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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Rg. 3370/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della II sezione civile del Tribunale di Torre
Annunziata, dr.ssa Immacolata Cesarano, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3370 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: assicurazione contro i danni - richiesta pagamento indennizzo contrattuale, e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di CP_1 citazione, dal prof. avv. Massimo Rubino De Ritis e dall'avv. Mariano
SS ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in
Sorrento (NA) al Corso Italia n. 159
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Salvatore De Francesco e dall'avv. Teresa Falco, elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultima in Napoli al Centro Direzionale, Isola F3, Palazzo Edilres
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali depositate. [...]
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_2
con atto di citazione notificato in data 08.06.2022 conveniva CP_1
in giudizio la al fine di ottenere il Controparte_2
pagamento del risarcimento e/o indennizzo per i danni subiti dalla struttura ricettiva denominata “Villa NC” sita in Massa Lubrense
(NA) alla Via Partenope-Riviera di San Montano n. 19, int. 50, di sua proprietà e gestita dalla conduttrice a causa di un incendio CP_1
avvenuto il 24.06.2021.
All'uopo, difatti, premetteva che il suddetto immobile in data 24.06.2021 era stato gravemente danneggiato a seguito di un incendio appiccato al suo interno dal sig. cliente della struttura ricettiva, che CP_3
aveva reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di
Napoli – Sede Servizio Sorrento, che avevano provveduto al relativo spegnimento;
esponeva che l'incendio, propagatosi dal terzo livello della struttura anche ad altri piani, aveva arrecato danni oltre che alle opere murarie e agli impianti civili, anche agli arredi, agli elettrodomestici e alle apparecchiature, stimati dalla consulenza tecnica di parte allegata in complessivi € 274.506,82; assumeva di aver stipulato contratto di assicurazione con la per i rischi del Controparte_2
fabbricato e, in particolare, la polizza “DinamicaPlus Albergo” che copriva i danni da incendio provocati sia al fabbricato, prevedendo per questi danni il risarcimento/indennizzo fino ad un massimale di €
500.000,00, sia ai beni contenuti nello stesso fabbricato, prevedendo per gli stessi un massimale pari a € 50.00,000; deduceva di aver provveduto prontamente a denunciare il sinistro in data 24.06.2021 alla compagnia di assicurazione, tenuta alla corresponsione del relativo indennizzo in suo favore, invitandola alla nomina di un perito per la verifica e la stima dei danni, nonché di aver chiesto il risarcimento a mezzo Pec del 07.09.2021
e del 22.03.2022, ma di non aver avuto riscontro.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento dei danni subiti e della validità, dell'efficacia e della piena operatività del contratto di assicurazione con numero polizza 109504568, la condanna della Controparte_2
al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento danni e/o
[...]
indennizzo, dell'importo di € 274.506,82, ovvero della diversa somma da determinare in corso di causa, oltre interessi codicistici dalla data dell'evento fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.09.2022, si costituiva la , la quale confermava che la Controparte_2
aveva stipulato la polizza DinamicaPlus Albergo n. 109504568 CP_1
a partire dal 4.7.2019, che copriva il rischio di incendio del fabbricato e dei relativi arredi nei limiti dei massimali specificati dall'attore; eccepiva, tuttavia, l'inoperatività della polizza nel caso di specie, evidenziando che tra le garanzie prestate era esclusa la “garanzia facoltativa B – eventi sociopolitici e dolosi”, comprendente anche l'incendio doloso, trattandosi di garanzia operante solo se espressamente richiamata in polizza, che non era prevista nel contratto stipulato dall'attore e per cui non era stato pagato il premio aggiuntivo. Deduceva che, nel caso di specie, l'incendio all'interno della struttura ricettizia era stato appiccato dal turista, ospite della struttura, sig. , nei CP_3
confronti del quale lo stesso aveva sporto denuncia- Parte_1
querela, ritenendolo responsabile del grave gesto doloso compiuto e che,
pertanto, trattandosi di incendio doloso, non era incluso nella copertura assicurativa;
contestava, inoltre la quantificazione dei danni lamentati.
Chiedeva, quindi, in via pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità
della domanda attorea per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
nel merito, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda per inoperatività della polizza, non essendo prevista la copertura assicurativa per i danni derivanti da atti dolosi, con vittoria delle spese di lite e, solo in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e di condanna della compagnia al pagamento dell'indennizzo, di tener conto, nella liquidazione dell'indennizzo dovuto, del massimale e dei limiti delle condizioni di polizza. A seguito dell'eccezione di inoperatività della polizza, parte attrice, nel precisare la domanda, subordinatamente alle richieste già formulate, chiedeva, nell'ipotesi di esclusione della copertura assicurativa in caso di incendio per dolo di un terzo, l'accertamento del vizio del consenso dell'assicurato nella formazione del contratto e/o relativamente alla clausola di limitazione del rischio assicurato, e di conseguenza della responsabilità dell'assicuratore nella fase precontrattuale, nonché la condanna della compagnia al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento di un importo pari al danno subito o alla diversa somma ritenuta di giustizia anche sulla base dell'inquadramento (contrattuale o extracontrattuale) di tale tipo di responsabilità, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Con provvedimento reso nel verbale di trattazione cartolare relativo alla prima udienza del 25.10.2022, il Giudice, vista l'eccezione di parte convenuta in ordine alla mancata proposizione della mediazione obbligatoria e la richiesta di parte attrice di rinviarsi la causa per consentire l'espletamento di tale procedimento, assegnava a parte attrice termine per attivare la procedura, tuttavia, non sortiva effetto positivo.
Acquisita la documentazione relativa all'evento dannoso dedotto in lite, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. all'esito del deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e la c.t.u. tecnica. Quindi la causa, ritenuta matura per la decisione, con ordinanza del 06.07.2025 resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 30.05.2025, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
In primo luogo, va rilevata la procedibilità della domanda attorea avendo l'istante provveduto, a seguito dell'eccezione sollevata dalla convenuta in prima udienza e nel temine concesso dal Giudice, ad esperire la procedura obbligatoria di mediazione ai sensi della legge n. 98/2013.
Va, poi, osservato che la legittimazione attiva dell'attore Parte_1
in proprio, quale proprietario dell'immobile, e nella qualità di
[...] legale rappresentante della società conduttrice del bene, nonché CP_1
quella passiva della convenuta , per quanto Controparte_2
prospettato in citazione, sussistono, atteso che l'istante ha assunto di aver subito danni al suo immobile adibito a struttura ricettiva in conseguenza dell'incendio nonché di essere garantito per il rischio di incendio dalla compagnia di assicurazione citata in giudizio, ed avendo agito nei confronti della convenuta, tenuta al pagamento dell'indennizzo previsto nel contratto nell'ipotesi di accoglimento delle domanda attorea.
La titolarità attiva e passiva delle parti, inoltre, non sono contestate, oltre ad essere provate dalla documentazione in atti e, in particolare, dall'atto di compravendita attestante la proprietà dell'immobile in capo all'attore dal contratto di locazione ad uso diverso da quello Parte_1
abitativo in favore della società conduttrice Parte_3
dalla relazione di intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti, dalla
[...]
copia della polizza assicurativa stipulata con la Controparte_2
e dalle quietanze di pagamento dei premi.
[...]
Passando ad esaminare il merito della lite, la domanda dell'attore è fondata e va accolta per i motivi di seguito precisati.
La richiesta di indennizzo formulata nel presente giudizio ha come indefettibile presupposto che i fatti sub iudice possano essere ricondotti nell'ambito della copertura della polizza DinamicaPlus Albergo stipulata tra legale rappresentante della e la Parte_1 CP_4 [...]
Controparte_2
La compagnia convenuta ha escluso la operatività della garanzia per essere i danni derivati da un incendio di tipo doloso, non coperto dalla polizza.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei
confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento
dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a
quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di
dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (cfr. Cass. civ. sez. III, ordinanza
23.01.2018 n. 1558).
Nella sentenza sopra richiamata la Suprema Corte effettua un'approfondita disamina della natura dei rischi contemplati nei contratti di assicurazione, qualificandoli come rischi delimitati, in quanto oggetto di specifica regolazione pattizia. Tale delimitazione, in funzione dell'autonomia contrattuale delle parti e del corrispettivo (premio) versato, circoscrive l'indennizzabilità dell'evento lesivo in ragione della sua causa, della sua natura, del momento e del luogo in cui si verifica,
ovvero degli effetti che esso produce.
La Corte di Cassazione individua, quindi, tre categorie concettuali di rischi rilevanti ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa: rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo;
i rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto;
i rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio.
La distinzione riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova, atteso che “La circostanza che l'evento dannoso dedotto in giudizio rientri tra i rischi inclusi rappresenta un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, e deve pertanto essere provata dall'assicurato.
Diversamente, la circostanza che l'evento medesimo rientri tra i rischi non compresi integra un fatto impeditivo, opponibile alla pretesa dell'attore, il cui onere probatorio grava sull'assicuratore. Trattasi, invero, non di un elemento costitutivo della domanda, bensì di un fatto costitutivo dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, da dimostrarsi a cura della parte che tale eccezione intenda far valere” (cfr.
Cass. civ. sez. III, ordinanza 23.01.2018 n. 1558).
Pertanto, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso rientra tra i rischi coperti dalla polizza;
una volta provato l'evento, spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi della pretesa attorea, inclusa l'applicabilità di clausole di esclusione o limitazione della responsabilità (cfr. Corte Di Appello Di Brescia, Sentenza n. 199 del
26.02.2025; Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 817/2023).
Ciò posto, è circostanza pacifica tra le parti, oltre che provata dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione in atti (foto e video dei luoghi di causa, consulenza di parte con allegato supporto magnetico
DVD contenente video relativo ai danni, comunicazione mail del
17.1.2022 del Broker Assicurativo con Controparte_5
quantificazione del danno operata dalla Controparte_2
risultanze della c.t.u., relazione di intervento dei Vigili del Fuoco
intervenuti), la verificazione dell'incendio per cui è causa, che aveva interessato la struttura ricettiva dell'attore.
Il primo teste indifferente alle parti, residente nelle Testimone_1
vicinanze dei luoghi di causa, ha confermato di aver assistito all'incendio verificatosi il giorno 24.06.2021 che aveva interessato l'immobile sito in
Massa Lubrense alla Via Partenope-Riviera di San Montano n. 19, per il quale si era reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco;
ha riferito di essere giunto sul posto prima dell'arrivo dei pompieri, nonché di aver constatato successivamente i danni, essendo entrato nella struttura sia la mattina successiva, unitamente ad un pompiere ed alla moglie dell'ospite che aveva causato l'incendio, accompagnata per recuperare gli effetti personali, sia qualche mese dopo, unitamente al proprietario della struttura;
ha dichiarato che “i danni riguardarono tutti e tre i piani e sia le strutture murarie che il mobilio e le suppellettili”, riconoscendo lo stato dei luoghi e i danni dalle foto in atti.
Il secondo teste, ing. , escusso alla stessa udienza, a Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa in quanto incaricato dal sig.
[...]
di redigere una consulenza tecnica per determinare le cause Pt_1
dell'incendio sviluppatosi presso “Villa NC” in data 24.06.2021 e di stimare i danni conseguenti, ha confermato di aver riscontrato i danni riprodotti nelle foto in atti allegate alla perizia e ha precisato che “Le fiamme libere si sono sviluppate al III livello ed hanno investito sia il terrazzo al livello corrispondente sia l'esterno dell'edificio. Viceversa,
l'effetto delle fiamme libere e, quindi, aumento della temperatura e nerofumo si sono propagati anche al secondo e primo livello soprastante attraverso il vano scala ed il vano ascensore”.
Vi è poi la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti a spegnere l'incendio, che “da una analisi visiva dello stato dei luoghi”, deducevano che “l'incendio aveva avuto origine dalle sedie di vimini poste vicino al tavolo del salone, zona giorno” e constatavano “danni ai beni nei tre livelli della villetta”, non escludendo “ipotesi dolose”.
Parte attrice ha allegato, altresì, fotografie della “Villa NC” relative alle fasi iniziali di innesco e di prima propagazione dell'incendio ricevute dal sig. dal sig. tramite whatsapp Pt_1 CP_3
(foto con asciugamano dato alle fiamme e posizionato su cuscino di una sedia di vimini, foto dello sviluppo delle fiamme in corrispondenza di poltroncine di vimini accatastate a guisa di pira nei pressi di un tavolo di legno, foto con propagazione delle fiamme al tavolo adiacente) nonché
foto e supporto informatico ritraenti la struttura ricettizia danneggiata.
Risulta, altresì, provata la natura dolosa dell'incendio oggetto di controversia. Sul punto dirimente è la documentazione acquisita depositata da entrambe le parti (denuncia-querela sporta da Parte_1
nei confronti di , Ordinanza di convalida
[...] CP_3
dell'arresto del sig. , fotografie della “Villa NC” CP_3
relative alle fasi iniziali di innesco e prima propagazione dell'incendio ricevute dal sig. dal sig. tramite whatsapp, Pt_1 CP_3
sentenza penale resa all'esito del procedimento nei confronti dello stesso
, consulenza tecnica di parte attrice, risultanze della CP_3
c.t.u.).
In particolare, con la sentenza n. 452/2022 del Tribunale di Torre
Annunziata – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari pubblicata il
15.12.2022, emessa a seguito del procedimento penale a carico di CP_3
, imputato del reato di cui agli artt. 61 n. 1, 92 e 423 c.p., “perché
[...] in stato di alterazione psicofisica volontaria dovuta alla assunzione di alcool, cagionava l'incendio della struttura turistico-ricettiva sita a
Massa Lubrense alla via Partenope n. 19, int. 50, presso la Casa
Vacanza Villa NC, in località San Montano, di proprietà di
in particolare innescava l'incendio posizionando un Parte_1
cuscino, che aveva dato alle fiamme, su una poltrona di vimini, situata nel soggiorno dell'area abitativa al terzo piano con terrazzo della predetta struttura, composta da un piano situato a livello stradale ed altri due livelli sottostanti dell'appartamento, determinando la distruzione di tutto il piano terra dell'edificio, comunque gravemente danneggiato nella sua interezza, con compromissioni statiche per gli altri due piani sovrastanti”. Nel corso del procedimento, essendo risultato chiaro “che fosse consapevole di dar vita a un fuoco CP_3
irrefrenabile e molto pericoloso”, si riteneva “integrato il dolo generico richiesto ex art. 423 c.p.”; lo stesso veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 423 c.p.
Nella consulenza di parte attrice a firma dell'ing. , in Testimone_2
merito alla causa dell'incendio, si legge: “... Alla luce di quanto evidenziato nel presente paragrafo si può asserire che l'innesco dell'incendio è stato causato dall'azione volontaria del sig. CP_3
, che ha posizionato un asciugamano nell'ampio soggiorno di
[...]
Villa NC -precedentemente dato alle fiamme- su di un cuscino
posto su di una sedia di vimini a corredo di un massiccio tavolo di legno.
Le fiamme libere generatesi a seguito della deliberata azione
incendiaria, sono state alimentate dallo stesso piromane che ha anche
accatastato altre sedie di vimini nei pressi del punto di innesco (apporto
di materiale combustibile) con il chiaro intento di sostenere il fuoco,
riducendo i tempi di propagazione delle fiamme coerentemente alla
posizione degli altri materiali combustibili ...” (cfr. ctp. pagg. da 48 a
56).
Nella C.t.u. a firma dell'arch. riguardo alla causa Controparte_6 dell'incendio, si afferma: “Dagli atti di causa e con particolare riferimento al Rapporto dei Vigili del Fuoco del 24.06.2021 appare evidente che l'origine dell'incendio sia stata di tipo doloso ovvero lo stesso è stato innescato dal condannato sig. . In CP_3
particolare, l'autore del gesto insano e volontario ha innescato
l'incendio al terzo livello (zona giorno) dando fuoco agli arredi dai quali si è propagato in guisa da danneggiare la villa come sopra descritto”
(cfr. ctu pag. 24).
Acclarato il verificarsi dell'incendio ed accertata la natura dolosa dell'evento dannoso causato da terzi, ai fini della delibazione della domanda risarcitoria occorre vagliare l'eccezione di inoperatività della garanzia dedotta dalla convenuta e, quindi, verificare se l'incendio doloso subito dalla struttura ricettiva dell'attore sia rientrante nella copertura prevista dalla polizza.
Orbene, analizzando la polizza assicurativa, nel caso in esame, non vi sono circostanziate clausole di esclusione dal diritto all'indennizzo. Al contrario dall'esame delle condizioni particolari del contratto di assicurazione sottoscritto, si evince che l'evento incendio seppur doloso, rientra nel rischio assicurato.
È provato e non contestato che la aveva stipulato la polizza CP_1
DinamicaPlus Albergo n. 109504568, con effetto dal 4.7.2019 e scadenza al 4.7.2020, successivamente rinnovata anche per l'annualità dal 4.7.2020 al 4.7.2021, che copriva il fabbricato e i relativi arredi per il rischio di incendio nei limiti dei massimali indicati dall'attore.
Le condizioni di assicurazione, nel “Settore A – Incendio”, dopo aver specificato all'art. 12 “cose assicurate” (fabbricato comprese le dipendenze, contenuto, veicoli dei clienti), all'art.13 “garanzie ed eventi assicurati sempre operanti”, prevede che “La Società indennizza nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza i danni materiali e diretti alle
cose assicurate causati, anche con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, da: a) incendio;
b) fulmine;
c) implosione, scoppio, esplosione
non causati da ordigni esplosivi ...”, successivamente, negli art. 14 e ss. disciplina le “Garanzie facoltative – operanti solo se espressamente richiamate in polizza” e, tra queste, l'art. 15 “garanzia facoltativa B – eventi sociopolitici e dolosi”, prevede che “La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche con colpa grave del
Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, da Eventi sociopolitici e dolosi intendendosi per tali:
tumulti popolari, scioperi e sommosse;
atti dolosi compresi quelli
vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal
Contraente, dall'Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli
Amministratori”.
La alla luce di quanto previsto nel Controparte_2
richiamato art. 15 ha ritenuto che l'incidente doloso sia escluso dalla copertura assicurativa, trattandosi di garanzia operante solo se espressamente pattuita in polizza, non richiamata nel caso di specie e per cui non era stato pagato il premio aggiuntivo.
Come è noto, secondo gli artt. 1362 e ss. c.c. e secondo le coordinate interpretative elaborate dalla costante giurisprudenza di legittimità, le clausole del contratto di assicurazione vanno interpretate, innanzitutto nel loro tenore letterale, poi anche nel complessivo sistema del regolamento contrattuale, le une con le altre e, ai sensi dell'art. 1370 c.c., nel caso di dubbio, la clausola va interpretata contro l'autore in tutti i casi in cui le clausole siano inserite in condizioni generali di contratto, o in moduli o formulari disposti da un contraente (cfr. Cass. civ. n. 660/2016).
Ebbene, non si comprende per quale ragione – come sostiene la
Compagnia assicuratrice – non debba operare, nel caso di specie, la garanzia generale, indicata nella polizza in atti, contro il rischio di incendio, chiaramente incluso nelle “garanzie ed eventi sempre operanti” di cui all'art. 13, che prevede l'indennizzabilità dei danni causati da incendio anche con colpa grave del Contraente, dell' e delle Parte_4
persone delle quali deve rispondere a norma di legge, quindi escludendo solamente quelli causati con dolo dai medesimi soggetti indicati;
nel caso di specie non sono emersi elementi che inducano a ritenere la riconducibilità del danno al dolo di soggetti indicati nell'art. 13, essendo stato accertato che l'incendio era stato cagionato con dolo da parte di un soggetto terzo.
D'altro canto, la clausola di cui all'art. 13 ricalca il contenuto dell'art. 1900, comma 1, c.c. a mente del quale “L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente,
dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.
Conseguentemente, appare opportuno escludere la sovrapponibilità della nozione di “incendio”, letteralmente ed espressamente incluso nelle garanzie sempre operanti di cui all'art. 13, con quella di “atti dolosi compresi quelli vandalici” previsti nelle garanzie operanti solo se espressamente richiamate in polizza di cui all'art. 15, riguardante “eventi sociopolitici e dolosi”, ovvero eventi dolosi aventi connotazione sociopolitica, tra cui non vi è specificamente richiamo ai danni causati da incendio, evento ivi non indicato (evidentemente in quanto già
disciplinato al punto 13). Va evidenziato, inoltre, che gli aggettivi
“sociopolitici e dolosi” sono collegati dalla congiunzione “e” e non dalla disgiuntiva “o” e ciò induce a ritenere che la relativa disposizione si riferisca ad eventi che siano al contempo “sociopolitici e dolosi”.
Tale interpretazione delle clausole contrattuali, oltre ad essere quella più
conforme alla lettera del testo ed al criterio logico-sistematico, è quella più conforme anche agli ulteriori criteri ermeneutici della buona fede e del significato più favorevole al soggetto non predisponente.
Ne segue l'infondatezza delle eccezioni della convenuta relative all'inoperatività della garanzia prestata per il rischio incendio doloso e deve, pertanto, affermarsi l'operatività della garanzia generale contro il rischio “incendio” di cui all'art. 13, atteso che l'esclusione dei danni per incendio doloso non risulta contrattualmente esteso al fatto del terzo, restando confinata al dolo del contraente o dell'assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge. Appare, quindi, arbitrario o, meglio, estraneo alle pattuizioni contrattuali escludere l'ambito applicativo della polizza in relazione ai danni cagionati per incendio doloso di terzi sulla base dell'erroneo richiamo dell'art. 15 e, pertanto, la domanda di adempimento contrattuale con richiesta di indennizzo da parte della società attrice è fondata.
I danni subiti dalla struttura ricettiva dell'attore, come precisato, sono provati dagli elementi probatori acquisiti e, inoltre, vi sono in atti sia la stima dei danni del consulente tecnico di parte attrice a firma dell'ing.
(che ha confermato il contenuto della consulenza anche Testimone_2
nel corso della deposizione testimoniale) il quale quantificata i danni dell'immobile, inclusi quelli degli impianti e degli arredi, in complessivi
€ 274,506,82, sia la comunicazione a mezzo e-mail del 17.1.2022 del da cui si può evincere la Controparte_7
stima del consulente tecnico incaricato dalla Controparte_2
che valutava l'importo indennizzabile per i danni al fabbricato in €
[...]
120.780,00, oltre alla spesa per demolizione e sgombero residui del fabbricato di € 12 940,00, e per i danni agli arredi in € 32.290,00, oltre alla spesa per smaltimento residui del contenuto di € 4.000,00.
Il c.t.u. provvede dapprima a descrivere il bene oggetto dei danni da incendio;
rileva che la “Villa NC”, situata in area di evidente pregio paesaggistico e turistico, “fa parte di un comparto edilizio a vocazione turistica che si sviluppa lungo una strada che conduce a mare”, la cui tipologia costruttiva “rientra tra le abitazioni in villa, difatti anche catastalmente è identificata coi dati: foglio 2, particella
857, subalterno 1, categoria A/7 (abitazione in villa), classe 7, vani
19,5”; “La villa si sviluppa su tre livelli uno posto alla quota stradale di accesso e gli altri due sottostanti che degradano verso il mare oltre ad un ulteriore terrazzamento in cui è collocato un solarium con piscina”;
“Allo stato attuale la villa risulta essere stata oggetto di recenti e accurati interventi di riattazione, con cui è stato recuperato l'originario stato manutentivo ed igienico e quindi l'abitabilità”. “Dalle foto ... è possibile desumere che lo stato ante incendio del cespite versava in buone condizioni di manutenzione con rifiniture di pregio” e che i
“danni da incendio hanno interessato l'intera unità immobiliare portando all'inibizione dell'uso del livello inferiore”.
In seguito, dopo aver individuato la causa dell'incendio, già sopra riportata, l'ausiliario procede alla quantificazione del danno e riferisce che la stessa “è dedotta sulla base degli atti di causa, precisando che i lavori di ripristino già eseguiti non consentono una analitica
ricostruzione delle varie fasi lavorative e della loro effettiva entità; ma
nonostante tale stato di fatto (immobile riattato) è possibile farlo se non con precisione assoluta ma sicuramente con affidabile attendibilità”.
Con riferimento ai danni all'immobile, espone che “I danni hanno quindi interessato in maniera estesa e maggiore il detto terzo livello S/3 (zona
giorno) dove sono state danneggiate le seguenti porzioni di immobili e
arredi: intonaci interni ed esterni;
infissi interni;
porte interne;
pavimentazione interna ed esterna e relativi massi;
soglie e ornie;
rivestimenti interni camino;
rivestimenti in ceramica cucina e bagno;
controsoffitti; pitturazioni murali interne ed esterne;
strutture in cemento
armato (solai, travi e pilastri); impianti tecnologici (elettrico, antifurto,
idrico, condizionamento, ascensore); corpi illuminati, arredi, oggetti e elettrodomestici”.
Il Ctu procede dapprima ad una stima analitica del danno utilizzando il computo metrico del consulente di parte attorea, analizzato criticamente
“verificando l'estensione degli interventi e la tipologia degli stessi”,
“applicando il coefficiente di vetustà pari a 0,85, al fine di riferire il valore di ripristino (danno) alle effettive condizioni del cespite al momento del sinistro”, e perviene ad una stima di € 209.912,86. Procede, poi, ad una stima parametrica del danno, considerando che “ai piani posti al primo e al secondo livello è stata effettuata una "ristrutturazione
leggera", ... mentre al terzo livello è stata eseguita una "ristrutturazione media", ...” e tenendo conto “dei prezzi medi di mercato applicati per le ristrutturazioni e per le opere di manutenzione” e applicando il coefficiente di vetustà pari a 0,85, perviene ad una stima parametrica del danno di € 218.293,60
La stima definitiva del danno all'immobile, sulla base della media tra valore analitico e valore parametrico, è di € 214.103,23.
Con riferimento al danno agli arredi ed alle suppellettili, l'ausiliario procede alla quantificazione effettuando “un riscontro tra le fatture prodotte agli atti di parte attorea e le foto della perizia di parte attorea”
e tenendo conto degli importi fatturati e verificati, stimandolo in €
35.393,88.
L'importo totale dei danni è determinato “dalla somma relativa ai lavori di riattazione del corpo di fabbrica” di € 214.103,23, dall'“importo relativo ad arredi e suppellettili fatturati” di € 35.393,88 e dalle
“competenze tecniche relative ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti” di € 10.551,07 ed ammonta a € 260.048,18.
Aggiunge ancora il c.t.u.: “Quanto al legame eziologico tra l'evento
(incendio) ed i danni rilevati è senz'altro verificato in quanto, come sopra indicato, l'evento dannoso è compatibile con la conseguenza accertata (danni). Inoltre, si ribadisce che tale relazione causale risulta
essere stata dimostrata e acclarata con sentenza del 15.12.2022 allegata
agli atti di causa. È appurato quindi il nesso di causa tra incendio ed il danneggiamento dell'immobile e dei mobili”.
Il giudicante non ha motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è
pervenuto il c.t.u., sorrette da argomentazioni chiare e logiche, da specifica competenza tecnica.
La compagnia convenuta, pertanto, in virtù della polizza a
“DinamicaPlus Albergo” n. 109504568, è tenuta a corrispondere alla parte attrice l'indennizzo di € 260.048,18.
Per giurisprudenza costante, “In tema di assicurazione contro i danni, il
pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad
una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio
dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il
periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (cfr.
Cass. civ. n. 16229/23, n. 31345/22, n. 15868/15, n. 395/2007, n.
10488/2009, n. 4753/2001). Sono dovuti, quindi, gli interessi e la rivalutazione (da calcolare sulla base dei noti criteri della Cass., sez. un.
1995, n.1712) sulla somma di € 260.048,18 (stimata al momento della c.t.u. depositata in data 24.06.2024) di anno in anno rivalutata, fino alla presente sentenza, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
Le spese di C.t.u. vanno poste a carico della compagnia soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- In accoglimento della domanda proposta da in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della nei CP_1
confronti di , dichiara la validità e la Controparte_2
piena operatività del contratto di assicurazione di cui è causa con il numero polizza 109504568 in relazione ai danni subiti dalla struttura ricettiva denominata “Villa NC” sita in Massa Lubrense (Na) alla Via Partenope-Riviera di San Montano n. 19 (int. 50), a causa dell'evento dannoso verificatosi in data 24.06.2025;
- Condanna, per l'effetto, in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] [...]
CP_
della somma di € 260.048,18, oltre interessi calcolati come in motivazione;
- Condanna in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] [...]
CP_
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 16.000,00 per competenze ed in € 1.250,00 per spese, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovute;
- Pone le spese di C.t.u., già liquidate con separato Decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Torre Annunziata, 10/11/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della II sezione civile del Tribunale di Torre
Annunziata, dr.ssa Immacolata Cesarano, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3370 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: assicurazione contro i danni - richiesta pagamento indennizzo contrattuale, e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di CP_1 citazione, dal prof. avv. Massimo Rubino De Ritis e dall'avv. Mariano
SS ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in
Sorrento (NA) al Corso Italia n. 159
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Salvatore De Francesco e dall'avv. Teresa Falco, elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultima in Napoli al Centro Direzionale, Isola F3, Palazzo Edilres
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali depositate. [...]
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_2
con atto di citazione notificato in data 08.06.2022 conveniva CP_1
in giudizio la al fine di ottenere il Controparte_2
pagamento del risarcimento e/o indennizzo per i danni subiti dalla struttura ricettiva denominata “Villa NC” sita in Massa Lubrense
(NA) alla Via Partenope-Riviera di San Montano n. 19, int. 50, di sua proprietà e gestita dalla conduttrice a causa di un incendio CP_1
avvenuto il 24.06.2021.
All'uopo, difatti, premetteva che il suddetto immobile in data 24.06.2021 era stato gravemente danneggiato a seguito di un incendio appiccato al suo interno dal sig. cliente della struttura ricettiva, che CP_3
aveva reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di
Napoli – Sede Servizio Sorrento, che avevano provveduto al relativo spegnimento;
esponeva che l'incendio, propagatosi dal terzo livello della struttura anche ad altri piani, aveva arrecato danni oltre che alle opere murarie e agli impianti civili, anche agli arredi, agli elettrodomestici e alle apparecchiature, stimati dalla consulenza tecnica di parte allegata in complessivi € 274.506,82; assumeva di aver stipulato contratto di assicurazione con la per i rischi del Controparte_2
fabbricato e, in particolare, la polizza “DinamicaPlus Albergo” che copriva i danni da incendio provocati sia al fabbricato, prevedendo per questi danni il risarcimento/indennizzo fino ad un massimale di €
500.000,00, sia ai beni contenuti nello stesso fabbricato, prevedendo per gli stessi un massimale pari a € 50.00,000; deduceva di aver provveduto prontamente a denunciare il sinistro in data 24.06.2021 alla compagnia di assicurazione, tenuta alla corresponsione del relativo indennizzo in suo favore, invitandola alla nomina di un perito per la verifica e la stima dei danni, nonché di aver chiesto il risarcimento a mezzo Pec del 07.09.2021
e del 22.03.2022, ma di non aver avuto riscontro.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento dei danni subiti e della validità, dell'efficacia e della piena operatività del contratto di assicurazione con numero polizza 109504568, la condanna della Controparte_2
al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento danni e/o
[...]
indennizzo, dell'importo di € 274.506,82, ovvero della diversa somma da determinare in corso di causa, oltre interessi codicistici dalla data dell'evento fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.09.2022, si costituiva la , la quale confermava che la Controparte_2
aveva stipulato la polizza DinamicaPlus Albergo n. 109504568 CP_1
a partire dal 4.7.2019, che copriva il rischio di incendio del fabbricato e dei relativi arredi nei limiti dei massimali specificati dall'attore; eccepiva, tuttavia, l'inoperatività della polizza nel caso di specie, evidenziando che tra le garanzie prestate era esclusa la “garanzia facoltativa B – eventi sociopolitici e dolosi”, comprendente anche l'incendio doloso, trattandosi di garanzia operante solo se espressamente richiamata in polizza, che non era prevista nel contratto stipulato dall'attore e per cui non era stato pagato il premio aggiuntivo. Deduceva che, nel caso di specie, l'incendio all'interno della struttura ricettizia era stato appiccato dal turista, ospite della struttura, sig. , nei CP_3
confronti del quale lo stesso aveva sporto denuncia- Parte_1
querela, ritenendolo responsabile del grave gesto doloso compiuto e che,
pertanto, trattandosi di incendio doloso, non era incluso nella copertura assicurativa;
contestava, inoltre la quantificazione dei danni lamentati.
Chiedeva, quindi, in via pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità
della domanda attorea per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
nel merito, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda per inoperatività della polizza, non essendo prevista la copertura assicurativa per i danni derivanti da atti dolosi, con vittoria delle spese di lite e, solo in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e di condanna della compagnia al pagamento dell'indennizzo, di tener conto, nella liquidazione dell'indennizzo dovuto, del massimale e dei limiti delle condizioni di polizza. A seguito dell'eccezione di inoperatività della polizza, parte attrice, nel precisare la domanda, subordinatamente alle richieste già formulate, chiedeva, nell'ipotesi di esclusione della copertura assicurativa in caso di incendio per dolo di un terzo, l'accertamento del vizio del consenso dell'assicurato nella formazione del contratto e/o relativamente alla clausola di limitazione del rischio assicurato, e di conseguenza della responsabilità dell'assicuratore nella fase precontrattuale, nonché la condanna della compagnia al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento di un importo pari al danno subito o alla diversa somma ritenuta di giustizia anche sulla base dell'inquadramento (contrattuale o extracontrattuale) di tale tipo di responsabilità, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Con provvedimento reso nel verbale di trattazione cartolare relativo alla prima udienza del 25.10.2022, il Giudice, vista l'eccezione di parte convenuta in ordine alla mancata proposizione della mediazione obbligatoria e la richiesta di parte attrice di rinviarsi la causa per consentire l'espletamento di tale procedimento, assegnava a parte attrice termine per attivare la procedura, tuttavia, non sortiva effetto positivo.
Acquisita la documentazione relativa all'evento dannoso dedotto in lite, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. all'esito del deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e la c.t.u. tecnica. Quindi la causa, ritenuta matura per la decisione, con ordinanza del 06.07.2025 resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 30.05.2025, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
In primo luogo, va rilevata la procedibilità della domanda attorea avendo l'istante provveduto, a seguito dell'eccezione sollevata dalla convenuta in prima udienza e nel temine concesso dal Giudice, ad esperire la procedura obbligatoria di mediazione ai sensi della legge n. 98/2013.
Va, poi, osservato che la legittimazione attiva dell'attore Parte_1
in proprio, quale proprietario dell'immobile, e nella qualità di
[...] legale rappresentante della società conduttrice del bene, nonché CP_1
quella passiva della convenuta , per quanto Controparte_2
prospettato in citazione, sussistono, atteso che l'istante ha assunto di aver subito danni al suo immobile adibito a struttura ricettiva in conseguenza dell'incendio nonché di essere garantito per il rischio di incendio dalla compagnia di assicurazione citata in giudizio, ed avendo agito nei confronti della convenuta, tenuta al pagamento dell'indennizzo previsto nel contratto nell'ipotesi di accoglimento delle domanda attorea.
La titolarità attiva e passiva delle parti, inoltre, non sono contestate, oltre ad essere provate dalla documentazione in atti e, in particolare, dall'atto di compravendita attestante la proprietà dell'immobile in capo all'attore dal contratto di locazione ad uso diverso da quello Parte_1
abitativo in favore della società conduttrice Parte_3
dalla relazione di intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti, dalla
[...]
copia della polizza assicurativa stipulata con la Controparte_2
e dalle quietanze di pagamento dei premi.
[...]
Passando ad esaminare il merito della lite, la domanda dell'attore è fondata e va accolta per i motivi di seguito precisati.
La richiesta di indennizzo formulata nel presente giudizio ha come indefettibile presupposto che i fatti sub iudice possano essere ricondotti nell'ambito della copertura della polizza DinamicaPlus Albergo stipulata tra legale rappresentante della e la Parte_1 CP_4 [...]
Controparte_2
La compagnia convenuta ha escluso la operatività della garanzia per essere i danni derivati da un incendio di tipo doloso, non coperto dalla polizza.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei
confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento
dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a
quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di
dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (cfr. Cass. civ. sez. III, ordinanza
23.01.2018 n. 1558).
Nella sentenza sopra richiamata la Suprema Corte effettua un'approfondita disamina della natura dei rischi contemplati nei contratti di assicurazione, qualificandoli come rischi delimitati, in quanto oggetto di specifica regolazione pattizia. Tale delimitazione, in funzione dell'autonomia contrattuale delle parti e del corrispettivo (premio) versato, circoscrive l'indennizzabilità dell'evento lesivo in ragione della sua causa, della sua natura, del momento e del luogo in cui si verifica,
ovvero degli effetti che esso produce.
La Corte di Cassazione individua, quindi, tre categorie concettuali di rischi rilevanti ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa: rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo;
i rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto;
i rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio.
La distinzione riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova, atteso che “La circostanza che l'evento dannoso dedotto in giudizio rientri tra i rischi inclusi rappresenta un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, e deve pertanto essere provata dall'assicurato.
Diversamente, la circostanza che l'evento medesimo rientri tra i rischi non compresi integra un fatto impeditivo, opponibile alla pretesa dell'attore, il cui onere probatorio grava sull'assicuratore. Trattasi, invero, non di un elemento costitutivo della domanda, bensì di un fatto costitutivo dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, da dimostrarsi a cura della parte che tale eccezione intenda far valere” (cfr.
Cass. civ. sez. III, ordinanza 23.01.2018 n. 1558).
Pertanto, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso rientra tra i rischi coperti dalla polizza;
una volta provato l'evento, spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi della pretesa attorea, inclusa l'applicabilità di clausole di esclusione o limitazione della responsabilità (cfr. Corte Di Appello Di Brescia, Sentenza n. 199 del
26.02.2025; Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 817/2023).
Ciò posto, è circostanza pacifica tra le parti, oltre che provata dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione in atti (foto e video dei luoghi di causa, consulenza di parte con allegato supporto magnetico
DVD contenente video relativo ai danni, comunicazione mail del
17.1.2022 del Broker Assicurativo con Controparte_5
quantificazione del danno operata dalla Controparte_2
risultanze della c.t.u., relazione di intervento dei Vigili del Fuoco
intervenuti), la verificazione dell'incendio per cui è causa, che aveva interessato la struttura ricettiva dell'attore.
Il primo teste indifferente alle parti, residente nelle Testimone_1
vicinanze dei luoghi di causa, ha confermato di aver assistito all'incendio verificatosi il giorno 24.06.2021 che aveva interessato l'immobile sito in
Massa Lubrense alla Via Partenope-Riviera di San Montano n. 19, per il quale si era reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco;
ha riferito di essere giunto sul posto prima dell'arrivo dei pompieri, nonché di aver constatato successivamente i danni, essendo entrato nella struttura sia la mattina successiva, unitamente ad un pompiere ed alla moglie dell'ospite che aveva causato l'incendio, accompagnata per recuperare gli effetti personali, sia qualche mese dopo, unitamente al proprietario della struttura;
ha dichiarato che “i danni riguardarono tutti e tre i piani e sia le strutture murarie che il mobilio e le suppellettili”, riconoscendo lo stato dei luoghi e i danni dalle foto in atti.
Il secondo teste, ing. , escusso alla stessa udienza, a Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa in quanto incaricato dal sig.
[...]
di redigere una consulenza tecnica per determinare le cause Pt_1
dell'incendio sviluppatosi presso “Villa NC” in data 24.06.2021 e di stimare i danni conseguenti, ha confermato di aver riscontrato i danni riprodotti nelle foto in atti allegate alla perizia e ha precisato che “Le fiamme libere si sono sviluppate al III livello ed hanno investito sia il terrazzo al livello corrispondente sia l'esterno dell'edificio. Viceversa,
l'effetto delle fiamme libere e, quindi, aumento della temperatura e nerofumo si sono propagati anche al secondo e primo livello soprastante attraverso il vano scala ed il vano ascensore”.
Vi è poi la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti a spegnere l'incendio, che “da una analisi visiva dello stato dei luoghi”, deducevano che “l'incendio aveva avuto origine dalle sedie di vimini poste vicino al tavolo del salone, zona giorno” e constatavano “danni ai beni nei tre livelli della villetta”, non escludendo “ipotesi dolose”.
Parte attrice ha allegato, altresì, fotografie della “Villa NC” relative alle fasi iniziali di innesco e di prima propagazione dell'incendio ricevute dal sig. dal sig. tramite whatsapp Pt_1 CP_3
(foto con asciugamano dato alle fiamme e posizionato su cuscino di una sedia di vimini, foto dello sviluppo delle fiamme in corrispondenza di poltroncine di vimini accatastate a guisa di pira nei pressi di un tavolo di legno, foto con propagazione delle fiamme al tavolo adiacente) nonché
foto e supporto informatico ritraenti la struttura ricettizia danneggiata.
Risulta, altresì, provata la natura dolosa dell'incendio oggetto di controversia. Sul punto dirimente è la documentazione acquisita depositata da entrambe le parti (denuncia-querela sporta da Parte_1
nei confronti di , Ordinanza di convalida
[...] CP_3
dell'arresto del sig. , fotografie della “Villa NC” CP_3
relative alle fasi iniziali di innesco e prima propagazione dell'incendio ricevute dal sig. dal sig. tramite whatsapp, Pt_1 CP_3
sentenza penale resa all'esito del procedimento nei confronti dello stesso
, consulenza tecnica di parte attrice, risultanze della CP_3
c.t.u.).
In particolare, con la sentenza n. 452/2022 del Tribunale di Torre
Annunziata – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari pubblicata il
15.12.2022, emessa a seguito del procedimento penale a carico di CP_3
, imputato del reato di cui agli artt. 61 n. 1, 92 e 423 c.p., “perché
[...] in stato di alterazione psicofisica volontaria dovuta alla assunzione di alcool, cagionava l'incendio della struttura turistico-ricettiva sita a
Massa Lubrense alla via Partenope n. 19, int. 50, presso la Casa
Vacanza Villa NC, in località San Montano, di proprietà di
in particolare innescava l'incendio posizionando un Parte_1
cuscino, che aveva dato alle fiamme, su una poltrona di vimini, situata nel soggiorno dell'area abitativa al terzo piano con terrazzo della predetta struttura, composta da un piano situato a livello stradale ed altri due livelli sottostanti dell'appartamento, determinando la distruzione di tutto il piano terra dell'edificio, comunque gravemente danneggiato nella sua interezza, con compromissioni statiche per gli altri due piani sovrastanti”. Nel corso del procedimento, essendo risultato chiaro “che fosse consapevole di dar vita a un fuoco CP_3
irrefrenabile e molto pericoloso”, si riteneva “integrato il dolo generico richiesto ex art. 423 c.p.”; lo stesso veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 423 c.p.
Nella consulenza di parte attrice a firma dell'ing. , in Testimone_2
merito alla causa dell'incendio, si legge: “... Alla luce di quanto evidenziato nel presente paragrafo si può asserire che l'innesco dell'incendio è stato causato dall'azione volontaria del sig. CP_3
, che ha posizionato un asciugamano nell'ampio soggiorno di
[...]
Villa NC -precedentemente dato alle fiamme- su di un cuscino
posto su di una sedia di vimini a corredo di un massiccio tavolo di legno.
Le fiamme libere generatesi a seguito della deliberata azione
incendiaria, sono state alimentate dallo stesso piromane che ha anche
accatastato altre sedie di vimini nei pressi del punto di innesco (apporto
di materiale combustibile) con il chiaro intento di sostenere il fuoco,
riducendo i tempi di propagazione delle fiamme coerentemente alla
posizione degli altri materiali combustibili ...” (cfr. ctp. pagg. da 48 a
56).
Nella C.t.u. a firma dell'arch. riguardo alla causa Controparte_6 dell'incendio, si afferma: “Dagli atti di causa e con particolare riferimento al Rapporto dei Vigili del Fuoco del 24.06.2021 appare evidente che l'origine dell'incendio sia stata di tipo doloso ovvero lo stesso è stato innescato dal condannato sig. . In CP_3
particolare, l'autore del gesto insano e volontario ha innescato
l'incendio al terzo livello (zona giorno) dando fuoco agli arredi dai quali si è propagato in guisa da danneggiare la villa come sopra descritto”
(cfr. ctu pag. 24).
Acclarato il verificarsi dell'incendio ed accertata la natura dolosa dell'evento dannoso causato da terzi, ai fini della delibazione della domanda risarcitoria occorre vagliare l'eccezione di inoperatività della garanzia dedotta dalla convenuta e, quindi, verificare se l'incendio doloso subito dalla struttura ricettiva dell'attore sia rientrante nella copertura prevista dalla polizza.
Orbene, analizzando la polizza assicurativa, nel caso in esame, non vi sono circostanziate clausole di esclusione dal diritto all'indennizzo. Al contrario dall'esame delle condizioni particolari del contratto di assicurazione sottoscritto, si evince che l'evento incendio seppur doloso, rientra nel rischio assicurato.
È provato e non contestato che la aveva stipulato la polizza CP_1
DinamicaPlus Albergo n. 109504568, con effetto dal 4.7.2019 e scadenza al 4.7.2020, successivamente rinnovata anche per l'annualità dal 4.7.2020 al 4.7.2021, che copriva il fabbricato e i relativi arredi per il rischio di incendio nei limiti dei massimali indicati dall'attore.
Le condizioni di assicurazione, nel “Settore A – Incendio”, dopo aver specificato all'art. 12 “cose assicurate” (fabbricato comprese le dipendenze, contenuto, veicoli dei clienti), all'art.13 “garanzie ed eventi assicurati sempre operanti”, prevede che “La Società indennizza nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza i danni materiali e diretti alle
cose assicurate causati, anche con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, da: a) incendio;
b) fulmine;
c) implosione, scoppio, esplosione
non causati da ordigni esplosivi ...”, successivamente, negli art. 14 e ss. disciplina le “Garanzie facoltative – operanti solo se espressamente richiamate in polizza” e, tra queste, l'art. 15 “garanzia facoltativa B – eventi sociopolitici e dolosi”, prevede che “La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche con colpa grave del
Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, da Eventi sociopolitici e dolosi intendendosi per tali:
tumulti popolari, scioperi e sommosse;
atti dolosi compresi quelli
vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal
Contraente, dall'Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli
Amministratori”.
La alla luce di quanto previsto nel Controparte_2
richiamato art. 15 ha ritenuto che l'incidente doloso sia escluso dalla copertura assicurativa, trattandosi di garanzia operante solo se espressamente pattuita in polizza, non richiamata nel caso di specie e per cui non era stato pagato il premio aggiuntivo.
Come è noto, secondo gli artt. 1362 e ss. c.c. e secondo le coordinate interpretative elaborate dalla costante giurisprudenza di legittimità, le clausole del contratto di assicurazione vanno interpretate, innanzitutto nel loro tenore letterale, poi anche nel complessivo sistema del regolamento contrattuale, le une con le altre e, ai sensi dell'art. 1370 c.c., nel caso di dubbio, la clausola va interpretata contro l'autore in tutti i casi in cui le clausole siano inserite in condizioni generali di contratto, o in moduli o formulari disposti da un contraente (cfr. Cass. civ. n. 660/2016).
Ebbene, non si comprende per quale ragione – come sostiene la
Compagnia assicuratrice – non debba operare, nel caso di specie, la garanzia generale, indicata nella polizza in atti, contro il rischio di incendio, chiaramente incluso nelle “garanzie ed eventi sempre operanti” di cui all'art. 13, che prevede l'indennizzabilità dei danni causati da incendio anche con colpa grave del Contraente, dell' e delle Parte_4
persone delle quali deve rispondere a norma di legge, quindi escludendo solamente quelli causati con dolo dai medesimi soggetti indicati;
nel caso di specie non sono emersi elementi che inducano a ritenere la riconducibilità del danno al dolo di soggetti indicati nell'art. 13, essendo stato accertato che l'incendio era stato cagionato con dolo da parte di un soggetto terzo.
D'altro canto, la clausola di cui all'art. 13 ricalca il contenuto dell'art. 1900, comma 1, c.c. a mente del quale “L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente,
dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.
Conseguentemente, appare opportuno escludere la sovrapponibilità della nozione di “incendio”, letteralmente ed espressamente incluso nelle garanzie sempre operanti di cui all'art. 13, con quella di “atti dolosi compresi quelli vandalici” previsti nelle garanzie operanti solo se espressamente richiamate in polizza di cui all'art. 15, riguardante “eventi sociopolitici e dolosi”, ovvero eventi dolosi aventi connotazione sociopolitica, tra cui non vi è specificamente richiamo ai danni causati da incendio, evento ivi non indicato (evidentemente in quanto già
disciplinato al punto 13). Va evidenziato, inoltre, che gli aggettivi
“sociopolitici e dolosi” sono collegati dalla congiunzione “e” e non dalla disgiuntiva “o” e ciò induce a ritenere che la relativa disposizione si riferisca ad eventi che siano al contempo “sociopolitici e dolosi”.
Tale interpretazione delle clausole contrattuali, oltre ad essere quella più
conforme alla lettera del testo ed al criterio logico-sistematico, è quella più conforme anche agli ulteriori criteri ermeneutici della buona fede e del significato più favorevole al soggetto non predisponente.
Ne segue l'infondatezza delle eccezioni della convenuta relative all'inoperatività della garanzia prestata per il rischio incendio doloso e deve, pertanto, affermarsi l'operatività della garanzia generale contro il rischio “incendio” di cui all'art. 13, atteso che l'esclusione dei danni per incendio doloso non risulta contrattualmente esteso al fatto del terzo, restando confinata al dolo del contraente o dell'assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge. Appare, quindi, arbitrario o, meglio, estraneo alle pattuizioni contrattuali escludere l'ambito applicativo della polizza in relazione ai danni cagionati per incendio doloso di terzi sulla base dell'erroneo richiamo dell'art. 15 e, pertanto, la domanda di adempimento contrattuale con richiesta di indennizzo da parte della società attrice è fondata.
I danni subiti dalla struttura ricettiva dell'attore, come precisato, sono provati dagli elementi probatori acquisiti e, inoltre, vi sono in atti sia la stima dei danni del consulente tecnico di parte attrice a firma dell'ing.
(che ha confermato il contenuto della consulenza anche Testimone_2
nel corso della deposizione testimoniale) il quale quantificata i danni dell'immobile, inclusi quelli degli impianti e degli arredi, in complessivi
€ 274,506,82, sia la comunicazione a mezzo e-mail del 17.1.2022 del da cui si può evincere la Controparte_7
stima del consulente tecnico incaricato dalla Controparte_2
che valutava l'importo indennizzabile per i danni al fabbricato in €
[...]
120.780,00, oltre alla spesa per demolizione e sgombero residui del fabbricato di € 12 940,00, e per i danni agli arredi in € 32.290,00, oltre alla spesa per smaltimento residui del contenuto di € 4.000,00.
Il c.t.u. provvede dapprima a descrivere il bene oggetto dei danni da incendio;
rileva che la “Villa NC”, situata in area di evidente pregio paesaggistico e turistico, “fa parte di un comparto edilizio a vocazione turistica che si sviluppa lungo una strada che conduce a mare”, la cui tipologia costruttiva “rientra tra le abitazioni in villa, difatti anche catastalmente è identificata coi dati: foglio 2, particella
857, subalterno 1, categoria A/7 (abitazione in villa), classe 7, vani
19,5”; “La villa si sviluppa su tre livelli uno posto alla quota stradale di accesso e gli altri due sottostanti che degradano verso il mare oltre ad un ulteriore terrazzamento in cui è collocato un solarium con piscina”;
“Allo stato attuale la villa risulta essere stata oggetto di recenti e accurati interventi di riattazione, con cui è stato recuperato l'originario stato manutentivo ed igienico e quindi l'abitabilità”. “Dalle foto ... è possibile desumere che lo stato ante incendio del cespite versava in buone condizioni di manutenzione con rifiniture di pregio” e che i
“danni da incendio hanno interessato l'intera unità immobiliare portando all'inibizione dell'uso del livello inferiore”.
In seguito, dopo aver individuato la causa dell'incendio, già sopra riportata, l'ausiliario procede alla quantificazione del danno e riferisce che la stessa “è dedotta sulla base degli atti di causa, precisando che i lavori di ripristino già eseguiti non consentono una analitica
ricostruzione delle varie fasi lavorative e della loro effettiva entità; ma
nonostante tale stato di fatto (immobile riattato) è possibile farlo se non con precisione assoluta ma sicuramente con affidabile attendibilità”.
Con riferimento ai danni all'immobile, espone che “I danni hanno quindi interessato in maniera estesa e maggiore il detto terzo livello S/3 (zona
giorno) dove sono state danneggiate le seguenti porzioni di immobili e
arredi: intonaci interni ed esterni;
infissi interni;
porte interne;
pavimentazione interna ed esterna e relativi massi;
soglie e ornie;
rivestimenti interni camino;
rivestimenti in ceramica cucina e bagno;
controsoffitti; pitturazioni murali interne ed esterne;
strutture in cemento
armato (solai, travi e pilastri); impianti tecnologici (elettrico, antifurto,
idrico, condizionamento, ascensore); corpi illuminati, arredi, oggetti e elettrodomestici”.
Il Ctu procede dapprima ad una stima analitica del danno utilizzando il computo metrico del consulente di parte attorea, analizzato criticamente
“verificando l'estensione degli interventi e la tipologia degli stessi”,
“applicando il coefficiente di vetustà pari a 0,85, al fine di riferire il valore di ripristino (danno) alle effettive condizioni del cespite al momento del sinistro”, e perviene ad una stima di € 209.912,86. Procede, poi, ad una stima parametrica del danno, considerando che “ai piani posti al primo e al secondo livello è stata effettuata una "ristrutturazione
leggera", ... mentre al terzo livello è stata eseguita una "ristrutturazione media", ...” e tenendo conto “dei prezzi medi di mercato applicati per le ristrutturazioni e per le opere di manutenzione” e applicando il coefficiente di vetustà pari a 0,85, perviene ad una stima parametrica del danno di € 218.293,60
La stima definitiva del danno all'immobile, sulla base della media tra valore analitico e valore parametrico, è di € 214.103,23.
Con riferimento al danno agli arredi ed alle suppellettili, l'ausiliario procede alla quantificazione effettuando “un riscontro tra le fatture prodotte agli atti di parte attorea e le foto della perizia di parte attorea”
e tenendo conto degli importi fatturati e verificati, stimandolo in €
35.393,88.
L'importo totale dei danni è determinato “dalla somma relativa ai lavori di riattazione del corpo di fabbrica” di € 214.103,23, dall'“importo relativo ad arredi e suppellettili fatturati” di € 35.393,88 e dalle
“competenze tecniche relative ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti” di € 10.551,07 ed ammonta a € 260.048,18.
Aggiunge ancora il c.t.u.: “Quanto al legame eziologico tra l'evento
(incendio) ed i danni rilevati è senz'altro verificato in quanto, come sopra indicato, l'evento dannoso è compatibile con la conseguenza accertata (danni). Inoltre, si ribadisce che tale relazione causale risulta
essere stata dimostrata e acclarata con sentenza del 15.12.2022 allegata
agli atti di causa. È appurato quindi il nesso di causa tra incendio ed il danneggiamento dell'immobile e dei mobili”.
Il giudicante non ha motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è
pervenuto il c.t.u., sorrette da argomentazioni chiare e logiche, da specifica competenza tecnica.
La compagnia convenuta, pertanto, in virtù della polizza a
“DinamicaPlus Albergo” n. 109504568, è tenuta a corrispondere alla parte attrice l'indennizzo di € 260.048,18.
Per giurisprudenza costante, “In tema di assicurazione contro i danni, il
pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad
una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio
dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il
periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (cfr.
Cass. civ. n. 16229/23, n. 31345/22, n. 15868/15, n. 395/2007, n.
10488/2009, n. 4753/2001). Sono dovuti, quindi, gli interessi e la rivalutazione (da calcolare sulla base dei noti criteri della Cass., sez. un.
1995, n.1712) sulla somma di € 260.048,18 (stimata al momento della c.t.u. depositata in data 24.06.2024) di anno in anno rivalutata, fino alla presente sentenza, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
Le spese di C.t.u. vanno poste a carico della compagnia soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- In accoglimento della domanda proposta da in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della nei CP_1
confronti di , dichiara la validità e la Controparte_2
piena operatività del contratto di assicurazione di cui è causa con il numero polizza 109504568 in relazione ai danni subiti dalla struttura ricettiva denominata “Villa NC” sita in Massa Lubrense (Na) alla Via Partenope-Riviera di San Montano n. 19 (int. 50), a causa dell'evento dannoso verificatosi in data 24.06.2025;
- Condanna, per l'effetto, in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] [...]
CP_
della somma di € 260.048,18, oltre interessi calcolati come in motivazione;
- Condanna in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] [...]
CP_
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 16.000,00 per competenze ed in € 1.250,00 per spese, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovute;
- Pone le spese di C.t.u., già liquidate con separato Decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Torre Annunziata, 10/11/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano