Articolo 16 della Legge 6 novembre 1989, n. 368
Articolo 15Articolo 17
Versione
26 novembre 1989
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Versione
15 luglio 1998
Art. 16. (( 1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorita' per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo )) 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l'anno 1989, in lire 800 milioni per l'anno 1990 e in lire 800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 della stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all' uopo utilizando quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 lo specifico accantonamento "Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero" e quanto a lire 600 milioni per l'anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, quota parte dell'accantonamento "Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri e il potenziamento del servizio diplomatico consolare".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 luglio 1998