il prestatore di lavoro ha “diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
L'art. 10 D. Lgs. n. 66/2003 (di Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) dispone: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Per quanto qui rileva, l'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, in forza del quale “Le ferie
[…] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
7 Successivamente alla norma appena citata è stato aggiunto il seguente inciso:
“Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La deroga al divieto di monetizzazione è stata introdotta dall'art. 1 comma 55 legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
2013).
Esso è stato inserito nel citato art. 5 comma 8° D.L. n. 95/2012 all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire un'inammissibile compressione del diritto alle ferie (garantito dall'art. 36 comma 3°
Cost. e dall'art. 31, comma 2°, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013, all'art. 1 comma 54, ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre previsto nel successivo comma 56 che entrambe le due disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) sopra dette “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di svariate pronunce della Suprema Corte, che hanno tenuto in considerazione le fonti normative di diritto europeo e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea formatasi sulla materia, sopra richiamate.
8. La Corte ha affrontato ex professo la questione oggetto del presente giudizio con ordinanza così massimata: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della
8 direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022, Rv. 664850 - 01).
Il concetto è stato ribadito con sentenza di poco successiva: “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore
a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 21780 del 08/07/2022, Rv. 665135 – 02, ). Nella pronuncia, attinente ad un dipendente della Regione Abruzzo, la Corte dando atto dei diversi orientamenti che si erano in precedenza delineati nella materia, ha posto in evidenza la necessità di una interpretazione del diritto interno che sia appunto conforme ai principi dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva enunciati con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 ed ha in definitiva osservato quanto segue: “dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che : A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652 ;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
9 In senso conforme si veda anche Cass. Sez. L – ordinanza n. 17643 del 20.6.2023,
Rv. 668152 – 01, contenente ampia disamina del diritto unitario in materia di indennità sostitutiva delle ferie.
L'orientamento ha ricevuto ulteriore conferma con recente ordinanza della
Corte, così massimata: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024, Rv. 671579 - 01).
Si segnala, da ultimo, la recentissima pronuncia della Suprema Corte Sez. L. ordinanza n. 11968 del 7.5.2025, che, recependo i principi della giurisprudenza della
CGUE, ulteriormente consolidando la giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata, ha espresso il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro››.
Si deve dunque ritenere certamente fondata nell'an la domanda della ricorrente.
10 9. Con riferimento al quantum, il convenuto ha sostenuto che il CP_1 conteggio sarebbe errato, posto che i giorni di festività soppresse non possono essere inglobati nelle richieste di monetizzazione delle ferie, non avendone la medesima regolamentazione.
La legge n. 937/1977, così come modificata dall'art. 1, comma 24, della L. n.
148/2011, sancisce l'attribuzione di quattro giornate di riposo (ex festività soppresse)
a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce di tale quadro normativo, l'art. 14, comma 2, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola stabilisce che tali festività devono essere fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono, precisando che, per il personale docente, l'arco temporale di godimento deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero all'interno dei periodi di sospensione delle lezioni.
I contenuti di detta disposizione sono stati confermati nella successiva contrattazione collettiva.
Stanti le modalità di fruizione di tali ex-festività, si ritiene che esse debbano invece essere considerate nel calcolo della indennità sostitutiva delle ferie annualmente maturate e da fruire.
10. Con riferimento all'a.s. 2019/2020 l'amministrazione scolastica ritiene che l'importo richiesto dalla docente sia sovrastimato, in quanto calcolato su un orario di lavoro pieno, mentre la ricorrente è stata destinataria di una supplenza sino al termine delle attività didattiche per n. 2 ore di servizio settimanali, con conseguente applicazione della disciplina dei contratti part-time verticali ex art. 39, comma 11
CCNL. La docente avrebbe quindi diritto ad € 3,93 tra ferie e festività soppresse non retribuite, per un totale di € 26,91.
La ricostruzione di parte convenuta non considera che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 39 CCNL, il part-time (compresa dunque l'articolazione verticale) deve risultare da contratto scritto e la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno. Nel caso di specie difettano entrambi i requisiti, pertanto l'incarico per l'annualità in questione va qualificato come supplenza su spezzone orario.
Secondo il comma 11 “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno”.
11 Si ritiene pertanto corretto il conteggio che di parte ricorrente che si basa sulla supplenza su spezzone orario.
Per gli a.s. 2020/21, 2021/22, 2023/2024 la differenza degli importi prospettati dalle parti costituite è minima. Essa è dovuta al fatto che nell'operazione di calcolo, il risultato - dato dalla somma dello stipendio annuale previsto dal CCNL vigente ratione temporis per il gradone stipendiale "0-8 anni" e della tredicesima mensilità - viene diviso per 366 giorni (numero dei giorni dell'anno bisestile) da parte ricorrente, mentre l'amministrazione scolastica divide per 360 giorni, utilizzando quale denominatore la durata del c.d. anno commerciale che standardizza ogni mese a
30 giorni.
Si osserva sul punto che il conteggio deve basarsi sull'art. 13 CCNL 2007 secondo cui: “2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. / 3. I dipendenti neo- assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. / 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.”.
Si evidenzia che il comma 6 di tale articolo prevede che “Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero”.
L'art. 19 co. 2 del medesimo contratto collettivo prevede: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 35 del nuovo CCNL 2019-2021 siglato il 18 gennaio 2024.
Alla luce dell'art. 13 comma 6, si ritiene più corretto il calcolo che utilizza il divisore a 360 giorni.
Appare dunque corretta la formula: giorni di lavoro x 30 (o 32 dopo 3 anni di servizio)/ 360= giorni di ferie maturati
Il ricorso deve quindi essere accolto, con le precisazioni sopra dette circa il quantum.
Si ritiene comunque di liquidare in via equitativa la somma richiesta dalla parte ricorrente poiché quella in ipotesi risultante dall'applicazione dei criteri sopra detti porterebbe ad una differenza minima per difetto che non giustifica il costo della
CTU, mentre parte convenuta non ha fornito un chiaro e preciso conteggio alternativo da prendere in considerazione.
12 11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, escludendo l'attività istruttoria;
il compenso viene infine aumentato del 30% per la predisposizione per il PCT dell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) condanna il al pagamento alla docente Controparte_4
della somma di € 6.546,74 a titolo di indennità sostitutiva per Parte_1 ferie non godute e festività sopresse per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.741,70, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ed €
118,50 al titolo di contributo unificato, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
da distrarre in favore dei procuratori in intestazione, che si dichiarano antistatari.
Così deciso in Ferrara il 05/09/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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