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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6145/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado sopra emarginata e promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Sabrina SERRONI ed C.F._1 elettivamente domiciliata nel suo studio a Prato (PO), Via Montegrappa, n. 304, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 23 settembre 2025. Il P.M. ha concluso: “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 ad Altopascio (LU) il 26 febbraio 2016. Dalla loro unione è nata il [...]. Per_1
I coniugi si sono separati alle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca del 22 marzo 2023. In particolare: a) i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
b) la figlia è stata affidata in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa;
c) ha posto a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della minore CP_1
pagina 1 di 3 versando alla signora un importo mensile di 250,00 euro, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie.
***** Con ricorso depositato l'8 maggio 2025 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_2
;
[...]
- sia confermato l'affido esclusivo della figlia e il collocamento della stessa presso di sé;
- sia posto in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento della minore versando un importo mensile di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia previsto che le frequentazioni padre-figlia rimangano sospese;
- sia stabilito che nulla è dovuto tra le parti a titolo di concorso al mantenimento reciproco;
- sia disposto che i genitori autorizzino il rilascio e il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento utile e valido per l'espatrio. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. Nell'udienza del 23 settembre 2025 è invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi e ha chiesto la pronuncia sul vincolo. La Giudice delegata si è riservata di assumere i provvedimenti provvisori e urgenti e di decidere in materia istruttoria e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione parziale sul vincolo. Il P.M. è intervenuto.
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della parte e dalla contumacia del resistente. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata ad [...] Parte_1
OU (Marocco) il 25 novembre 1986 e , nato a [...] Controparte_1 il 15 maggio 1988, unitisi in matrimonio Altopascio (LU) il 26 febbraio 2016, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al Numero 2 Parte I anno 2016;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 settembre 2025. La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado sopra emarginata e promossa da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Sabrina SERRONI ed C.F._1 elettivamente domiciliata nel suo studio a Prato (PO), Via Montegrappa, n. 304, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 23 settembre 2025. Il P.M. ha concluso: “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 ad Altopascio (LU) il 26 febbraio 2016. Dalla loro unione è nata il [...]. Per_1
I coniugi si sono separati alle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca del 22 marzo 2023. In particolare: a) i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
b) la figlia è stata affidata in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa;
c) ha posto a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della minore CP_1
pagina 1 di 3 versando alla signora un importo mensile di 250,00 euro, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie.
***** Con ricorso depositato l'8 maggio 2025 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_2
;
[...]
- sia confermato l'affido esclusivo della figlia e il collocamento della stessa presso di sé;
- sia posto in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento della minore versando un importo mensile di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia previsto che le frequentazioni padre-figlia rimangano sospese;
- sia stabilito che nulla è dovuto tra le parti a titolo di concorso al mantenimento reciproco;
- sia disposto che i genitori autorizzino il rilascio e il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento utile e valido per l'espatrio. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. Nell'udienza del 23 settembre 2025 è invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi e ha chiesto la pronuncia sul vincolo. La Giudice delegata si è riservata di assumere i provvedimenti provvisori e urgenti e di decidere in materia istruttoria e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione parziale sul vincolo. Il P.M. è intervenuto.
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della parte e dalla contumacia del resistente. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata ad [...] Parte_1
OU (Marocco) il 25 novembre 1986 e , nato a [...] Controparte_1 il 15 maggio 1988, unitisi in matrimonio Altopascio (LU) il 26 febbraio 2016, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al Numero 2 Parte I anno 2016;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 settembre 2025. La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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