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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/12/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2178/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa EN SO - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da Parte_1 Controparte_1
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a
Cartoceto il 12/09/1998, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio , maggiorenne, Per_1
ad oggi, economicamente indipendente.
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni tra i coniugi a far tempo dal 21/10/2025, ossia dalla data di scadenza del termine perentorio concesso alle parti per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 127 ter, comma 5 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ato il 28/09/1973 a FANO (PU) Parte_1
E nata il [...] a [...] Controparte_1 Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
EN SO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa EN SO - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da Parte_1 Controparte_1
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a
Cartoceto il 12/09/1998, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio , maggiorenne, Per_1
ad oggi, economicamente indipendente.
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni tra i coniugi a far tempo dal 21/10/2025, ossia dalla data di scadenza del termine perentorio concesso alle parti per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 127 ter, comma 5 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ato il 28/09/1973 a FANO (PU) Parte_1
E nata il [...] a [...] Controparte_1 Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
EN SO